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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentario • 1
- 1. A Massa Carrara elezioni da ripetereAccesso limitatoCecilia Pasquale · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/11/2024, n. 30133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30133 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13763/2022 R.G. proposto da: ACCOLLA ALFREDO e RACCUGLIA CONCETTO EMANUELE, elettivamente domiciliati in Catania, c.so Italia n. 226, presso lo studio dell’Avvocato AN ES Vitale, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrenti – contro CONSIGLIO dell’ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di CATANIA, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Cavour n. 14, presso lo studio dell’Avvocato NA Lo UC, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
- controricorrente -
nonché contro CU BE, GA VA, IN CA, LL PP, RA RT RI RI e SP SIMONA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Barberini n. 67, presso lo studio degli Avvocati Associati Studio Improda, Civile Sent. Sez. 1 Num. 30133 Anno 2024 Presidente: TRICOMI LAURA Relatore: PAZZI ALBERTO Data pubblicazione: 22/11/2024 2 di 13 rappresentati e difesi dagli Avvocati SE Berretta e Gianluca TO giusta procura speciale allegata al controricorso - controricorrenti – nonché contro LO GIUDICE LE, elettivamente domiciliato in Catania, via Milano n. 82, presso lo studio dell’Avvocato SE Rinaldi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
- controricorrente -
nonché contro UR TT RI, IN RA, AN CO, RI IT NI, LL AL, TT AN RI TA, AN LI, PULVIRENTI BE, CI AN, IS IO, CA CETTINA, LICCIARDELLO GIUSEPPA, ADERNO' CARMELA, CARTALEMI SS AL LE, ER CO, DI RO TH e CH AR NICOLO'
- intimati -
avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli TI Contabili n. 44/2022 depositata il 20/4/2022; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2024 dal Consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi l’Avvocato SE Vitale, in sostituzione dell’Avvocato AN ES Vitale, per i ricorrenti, l’Avvocato NA Lo UC per l’O.D.C.E.C. di Catania, gli Avvocati SE Berretta e Gianluca TO per SO e altri controricorrenti e l’Avvocato SE Rinaldi per Lo Giudice. 3 di 13 FATTI DI CAUSA 1. TO SO, LE ZO, SE RI, AR IA TE IV, SI PA e CA NG, nella qualità di candidato presidente (il primo) e candidati consiglieri (gli altri) della lista n. 1 ammessa alle elezioni dell’O.D.C.E.C. di Catania, proponevano reclamo ex art. 22 d. lgs. 139/2005 dinanzi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli TI Contabili avverso il verbale del 25 febbraio 2022 con cui erano stati proclamati eletti, all’esito delle elezioni tenutesi in data 21 e 22 febbraio 2022, VA VI, quale presidente, e TO AN FR, NA IA IT UA, ET IA RO, NO CO, ET UG, AL LA, ES LI, TO PU, NN CI, SA MA e BI DI, quali consiglieri, tutti appartenenti alla lista n. 2 ammessa alle elezioni. Domandavano, in via principale, che, previa declaratoria di incandidabilità/ineleggibilità di AL LA e ET UG per assenza dei requisiti di legge, fosse disposta l’esclusione della lista n. 2 per carenza delle condizioni necessarie per la sua presentazione e, di conseguenza, venisse annullata l’elezione dei relativi candidati e proclamata l’elezione dei candidati dell’altra lista. Richiedevano, in subordine, l’annullamento dell’intera procedura elettorale ovvero, in via di estremo subordine, l’annullamento del procedimento elettorale limitatamente ai soggetti incandidabili o ineleggibili. 2. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli TI Contabili, con decisione n. 44/2022, rilevava, preliminarmente, che l’art. 32 d. lgs. 139/2005 prevedeva espressamente la sua competenza a decidere in materia di eleggibilità a componente del consiglio dell’ordine. Riteneva inammissibile la domanda avente ad oggetto l’esclusione della lista n. 2 dalla competizione elettorale, non essendo possibile contestare il provvedimento di ammissione del consiglio dell’ordine 4 di 13 territoriale una volta trascorso il termine di decadenza di quindici giorni previsto dall’art. 8 (rectius 10), comma 3, del regolamento elettorale. Osservava che tale preclusione riguardava l’ammissione o l’esclusione delle liste e non poteva applicarsi in via analogica o in modo estensivo alla contestazione dell’ammissione delle singole candidature. Reputava che AL LA e ET UG fossero ineleggibili, dato che entrambi avevano già svolto, anche solo in parte, due mandati consiliari. Accoglieva, pertanto, parzialmente il reclamo elettorale proposto e, per l’effetto, annullava l’esito delle elezioni dell’O.D.C.E.C. di Catania con riguardo ai soli AL LA e ET UG. 3. AL LA e ET UG hanno proposto ricorso per la cassazione di questa decisione prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso TO SO, LE ZO, SE RI, AR IA TE IV, SI PA e CA NG e, in via autonoma, AL Lo Giudice. L’O.D.C.E.C. di Catania ha depositato un controricorso adesivo con cui ha sollecitato l’accoglimento del ricorso presentato. Gli intimati VA VI, TO AN FR, NA IA IT UA, ET IA RO, NO CO, ES LI, TO PU, NN CI, SA MA, BI DI, NA LI, ES ER, TH Di RO, SI VA AL RT, ME NÒ, PA IC e MA CO FI non hanno svolto difese. I ricorrenti e i controricorrenti SO e altri e Lo Giudice hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 5 di 13 Questa sezione, con ordinanza interlocutoria del 21 marzo 2024, ha registrato che la difesa del controricorrente Lo Giudice aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso presentato, facendo richiamo al disposto dell’art. 32 d. lgs. 139/2005, ed ha ritenuto di rinviare il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, essendo necessario approfondire la questione posta da tale eccezione, verificando se le decisioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli TI Contabili in materia elettorale siano tutte direttamente impugnabili avanti a questa Corte oppure se alcune di esse, in ragione del loro peculiare contenuto, debbano essere gravate secondo le modalità previste dell’art. 32 d. lgs. 139/2005. I ricorrenti e l’O.D.C.E.C. di Catania hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente Lo Giudice. 4.1 L’art. 22 d. lgs. 139/2005, rubricato « » prevede che «c » Il successivo art. 32 (sotto la rubrica «r ») stabilisce: «1. 6 di 13 » L’art. 10, comma 3, del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli TI Contabili e del Collegio dei Revisori prescrive che “entro cinque giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste il Consiglio dell’Ordine delibera in merito all’ammissione o all’esclusione delle liste. L’erronea formazione delle liste e la violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento motivato del Consiglio dell’Ordine. Avverso il provvedimento del Consiglio dell’Ordine di ammissione o di esclusione delle liste elettorali è ammesso reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni”. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli TI Contabili, a fronte di un reclamo che domandava in via principale, “previa incidentale declaratoria di incandidabilità/ineleggibilità del Dott. ET UG e del Dott. AL LA per assenza dei requisiti” di legge, che venisse disposta l’esclusione della lista n. 2 dal procedimento elettorale, con il conseguente annullamento dell’elezione dei relativi candidati, e in via di estremo subordine l’annullamento dell’“esito del procedimento elettorale limitatamente ai soggetti incandidabili e/o ineleggibili”, ha ritenuto che la domanda principale fosse inammissibile, perché presentata quando era oramai trascorso il termine decadenziale previsto dall’art. 8 (rectius 10), comma 3, dal regolamento elettorale, giudicando, invece, tempestivo il gravame rispetto alla domanda subordinata, dato che la disciplina concernente l’ammissione delle liste non poteva essere applicata alla contestazione di altri atti del procedimento elettorale, quale l’ammissione delle singole candidature. 7 di 13 Per l’effetto ha annullato l’esito delle elezioni dell’O.D.C.E.C. di Catania con riguardo ai soli dott. AL LA e ET UG. Questa decisione, assunta a seguito dell’impugnazione del avverso questo provvedimento, giurisdizionale, del Consiglio Nazionale è previsto il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.” (cfr. . 4.3 Il Consiglio dell’Ordine territoriale può rilevare, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del regolamento elettorale, l’erronea formazione di una lista in ragione del fatto che uno o più candidati non sono eleggibili a componente del Consiglio dell’Ordine e disporre l’esclusione della stessa dalla competizione elettorale. Una simile decisione ha una duplice e concorrente portata, perché investe, da una parte, il diritto di elettorato passivo del singolo candidato, dall’altra la corretta formazione della lista attraverso l’inclusione di quel candidato. Avverso questa statuizione del Consiglio dell’Ordine territoriale ciascun singolo candidato, per l’aspetto concernente la specifica questione della sua individuale eleggibilità (che rimane distinta e preliminare rispetto al tema dell’ammissibilità della lista all’interno della quale egli si è candidato), può proporre gravame al Consiglio Nazionale, come espressamente prevede il disposto dell’art. 32 d. lgs. 139/2005 (ad esempio al fine di contestare, come nel caso di specie, che il mero subentro nella carica di consigliere dell’Ordine 8 di 13 possa essere computato ai fini di stabilire il ricorrere della causa di ineleggibilità prevista dall’art. 9, comma 2, d. lgs. 139/2005). La «deliberazione» assunta dal Consiglio Nazionale a questo proposito non ha carattere giurisdizionale, dato che non riguarda l’espressione della volontà del corpo elettorale in occasione del voto, ma amministrativo, concernendo l’eleggibilità del singolo candidato. L’art. 32 d. lgs. 139/2005 deve perciò essere inteso come volto a riconoscere a ciascun interessato (al pari del P.M.) la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale - la deliberazione del Consiglio Nazionale che nega la sua al fine di tutelare e veder riconosciuto in sede giurisdizionale il proprio diritto di elettorato passivo all’interno degli organi amministrativi dell’Ordine professionale a cui appartiene. Sul punto, dunque, deve essere fissato il seguente principio: l’art. 32 d. lgs. 139/2005 non costituisce uno strumento per impugnare i , da proporsi, ai sensi del precedente art. 22, provvedimento giurisdizionale avverso il quale è possibile esperire ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma riguarda le deliberazioni, di natura amministrativa, assunte dal Consiglio Nazionale in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell’Ordine, a seguito dell’impugnazione delle delibere adottate a questo proposito dall’Ordine territoriale, ed intende assicurare a ciascun singolo interessato il diritto di tutelare e veder riconosciuto in sede giurisdizionale ordinaria il proprio diritto di elettorato passivo in seno agli organi elettivi del proprio Ordine professionale. 4.4 Facendo applicazione di questo principio il ricorso in esame risulta senza dubbio ammissibile, in quanto la decisione, 9 di 13 giurisdizionale e definitiva, assunta dal Consiglio Nazionale nei confronti dei dottori LA e UG in esito all’impugnazione dei risultati delle elezioni non poteva che essere oggetto di un ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. 5. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, del regolamento elettorale: a mente di questa norma il Consiglio dell’Ordine territoriale delibera in ordine all’ammissione o all’esclusione delle liste valutando non solo il rispetto delle formalità previste per la presentazione, ma anche la loro «erronea formazione»; la latitudine di un simile controllo e la positiva delibazione da parte del Consiglio territoriale circa la corretta formazione della lista imponevano la proposizione di un reclamo al Consiglio Nazionale « entro il termine perentorio di quindici giorni» (e, dunque, entro il 1° ottobre 2021) nel caso in cui si fosse inteso contestare l’erronea formazione della lista in ragione della presenza di due candidati asseritamente privi dei requisiti. Il reclamo proposto ex art. 22 d. lgs. 139/2005, invece, poteva avere quale unico fine quello di contestare «i risultati delle elezioni» e non certo l’ammissione della lista erroneamente formata. 6. Il motivo non merita accoglimento. Il giudizio svoltosi dinanzi al Consiglio Nazionale, per la parte impugnata in questa sede, ha avuto pacificamente ad oggetto il risultato elettorale, poiché i reclamanti hanno chiesto che fosse annullato l’esito del procedimento elettorale limitatamente ai dottori LA e UG in ragione della loro condizione di ineleggibilità. Il disposto dell’art. 10, comma 3, del regolamento elettorale non riguarda il risultato delle elezioni, bensì – e ben diversamente – l’ammissione delle singole candidature e delle liste alla competizione elettorale. Si deve perciò escludere che una norma funzionale all’individuazione dei soggetti e delle liste ammessi alla competizione elettorale in 10 di 13 corso di svolgimento in vista delle future elezioni possa trovare applicazione nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la contestazione dei risultati delle elezioni oramai svolte. D’altra parte, è vero che il Consiglio dell’Ordine territoriale, nel provvedere sull’ammissione delle liste, valuta - a mente del sopra riportato art. 10, comma 3, del regolamento elettorale - anche la loro erronea formazione (sotto il duplice profilo, come detto, dell’ammissibilità tanto della singola candidatura, quanto della lista che includa quella candidatura) e non solo la violazione delle formalità previste per la presentazione. La medesima norma regolamentare, tuttavia, prevede un termine di impugnazione limitatamente al provvedimento «di ammissione o di esclusione delle liste elettorali», non della singola candidatura, e non può certo essere applicata per analogia per i provvedimenti riguardanti diversi tipi di contestazione. Giova ricordare, a questo proposito, che una cosa è l’ammissibilità della lista, un’altra è la personale eleggibilità del candidato, che, ove negata in sede di impugnazione dei risultati dell’elezione, comunque non inficia il risultato della lista ma impone solo l’annullabilità dell’elezione del professionista ineleggibile e la sua sostituzione con il primo dei non eletti (cfr. Cass. 39375/2021, Cass. 2729/2023). 7. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., in quanto il Consiglio Nazionale non si è pronunciato sull’eccezione sollevata dall’O.D.C.E.C. di Catania con la quale era stato rappresentato che i reclamanti non avevano interesse all’impugnazione dell’elezione dei singoli candidati perché sarebbero subentrati non loro, ma i primi non eletti. 8. Il motivo non è fondato. Infatti, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio) quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e 11 di 13 decise implicitamente, in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di altra questione il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. 7406/2014, Cass. 13649/2005). Nel caso di specie il Consiglio Nazionale, dopo aver espressamente registrato (a pag. 4 della decisione impugnata) la proposizione, da parte dell’O.D.C.E.C. di Catania, di un’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse, dato che ai reclamanti non sarebbe derivato alcun vantaggio in caso di esito positivo della lite, ha comunque esaminato l’impugnazione del risultato delle elezioni nel merito, ritenendo così implicitamente infondata l’eccezione sollevata. « » La norma non fa alcuna distinzione rispetto alla modalità di elezione, differenziando la posizione dei consiglieri che risultano 12 di 13 a seguito del «eletti», come espressamente prevede il successivo capoverso). In mancanza di distinzioni di sorta operate dal legislatore fra consiglieri che ricoprono la carica ab origine e consiglieri nominati in sostituzione trova applicazione anche al caso di specie il principio già fissato da questa Corte in tema di elezione dei Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, secondo cui l'art. 9, comma 9, appena citato disciplina la situazione di ineleggibilità alla carica senza eccezioni o limitazioni, stabilendo, al fine di assicurare il preminente valore dell'avvicendamento nelle cariche rappresentative, che i consiglieri ed il presidente siano eleggibili per non oltre due mandati consecutivi: ne deriva che, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi applicazione analogica dell'art. 3 l. 113/ 2017, il quale, in tema di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, permette la terza rielezione, se la precedente carica sia cessata prima di metà del mandato (Cass. 38333/2021). Questa decisione, in particolare, ha sottolineato come il d. lgs. 139/2005 regoli con una specifica disposizione ed in modo esplicito la situazione d'ineleggibilità alla carica, non ponendo al divieto eccezioni o limitazioni di sorta, dovendosi di conseguenza escludere l’esistenza di alcun vuoto da colmare. «Se, invero, il principio generale è proprio quello della limitazione ai due mandati, l'irrilevanza del parziale espletamento di uno dei due, contenuta nell'art. 3, comma 4, l. n. 113 del 2017, si palesa regola non applicabile in via analogica, né tantomeno espressione di un principio generale limitativo della incapacità. Al contrario, nel ricordato contesto normativo e sistematico, la regola del limite a due mandati consecutivi per gli organi elettivi professionali costituisce un principio di carattere generale, mentre la rieleggibilità per il terzo mandato a date condizioni si configura come eccezione, di natura 13 di 13 tassativa e, quindi, insuscettibile di interpretazione analogica o applicazione oltre i casi espressamente previsti (art. 14 disp. prel. cod. civ.)» (Cass. 38333/2021, § 4.7). 11. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Tenuto conto dell’infondatezza dell’eccezione preliminare sollevata dal controricorrente Lo Giudice, a cui anche gli altri controricorrenti hanno dichiarato di aderire, le spese di lite debbono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 25 ottobre 2024.
- controricorrente -
nonché contro CU BE, GA VA, IN CA, LL PP, RA RT RI RI e SP SIMONA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Barberini n. 67, presso lo studio degli Avvocati Associati Studio Improda, Civile Sent. Sez. 1 Num. 30133 Anno 2024 Presidente: TRICOMI LAURA Relatore: PAZZI ALBERTO Data pubblicazione: 22/11/2024 2 di 13 rappresentati e difesi dagli Avvocati SE Berretta e Gianluca TO giusta procura speciale allegata al controricorso - controricorrenti – nonché contro LO GIUDICE LE, elettivamente domiciliato in Catania, via Milano n. 82, presso lo studio dell’Avvocato SE Rinaldi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
- controricorrente -
nonché contro UR TT RI, IN RA, AN CO, RI IT NI, LL AL, TT AN RI TA, AN LI, PULVIRENTI BE, CI AN, IS IO, CA CETTINA, LICCIARDELLO GIUSEPPA, ADERNO' CARMELA, CARTALEMI SS AL LE, ER CO, DI RO TH e CH AR NICOLO'
- intimati -
avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli TI Contabili n. 44/2022 depositata il 20/4/2022; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2024 dal Consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi l’Avvocato SE Vitale, in sostituzione dell’Avvocato AN ES Vitale, per i ricorrenti, l’Avvocato NA Lo UC per l’O.D.C.E.C. di Catania, gli Avvocati SE Berretta e Gianluca TO per SO e altri controricorrenti e l’Avvocato SE Rinaldi per Lo Giudice. 3 di 13 FATTI DI CAUSA 1. TO SO, LE ZO, SE RI, AR IA TE IV, SI PA e CA NG, nella qualità di candidato presidente (il primo) e candidati consiglieri (gli altri) della lista n. 1 ammessa alle elezioni dell’O.D.C.E.C. di Catania, proponevano reclamo ex art. 22 d. lgs. 139/2005 dinanzi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli TI Contabili avverso il verbale del 25 febbraio 2022 con cui erano stati proclamati eletti, all’esito delle elezioni tenutesi in data 21 e 22 febbraio 2022, VA VI, quale presidente, e TO AN FR, NA IA IT UA, ET IA RO, NO CO, ET UG, AL LA, ES LI, TO PU, NN CI, SA MA e BI DI, quali consiglieri, tutti appartenenti alla lista n. 2 ammessa alle elezioni. Domandavano, in via principale, che, previa declaratoria di incandidabilità/ineleggibilità di AL LA e ET UG per assenza dei requisiti di legge, fosse disposta l’esclusione della lista n. 2 per carenza delle condizioni necessarie per la sua presentazione e, di conseguenza, venisse annullata l’elezione dei relativi candidati e proclamata l’elezione dei candidati dell’altra lista. Richiedevano, in subordine, l’annullamento dell’intera procedura elettorale ovvero, in via di estremo subordine, l’annullamento del procedimento elettorale limitatamente ai soggetti incandidabili o ineleggibili. 2. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli TI Contabili, con decisione n. 44/2022, rilevava, preliminarmente, che l’art. 32 d. lgs. 139/2005 prevedeva espressamente la sua competenza a decidere in materia di eleggibilità a componente del consiglio dell’ordine. Riteneva inammissibile la domanda avente ad oggetto l’esclusione della lista n. 2 dalla competizione elettorale, non essendo possibile contestare il provvedimento di ammissione del consiglio dell’ordine 4 di 13 territoriale una volta trascorso il termine di decadenza di quindici giorni previsto dall’art. 8 (rectius 10), comma 3, del regolamento elettorale. Osservava che tale preclusione riguardava l’ammissione o l’esclusione delle liste e non poteva applicarsi in via analogica o in modo estensivo alla contestazione dell’ammissione delle singole candidature. Reputava che AL LA e ET UG fossero ineleggibili, dato che entrambi avevano già svolto, anche solo in parte, due mandati consiliari. Accoglieva, pertanto, parzialmente il reclamo elettorale proposto e, per l’effetto, annullava l’esito delle elezioni dell’O.D.C.E.C. di Catania con riguardo ai soli AL LA e ET UG. 3. AL LA e ET UG hanno proposto ricorso per la cassazione di questa decisione prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso TO SO, LE ZO, SE RI, AR IA TE IV, SI PA e CA NG e, in via autonoma, AL Lo Giudice. L’O.D.C.E.C. di Catania ha depositato un controricorso adesivo con cui ha sollecitato l’accoglimento del ricorso presentato. Gli intimati VA VI, TO AN FR, NA IA IT UA, ET IA RO, NO CO, ES LI, TO PU, NN CI, SA MA, BI DI, NA LI, ES ER, TH Di RO, SI VA AL RT, ME NÒ, PA IC e MA CO FI non hanno svolto difese. I ricorrenti e i controricorrenti SO e altri e Lo Giudice hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 5 di 13 Questa sezione, con ordinanza interlocutoria del 21 marzo 2024, ha registrato che la difesa del controricorrente Lo Giudice aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso presentato, facendo richiamo al disposto dell’art. 32 d. lgs. 139/2005, ed ha ritenuto di rinviare il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, essendo necessario approfondire la questione posta da tale eccezione, verificando se le decisioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli TI Contabili in materia elettorale siano tutte direttamente impugnabili avanti a questa Corte oppure se alcune di esse, in ragione del loro peculiare contenuto, debbano essere gravate secondo le modalità previste dell’art. 32 d. lgs. 139/2005. I ricorrenti e l’O.D.C.E.C. di Catania hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente Lo Giudice. 4.1 L’art. 22 d. lgs. 139/2005, rubricato « » prevede che «c » Il successivo art. 32 (sotto la rubrica «r ») stabilisce: «1. 6 di 13 » L’art. 10, comma 3, del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli TI Contabili e del Collegio dei Revisori prescrive che “entro cinque giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste il Consiglio dell’Ordine delibera in merito all’ammissione o all’esclusione delle liste. L’erronea formazione delle liste e la violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento motivato del Consiglio dell’Ordine. Avverso il provvedimento del Consiglio dell’Ordine di ammissione o di esclusione delle liste elettorali è ammesso reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni”. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli TI Contabili, a fronte di un reclamo che domandava in via principale, “previa incidentale declaratoria di incandidabilità/ineleggibilità del Dott. ET UG e del Dott. AL LA per assenza dei requisiti” di legge, che venisse disposta l’esclusione della lista n. 2 dal procedimento elettorale, con il conseguente annullamento dell’elezione dei relativi candidati, e in via di estremo subordine l’annullamento dell’“esito del procedimento elettorale limitatamente ai soggetti incandidabili e/o ineleggibili”, ha ritenuto che la domanda principale fosse inammissibile, perché presentata quando era oramai trascorso il termine decadenziale previsto dall’art. 8 (rectius 10), comma 3, dal regolamento elettorale, giudicando, invece, tempestivo il gravame rispetto alla domanda subordinata, dato che la disciplina concernente l’ammissione delle liste non poteva essere applicata alla contestazione di altri atti del procedimento elettorale, quale l’ammissione delle singole candidature. 7 di 13 Per l’effetto ha annullato l’esito delle elezioni dell’O.D.C.E.C. di Catania con riguardo ai soli dott. AL LA e ET UG. Questa decisione, assunta a seguito dell’impugnazione del avverso questo provvedimento, giurisdizionale, del Consiglio Nazionale è previsto il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.” (cfr. . 4.3 Il Consiglio dell’Ordine territoriale può rilevare, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del regolamento elettorale, l’erronea formazione di una lista in ragione del fatto che uno o più candidati non sono eleggibili a componente del Consiglio dell’Ordine e disporre l’esclusione della stessa dalla competizione elettorale. Una simile decisione ha una duplice e concorrente portata, perché investe, da una parte, il diritto di elettorato passivo del singolo candidato, dall’altra la corretta formazione della lista attraverso l’inclusione di quel candidato. Avverso questa statuizione del Consiglio dell’Ordine territoriale ciascun singolo candidato, per l’aspetto concernente la specifica questione della sua individuale eleggibilità (che rimane distinta e preliminare rispetto al tema dell’ammissibilità della lista all’interno della quale egli si è candidato), può proporre gravame al Consiglio Nazionale, come espressamente prevede il disposto dell’art. 32 d. lgs. 139/2005 (ad esempio al fine di contestare, come nel caso di specie, che il mero subentro nella carica di consigliere dell’Ordine 8 di 13 possa essere computato ai fini di stabilire il ricorrere della causa di ineleggibilità prevista dall’art. 9, comma 2, d. lgs. 139/2005). La «deliberazione» assunta dal Consiglio Nazionale a questo proposito non ha carattere giurisdizionale, dato che non riguarda l’espressione della volontà del corpo elettorale in occasione del voto, ma amministrativo, concernendo l’eleggibilità del singolo candidato. L’art. 32 d. lgs. 139/2005 deve perciò essere inteso come volto a riconoscere a ciascun interessato (al pari del P.M.) la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale - la deliberazione del Consiglio Nazionale che nega la sua al fine di tutelare e veder riconosciuto in sede giurisdizionale il proprio diritto di elettorato passivo all’interno degli organi amministrativi dell’Ordine professionale a cui appartiene. Sul punto, dunque, deve essere fissato il seguente principio: l’art. 32 d. lgs. 139/2005 non costituisce uno strumento per impugnare i , da proporsi, ai sensi del precedente art. 22, provvedimento giurisdizionale avverso il quale è possibile esperire ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma riguarda le deliberazioni, di natura amministrativa, assunte dal Consiglio Nazionale in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell’Ordine, a seguito dell’impugnazione delle delibere adottate a questo proposito dall’Ordine territoriale, ed intende assicurare a ciascun singolo interessato il diritto di tutelare e veder riconosciuto in sede giurisdizionale ordinaria il proprio diritto di elettorato passivo in seno agli organi elettivi del proprio Ordine professionale. 4.4 Facendo applicazione di questo principio il ricorso in esame risulta senza dubbio ammissibile, in quanto la decisione, 9 di 13 giurisdizionale e definitiva, assunta dal Consiglio Nazionale nei confronti dei dottori LA e UG in esito all’impugnazione dei risultati delle elezioni non poteva che essere oggetto di un ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. 5. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, del regolamento elettorale: a mente di questa norma il Consiglio dell’Ordine territoriale delibera in ordine all’ammissione o all’esclusione delle liste valutando non solo il rispetto delle formalità previste per la presentazione, ma anche la loro «erronea formazione»; la latitudine di un simile controllo e la positiva delibazione da parte del Consiglio territoriale circa la corretta formazione della lista imponevano la proposizione di un reclamo al Consiglio Nazionale « entro il termine perentorio di quindici giorni» (e, dunque, entro il 1° ottobre 2021) nel caso in cui si fosse inteso contestare l’erronea formazione della lista in ragione della presenza di due candidati asseritamente privi dei requisiti. Il reclamo proposto ex art. 22 d. lgs. 139/2005, invece, poteva avere quale unico fine quello di contestare «i risultati delle elezioni» e non certo l’ammissione della lista erroneamente formata. 6. Il motivo non merita accoglimento. Il giudizio svoltosi dinanzi al Consiglio Nazionale, per la parte impugnata in questa sede, ha avuto pacificamente ad oggetto il risultato elettorale, poiché i reclamanti hanno chiesto che fosse annullato l’esito del procedimento elettorale limitatamente ai dottori LA e UG in ragione della loro condizione di ineleggibilità. Il disposto dell’art. 10, comma 3, del regolamento elettorale non riguarda il risultato delle elezioni, bensì – e ben diversamente – l’ammissione delle singole candidature e delle liste alla competizione elettorale. Si deve perciò escludere che una norma funzionale all’individuazione dei soggetti e delle liste ammessi alla competizione elettorale in 10 di 13 corso di svolgimento in vista delle future elezioni possa trovare applicazione nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la contestazione dei risultati delle elezioni oramai svolte. D’altra parte, è vero che il Consiglio dell’Ordine territoriale, nel provvedere sull’ammissione delle liste, valuta - a mente del sopra riportato art. 10, comma 3, del regolamento elettorale - anche la loro erronea formazione (sotto il duplice profilo, come detto, dell’ammissibilità tanto della singola candidatura, quanto della lista che includa quella candidatura) e non solo la violazione delle formalità previste per la presentazione. La medesima norma regolamentare, tuttavia, prevede un termine di impugnazione limitatamente al provvedimento «di ammissione o di esclusione delle liste elettorali», non della singola candidatura, e non può certo essere applicata per analogia per i provvedimenti riguardanti diversi tipi di contestazione. Giova ricordare, a questo proposito, che una cosa è l’ammissibilità della lista, un’altra è la personale eleggibilità del candidato, che, ove negata in sede di impugnazione dei risultati dell’elezione, comunque non inficia il risultato della lista ma impone solo l’annullabilità dell’elezione del professionista ineleggibile e la sua sostituzione con il primo dei non eletti (cfr. Cass. 39375/2021, Cass. 2729/2023). 7. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., in quanto il Consiglio Nazionale non si è pronunciato sull’eccezione sollevata dall’O.D.C.E.C. di Catania con la quale era stato rappresentato che i reclamanti non avevano interesse all’impugnazione dell’elezione dei singoli candidati perché sarebbero subentrati non loro, ma i primi non eletti. 8. Il motivo non è fondato. Infatti, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio) quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e 11 di 13 decise implicitamente, in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di altra questione il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. 7406/2014, Cass. 13649/2005). Nel caso di specie il Consiglio Nazionale, dopo aver espressamente registrato (a pag. 4 della decisione impugnata) la proposizione, da parte dell’O.D.C.E.C. di Catania, di un’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse, dato che ai reclamanti non sarebbe derivato alcun vantaggio in caso di esito positivo della lite, ha comunque esaminato l’impugnazione del risultato delle elezioni nel merito, ritenendo così implicitamente infondata l’eccezione sollevata. « » La norma non fa alcuna distinzione rispetto alla modalità di elezione, differenziando la posizione dei consiglieri che risultano 12 di 13 a seguito del «eletti», come espressamente prevede il successivo capoverso). In mancanza di distinzioni di sorta operate dal legislatore fra consiglieri che ricoprono la carica ab origine e consiglieri nominati in sostituzione trova applicazione anche al caso di specie il principio già fissato da questa Corte in tema di elezione dei Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, secondo cui l'art. 9, comma 9, appena citato disciplina la situazione di ineleggibilità alla carica senza eccezioni o limitazioni, stabilendo, al fine di assicurare il preminente valore dell'avvicendamento nelle cariche rappresentative, che i consiglieri ed il presidente siano eleggibili per non oltre due mandati consecutivi: ne deriva che, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi applicazione analogica dell'art. 3 l. 113/ 2017, il quale, in tema di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, permette la terza rielezione, se la precedente carica sia cessata prima di metà del mandato (Cass. 38333/2021). Questa decisione, in particolare, ha sottolineato come il d. lgs. 139/2005 regoli con una specifica disposizione ed in modo esplicito la situazione d'ineleggibilità alla carica, non ponendo al divieto eccezioni o limitazioni di sorta, dovendosi di conseguenza escludere l’esistenza di alcun vuoto da colmare. «Se, invero, il principio generale è proprio quello della limitazione ai due mandati, l'irrilevanza del parziale espletamento di uno dei due, contenuta nell'art. 3, comma 4, l. n. 113 del 2017, si palesa regola non applicabile in via analogica, né tantomeno espressione di un principio generale limitativo della incapacità. Al contrario, nel ricordato contesto normativo e sistematico, la regola del limite a due mandati consecutivi per gli organi elettivi professionali costituisce un principio di carattere generale, mentre la rieleggibilità per il terzo mandato a date condizioni si configura come eccezione, di natura 13 di 13 tassativa e, quindi, insuscettibile di interpretazione analogica o applicazione oltre i casi espressamente previsti (art. 14 disp. prel. cod. civ.)» (Cass. 38333/2021, § 4.7). 11. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Tenuto conto dell’infondatezza dell’eccezione preliminare sollevata dal controricorrente Lo Giudice, a cui anche gli altri controricorrenti hanno dichiarato di aderire, le spese di lite debbono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 25 ottobre 2024.