Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 27/04/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Nelle persone dei seguenti Magistrati:
ME Guzzi Presidente Filomena Maristella Primo Referendario ID AN Primo Referendario – relatore –
nella pubblica udienza del giorno 25 marzo 2026 ha posto in decisione la seguente
SENTENZA
Nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 24300 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 40475 reso da Poste Italiane quale tesoriere del Comune di NO per l’esercizio 2021.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
nella pubblica udienza del 25 marzo 2026 uditi, per l’ufficio del pubblico ministero, il dott. Pasquale Pedace ed Elvira Russo, responsabile dell’area finanziaria del comune, che concludevano come da verbale di udienza; nessuno è comparso per l’agente contabile.
PREMESSO IN FATTO
1. Con relazione n. 103/2025 il magistrato istruttore richiamava le previsioni della convenzione e, in particolare, l’art. 12, inerente all’anticipazione di tesoreria, da erogare da parte di Cassa Depositi e Prestiti, rimandando alle condizioni riportate all’art. 4 e 5 dell’allegato “ADDENDUM CDP AGOSTO 2019”.
Sentenza n. 124/2026 Richiamava i dati contabili riepilogativi della gestione, rilevabili dal quadro riassuntivo della situazione di cassa prodotto dal tesoriere:
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021 euro 0,00 Totale degli incassi euro 6.149.531,19 Totale dei pagamenti euro 6.149.531,19 Saldo di cassa al 31 dicembre 2021 euro 0,00 e rappresentava che i dati degli incassi e dei pagamenti espressi tramite quadro riassuntivo corrispondono a quelli registrati sul conto giudiziale e la sintesi della gestione così rappresentata dal tesoriere trovava conferma, previo parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, nei dati di bilancio riportati nella deliberazione n° 6 del 9 maggio 2022.
Quanto all’anticipazione di tesoreria la relazione rappresentava che con deliberazione della giunta comunale n° 117 del 20 novembre 2020 era stato approvato il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’importo di euro 700.000,00, la massima esposizione debitoria (in data 4 settembre) era stata di euro 577.125,91 e nell’esercizio risultava il ricorso all’anticipazione per complessivi euro 2.475.503,82 ed una restituzione a fine esercizio per euro 2.540.970,55, emergendo quindi la circostanza paradossale di aver effettuato una restituzione maggiore di 65.466,73 euro di quanto avuto in disponibilità.
Inoltre, evidenziava la relazione che:
• non risulta, in area entrate del conto, il residuo 2020 di anticipazione non restituita di euro 217.753,55;
• la relazione dell’organo di revisione riporta euro 147.814,19 di anticipazione non restituita a fine 2021;
• il conto corrente dei movimenti dell’anticipazione di tesoreria riporta a fine esercizio un debito, quindi anticipazione non restituita, di euro 152.286,82.
A seguito di approfondimenti istruttori, il magistrato istruttore evidenziava che sulla gestione dei c/c postali da parte del tesoriere, il responsabile del servizio finanziario del comune ha rappresentato che “il Tesoriere procede a riversare le giacenze sul conto di tesoreria solo a seguito di specifiche disposizioni Comune” ; la documentazione ulteriormente prodotta (elenco reversali e copie di quest’ultime) mostra una serie di incassi di tesoreria da prelievi su c/c postali, per complessivi euro 263.343,76, eseguiti fino alla data del 27 dicembre 2021.
Per la relazione, questa situazione, unita all’assenza di contestazioni sull’operato del tesoriere sul punto, sarebbe stata causa delle giacenze rilevate a fine dell’esercizio.
Veniva poi indicata la tempestività dei pagamenti riguardanti le rate di ammortamento dei mutui.
Il magistrato istruttore indicava poi che le criticità emerse in sede di verifica relative alla gestione dell'anticipazione di tesoreria del Comune di NO per l'esercizio 2021 trovano spiegazione con gli errori di contabilizzazione commessi dall’ente negli esercizi precedenti e con le relative correzioni operate, così come al riguardo emerge dalla nota prot. 781 del 6/2/2025, a firma del responsabile del servizio finanziario del Comune di NO, e dalla documentazione a corredo.
Nello specifico:
a) sull’apparente eccedenza di restituzione (€ 65.466,73) e la criticità rilevata della restituzione di € 2.540.970,55 a fronte di un'anticipazione di €
2.475.503,82, veniva indicato che l'eccedenza è riconducibile a un errore di riporto dei residui dall'esercizio 2020. La differenza tra l'importo corretto dei residui (€ 217.753,55) e quello erroneamente riportato (€ 140.595,53) genera proprio la discrepanza di € 77.158,02, che giustifica l'apparente eccedenza nelle restituzioni 2021.
b) Sulla mancata evidenziazione residuo 2020 e la criticità rilevata dell’assenza in area entrate del residuo 2020 di anticipazione non restituita pari a €
217.753,55, veniva evidenziato che il residuo risulta erroneamente contabilizzato per € 140.595,53 anziché per l'importo corretto di € 217.753,55. La differenza di € 77.158,02 deriva dalla scorretta imputazione a residui (anziché a competenza) dell'incasso relativo al sospeso n. 121 del 10/03/2020, regolarizzato con reversale n. 584 del 28/05/2020.
c) Sulla disomogeneità dei dati contabili e la criticità rilevata della difformità tra i dati riportati dalla relazione dell'organo di revisione (€ 147.814,19) e dal conto corrente movimenti tesoreria (€ 152.286,82), veniva specificato che il dato corretto è da ritenersi quello del conto corrente tesoreria (€ 152.286,82).
La discrepanza deriva dal perpetuarsi dell'errore di contabilizzazione originatosi nel 2020 e non corretto nella fase di rendicontazione.
d) L’errore contabile del 2020 ha generato un effetto domino che si è manifestato:
• nell’esercizio 2020 con l’errata imputazione di € 77.158,02 a residui invece che a competenza;
• nell’esercizio 2021 con il riporto errato del residuo, con conseguente apparente eccedenza nelle restituzioni.
Solo poi, nell’esercizio 2022, si ottiene l’allineamento dei dati, attraverso la restituzione di un importo superiore a quello concesso per esattamente €
77.158,02.
Le criticità evidenziate, dunque, non rappresentano irregolarità sostanziali nella gestione dell'anticipazione di tesoreria imputabili all’agente contabile, bensì conseguenze di un errore tecnico-contabile commesso dall’ente, verificatosi nel 2020, riverberatosi nell’esercizio in esame, e progressivamente corretto negli esercizi successivi, come rappresentato dal servizio finanziario del Comune di NO, in assenza di pregiudizi per l'equilibrio finanziario dell’ente.
Sulla liquidazione interessi passivi da utilizzo anticipazione essa risulta essere stata corretta.
Pertanto, il magistrato istruttore riteneva che per gli errori di contabilizzazione esposti il conto sia da considerare irregolare, senza addebito al tesoriere.
2. Il decreto di fissazione udienza unitamente alla relazione veniva comunicato all’agente contabile.
3. All’udienza del 25 marzo 2026, Elvira Russo responsabile dell’area finanziaria del comune, chiedeva discarico del conto; la procura concludeva per l’irregolarità del conto, senza ammanco.
La causa veniva trattenuta in decisione.
TT
4. Il Collegio, in conformità con la richiesta della procura regionale ritiene che il conto sia irregolare da un punto di vista formale, senza che vi sia addebito ascrivibile al tesoriere.
Infatti, la relazione ha dato evidenza degli approfondimenti istruttori relativi agli errori di contabilizzazione, specificando che le discrasie presenti nel conto traggono origine da un errore tecnico-contabile commesso dall’ente, verificatosi nel 2020, riverberatosi poi nell’esercizio in esame, e progressivamente corretto negli esercizi successivi, come rappresentato dal servizio finanziario del Comune di NO, senza che però vi siano stati pregiudizi per l'equilibrio finanziario dell’ente.
Da ciò, dunque, sulla base dell’articolata ricostruzione del magistrato istruttore ed in adesione alla prospettazione della relazione conclusiva e delle conclusioni della stessa procura regionale in udienza, deriva la pronuncia di irregolarità, senza ammanco.
5. Nulle per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara:
- l’irregolarità del conto, senza ammanco;
- nulla per spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026.
Il relatore Il Presidente ID AN ME Guzzi Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il 27/04/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente