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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2002 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: , nata a [...] Parte_2 C.F._1
(Venezuela) il 5 marzo 1958, residente a [...], entrambe elettivamente domiciliate a Teramo, in via Galileo
Galilei n. 118/A – San Nicolò a Tordino, presso e nello studio dell'Avv.
Giannicola Scarciolla, che le rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione.
- parte attrice -
e
Controparte_1
(P. IVA: , in
[...] P.IVA_2
persona del rappresentante legale p.t., nella sua qualità di incorporante di
P. IVA: Controparte_2
), elettivamente domiciliata a Teramo, in via Stazio, n. 22, P.IVA_3
presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
1 OGGETTO: nullità di contratti bancari e domanda di restituzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la
[...] Controparte_2
adducendo taluni profili di illegittimità in relazione
[...]
a tre contratti bancari con questa stipulati, in specie, (i) il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 4 settembre 2003, a rogito del notaio
(Rep. n. 19673 e Racc. n. 5867) finalizzato all'erogazione Persona_1
dell'importo di € 200.000,00, (ii) il conto corrente ordinario di corrispondenza n. 004/040004-40, intestato alla società attrice e (iii) Parte_1
il conto corrente ordinario di corrispondenza n. 004/041337 intestato alla SI.ra . Parte_2
Nello specifico, la difesa di parte attrice ha chiesto all'intestato
Tribunale di:
“a) In ordine alla posizione della relativa contratto di mutuo Parte_1 ipotecario
In via principale: 1) accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa la nullità e/o lì illegittimità e/o l'invalidità del contratto di mutuo ipotecario fondiario a rogito per Notar Rep. n. 19673 – Racc. 5867 del Persona_1
04.09.2003, registrato a Giulianova il 04.09.2003 e, per l'effetto, condannare la convenuta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c, a restituire e CP_1 pagare alla in persona del suo legale rapp.te p.t., tutte le somme versate Parte_1
da quest'ultima e pari agli interessi e tutte le spese di istruttoria e di stipula del mutuo determinate e quantificate in difetto nella somma di € 55.000,00 ovvero quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia in una con gli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
In via subordinata:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di mutuo impugnato relativa alla determinazione degli interessi debitori, delle commissioni finanziarie ed accessorie e di premi rischi e, per l'effetto, DICHIARARE la
2 inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali delle commissioni finanziarie ed accessorie applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di mutuo intercorso con la società odierna attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di mutuo impugnato relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per
l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi il rapporto in esame;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti per non convenute commissioni finanziarie ed accessorie;
comunque prive di causa negoziale;
5. accertare e dichiarare la nullità di tutte delle condizioni del contratto di mutuo impugnato con l'attore che hanno previsto la facoltà di capitalizzazione degli interessi passivi de quo, e comunque l'illiceità di qualsivoglia consimile regolamentazione di fatto dei rapporti per le causali di cui pure in narrativa;
6. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto
e comunque per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c. di ogni
e qualsivoglia patto contenuto nelle condizioni del contratto di mutuo impugnato che fossero riconosciuti sussistenti e di cui in premessa, ovvero regolamentazione di fatto in punto di interessi a tassi ultralegali, anche per l'illegittimo esercizio dello ius variandi, comunque superiori a quelli pattuiti per iscritto, ovvero infine comunque superiori al tasso di soglia usurario, computo di spese e commissioni, dichiarando in ogni caso l'illegittimità del computo degli stessi tassi ultralegali che si legge negli estratti conto in atti, per le causali di cui in narrativa;
7. e per l'effetto delle declaratorie di cui ai capi tutti che precedono, ancora accertare quali siano tutte le somme che siano effettivamente dovute anche alla società attrice, giusta la ricostruzione dei saldi contabili in applicazione delle declaratorie di nullità ed inefficacia di cui sopra, ovvero pagate in più rispetto al dovuto, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2° cod. civ., previo ricalcolo dell'ammontare effettivamente dovuto per effetto delle domande di cui sopra delle somme
3 rispettivamente a credito e a debito tra le parti, determinando l'esatto dare e avere tra le stesse, e quindi operando le eventuali compensazioni tra le predette poste di dare – avere, all'esito della corretta ricostruzione dei rispettivi saldi attivi e passivi, del rapporto di mutuo da effettuarsi mediante espletanda CTU;
8. accertata e dichiarata la invalidità, nullità o comunque l'inefficacia delle clausole per cui è causa in relazione alla determinazione ed applicazione degli interessi, dell'anatocismo, dell'illegittima applicazione di competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito e costi vari, previo ricalcolo delle somme
a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e tenuto conto di tutte le dedotte invalidità, condannare la convenuta al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di causa a seguito di CTU, indebitamente incassate, addebitate o trattenute dalla convenuta in danno dell'attore oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
9.
ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni finanziarie ed accessorie e di interessi computati;
10.
DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
11. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419
c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
12. per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'attore, prudentemente quantificate in €
55.000,00, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali;
13. CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 c.c., da determinarsi in via equitativa;
14. CONDANNARE la convenuta ex art. 96 cpc;
4 - a) In ordine alla posizione della relativa al contratto di c/c n. Parte_1
040004- 40
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di c/c relativa alla determinazione degli interessi debitori, delle commissioni finanziarie ed accessorie e di premi rischi
e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali delle commissioni finanziarie ed accessorie applicati nel corso degli interi rapporti
e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. ACCERTARE E
DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di c/c intercorso con la società odierna attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
3.
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di c/c impugnato relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi il rapporti in esame;
4. ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti per non convenute commissioni finanziarie ed accessorie;
comunque prive di causa negoziale;
5. accertare e dichiarare la nullità di tutte delle condizioni del contratto di c/c impugnato con la società attrice che hanno previsto la facoltà di capitalizzazione degli interessi passivi de quo, e comunque l'illiceità di qualsivoglia consimile regolamentazione di fatto dei rapporti per le causali di cui pure in narrativa;
6. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto e comunque per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c. di ogni e qualsivoglia patto contenuto nelle condizioni del contratto di c/c impugnato che fossero riconosciuti sussistenti e di cui in premessa, ovvero regolamentazione di fatto in punto di interessi a tassi ultralegali, anche per
l'illegittimo esercizio dello ius variandi, comunque superiori a quelli pattuiti per iscritto, ovvero infine comunque superiori al tasso di soglia usurario, computo di spese e commissioni, dichiarando in ogni caso l'illegittimità del computo degli stessi tassi ultralegali che si legge negli estratti conto in atti, per le causali di cui in narrativa;
7. e per l'effetto delle declaratorie di cui ai capi tutti che precedono,
5 ancora accertare quali siano tutte le somme che siano effettivamente dovute anche alla società attrice, giusta la ricostruzione dei saldi contabili in applicazione delle declaratorie di nullità ed inefficacia di cui sopra, ovvero pagate in più rispetto al dovuto, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2° cod. civ., previo ricalcolo dell'ammontare effettivamente dovuto per effetto delle domande di cui sopra delle somme rispettivamente a credito e a debito tra le parti, determinando
l'esatto dare e avere tra le stesse, e quindi operando le eventuali compensazioni tra le predette poste di dare – avere, all'esito della corretta ricostruzione dei rispettivi saldi attivi e passivi, del rapporto di mutuo da effettuarsi mediante espletanda
CTU;
8. accertata e dichiarata la invalidità, nullità o comunque l'inefficacia delle clausole per cui è causa in relazione alla determinazione ed applicazione degli interessi, dell'anatocismo, dell'illegittima applicazione di competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito e costi vari, previo ricalcolo delle somme
a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e tenuto conto di tutte le dedotte invalidità, condannare la convenuta al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di causa a seguito di CTU, indebitamente incassate, addebitate o trattenute dalla convenuta in danno della società attrice oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
9.
ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni finanziarie ed accessorie e di interessi computati;
10.
DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
11. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419
c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
12. per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore della società attrice, prudentemente quantificate
6 in € 45.000,00, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali;
13. CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 c.c., da determinarsi in via equitativa;
14. CONDANNARE la convenuta ex art. 96 cpc
- a) In ordine alla posizione della SI.ra relativa al Parte_2
contratto di c/c n. 004/041377
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di c/c relativa alla determinazione degli interessi debitori, delle commissioni finanziarie ed accessorie e di premi rischi
e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali delle commissioni finanziarie ed accessorie applicati nel corso degli interi rapporti
e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. ACCERTARE E
DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di c/c intercorso con la odierna attrice
con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito Parte_2
percetto;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di c/c impugnato relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi il rapporti in esame;
4. ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti per non convenute commissioni finanziarie ed accessorie;
comunque prive di causa negoziale;
5. accertare e dichiarare la nullità di tutte delle condizioni del contratto di c/c impugnato con la odierna attrice che Parte_2
hanno previsto la facoltà di capitalizzazione degli interessi passivi de quo, e comunque l'illiceità di qualsivoglia consimile regolamentazione di fatto dei rapporti per le causali di cui pure in narrativa;
6. accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto e comunque per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c. di ogni e qualsivoglia patto contenuto nelle condizioni del contratto di c/c impugnato che fossero riconosciuti sussistenti
e di cui in premessa, ovvero regolamentazione di fatto in punto di interessi a tassi ultralegali, anche per l'illegittimo esercizio dello ius variandi, comunque superiori
7 a quelli pattuiti per iscritto, ovvero infine comunque superiori al tasso di soglia usurario, computo di spese e commissioni, dichiarando in ogni caso l'illegittimità del computo degli stessi tassi ultralegali che si legge negli estratti conto in atti, per le causali di cui in narrativa;
7. e per l'effetto delle declaratorie di cui ai capi tutti che precedono, ancora accertare quali siano tutte le somme che siano effettivamente dovute anche alla odierna attrice , giusta la ricostruzione dei Parte_2 saldi contabili in applicazione delle declaratorie di nullità ed inefficacia di cui sopra, ovvero pagate in più rispetto al dovuto, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2° cod. civ., previo ricalcolo dell'ammontare effettivamente dovuto per effetto delle domande di cui sopra delle somme rispettivamente a credito
e a debito tra le parti, determinando l'esatto dare e avere tra le stesse, e quindi operando le eventuali compensazioni tra le predette poste di dare – avere, all'esito della corretta ricostruzione dei rispettivi saldi attivi e passivi, del rapporto di mutuo da effettuarsi mediante espletanda CTU;
8. accertata e dichiarata la invalidità, nullità o comunque l'inefficacia delle clausole per cui è causa in relazione alla determinazione ed applicazione degli interessi, dell'anatocismo, dell'illegittima applicazione di competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito e costi vari, previo ricalcolo delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e tenuto conto di tutte le dedotte invalidità, condannare la convenuta al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di causa a seguito di CTU, indebitamente incassate, addebitate o trattenute dalla convenuta in danno della odierna attrice Parte_2
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
9.
[...]
ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni finanziarie ed accessorie e di interessi computati;
10.
DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancarii;
11. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia
8 nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419
c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
12. per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore della odierna attrice Parte_2
prudentemente quantificate in € 25.000,00, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali;
13. CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla odierna attrice Parte_2
in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 c.c., da determinarsi in
[...]
via equitativa;
14. CONDANNARE la convenuta ex art. 96 cpc;
IN OGNI
CASO: CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa del 14 marzo 2018, si è costituita in giudizio la
[...]
Controparte_1
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo la “ ), in
[...] CP_1
persona del rappresentante legale p.t., nella sua qualità di società incorporante di Controparte_2 invocando il rigetto integrale di tutte le domande e richieste attoree in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso C.T.U. tecnico-contabile, sulla base dei quesiti formulati dal precedente titolare del procedimento con ordinanza del 31 maggio 2019.
A seguito di diversi rinvii, all'udienza del 22 ottobre 2024 – l'unica celebrata avanti allo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo nel mese di marzo 2024 – le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi ivi previsti.
Con la comparsa conclusionale tempestivamente depositata, parte attrice ha quindi ribadito le conclusioni rassegnate all'udienza del 22 ottobre 2024 e quindi ha insistito per la revoca dell'ordinanza del 30
9 maggio 2019 e dell'11 gennaio 2021, con conseguente richiesta di rimessione della causa in istruttoria, rinnovazione della C.T.U. ed ammissione di tutte le residue istanze istruttorie articolate da parte opponente nell'atto di citazione e nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e reiterazione delle conclusioni già rassegnate in citazione.
La invece, nella propria comparsa conclusionale così come CP_1 nella memoria di replica, è tornata a contestare le richieste istruttorie reiterate da controparte, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, le domande attoree devono essere accolte solo nei limiti che di seguito si espongono.
Prima di esaminare le questioni prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese al parziale accoglimento delle plurime domande attoree, giova ricostruire sinteticamente la vicenda oggetto della presente controversia, che trae origine dall'atto di citazione con il quale e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2
innanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_2 al fine di accertare plurimi profili di invalidità relativi a tre
[...]
rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti, con condanna della CP_1
convenuta alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme indebitamente incamerate per l'importo complessivo di € 125.000,00.
In particolare, con specifico riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 4 settembre 2003 a rogito del notaio Per_1
(Rep n. 19673 e Racc. n. 5867), le attrici, a supporto delle suesposte
[...]
domande, hanno dedotto:
1. la nullità del contratto di mutuo fondiario ex art. 1418 c.c. per diversità dello scopo perseguito attraverso la stipula dello stesso, invero giuridicamente da riqualificarsi come mutuo di scopo;
2. la nullità del contratto di mutuo siccome carente della causa in concreto, in particolare per abusiva erogazione del credito, essendo stato concluso al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria della società mutuataria;
10 3. in subordine, la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale;
4. l'indebito esercizio dello ius variandi e l'applicazione di tassi diversi da quelli convenuti, anche per effetto del fenomeno anatocistico;
5. l'illegittimità della pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
6. l'inammissibilità delle competenze addebitate a titolo di commissioni finanziarie e commissioni accessorie, per assenza di pattuizione e per difetto di causa;
7. la previsione di un costo del denaro “superiore a quello di mercato” ed
“alla tollerabilità”, con conseguente nullità delle relative clausole per contrarietà a norme di ordine pubblico;
8. la violazione del dovere di buona fede;
9. l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla convenuta.
Con riguardo ai contratti di conto corrente n. 004/040004/40 e n.
004/041377/55, inoltre, a sostegno delle domande formulate, le attrici hanno dedotto con argomentazioni perfettamente sovrapponibili, in quanto pedissequamente reiterate per ciascun rapporto bancario:
1. l'omesso perfezionamento dei contratti per l'assenza di manifestazione di volontà riconducibile alla Banca convenuta;
2. la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale;
3. l'indebito esercizio dello ius variandi;
4. l'illegittimità della pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interessi composto;
5. inammissibilità della provvigione di massimo scoperto;
6. l'illegittimità della determinazione dei giorni di valuta;
7. la previsione di un costo del denaro “superiore a quello di mercato” ed
“alla tollerabilità”, con conseguente nullità delle relative clausole per contrarietà a norme di ordine pubblico;
8. la violazione del dovere di buona fede;
9. l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla convenuta.
Si è quindi costituita in giudizio la
[...]
nella sua qualità di Controparte_1
11 società incorporante di Controparte_2 confutando i singoli motivi di censura sollevati dalle attrici e chiedendo l'integrale reiezione delle domande ex adverso spiegate in quanto inammissibili e, comunque, infondate.
Così premesse le deduzioni e le difese sviluppate dalle parti e procedendo, con ordine, dall'esame del contratto di mutuo ipotecario fondiario a rogito per Notar Rep. n. 19673 – Racc. 5867 del Persona_1
4 settembre 2003, registrato a Giulianova in pari data, occorre rilevare che le domande attoree relative a siffatto rapporto contrattuale possono essere accolte solo parzialmente.
Anzitutto, non colgono nel segno le doglianze, che si analizzeranno congiuntamente per motivi di affinità e correlazione, relative alla nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di mutuo fondiario per (a) diversità dello scopo perseguito attraverso la stipula dello stesso, che, secondo la difesa delle attrici, dovrebbe essere riqualificato in termini di mutuo di scopo e quindi per (b) carenza di causa, in particolare per abusiva erogazione del credito, essendo stato concluso al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria di
Parte_1
In particolare, secondo le attrici, “il contratto in parola del 04.09.2003, qualificato nell'intestazione come mutuo fondiario, nella sostanza non è volto a perseguire lo scopo proprio di questa figura contrattuale” (cfr. p. 4 citazione), essendo destinato ad acquisizione liquidità da parte della società attrice e quindi “al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria della – peraltro, Parte_1
correntista dell'istituto di credito opposto – in crisi di liquidità e ciò, quindi, al fine di ampliare la sfera dei soggetti debitori per effetto delle garanzie personali prestate in favore della banca anche dalla SI.ra (cfr. p. 6 Parte_2
citazione), “realizzandosi – in tal modo – la sostituzione di un credito non garantito o parzialmente garantito con un altro garantito interamente.” (cfr. p. 9 citazione).
Ora, in disparte il fatto che le attrici si sono limitate semplicemente a dedurre una simile circostanza senza fornire alcuna prova al riguardo, in ogni caso ed in via assorbente, deve anzitutto precisarsi che, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dall'adito Tribunale, il
12 contratto di mutuo fondiario non è e non può essere qualificato come mutuo di scopo (cfr. anche Corte Cost. n. 175/2004), e ciò in quanto, non è strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria
(ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 9839 del 14 aprile 2021), con il corollario per cui il mutuatario è libero di scegliere come destinare le somme erogate,
e quindi anche eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta lecita ed insindacabile da parte del giudice (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20896; Cass.
Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 25 gennaio
2021, n. 1517).
Quindi, quand'anche l'utilizzo del finanziamento concesso dalla
Banca convenuta sia finalizzato a ripianare le pregresse esposizioni debitorie della parte mutuataria, in ogni caso, un consolidato indirizzo della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, è nel senso di ritenere valido e perfettamente lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 TUB per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante o per ripianare i debiti del mutuatario, sempre che la somma venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario medesimo, peraltro anche attraverso accredito su di un conto corrente con saldo passivo (cfr., ex multis, da ultimo Cass. Civ. n. ordinanza
11 gennaio 2023, n. 544; Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149; Cass. Civ., ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29644; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio
2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. Civ., sez.
3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 3, 27 agosto 2015, n. 17194;
Corte d'Appello Bologna, 9 giugno 2020 n. 1585).
Ebbene, questo Tribunale, nel condividere l'esposta prevalente opzione ermeneutica, ritiene che, esclusa la natura di mutuo di scopo del contratto di mutuo fondiario, ciò che rileva, ai fini della qualificazione di
13 un contratto come mutuo è la consegna della somma mutuata (traditio rei), la quale è avvenuta nel caso di specie, come confermato dalla quietanza rilasciata dalla parte mutuataria nel negozio stipulato (cfr. infatti l'art. 1 del contratto di mutuo in atti, in cui “La banca mutuante consegna a titolo di mutuo fondiario (…) alla parte mutuataria, che a tale titolo accetta, la somma di Euro
200.000,00 (duecentomila virgola zero) della quale la parte mutuataria stessa rilascia alla Banca mutuante corrispondente quietanza.”), essendo la
“dichiarazione del mutuatario di avere ricevuto la somma una confessione ex art.
2735 c.c.” (cfr. Cass. Civ. ordinanza 11 gennaio 2023, n. 544).
Per l'effetto, nessuna abusiva concessione del credito può essere riscontrata nel caso per cui è processo.
Infatti, con riguardo alla dedotta condotta illecita che avrebbe posto in essere l'istituto bancario convenuto, la difesa delle parti attrici si è spesa in una pregevole dissertazione giuridica, volta a sostenere che abbia CP_1
abusivamente concesso il credito alla società mutuataria nonostante la grave esposizione debitoria in cui la stessa si trovava, senza però fornire alcun sostrato probatorio, non avendo allegato né addotto concreti elementi volti a far emergere l'asserita antigiuridicità della condotta.
Come è noto, in via di prima approssimazione, configura responsabilità aquiliana quella dell'istituto di credito che concede abusivamente il credito ad un soggetto che si trova in difficoltà economica, ossia lo concede senza aver svolto gli opportuni accertamenti in ordine all'effettiva esistenza del c.d. “merito creditizio”, con conseguente danno non al debitore ma in capo sia ai creditori precedenti all'abusiva erogazione del credito (i quali subiscono una lesione del proprio diritto di credito, in quanto la società mutuataria, in ragione della concessione abusiva del credito, ha ottenuto altri creditori con la possibile concorrenza degli stessi per il soddisfacimento della propria pretesa), sia ai creditori successivi all'abusiva erogazione del credito (i quali subiscono una lesione alla loro libertà negoziale, essendo stati indotti dal comportamento abusivo della banca a stipulare un contratto che non avrebbero stipulato o avrebbero stipulato a condizioni diverse)
14 Trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c., la stessa non può che soggiacere ai relativi oneri probatori, che non possono certamente reputarsi soddisfatti mediante la semplice affermazione per cui “In tal modo
(n.d.r.: l'impiego del denaro concesso in mutuo per ripianare le pregresse esposizioni debitorie della società mutuataria) quindi, l'Istituto di Credito opposto ha abusato della posizione di contraente forte e, confidando nella garanzia
e nella solvibilità degli ulteriori garanti e prestatori di ipoteca e, segnatamente, della SI.ra , non ha esitato nella concessione del credito nei Parte_2
riguardi l'andamento critico degli affidamenti (sempre in aumento) e la Parte_1
mancanza costante di accrediti, avrebbero dovuto indurre la banca, secondo lo standard della diligenza qualificata, ad interrompere le linee di credito.” (cfr. pag.
7 dell'atto di citazione), anche perché, lo si ribadisce, non costituendo il mutuo fondiario un finanziamento con vincolo di destinazione, la somma erogata non deve essere necessariamente impiegata per l'acquisto o il miglioramento dei cespiti sui quali è iscritta ipoteca, ma può essere utilizzata per qualsiasi finalità e, dunque, anche per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, in tal modo consentendone una rinegoziazione, con una rimodulazione temporale e qualitativa del pagamento, a fronte della costituzione, da parte del mutuatario, di una garanzia reale.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, neppure può reputarsi provata la violazione, da parte della banca convenuta, del dovere di comportarsi secondo buona fede: anche al riguardo, la difesa delle attrici ha coltivato una difesa disancorata dalla dimostrazione concreta dalla solo asserita violazione del canone della buona fede;
in particolare, ha (semplicemente) affermato che “si evidenzia come l'art. 1175 c.c. sancisce solennemente che le parti, del rapporto obbligatorio, devono comportarsi secondo la regola della correttezza e si devono un reciproco diritto - dovere di buona fede in contraendo.
La buona fede è altresì prescritta dal codice al contegno delle parti sia durante la preliminare fase delle trattative precontrattuali (cfr. art. 1337 c.c.), sia nella fase della interpretazione (cfr. art. 1366 c.c.) che nell'esecuzione del contratto (cfr. art.
1375 c.c.). Infine l'art. 1338 c.c. impone l'obbligo della parte di rendere edotta la controparte circa le possibili cause di invalidità del contratto che si vuole
15 concludere. Il rapporto bancario impugnato viola, poi, le disposizioni di cui all'art.
1283 c.c. anche, e specialmente, in riferimento a quanto disposto dalla Legge
108/1996, la quale sancisce un principio generale che commina la nullità di ogni obbligazione che preveda addebito di costi per interessi, spese e competenze eccedenti il c.d. tasso di soglia ivi determinato.” (cfr. pag. 22 dell'atto di citazione), senza che i citati addentellati normativi trovino una dimostrazione concreta.
Tanto premesso, sempre in ordine al contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, la difesa attorea ha inoltre lamentato, in via subordinata rispetto alla nullità dell'intera operazione negoziale: (i) nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale ex artt. 1283 e 1418
c.c.; (ii) l'indebito esercizio dello ius variandi e l'applicazione di tassi diversi da quelli convenuti, anche per effetto del fenomeno anatocistico;
(iii)
l'illegittimità delle competenze addebitate a titolo di interessi capitalizzati trimestralmente;
(iv) l'illegittimità delle competenze addebitate a titolo di commissioni finanziarie e commissioni accessorie, per assenza di pattuizione, nonché per difetto di causa;
(v) la previsione di un costo del denaro “superiore a quello di mercato” ed “alla tollerabilità”, con conseguente nullità delle clausole per contrarietà a norme di ordine pubblico;
(vi)
l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla convenuta.
Procedendo con ordine, giova evidenziare che le censure relative alla nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale ex artt.
1283 e 1418 c.c. ed all'esercizio dello ius variandi sono infondate, dovendosene rilevare l'estrema genericità, dal momento che parte attrice non ha fornito alcuna indicazione specifica in ordine al caso de quo o indicato quali sarebbero le specifiche variazioni che la avrebbe CP_1
illegittimamente apportato, con conseguente impossibilità per il giudicante accertare la dedotta nullità ovvero di verificare l'eventuale violazione dell'art. 118 T.U.B.
A ciò si aggiunga che, nel contratto di mutuo, all'art. 1, risulta espressamente pattuito il tasso di interesse debitore e all'art. 5 la parte mutuataria “approva specificamente che nel periodo di durata del finanziamento, possono variare in senso a lei sfavorevole gli oneri e le spese relative al presente
16 contratto e che dette eventuali variazioni le verranno comunicate nei modi e nei termini di cui al titolo VI, capo 1, del Testo Unico”.
Ancora, con riferimento alle ulteriori censure relative all'illegittimo addebito di interessi anatocistici, di commissioni finanziarie e accessorie, chiarito prima di tutto che il contratto di mutuo prevede espressamente che “Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica” (art. 3 del contratto), deve rilevarsi come le attrici, ancora una volta, si siano limitate a coltivare difese generiche e non calate nel caso concreto, eccependo semplicisticamente alla Banca convenuta di aver capitalizzato gli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché riscosso somme non previste da contratto, con mero richiamo sul punto a sentenze di merito e di legittimità.
Deve ritenersi, pertanto, che le attrici non abbiano adempiuto all'onere di allegazione e prova sulle medesime gravanti.
Invero, inoltre, anche a voler prescindere da siffatta assorbente circostanza, deve escludersi la questione della produzione di effetti anatocistici in un piano di ammortamento redatto – come nel caso di specie
– secondo il sistema c.d. “alla francese”.
Com'è noto, infatti, il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, posto che gli interessi conglobati in ogni singola rata sono a loro volta calcolati sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo di capitale già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti nella rata (cfr. ex multis Corte appello Lecce sez. I, 28 marzo 2024,
n. 273).
Parimenti, estremamente generiche e dunque non suscettibile di essere accolte sono poi le doglianze concernente l'asserito costo del denaro
“superiore a quello di mercato” e “alla tollerabilità”, nonché l'asserita violazione del dovere di correttezza e buona fede, non essendo neppure specificato a quali oneri o spese si faccia riferimento, né la ragione dell'illegittimità della condotta della CP_1
17 Si tratta, pertanto, di censure estremamente generiche e non dimostrate, in spregio alla regola aurea consacrata nell'art. 2697 c.c. che fa incombere ei qui dicit l'onere della prova.
Tanto rilevato, pur non essendo stato dedotto dalle attrici null'altro da cui desumere la fondatezza delle proprie deduzioni (come, a titolo esemplificativo, una perizia di parte) e pur avendo il nominato C.T.U. riscontrato, all'esito di una dettagliata ed esaustiva disamina - che non abbisogna di essere sostituita mediante alcuna rinnovazione, come invece richiesto nuovamente anche in sede di comparsa conclusionale da parte attrice - che “il contratto di mutuo ipotecario fondiario è conforme alla normativa civilistica attinente la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate” (cfr. pag. 45 della perizia in atti), giova evidenziare che dalla consulenza tecnica è emerso che “i tassi praticati, nel corso dell'ammortamento del mutuo, non sono stati conformi a quelli pattuiti da contratto, per la maggior parte delle rate addebitate e pagate dalla Società “
” (cfr. pag. 46 perizia in atti).
[...]
Più nello specifico, l'Ausiliario ha accertato che “la banca nel calcolare gli interessi dovuti su ogni singola rata, ha sì applicato il Tasso Euribor a 6 mesi con divisore 360 – come previsto da contratto –, ma calcolandolo sui 365 giorni annuali, invece che dividerlo per 12” (pag. 31 della consulenza in atti).
Inoltre, “dal raffronto dei tassi applicati dalla banca con quelli previsti da contratto, sono emerse delle differenze, tra il tasso Euribor a 6 mesi, divisore 360, applicato dalla banca e quello pubblicato da “Il Sole 24ore”, riferito all'ultimo giorno che precede l'inizio di ciascun semestre solare” (pag. 32 della consulenza in atti).
Alla luce di siffatte circostanze, il nominato C.T.U. ha provveduto a sviluppare il piano di ammortamento del mutuo ipotecario applicando gli stessi tassi praticati dalla ma dividendoli per mesi e non per giorni, CP_1
al fine di determinare le differenze nelle rate e negli interessi dovuti: dallo sviluppo del piano di ammortamento, è emerso un indebito percepito dalla
Banca pari a € 102,50, “importo ridotto, a seguito degli aggiustamenti effettuati nel periodo incluso tra il primo Agosto 2008 ed il 31 Maggio 2009, e per il quasi
18 azzeramento degli interessi dovuti sulla rata n.66, relativa al mese di Dicembre
2009” (cfr. pag. 32 della consulenza in atti).
Invero, il C.T.U. ha provveduto al ricalcolo dei rapporti fra le parti anche mediante altra modalità (applicando i tassi previsti da contratto di mutuo fondiario n. 19673, con esito di € 890,59 di interessi dovuti dalla correntista e non riscossi dalla , pur ritenendo preferibile la prima CP_1 metodologia, attesa la violazione del disposto di cui all'art. 127, comma I
T.U.B., in merito alla trasparenza delle operazioni ed alla correttezza nei rapporti con la clientela (cfr. pagine 46-47 consulenza peritale in atti).
L'Ausiliario, inoltre, ha evidenziato che la a seguito del sisma CP_1
occorso il 6 aprile 2009 a L'Aquila, ha automaticamente provveduto alla sospensione del mutuo per le rate in scadenza dal 6 aprile 2009 fino al 31 dicembre 2009, conteggiando, tuttavia, per il periodo di sospensione, gli interessi moratori sul debito residuo alla data del 31 maggio 2009, ad un tasso del 3%, anziché sulla sola quota capitale delle rate sospese interessate dalla moratoria bancaria.
Pertanto, come rilevato dal Consulente con motivazione che questo
Tribunale ritiene di condividere, in forza di siffatta condotta, l'odierna convenuta ha percepito, a titolo di interessi, dalla società attrice la maggior somma di € 1.724,30, addebitando interessi pari a € 1.818,30 in luogo di €
93,24 (cfr. pagine 33-34 della consulenza in atti).
Al contrario, non può trovare accoglimento la censura sollevata dalle attrici in termini di applicazione da parte della Banca di “interessi che hanno superato il tasso soglia di usura”.
Sul punto, in particolare, il C.T.U. nominato ha evidenziato che “gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 4
Settembre 2003, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo corrisposte, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, non risultano usurari”.
Solo in un determinato periodo “dal 1° Aprile 2014 (Rata n.118) fino al
30 Giugno 2014 (Rata n.120)” (cfr. pag. 38 consulenza in atti), il Consulente ha rilevato il superamento del tasso soglia.
19 Come è evidente, tuttavia, si tratta di usura sopravvenuta, da ritenersi irrilevante, dovendo il fenomeno usurario essere valutato esclusivamente al momento della pattuizione.
Giova rammentare, infatti, che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità cristallizzata nella pronuncia n. 24675/2017 delle Sezioni Unite, il contratto non usurario all'origine, come nel caso di specie, resta insensibile alle successive variazioni, non essendo configurabile l'usura sopravvenuta, dovendo l'usura essere valutata solo ed esclusivamente avendo riguardo al momento della pattuizione, non rappresentando il tasso soglia il limite massimo applicabile in ogni momento del rapporto contrattuale, ma esclusivamente nel momento genetico dello stesso.
Preme al Tribunale precisare sul punto che la citata pronuncia delle
Sezioni Unite del 2017 concerne proprio un contratto di mutuo, pur potendosi ritenere che declini un principio di diritto a vocazione generale in materia di usura, che deriva da una interpretazione sistematica della norma di interpretazione autentica rappresentata dall'art. 1, comma 1 D.L.
29.12.2000, n. 394 convertito nella legge 28.02.2001, n. 24 e dell'art. 644 c.p.: le suddette disposizioni normative, fra l'altro anteriori alla conclusione del contratto de quo, individuano una disciplina uniforme e di carattere generale relativamente all'usura, applicabile a tutte le ipotesi in cui venga posta in essere una concessione di credito e di prestito di denaro, senza distinguere tra le varie forme di finanziamento che possono essere utilizzate dagli istituti di credito, con il corollario per cui nessuna rilevanza può assegnarsi al superamento della soglia usura nel corso del rapporto
(cfr. in questo senso ex multis sentenza del Tribunale di Cagliari n. 936/2022
o anche Tribunale di Venezia, 8 aprile 2020, n. 634, secondo cui - trattandosi
“pacificamente di norme (n.d.r. l'art. 1, co. 1 D.L. 29.12.2000, n. 394 e l'art. 644
c.p.) riferibili anche ai rapporti di c/c - si deve necessariamente ritenere estensibile anche ai rapporti di c/c il principio stabilito da tale importante arresto, non essendovi alcuna valida ragione per non applicarlo al rapporto di conto corrente.
Ne deriva che nessuna rilevanza potrà assegnarsi ad un eventuale superamento della soglia nel corso del rapporto.”).
20 In sintesi, dunque, rispetto al contratto di mutuo fondiario stipulato il 4 settembre 2003 a rogito del notaio (Rep n. 19673 e Racc. Persona_1
n. 5867), deve essere dichiarata l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla convenuta a titolo di interessi per la somma complessiva di € CP_1
1.826,80, importo che la sarà tenuta a restituire a parte attrice. CP_1
Volgendo allora alla disamina del contratto di conto corrente n.
004/040004/40, intestato alla società , occorre premettere che le domande attoree possono essere accolte solo parzialmente, per le regioni che di seguito si espongono.
Anzitutto, devono ritenersi infondate le censure relative all'omesso perfezionamento del rapporto contrattuale, in tesi riconducibile alla mancata “reciprocità delle dichiarazioni delle rispettive volontà, essendo del tutto carente la prova della effettiva ricettizietà della proposta e dell'accettazione, e ciò in quanto non vi è stata alcuna manifestazione di volontà riconducibile ad essa
Banca convenuta;
di talché, i presunti e pretesi contratti bancari de quibus non si sarebbero mai conclusi, né hanno assunto alcuna efficacia vincolante tra le parti”
(cfr. pag. 33 e 54 dell'atto di citazione).
Tale ricostruzione non può essere condivisa, atteso che, a fronte della sottoscrizione del contratto di conto corrente ad opera della cliente – circostanza documentata e altresì non contestata, con i noti effetti ex art. 115 c.p.c. – deve ritenersi irrilevante l'eventuale non simultaneità delle sottoscrizioni da parte di entrambi i contraenti.
Come è noto, infatti, anche in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione (sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018), allorquando hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti
"assorbito", quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge – in termini di più estesa e approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire – sia raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "non in senso
21 strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa"
(in termini, cfr. Cass. civ. 12959/2018; Cass. civ. 14646/2018; Cass. civ.
16406/2018; Cass. civ. 23959/2019).
Pertanto, una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, n. 22640).
La doglianza sollevata dalle attrici sul punto, dunque, a fronte di contratti depositati in atti dalle correntiste e dalle stesse debitamente sottoscritti, è priva di pregio e va conseguentemente rigettata.
Sotto altro profilo, giova evidenziare che la difesa di parte attrice ha inoltre lamentato: (i) nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale ex artt. 1283 e 1418 c.c.; (ii) l'indebito esercizio dello ius variandi;
(iii) l'illegittimità della pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interessi composto;
(iv) inammissibilità della provvigione i massimo scoperto;
(v) l'illegittimità della determinazione dei giorni di valuta;
(v) la previsione di un costo del denaro “superiore a quello di mercato” ed “alla tollerabilità”, con conseguente nullità delle clausole per contrarietà
a norme di ordine pubblico;
(vi) la violazione del dovere di buona fede;
(vii) l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla Banca convenuta.
Orbene, non può non rilevarsi che le censure sollevate sono state formulate dalla difesa di parte attrice in senso meramente astratto e generico, deducendo un elenco generale e generico di presunte invalidità, mediante il richiamo a numerosi orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, senza che tuttavia tali deduzioni siano state ancorate alla realtà specifica e, cioè, al concreto rapporto contrattuale intrattenuto con l'istituto bancario convenuto.
Tant'è vero che le medesime argomentazioni – in parte già identicamente spiegate rispetto al contratto di mutuo (cfr. pag. 10 e
22 seguenti dell'atto di citazione, in ordine a nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, ius variandi, anatocismo, previsione di un costo del denaro “superiore a quello di mercato” ed “alla tollerabilità”, usura), sono state altresì riprodotte pedissequamente anche rispetto al differente contratto di conto corrente n. 004/041377/55 (cfr. pagg.
32-52 e 54-73 dell'atto di citazione).
L'assenza di una allegazione specifica circa l'invalidità di concrete e indicate clausole contrattuali o circa la natura indebita di taluni specifici addebiti o annotazioni non consente di ritenere soddifatto quell'onere minimo di allegazione e prova dei fatti costitutivi delle proposte domande, rendendo impossibile al Tribunale verificare se vi siano state le violazioni dedotte delle attrici.
Cionondimeno, anche sottoponendo a vaglio concreto le predette censure, giova evidenziare che, nel corso dell'istruttoria e, in particolare, all'esito della espletata C.T.U. tecnico-contabile, ne è emersa l'infondatezza, fatta eccezione per quanto attiene alla c.d.
[...]
(per brevità, anche solo “c.m.s.”). Persona_2
Il C.T.U. nominato, infatti, all'esito di un attento esame di tutta la copiosa documentazione bancaria depositata in atti, non ha rilevato le dedotte illegittimità poste dalle attrici a fondamento della propria pretesa restitutoria, concludendo nel senso che, “sul conto corrente n. 004/040004/40, acceso dalla Società “ , non vi è stata né apertura di credito in conto Pt_1
corrente, né uno sconfinamento tale da giustificare la richiesta della restituzione della somma, quantificata in via prudenziale, dalla parte ricorrente, pari ad Euro
45.000,00” (cfr. pag. 46 della consulenza in atti).
Ciononostante, il C.T.U. ha rilevato che, nella lettera di apertura di conto corrente, “non è presente nessuna clausola che regolamenti la commissione di massimo scoperto nella sua applicazione, nella determinazione dell'aliquota percentuale da applicare e della modalità di calcolo” (cfr. pag. 40 della consulenza in atti).
Come è noto, infatti, la c.m.s. deve essere esclusa ove non prevista e pattuita in contratto, nonché, con specifico riguardo al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n.
23 2, in ipotesi di pattuizione non contenente criteri di determinazione dell'entità (indicazione dell'aliquota percentuale) e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato o sul periodo di massima esposizione (cfr. Cass., n. 870/2006;
n. 11772/2002 nonché Tribunale Pisa, 25/06/2018, n. 583).
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, la c.m.s. non può dirsi affetta da nullità per mancanza di causa, assolvendo la stessa ad una funzione ben precisa, costituendo la remunerazione accordata dalla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del cliente, e ciò indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.
Nel caso di specie, dunque, a fronte dell'omessa regolamentazione contrattuale della c.m.s., il C.T.U. ha provveduto alla rideterminazione dei rapporti fra le parti con scomputo della commissione in parola, evidenziando un indebito di complessivi € 43,46, relativo agli importi addebitati dalla a tale titolo nei trimestri in cui sono stati registrati CP_1
gli sconfinamenti sul conto corrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la pretesa restitutoria delle attrici rispetto al conto corrente n. 004/040004/40 può ritenersi fondata limitatamente a tale importo, indebitamente corrisposto dalla correntista a titolo di c.m.s. non specificamente pattuita.
Da ultimo, quanto all'ultimo contratto bancario stipulato fra le parti,
e cioè il conto corrente n. 004/041377/55 concluso in data 4 aprile 2012 e formalmente intestato alla SI.ra , giova Parte_2
pregiudizialmente evidenziare che la Banca, sin dalla propria costituzione in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'avversa domanda di ripetizione, “essendo la stessa proponibile solo se il conto corrente è chiuso al momento della proposizione dell'azione” (cfr. p. 23 comparsa di costituzione e risposta).
Si pone, pertanto, l'eSIenza di chiarire, nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto rapporti bancari quale è quella odierna, il rapporto fra l'azione di accertamento (negativo) e l'azione di ripetizione dell'indebito.
24 Ebbene, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione nel suo massimo consesso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24418/2010),
l'azione di ripetizione di indebito non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi infatti configurare, sino a quel momento, dei pagamenti aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione (a meno che lo stesso correntista non provi di aver effettuato, in costanza del rapporto, dei pagamenti di tale natura): se, infatti, non è stato effettuato un pagamento, è evidente che non si può ottenere la restituzione di ciò che non è mai stato pagato.
Ciononostante, non può escludersi che, fino alla chiusura del conto, il correntista possa comunque esperire un'azione - di accertamento
(negativo) - volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Riprendendo le esatte parole della Corte di Cassazione, infatti, il cliente “sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quel l'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concesso. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.” (Cass. Sez. Un. n. 24418/2010).
Infatti, diversamente dall'azione ex art. 2033 c.c., quella di accertamento negativo non è subordinata all'esistenza, all'individuazione ed alla prova di un pagamento ed è pertanto sicuramente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto: l'interesse ad agire del correntista, in siffatta ipotesi, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.
25 Quindi, applicando gli esposti principi giurisprudenziali al caso per cui è processo, le attrici hanno agito in giudizio deducendo la illegittimità di alcune condizioni economiche applicate dalla in relazione al CP_1
rapporto di conto corrente acceso dalla SI.ra , il Parte_2
quale, tuttavia, era ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio, dovendosi ritenere tale circostanza provata ex art. 115 c.p.c., stante la mancata contestazione - neppure in termini generici - da parte della correntista.
Di conseguenza, la pretesa attorea relativa al conto corrente n.
004/041377/55, deve essere limitata al solo accertamento dei rapporti dare/avere con la con conseguente dichiarazione di inammissibilità, CP_1
invece, della domanda di ripetizione dell'indebito in relazione agli addebiti illegittimi eventualmente riscontrati con riferimento al citato conto corrente.
Ciò chiarito e venendo alla ricostruzione dei rapporti di debito/credito fra le parti in causa in ordine al predetto conto corrente, occorre richiamare le considerazioni svolte supra in ordine all'infondatezza della doglianza relativa all'omesso perfezionamento del predetto contratto bancario, pedissequamente riproposta dalla difesa attorea (v. pag. 55 – speculare a pag. 33 – dell'atto di citazione) anche in ordine a siffatto rapporto contrattuale.
Come già evidenziato, infatti, la ricostruzione della vicenda negoziale offerta dalle attrici non può trovare accoglimento, a fronte della sottoscrizione del contratto ad opera della cliente, della materiale disponibilità dello stesso – depositato in atti propria dalla correntista - nonché dell'esecuzione da parte dell'istituto bancario, con irrilevanza della non simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, n.22640 e Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 898 del 16/01/2018).
Tanto premesso, dunque, passando al vaglio degli ulteriori profili di illegittimità riscontrati da parte attrice, anche in ordine ad essi occorre riportarsi alle considerazioni già svolte in punto di eccessiva genericità delle censure attoree, le quali sono state identicamente reiterate dalla difesa di parte attrice anche in ordine a quest'ultimo rapporto di conto corrente,
26 senza alcuna allegazione di concreti elementi volti a far emergere l'asserita antigiuridicità della condotta della Banca sotto i plurimi profili di doglianza genericamente paventati.
A ciò si aggiunga che, anche a voler entrare nel merito delle censure, il nominato C.T.U., con riferimento a questo specifico rapporto negoziale, non ha riscontrato alcuna illegittimità nella condotta della Banca convenuta, anche in considerazione del fatto che sul conto acceso dalla SI.ra nel 2012, non vi è stata apertura di credito o uno Parte_2
sconfinamento tale da giustificare la richiesta della restituzione della somma quantificata da parte attrice in € 25.000,00.
Conseguentemente, non si è reso necessario procedere ad alcun ricalcolo dei rapporti fra le parti (cfr. “Dalle analisi condotte, è emerso che sul conto corrente acceso dalla SI.ra non sono state registrate circostanze Parte_2
che possano far sorgere dubbi di comportamenti illeciti assunti dall'istituto di credito, in violazione degli artt. 1283 e 1284 del Codice civile, delle disposizioni previste dal Testo Unico Bancario, dell'art. 644 del Codice penale e della Legge n.
108/1996”, pag. 45 della consulenza peritale in atti).
Pertanto, le domande sollevate dalle attrici in ordine al contratto di conto corrente n. 004/041377, formalmente intestato alla SI.ra , Parte_2
devono essere integralmente rigettate.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la pretesa restitutoria avanzata dalle attrici può essere accolta limitatamente alla somma di € 1.870,26, di cui, in particolare (a) € 102,50 per l'illegittima applicazione da parte della Banca del tasso Euribor di cui al contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 19673, (b) € 1.724,30 per erronea applicazione dei tassi moratori con riferimento al periodo di sospensione delle rate del mutuo a seguito del sisma del 2009 e (c) € 43,46 per l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto, contrattualmente non prevista, nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 004/040004/40, intestato a
[...]
Pt_1
Sugli importi dovuti a titolo restitutorio, costituenti debito pecuniario c.d. di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali,
27 dal momento della diffida stragiudiziale sino al saldo effettivo, esclusa ogni rivalutazione monetaria ex art. 1277 c.c.
Infine, il complessivo tenore delle difese svolte dalla convenuta, non evidenziando profili di dolo o colpa grave e comunque un abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle attrici nei confronti della convenuta, addirittura sin dall'atto di citazione.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento di solo alcuni dei molteplici profili di illegittimità fatti valere dalle attrici rispetto a ben tre distinti rapporti bancari – per complessivi € 1.870,26 a fronte di una domanda di ripetizione di € 125.000,00 – nonché
l'inammissibilità della domanda di ripetizione rispetto al conto corrente n.
004/041377/55, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Per le medesime ragioni, anche le spese di C.T.U. (liquidate con decreto del 27 gennaio 2021) devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (nello specifico, 50% a carico delle attrici in solido e 50% a carico della Banca convenuta), salvo il vincolo di solidarietà esterna nei confronti dell'Ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al R.G. n. 2002/2016 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione formulata dalle attrici con specifico riferimento al contratto di conto corrente n.
004/041377/55 concluso da in data 4 aprile 2012, Parte_2
per le ragioni di cui in parte motiva;
2) accerta e dichiara l'illegittimità degli addebiti effettuati, a titolo di interessi e commissione massimo scoperto, dalla
[...]
Controparte_1
nella sua qualità di società incorporante di Controparte_2
per complessivi € 1.870,26 e, per l'effetto,
[...]
3) condanna la Controparte_3
[...]
[...] nella sua qualità di società
[...] incorporante di alla Controparte_2
restituzione ex art. 2033 c.c. in favore di parte attrice della complessiva somma di € 1.870,26, oltre interessi, per le ragioni di cui in parte motiva;
4) rigetta le ulteriori domande formulate dalle attrici, per le ragioni di cui in parte motiva;
5) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalle attrici, per le ragioni di cui in parte motiva;
6) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
7) pone in via definitiva le spese di C.T.U. (liquidate con decreto del 27 gennaio 2021) a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna (nello specifico, 50% a carico delle attrici in solido e 50% a carico della convenuta), salvo il vincolo di solidarietà esterna nei confronti dell'Ausiliario.
Così deciso in Teramo il 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2002 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: , nata a [...] Parte_2 C.F._1
(Venezuela) il 5 marzo 1958, residente a [...], entrambe elettivamente domiciliate a Teramo, in via Galileo
Galilei n. 118/A – San Nicolò a Tordino, presso e nello studio dell'Avv.
Giannicola Scarciolla, che le rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione.
- parte attrice -
e
Controparte_1
(P. IVA: , in
[...] P.IVA_2
persona del rappresentante legale p.t., nella sua qualità di incorporante di
P. IVA: Controparte_2
), elettivamente domiciliata a Teramo, in via Stazio, n. 22, P.IVA_3
presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
1 OGGETTO: nullità di contratti bancari e domanda di restituzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la
[...] Controparte_2
adducendo taluni profili di illegittimità in relazione
[...]
a tre contratti bancari con questa stipulati, in specie, (i) il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 4 settembre 2003, a rogito del notaio
(Rep. n. 19673 e Racc. n. 5867) finalizzato all'erogazione Persona_1
dell'importo di € 200.000,00, (ii) il conto corrente ordinario di corrispondenza n. 004/040004-40, intestato alla società attrice e (iii) Parte_1
il conto corrente ordinario di corrispondenza n. 004/041337 intestato alla SI.ra . Parte_2
Nello specifico, la difesa di parte attrice ha chiesto all'intestato
Tribunale di:
“a) In ordine alla posizione della relativa contratto di mutuo Parte_1 ipotecario
In via principale: 1) accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa la nullità e/o lì illegittimità e/o l'invalidità del contratto di mutuo ipotecario fondiario a rogito per Notar Rep. n. 19673 – Racc. 5867 del Persona_1
04.09.2003, registrato a Giulianova il 04.09.2003 e, per l'effetto, condannare la convenuta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c, a restituire e CP_1 pagare alla in persona del suo legale rapp.te p.t., tutte le somme versate Parte_1
da quest'ultima e pari agli interessi e tutte le spese di istruttoria e di stipula del mutuo determinate e quantificate in difetto nella somma di € 55.000,00 ovvero quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia in una con gli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
In via subordinata:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di mutuo impugnato relativa alla determinazione degli interessi debitori, delle commissioni finanziarie ed accessorie e di premi rischi e, per l'effetto, DICHIARARE la
2 inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali delle commissioni finanziarie ed accessorie applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di mutuo intercorso con la società odierna attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di mutuo impugnato relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per
l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi il rapporto in esame;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti per non convenute commissioni finanziarie ed accessorie;
comunque prive di causa negoziale;
5. accertare e dichiarare la nullità di tutte delle condizioni del contratto di mutuo impugnato con l'attore che hanno previsto la facoltà di capitalizzazione degli interessi passivi de quo, e comunque l'illiceità di qualsivoglia consimile regolamentazione di fatto dei rapporti per le causali di cui pure in narrativa;
6. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto
e comunque per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c. di ogni
e qualsivoglia patto contenuto nelle condizioni del contratto di mutuo impugnato che fossero riconosciuti sussistenti e di cui in premessa, ovvero regolamentazione di fatto in punto di interessi a tassi ultralegali, anche per l'illegittimo esercizio dello ius variandi, comunque superiori a quelli pattuiti per iscritto, ovvero infine comunque superiori al tasso di soglia usurario, computo di spese e commissioni, dichiarando in ogni caso l'illegittimità del computo degli stessi tassi ultralegali che si legge negli estratti conto in atti, per le causali di cui in narrativa;
7. e per l'effetto delle declaratorie di cui ai capi tutti che precedono, ancora accertare quali siano tutte le somme che siano effettivamente dovute anche alla società attrice, giusta la ricostruzione dei saldi contabili in applicazione delle declaratorie di nullità ed inefficacia di cui sopra, ovvero pagate in più rispetto al dovuto, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2° cod. civ., previo ricalcolo dell'ammontare effettivamente dovuto per effetto delle domande di cui sopra delle somme
3 rispettivamente a credito e a debito tra le parti, determinando l'esatto dare e avere tra le stesse, e quindi operando le eventuali compensazioni tra le predette poste di dare – avere, all'esito della corretta ricostruzione dei rispettivi saldi attivi e passivi, del rapporto di mutuo da effettuarsi mediante espletanda CTU;
8. accertata e dichiarata la invalidità, nullità o comunque l'inefficacia delle clausole per cui è causa in relazione alla determinazione ed applicazione degli interessi, dell'anatocismo, dell'illegittima applicazione di competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito e costi vari, previo ricalcolo delle somme
a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e tenuto conto di tutte le dedotte invalidità, condannare la convenuta al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di causa a seguito di CTU, indebitamente incassate, addebitate o trattenute dalla convenuta in danno dell'attore oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
9.
ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni finanziarie ed accessorie e di interessi computati;
10.
DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
11. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419
c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
12. per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'attore, prudentemente quantificate in €
55.000,00, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali;
13. CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 c.c., da determinarsi in via equitativa;
14. CONDANNARE la convenuta ex art. 96 cpc;
4 - a) In ordine alla posizione della relativa al contratto di c/c n. Parte_1
040004- 40
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di c/c relativa alla determinazione degli interessi debitori, delle commissioni finanziarie ed accessorie e di premi rischi
e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali delle commissioni finanziarie ed accessorie applicati nel corso degli interi rapporti
e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. ACCERTARE E
DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di c/c intercorso con la società odierna attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
3.
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di c/c impugnato relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi il rapporti in esame;
4. ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti per non convenute commissioni finanziarie ed accessorie;
comunque prive di causa negoziale;
5. accertare e dichiarare la nullità di tutte delle condizioni del contratto di c/c impugnato con la società attrice che hanno previsto la facoltà di capitalizzazione degli interessi passivi de quo, e comunque l'illiceità di qualsivoglia consimile regolamentazione di fatto dei rapporti per le causali di cui pure in narrativa;
6. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto e comunque per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c. di ogni e qualsivoglia patto contenuto nelle condizioni del contratto di c/c impugnato che fossero riconosciuti sussistenti e di cui in premessa, ovvero regolamentazione di fatto in punto di interessi a tassi ultralegali, anche per
l'illegittimo esercizio dello ius variandi, comunque superiori a quelli pattuiti per iscritto, ovvero infine comunque superiori al tasso di soglia usurario, computo di spese e commissioni, dichiarando in ogni caso l'illegittimità del computo degli stessi tassi ultralegali che si legge negli estratti conto in atti, per le causali di cui in narrativa;
7. e per l'effetto delle declaratorie di cui ai capi tutti che precedono,
5 ancora accertare quali siano tutte le somme che siano effettivamente dovute anche alla società attrice, giusta la ricostruzione dei saldi contabili in applicazione delle declaratorie di nullità ed inefficacia di cui sopra, ovvero pagate in più rispetto al dovuto, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2° cod. civ., previo ricalcolo dell'ammontare effettivamente dovuto per effetto delle domande di cui sopra delle somme rispettivamente a credito e a debito tra le parti, determinando
l'esatto dare e avere tra le stesse, e quindi operando le eventuali compensazioni tra le predette poste di dare – avere, all'esito della corretta ricostruzione dei rispettivi saldi attivi e passivi, del rapporto di mutuo da effettuarsi mediante espletanda
CTU;
8. accertata e dichiarata la invalidità, nullità o comunque l'inefficacia delle clausole per cui è causa in relazione alla determinazione ed applicazione degli interessi, dell'anatocismo, dell'illegittima applicazione di competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito e costi vari, previo ricalcolo delle somme
a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e tenuto conto di tutte le dedotte invalidità, condannare la convenuta al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di causa a seguito di CTU, indebitamente incassate, addebitate o trattenute dalla convenuta in danno della società attrice oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
9.
ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni finanziarie ed accessorie e di interessi computati;
10.
DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
11. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419
c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
12. per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore della società attrice, prudentemente quantificate
6 in € 45.000,00, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali;
13. CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 c.c., da determinarsi in via equitativa;
14. CONDANNARE la convenuta ex art. 96 cpc
- a) In ordine alla posizione della SI.ra relativa al Parte_2
contratto di c/c n. 004/041377
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di c/c relativa alla determinazione degli interessi debitori, delle commissioni finanziarie ed accessorie e di premi rischi
e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali delle commissioni finanziarie ed accessorie applicati nel corso degli interi rapporti
e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. ACCERTARE E
DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di c/c intercorso con la odierna attrice
con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito Parte_2
percetto;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di c/c impugnato relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi il rapporti in esame;
4. ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti per non convenute commissioni finanziarie ed accessorie;
comunque prive di causa negoziale;
5. accertare e dichiarare la nullità di tutte delle condizioni del contratto di c/c impugnato con la odierna attrice che Parte_2
hanno previsto la facoltà di capitalizzazione degli interessi passivi de quo, e comunque l'illiceità di qualsivoglia consimile regolamentazione di fatto dei rapporti per le causali di cui pure in narrativa;
6. accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto e comunque per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c. di ogni e qualsivoglia patto contenuto nelle condizioni del contratto di c/c impugnato che fossero riconosciuti sussistenti
e di cui in premessa, ovvero regolamentazione di fatto in punto di interessi a tassi ultralegali, anche per l'illegittimo esercizio dello ius variandi, comunque superiori
7 a quelli pattuiti per iscritto, ovvero infine comunque superiori al tasso di soglia usurario, computo di spese e commissioni, dichiarando in ogni caso l'illegittimità del computo degli stessi tassi ultralegali che si legge negli estratti conto in atti, per le causali di cui in narrativa;
7. e per l'effetto delle declaratorie di cui ai capi tutti che precedono, ancora accertare quali siano tutte le somme che siano effettivamente dovute anche alla odierna attrice , giusta la ricostruzione dei Parte_2 saldi contabili in applicazione delle declaratorie di nullità ed inefficacia di cui sopra, ovvero pagate in più rispetto al dovuto, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2° cod. civ., previo ricalcolo dell'ammontare effettivamente dovuto per effetto delle domande di cui sopra delle somme rispettivamente a credito
e a debito tra le parti, determinando l'esatto dare e avere tra le stesse, e quindi operando le eventuali compensazioni tra le predette poste di dare – avere, all'esito della corretta ricostruzione dei rispettivi saldi attivi e passivi, del rapporto di mutuo da effettuarsi mediante espletanda CTU;
8. accertata e dichiarata la invalidità, nullità o comunque l'inefficacia delle clausole per cui è causa in relazione alla determinazione ed applicazione degli interessi, dell'anatocismo, dell'illegittima applicazione di competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito e costi vari, previo ricalcolo delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e tenuto conto di tutte le dedotte invalidità, condannare la convenuta al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di causa a seguito di CTU, indebitamente incassate, addebitate o trattenute dalla convenuta in danno della odierna attrice Parte_2
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
9.
[...]
ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni finanziarie ed accessorie e di interessi computati;
10.
DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancarii;
11. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia
8 nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419
c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
12. per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore della odierna attrice Parte_2
prudentemente quantificate in € 25.000,00, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali;
13. CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla odierna attrice Parte_2
in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 c.c., da determinarsi in
[...]
via equitativa;
14. CONDANNARE la convenuta ex art. 96 cpc;
IN OGNI
CASO: CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa del 14 marzo 2018, si è costituita in giudizio la
[...]
Controparte_1
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo la “ ), in
[...] CP_1
persona del rappresentante legale p.t., nella sua qualità di società incorporante di Controparte_2 invocando il rigetto integrale di tutte le domande e richieste attoree in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso C.T.U. tecnico-contabile, sulla base dei quesiti formulati dal precedente titolare del procedimento con ordinanza del 31 maggio 2019.
A seguito di diversi rinvii, all'udienza del 22 ottobre 2024 – l'unica celebrata avanti allo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo nel mese di marzo 2024 – le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi ivi previsti.
Con la comparsa conclusionale tempestivamente depositata, parte attrice ha quindi ribadito le conclusioni rassegnate all'udienza del 22 ottobre 2024 e quindi ha insistito per la revoca dell'ordinanza del 30
9 maggio 2019 e dell'11 gennaio 2021, con conseguente richiesta di rimessione della causa in istruttoria, rinnovazione della C.T.U. ed ammissione di tutte le residue istanze istruttorie articolate da parte opponente nell'atto di citazione e nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e reiterazione delle conclusioni già rassegnate in citazione.
La invece, nella propria comparsa conclusionale così come CP_1 nella memoria di replica, è tornata a contestare le richieste istruttorie reiterate da controparte, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, le domande attoree devono essere accolte solo nei limiti che di seguito si espongono.
Prima di esaminare le questioni prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese al parziale accoglimento delle plurime domande attoree, giova ricostruire sinteticamente la vicenda oggetto della presente controversia, che trae origine dall'atto di citazione con il quale e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2
innanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_2 al fine di accertare plurimi profili di invalidità relativi a tre
[...]
rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti, con condanna della CP_1
convenuta alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme indebitamente incamerate per l'importo complessivo di € 125.000,00.
In particolare, con specifico riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 4 settembre 2003 a rogito del notaio Per_1
(Rep n. 19673 e Racc. n. 5867), le attrici, a supporto delle suesposte
[...]
domande, hanno dedotto:
1. la nullità del contratto di mutuo fondiario ex art. 1418 c.c. per diversità dello scopo perseguito attraverso la stipula dello stesso, invero giuridicamente da riqualificarsi come mutuo di scopo;
2. la nullità del contratto di mutuo siccome carente della causa in concreto, in particolare per abusiva erogazione del credito, essendo stato concluso al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria della società mutuataria;
10 3. in subordine, la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale;
4. l'indebito esercizio dello ius variandi e l'applicazione di tassi diversi da quelli convenuti, anche per effetto del fenomeno anatocistico;
5. l'illegittimità della pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
6. l'inammissibilità delle competenze addebitate a titolo di commissioni finanziarie e commissioni accessorie, per assenza di pattuizione e per difetto di causa;
7. la previsione di un costo del denaro “superiore a quello di mercato” ed
“alla tollerabilità”, con conseguente nullità delle relative clausole per contrarietà a norme di ordine pubblico;
8. la violazione del dovere di buona fede;
9. l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla convenuta.
Con riguardo ai contratti di conto corrente n. 004/040004/40 e n.
004/041377/55, inoltre, a sostegno delle domande formulate, le attrici hanno dedotto con argomentazioni perfettamente sovrapponibili, in quanto pedissequamente reiterate per ciascun rapporto bancario:
1. l'omesso perfezionamento dei contratti per l'assenza di manifestazione di volontà riconducibile alla Banca convenuta;
2. la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale;
3. l'indebito esercizio dello ius variandi;
4. l'illegittimità della pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interessi composto;
5. inammissibilità della provvigione di massimo scoperto;
6. l'illegittimità della determinazione dei giorni di valuta;
7. la previsione di un costo del denaro “superiore a quello di mercato” ed
“alla tollerabilità”, con conseguente nullità delle relative clausole per contrarietà a norme di ordine pubblico;
8. la violazione del dovere di buona fede;
9. l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla convenuta.
Si è quindi costituita in giudizio la
[...]
nella sua qualità di Controparte_1
11 società incorporante di Controparte_2 confutando i singoli motivi di censura sollevati dalle attrici e chiedendo l'integrale reiezione delle domande ex adverso spiegate in quanto inammissibili e, comunque, infondate.
Così premesse le deduzioni e le difese sviluppate dalle parti e procedendo, con ordine, dall'esame del contratto di mutuo ipotecario fondiario a rogito per Notar Rep. n. 19673 – Racc. 5867 del Persona_1
4 settembre 2003, registrato a Giulianova in pari data, occorre rilevare che le domande attoree relative a siffatto rapporto contrattuale possono essere accolte solo parzialmente.
Anzitutto, non colgono nel segno le doglianze, che si analizzeranno congiuntamente per motivi di affinità e correlazione, relative alla nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di mutuo fondiario per (a) diversità dello scopo perseguito attraverso la stipula dello stesso, che, secondo la difesa delle attrici, dovrebbe essere riqualificato in termini di mutuo di scopo e quindi per (b) carenza di causa, in particolare per abusiva erogazione del credito, essendo stato concluso al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria di
Parte_1
In particolare, secondo le attrici, “il contratto in parola del 04.09.2003, qualificato nell'intestazione come mutuo fondiario, nella sostanza non è volto a perseguire lo scopo proprio di questa figura contrattuale” (cfr. p. 4 citazione), essendo destinato ad acquisizione liquidità da parte della società attrice e quindi “al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria della – peraltro, Parte_1
correntista dell'istituto di credito opposto – in crisi di liquidità e ciò, quindi, al fine di ampliare la sfera dei soggetti debitori per effetto delle garanzie personali prestate in favore della banca anche dalla SI.ra (cfr. p. 6 Parte_2
citazione), “realizzandosi – in tal modo – la sostituzione di un credito non garantito o parzialmente garantito con un altro garantito interamente.” (cfr. p. 9 citazione).
Ora, in disparte il fatto che le attrici si sono limitate semplicemente a dedurre una simile circostanza senza fornire alcuna prova al riguardo, in ogni caso ed in via assorbente, deve anzitutto precisarsi che, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dall'adito Tribunale, il
12 contratto di mutuo fondiario non è e non può essere qualificato come mutuo di scopo (cfr. anche Corte Cost. n. 175/2004), e ciò in quanto, non è strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria
(ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 9839 del 14 aprile 2021), con il corollario per cui il mutuatario è libero di scegliere come destinare le somme erogate,
e quindi anche eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta lecita ed insindacabile da parte del giudice (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20896; Cass.
Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 25 gennaio
2021, n. 1517).
Quindi, quand'anche l'utilizzo del finanziamento concesso dalla
Banca convenuta sia finalizzato a ripianare le pregresse esposizioni debitorie della parte mutuataria, in ogni caso, un consolidato indirizzo della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, è nel senso di ritenere valido e perfettamente lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 TUB per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante o per ripianare i debiti del mutuatario, sempre che la somma venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario medesimo, peraltro anche attraverso accredito su di un conto corrente con saldo passivo (cfr., ex multis, da ultimo Cass. Civ. n. ordinanza
11 gennaio 2023, n. 544; Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149; Cass. Civ., ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29644; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio
2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. Civ., sez.
3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 3, 27 agosto 2015, n. 17194;
Corte d'Appello Bologna, 9 giugno 2020 n. 1585).
Ebbene, questo Tribunale, nel condividere l'esposta prevalente opzione ermeneutica, ritiene che, esclusa la natura di mutuo di scopo del contratto di mutuo fondiario, ciò che rileva, ai fini della qualificazione di
13 un contratto come mutuo è la consegna della somma mutuata (traditio rei), la quale è avvenuta nel caso di specie, come confermato dalla quietanza rilasciata dalla parte mutuataria nel negozio stipulato (cfr. infatti l'art. 1 del contratto di mutuo in atti, in cui “La banca mutuante consegna a titolo di mutuo fondiario (…) alla parte mutuataria, che a tale titolo accetta, la somma di Euro
200.000,00 (duecentomila virgola zero) della quale la parte mutuataria stessa rilascia alla Banca mutuante corrispondente quietanza.”), essendo la
“dichiarazione del mutuatario di avere ricevuto la somma una confessione ex art.
2735 c.c.” (cfr. Cass. Civ. ordinanza 11 gennaio 2023, n. 544).
Per l'effetto, nessuna abusiva concessione del credito può essere riscontrata nel caso per cui è processo.
Infatti, con riguardo alla dedotta condotta illecita che avrebbe posto in essere l'istituto bancario convenuto, la difesa delle parti attrici si è spesa in una pregevole dissertazione giuridica, volta a sostenere che abbia CP_1
abusivamente concesso il credito alla società mutuataria nonostante la grave esposizione debitoria in cui la stessa si trovava, senza però fornire alcun sostrato probatorio, non avendo allegato né addotto concreti elementi volti a far emergere l'asserita antigiuridicità della condotta.
Come è noto, in via di prima approssimazione, configura responsabilità aquiliana quella dell'istituto di credito che concede abusivamente il credito ad un soggetto che si trova in difficoltà economica, ossia lo concede senza aver svolto gli opportuni accertamenti in ordine all'effettiva esistenza del c.d. “merito creditizio”, con conseguente danno non al debitore ma in capo sia ai creditori precedenti all'abusiva erogazione del credito (i quali subiscono una lesione del proprio diritto di credito, in quanto la società mutuataria, in ragione della concessione abusiva del credito, ha ottenuto altri creditori con la possibile concorrenza degli stessi per il soddisfacimento della propria pretesa), sia ai creditori successivi all'abusiva erogazione del credito (i quali subiscono una lesione alla loro libertà negoziale, essendo stati indotti dal comportamento abusivo della banca a stipulare un contratto che non avrebbero stipulato o avrebbero stipulato a condizioni diverse)
14 Trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c., la stessa non può che soggiacere ai relativi oneri probatori, che non possono certamente reputarsi soddisfatti mediante la semplice affermazione per cui “In tal modo
(n.d.r.: l'impiego del denaro concesso in mutuo per ripianare le pregresse esposizioni debitorie della società mutuataria) quindi, l'Istituto di Credito opposto ha abusato della posizione di contraente forte e, confidando nella garanzia
e nella solvibilità degli ulteriori garanti e prestatori di ipoteca e, segnatamente, della SI.ra , non ha esitato nella concessione del credito nei Parte_2
riguardi l'andamento critico degli affidamenti (sempre in aumento) e la Parte_1
mancanza costante di accrediti, avrebbero dovuto indurre la banca, secondo lo standard della diligenza qualificata, ad interrompere le linee di credito.” (cfr. pag.
7 dell'atto di citazione), anche perché, lo si ribadisce, non costituendo il mutuo fondiario un finanziamento con vincolo di destinazione, la somma erogata non deve essere necessariamente impiegata per l'acquisto o il miglioramento dei cespiti sui quali è iscritta ipoteca, ma può essere utilizzata per qualsiasi finalità e, dunque, anche per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, in tal modo consentendone una rinegoziazione, con una rimodulazione temporale e qualitativa del pagamento, a fronte della costituzione, da parte del mutuatario, di una garanzia reale.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, neppure può reputarsi provata la violazione, da parte della banca convenuta, del dovere di comportarsi secondo buona fede: anche al riguardo, la difesa delle attrici ha coltivato una difesa disancorata dalla dimostrazione concreta dalla solo asserita violazione del canone della buona fede;
in particolare, ha (semplicemente) affermato che “si evidenzia come l'art. 1175 c.c. sancisce solennemente che le parti, del rapporto obbligatorio, devono comportarsi secondo la regola della correttezza e si devono un reciproco diritto - dovere di buona fede in contraendo.
La buona fede è altresì prescritta dal codice al contegno delle parti sia durante la preliminare fase delle trattative precontrattuali (cfr. art. 1337 c.c.), sia nella fase della interpretazione (cfr. art. 1366 c.c.) che nell'esecuzione del contratto (cfr. art.
1375 c.c.). Infine l'art. 1338 c.c. impone l'obbligo della parte di rendere edotta la controparte circa le possibili cause di invalidità del contratto che si vuole
15 concludere. Il rapporto bancario impugnato viola, poi, le disposizioni di cui all'art.
1283 c.c. anche, e specialmente, in riferimento a quanto disposto dalla Legge
108/1996, la quale sancisce un principio generale che commina la nullità di ogni obbligazione che preveda addebito di costi per interessi, spese e competenze eccedenti il c.d. tasso di soglia ivi determinato.” (cfr. pag. 22 dell'atto di citazione), senza che i citati addentellati normativi trovino una dimostrazione concreta.
Tanto premesso, sempre in ordine al contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, la difesa attorea ha inoltre lamentato, in via subordinata rispetto alla nullità dell'intera operazione negoziale: (i) nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale ex artt. 1283 e 1418
c.c.; (ii) l'indebito esercizio dello ius variandi e l'applicazione di tassi diversi da quelli convenuti, anche per effetto del fenomeno anatocistico;
(iii)
l'illegittimità delle competenze addebitate a titolo di interessi capitalizzati trimestralmente;
(iv) l'illegittimità delle competenze addebitate a titolo di commissioni finanziarie e commissioni accessorie, per assenza di pattuizione, nonché per difetto di causa;
(v) la previsione di un costo del denaro “superiore a quello di mercato” ed “alla tollerabilità”, con conseguente nullità delle clausole per contrarietà a norme di ordine pubblico;
(vi)
l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla convenuta.
Procedendo con ordine, giova evidenziare che le censure relative alla nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale ex artt.
1283 e 1418 c.c. ed all'esercizio dello ius variandi sono infondate, dovendosene rilevare l'estrema genericità, dal momento che parte attrice non ha fornito alcuna indicazione specifica in ordine al caso de quo o indicato quali sarebbero le specifiche variazioni che la avrebbe CP_1
illegittimamente apportato, con conseguente impossibilità per il giudicante accertare la dedotta nullità ovvero di verificare l'eventuale violazione dell'art. 118 T.U.B.
A ciò si aggiunga che, nel contratto di mutuo, all'art. 1, risulta espressamente pattuito il tasso di interesse debitore e all'art. 5 la parte mutuataria “approva specificamente che nel periodo di durata del finanziamento, possono variare in senso a lei sfavorevole gli oneri e le spese relative al presente
16 contratto e che dette eventuali variazioni le verranno comunicate nei modi e nei termini di cui al titolo VI, capo 1, del Testo Unico”.
Ancora, con riferimento alle ulteriori censure relative all'illegittimo addebito di interessi anatocistici, di commissioni finanziarie e accessorie, chiarito prima di tutto che il contratto di mutuo prevede espressamente che “Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica” (art. 3 del contratto), deve rilevarsi come le attrici, ancora una volta, si siano limitate a coltivare difese generiche e non calate nel caso concreto, eccependo semplicisticamente alla Banca convenuta di aver capitalizzato gli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché riscosso somme non previste da contratto, con mero richiamo sul punto a sentenze di merito e di legittimità.
Deve ritenersi, pertanto, che le attrici non abbiano adempiuto all'onere di allegazione e prova sulle medesime gravanti.
Invero, inoltre, anche a voler prescindere da siffatta assorbente circostanza, deve escludersi la questione della produzione di effetti anatocistici in un piano di ammortamento redatto – come nel caso di specie
– secondo il sistema c.d. “alla francese”.
Com'è noto, infatti, il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, posto che gli interessi conglobati in ogni singola rata sono a loro volta calcolati sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo di capitale già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti nella rata (cfr. ex multis Corte appello Lecce sez. I, 28 marzo 2024,
n. 273).
Parimenti, estremamente generiche e dunque non suscettibile di essere accolte sono poi le doglianze concernente l'asserito costo del denaro
“superiore a quello di mercato” e “alla tollerabilità”, nonché l'asserita violazione del dovere di correttezza e buona fede, non essendo neppure specificato a quali oneri o spese si faccia riferimento, né la ragione dell'illegittimità della condotta della CP_1
17 Si tratta, pertanto, di censure estremamente generiche e non dimostrate, in spregio alla regola aurea consacrata nell'art. 2697 c.c. che fa incombere ei qui dicit l'onere della prova.
Tanto rilevato, pur non essendo stato dedotto dalle attrici null'altro da cui desumere la fondatezza delle proprie deduzioni (come, a titolo esemplificativo, una perizia di parte) e pur avendo il nominato C.T.U. riscontrato, all'esito di una dettagliata ed esaustiva disamina - che non abbisogna di essere sostituita mediante alcuna rinnovazione, come invece richiesto nuovamente anche in sede di comparsa conclusionale da parte attrice - che “il contratto di mutuo ipotecario fondiario è conforme alla normativa civilistica attinente la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate” (cfr. pag. 45 della perizia in atti), giova evidenziare che dalla consulenza tecnica è emerso che “i tassi praticati, nel corso dell'ammortamento del mutuo, non sono stati conformi a quelli pattuiti da contratto, per la maggior parte delle rate addebitate e pagate dalla Società “
” (cfr. pag. 46 perizia in atti).
[...]
Più nello specifico, l'Ausiliario ha accertato che “la banca nel calcolare gli interessi dovuti su ogni singola rata, ha sì applicato il Tasso Euribor a 6 mesi con divisore 360 – come previsto da contratto –, ma calcolandolo sui 365 giorni annuali, invece che dividerlo per 12” (pag. 31 della consulenza in atti).
Inoltre, “dal raffronto dei tassi applicati dalla banca con quelli previsti da contratto, sono emerse delle differenze, tra il tasso Euribor a 6 mesi, divisore 360, applicato dalla banca e quello pubblicato da “Il Sole 24ore”, riferito all'ultimo giorno che precede l'inizio di ciascun semestre solare” (pag. 32 della consulenza in atti).
Alla luce di siffatte circostanze, il nominato C.T.U. ha provveduto a sviluppare il piano di ammortamento del mutuo ipotecario applicando gli stessi tassi praticati dalla ma dividendoli per mesi e non per giorni, CP_1
al fine di determinare le differenze nelle rate e negli interessi dovuti: dallo sviluppo del piano di ammortamento, è emerso un indebito percepito dalla
Banca pari a € 102,50, “importo ridotto, a seguito degli aggiustamenti effettuati nel periodo incluso tra il primo Agosto 2008 ed il 31 Maggio 2009, e per il quasi
18 azzeramento degli interessi dovuti sulla rata n.66, relativa al mese di Dicembre
2009” (cfr. pag. 32 della consulenza in atti).
Invero, il C.T.U. ha provveduto al ricalcolo dei rapporti fra le parti anche mediante altra modalità (applicando i tassi previsti da contratto di mutuo fondiario n. 19673, con esito di € 890,59 di interessi dovuti dalla correntista e non riscossi dalla , pur ritenendo preferibile la prima CP_1 metodologia, attesa la violazione del disposto di cui all'art. 127, comma I
T.U.B., in merito alla trasparenza delle operazioni ed alla correttezza nei rapporti con la clientela (cfr. pagine 46-47 consulenza peritale in atti).
L'Ausiliario, inoltre, ha evidenziato che la a seguito del sisma CP_1
occorso il 6 aprile 2009 a L'Aquila, ha automaticamente provveduto alla sospensione del mutuo per le rate in scadenza dal 6 aprile 2009 fino al 31 dicembre 2009, conteggiando, tuttavia, per il periodo di sospensione, gli interessi moratori sul debito residuo alla data del 31 maggio 2009, ad un tasso del 3%, anziché sulla sola quota capitale delle rate sospese interessate dalla moratoria bancaria.
Pertanto, come rilevato dal Consulente con motivazione che questo
Tribunale ritiene di condividere, in forza di siffatta condotta, l'odierna convenuta ha percepito, a titolo di interessi, dalla società attrice la maggior somma di € 1.724,30, addebitando interessi pari a € 1.818,30 in luogo di €
93,24 (cfr. pagine 33-34 della consulenza in atti).
Al contrario, non può trovare accoglimento la censura sollevata dalle attrici in termini di applicazione da parte della Banca di “interessi che hanno superato il tasso soglia di usura”.
Sul punto, in particolare, il C.T.U. nominato ha evidenziato che “gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 4
Settembre 2003, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo corrisposte, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, non risultano usurari”.
Solo in un determinato periodo “dal 1° Aprile 2014 (Rata n.118) fino al
30 Giugno 2014 (Rata n.120)” (cfr. pag. 38 consulenza in atti), il Consulente ha rilevato il superamento del tasso soglia.
19 Come è evidente, tuttavia, si tratta di usura sopravvenuta, da ritenersi irrilevante, dovendo il fenomeno usurario essere valutato esclusivamente al momento della pattuizione.
Giova rammentare, infatti, che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità cristallizzata nella pronuncia n. 24675/2017 delle Sezioni Unite, il contratto non usurario all'origine, come nel caso di specie, resta insensibile alle successive variazioni, non essendo configurabile l'usura sopravvenuta, dovendo l'usura essere valutata solo ed esclusivamente avendo riguardo al momento della pattuizione, non rappresentando il tasso soglia il limite massimo applicabile in ogni momento del rapporto contrattuale, ma esclusivamente nel momento genetico dello stesso.
Preme al Tribunale precisare sul punto che la citata pronuncia delle
Sezioni Unite del 2017 concerne proprio un contratto di mutuo, pur potendosi ritenere che declini un principio di diritto a vocazione generale in materia di usura, che deriva da una interpretazione sistematica della norma di interpretazione autentica rappresentata dall'art. 1, comma 1 D.L.
29.12.2000, n. 394 convertito nella legge 28.02.2001, n. 24 e dell'art. 644 c.p.: le suddette disposizioni normative, fra l'altro anteriori alla conclusione del contratto de quo, individuano una disciplina uniforme e di carattere generale relativamente all'usura, applicabile a tutte le ipotesi in cui venga posta in essere una concessione di credito e di prestito di denaro, senza distinguere tra le varie forme di finanziamento che possono essere utilizzate dagli istituti di credito, con il corollario per cui nessuna rilevanza può assegnarsi al superamento della soglia usura nel corso del rapporto
(cfr. in questo senso ex multis sentenza del Tribunale di Cagliari n. 936/2022
o anche Tribunale di Venezia, 8 aprile 2020, n. 634, secondo cui - trattandosi
“pacificamente di norme (n.d.r. l'art. 1, co. 1 D.L. 29.12.2000, n. 394 e l'art. 644
c.p.) riferibili anche ai rapporti di c/c - si deve necessariamente ritenere estensibile anche ai rapporti di c/c il principio stabilito da tale importante arresto, non essendovi alcuna valida ragione per non applicarlo al rapporto di conto corrente.
Ne deriva che nessuna rilevanza potrà assegnarsi ad un eventuale superamento della soglia nel corso del rapporto.”).
20 In sintesi, dunque, rispetto al contratto di mutuo fondiario stipulato il 4 settembre 2003 a rogito del notaio (Rep n. 19673 e Racc. Persona_1
n. 5867), deve essere dichiarata l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla convenuta a titolo di interessi per la somma complessiva di € CP_1
1.826,80, importo che la sarà tenuta a restituire a parte attrice. CP_1
Volgendo allora alla disamina del contratto di conto corrente n.
004/040004/40, intestato alla società , occorre premettere che le domande attoree possono essere accolte solo parzialmente, per le regioni che di seguito si espongono.
Anzitutto, devono ritenersi infondate le censure relative all'omesso perfezionamento del rapporto contrattuale, in tesi riconducibile alla mancata “reciprocità delle dichiarazioni delle rispettive volontà, essendo del tutto carente la prova della effettiva ricettizietà della proposta e dell'accettazione, e ciò in quanto non vi è stata alcuna manifestazione di volontà riconducibile ad essa
Banca convenuta;
di talché, i presunti e pretesi contratti bancari de quibus non si sarebbero mai conclusi, né hanno assunto alcuna efficacia vincolante tra le parti”
(cfr. pag. 33 e 54 dell'atto di citazione).
Tale ricostruzione non può essere condivisa, atteso che, a fronte della sottoscrizione del contratto di conto corrente ad opera della cliente – circostanza documentata e altresì non contestata, con i noti effetti ex art. 115 c.p.c. – deve ritenersi irrilevante l'eventuale non simultaneità delle sottoscrizioni da parte di entrambi i contraenti.
Come è noto, infatti, anche in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione (sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018), allorquando hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti
"assorbito", quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge – in termini di più estesa e approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire – sia raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "non in senso
21 strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa"
(in termini, cfr. Cass. civ. 12959/2018; Cass. civ. 14646/2018; Cass. civ.
16406/2018; Cass. civ. 23959/2019).
Pertanto, una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, n. 22640).
La doglianza sollevata dalle attrici sul punto, dunque, a fronte di contratti depositati in atti dalle correntiste e dalle stesse debitamente sottoscritti, è priva di pregio e va conseguentemente rigettata.
Sotto altro profilo, giova evidenziare che la difesa di parte attrice ha inoltre lamentato: (i) nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale ex artt. 1283 e 1418 c.c.; (ii) l'indebito esercizio dello ius variandi;
(iii) l'illegittimità della pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interessi composto;
(iv) inammissibilità della provvigione i massimo scoperto;
(v) l'illegittimità della determinazione dei giorni di valuta;
(v) la previsione di un costo del denaro “superiore a quello di mercato” ed “alla tollerabilità”, con conseguente nullità delle clausole per contrarietà
a norme di ordine pubblico;
(vi) la violazione del dovere di buona fede;
(vii) l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla Banca convenuta.
Orbene, non può non rilevarsi che le censure sollevate sono state formulate dalla difesa di parte attrice in senso meramente astratto e generico, deducendo un elenco generale e generico di presunte invalidità, mediante il richiamo a numerosi orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, senza che tuttavia tali deduzioni siano state ancorate alla realtà specifica e, cioè, al concreto rapporto contrattuale intrattenuto con l'istituto bancario convenuto.
Tant'è vero che le medesime argomentazioni – in parte già identicamente spiegate rispetto al contratto di mutuo (cfr. pag. 10 e
22 seguenti dell'atto di citazione, in ordine a nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, ius variandi, anatocismo, previsione di un costo del denaro “superiore a quello di mercato” ed “alla tollerabilità”, usura), sono state altresì riprodotte pedissequamente anche rispetto al differente contratto di conto corrente n. 004/041377/55 (cfr. pagg.
32-52 e 54-73 dell'atto di citazione).
L'assenza di una allegazione specifica circa l'invalidità di concrete e indicate clausole contrattuali o circa la natura indebita di taluni specifici addebiti o annotazioni non consente di ritenere soddifatto quell'onere minimo di allegazione e prova dei fatti costitutivi delle proposte domande, rendendo impossibile al Tribunale verificare se vi siano state le violazioni dedotte delle attrici.
Cionondimeno, anche sottoponendo a vaglio concreto le predette censure, giova evidenziare che, nel corso dell'istruttoria e, in particolare, all'esito della espletata C.T.U. tecnico-contabile, ne è emersa l'infondatezza, fatta eccezione per quanto attiene alla c.d.
[...]
(per brevità, anche solo “c.m.s.”). Persona_2
Il C.T.U. nominato, infatti, all'esito di un attento esame di tutta la copiosa documentazione bancaria depositata in atti, non ha rilevato le dedotte illegittimità poste dalle attrici a fondamento della propria pretesa restitutoria, concludendo nel senso che, “sul conto corrente n. 004/040004/40, acceso dalla Società “ , non vi è stata né apertura di credito in conto Pt_1
corrente, né uno sconfinamento tale da giustificare la richiesta della restituzione della somma, quantificata in via prudenziale, dalla parte ricorrente, pari ad Euro
45.000,00” (cfr. pag. 46 della consulenza in atti).
Ciononostante, il C.T.U. ha rilevato che, nella lettera di apertura di conto corrente, “non è presente nessuna clausola che regolamenti la commissione di massimo scoperto nella sua applicazione, nella determinazione dell'aliquota percentuale da applicare e della modalità di calcolo” (cfr. pag. 40 della consulenza in atti).
Come è noto, infatti, la c.m.s. deve essere esclusa ove non prevista e pattuita in contratto, nonché, con specifico riguardo al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n.
23 2, in ipotesi di pattuizione non contenente criteri di determinazione dell'entità (indicazione dell'aliquota percentuale) e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato o sul periodo di massima esposizione (cfr. Cass., n. 870/2006;
n. 11772/2002 nonché Tribunale Pisa, 25/06/2018, n. 583).
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, la c.m.s. non può dirsi affetta da nullità per mancanza di causa, assolvendo la stessa ad una funzione ben precisa, costituendo la remunerazione accordata dalla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del cliente, e ciò indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.
Nel caso di specie, dunque, a fronte dell'omessa regolamentazione contrattuale della c.m.s., il C.T.U. ha provveduto alla rideterminazione dei rapporti fra le parti con scomputo della commissione in parola, evidenziando un indebito di complessivi € 43,46, relativo agli importi addebitati dalla a tale titolo nei trimestri in cui sono stati registrati CP_1
gli sconfinamenti sul conto corrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la pretesa restitutoria delle attrici rispetto al conto corrente n. 004/040004/40 può ritenersi fondata limitatamente a tale importo, indebitamente corrisposto dalla correntista a titolo di c.m.s. non specificamente pattuita.
Da ultimo, quanto all'ultimo contratto bancario stipulato fra le parti,
e cioè il conto corrente n. 004/041377/55 concluso in data 4 aprile 2012 e formalmente intestato alla SI.ra , giova Parte_2
pregiudizialmente evidenziare che la Banca, sin dalla propria costituzione in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'avversa domanda di ripetizione, “essendo la stessa proponibile solo se il conto corrente è chiuso al momento della proposizione dell'azione” (cfr. p. 23 comparsa di costituzione e risposta).
Si pone, pertanto, l'eSIenza di chiarire, nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto rapporti bancari quale è quella odierna, il rapporto fra l'azione di accertamento (negativo) e l'azione di ripetizione dell'indebito.
24 Ebbene, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione nel suo massimo consesso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24418/2010),
l'azione di ripetizione di indebito non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi infatti configurare, sino a quel momento, dei pagamenti aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione (a meno che lo stesso correntista non provi di aver effettuato, in costanza del rapporto, dei pagamenti di tale natura): se, infatti, non è stato effettuato un pagamento, è evidente che non si può ottenere la restituzione di ciò che non è mai stato pagato.
Ciononostante, non può escludersi che, fino alla chiusura del conto, il correntista possa comunque esperire un'azione - di accertamento
(negativo) - volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Riprendendo le esatte parole della Corte di Cassazione, infatti, il cliente “sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quel l'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concesso. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.” (Cass. Sez. Un. n. 24418/2010).
Infatti, diversamente dall'azione ex art. 2033 c.c., quella di accertamento negativo non è subordinata all'esistenza, all'individuazione ed alla prova di un pagamento ed è pertanto sicuramente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto: l'interesse ad agire del correntista, in siffatta ipotesi, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.
25 Quindi, applicando gli esposti principi giurisprudenziali al caso per cui è processo, le attrici hanno agito in giudizio deducendo la illegittimità di alcune condizioni economiche applicate dalla in relazione al CP_1
rapporto di conto corrente acceso dalla SI.ra , il Parte_2
quale, tuttavia, era ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio, dovendosi ritenere tale circostanza provata ex art. 115 c.p.c., stante la mancata contestazione - neppure in termini generici - da parte della correntista.
Di conseguenza, la pretesa attorea relativa al conto corrente n.
004/041377/55, deve essere limitata al solo accertamento dei rapporti dare/avere con la con conseguente dichiarazione di inammissibilità, CP_1
invece, della domanda di ripetizione dell'indebito in relazione agli addebiti illegittimi eventualmente riscontrati con riferimento al citato conto corrente.
Ciò chiarito e venendo alla ricostruzione dei rapporti di debito/credito fra le parti in causa in ordine al predetto conto corrente, occorre richiamare le considerazioni svolte supra in ordine all'infondatezza della doglianza relativa all'omesso perfezionamento del predetto contratto bancario, pedissequamente riproposta dalla difesa attorea (v. pag. 55 – speculare a pag. 33 – dell'atto di citazione) anche in ordine a siffatto rapporto contrattuale.
Come già evidenziato, infatti, la ricostruzione della vicenda negoziale offerta dalle attrici non può trovare accoglimento, a fronte della sottoscrizione del contratto ad opera della cliente, della materiale disponibilità dello stesso – depositato in atti propria dalla correntista - nonché dell'esecuzione da parte dell'istituto bancario, con irrilevanza della non simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, n.22640 e Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 898 del 16/01/2018).
Tanto premesso, dunque, passando al vaglio degli ulteriori profili di illegittimità riscontrati da parte attrice, anche in ordine ad essi occorre riportarsi alle considerazioni già svolte in punto di eccessiva genericità delle censure attoree, le quali sono state identicamente reiterate dalla difesa di parte attrice anche in ordine a quest'ultimo rapporto di conto corrente,
26 senza alcuna allegazione di concreti elementi volti a far emergere l'asserita antigiuridicità della condotta della Banca sotto i plurimi profili di doglianza genericamente paventati.
A ciò si aggiunga che, anche a voler entrare nel merito delle censure, il nominato C.T.U., con riferimento a questo specifico rapporto negoziale, non ha riscontrato alcuna illegittimità nella condotta della Banca convenuta, anche in considerazione del fatto che sul conto acceso dalla SI.ra nel 2012, non vi è stata apertura di credito o uno Parte_2
sconfinamento tale da giustificare la richiesta della restituzione della somma quantificata da parte attrice in € 25.000,00.
Conseguentemente, non si è reso necessario procedere ad alcun ricalcolo dei rapporti fra le parti (cfr. “Dalle analisi condotte, è emerso che sul conto corrente acceso dalla SI.ra non sono state registrate circostanze Parte_2
che possano far sorgere dubbi di comportamenti illeciti assunti dall'istituto di credito, in violazione degli artt. 1283 e 1284 del Codice civile, delle disposizioni previste dal Testo Unico Bancario, dell'art. 644 del Codice penale e della Legge n.
108/1996”, pag. 45 della consulenza peritale in atti).
Pertanto, le domande sollevate dalle attrici in ordine al contratto di conto corrente n. 004/041377, formalmente intestato alla SI.ra , Parte_2
devono essere integralmente rigettate.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la pretesa restitutoria avanzata dalle attrici può essere accolta limitatamente alla somma di € 1.870,26, di cui, in particolare (a) € 102,50 per l'illegittima applicazione da parte della Banca del tasso Euribor di cui al contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 19673, (b) € 1.724,30 per erronea applicazione dei tassi moratori con riferimento al periodo di sospensione delle rate del mutuo a seguito del sisma del 2009 e (c) € 43,46 per l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto, contrattualmente non prevista, nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 004/040004/40, intestato a
[...]
Pt_1
Sugli importi dovuti a titolo restitutorio, costituenti debito pecuniario c.d. di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali,
27 dal momento della diffida stragiudiziale sino al saldo effettivo, esclusa ogni rivalutazione monetaria ex art. 1277 c.c.
Infine, il complessivo tenore delle difese svolte dalla convenuta, non evidenziando profili di dolo o colpa grave e comunque un abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle attrici nei confronti della convenuta, addirittura sin dall'atto di citazione.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento di solo alcuni dei molteplici profili di illegittimità fatti valere dalle attrici rispetto a ben tre distinti rapporti bancari – per complessivi € 1.870,26 a fronte di una domanda di ripetizione di € 125.000,00 – nonché
l'inammissibilità della domanda di ripetizione rispetto al conto corrente n.
004/041377/55, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Per le medesime ragioni, anche le spese di C.T.U. (liquidate con decreto del 27 gennaio 2021) devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (nello specifico, 50% a carico delle attrici in solido e 50% a carico della Banca convenuta), salvo il vincolo di solidarietà esterna nei confronti dell'Ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al R.G. n. 2002/2016 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione formulata dalle attrici con specifico riferimento al contratto di conto corrente n.
004/041377/55 concluso da in data 4 aprile 2012, Parte_2
per le ragioni di cui in parte motiva;
2) accerta e dichiara l'illegittimità degli addebiti effettuati, a titolo di interessi e commissione massimo scoperto, dalla
[...]
Controparte_1
nella sua qualità di società incorporante di Controparte_2
per complessivi € 1.870,26 e, per l'effetto,
[...]
3) condanna la Controparte_3
[...]
[...] nella sua qualità di società
[...] incorporante di alla Controparte_2
restituzione ex art. 2033 c.c. in favore di parte attrice della complessiva somma di € 1.870,26, oltre interessi, per le ragioni di cui in parte motiva;
4) rigetta le ulteriori domande formulate dalle attrici, per le ragioni di cui in parte motiva;
5) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalle attrici, per le ragioni di cui in parte motiva;
6) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
7) pone in via definitiva le spese di C.T.U. (liquidate con decreto del 27 gennaio 2021) a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna (nello specifico, 50% a carico delle attrici in solido e 50% a carico della convenuta), salvo il vincolo di solidarietà esterna nei confronti dell'Ausiliario.
Così deciso in Teramo il 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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