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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/11/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1119 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Pollastrini n.14, elettivamente domiciliata in Rieti, Via Sanizi n°19 presso lo Studio dell'Avv. Federico Fiocco (C.F. ) che la rappresenta e difende come da C.F._2 procura in atti.
Attrice
E
, residente in [...] int.1. Controparte_1
Convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 20.07.2022, la attrice conveniva in giudizio il Sig. al Controparte_1 fine di sentire “accertare e dichiarare ai sensi dell'art.185 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c. la responsabilità del convenuto in ordine alla causazione delle lesioni subite dall'attrice in data 17/18 giugno 2016 per i motivi meglio speci<icati in premessa e, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento della somma pari ad REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1119 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Pollastrini n.14, elettivamente domiciliata in Rieti, Via Sanizi n°19 presso lo Studio dell'Avv. Federico Fiocco (C.F. ) che la rappresenta e difende come da C.F._2 procura in atti.
Attrice
E
, residente in [...] int.1. Controparte_1
Convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 20.07.2022, la attrice conveniva in giudizio il Sig. al Controparte_1 fine di sentire “accertare e dichiarare ai sensi dell'art.185 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c. la responsabilità del convenuto in ordine alla causazione delle lesioni subite dall'attrice in data 17/18 giugno 2016 per i motivi meglio speci€ 33.529,19 in favore della sig.ra , Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto sino al soddisfo, come nelle causali e negli importi in premessa meglio speci
L'attrice deduceva di aver subito lesioni e minacce a seguito della condotta posta in essere nei suoi confronti dall'allora convivente Sig. nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2016; Parte_2 che durante una lite mentre si trovava in macchina come passeggera insieme ad amici e al convenuto quest'ultimo la colpiva con pugni al volto e le diceva frasi ingiuriose e minacciose;
che accompagnata a casa da uno degli amici suddetti, il convenuto continuava a minacciarla alla presenza della figlia e della nipote e diceva di avere con se un coltello e un tirapugni;
che la attrice veniva accompagnata al Pronto Soccorso e gli agenti intervenuti sequestravano il coltello a serramanico all'attore il quale aveva dichiarato al numero di emergenza 113 di aver picchiato la propria convivente e di essere in possesso del coltello;
che il convenuto veniva quindi indagato e veniva emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti decreto di citazione a giudizio a suo carico per il seguente capo di imputazione: “del delitto p. e p. dall'art.582nc.p. perché colpendo al volto con pugni le cagionava lesioni Parte_1 personali consistite in frattura della parte mediale dell'orbita dx, trauma cranico con sottile falda di ematoma subfurale acuto sede frontale giudicata guaribile in 30 gg sc come da referto di PS dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti. In Rieti il 18.06.2016”; che all'esito del procedimento penale, il Tribunale di Rieti condannava il su richiesta delle parti ex art. 444 Controparte_1
c.p.p. alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione.
Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale, la consulenza tecnica medico-legale e con il deferimento dell'interrogatorio formale al quale il contumace non si presentava.
La domanda della attrice è fondata.
In ordine all'accertamento della responsabilità del convenuto, va rilevato che la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che "La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838).
Pertanto, nella fattispecie in esame dovranno essere allegati e dimostrati tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2059 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi costituzionalmente protetti, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
Tutti i presupposti suddetti devono ritenersi provati e i fatti descritti dall'attrice posti a fondamento della domanda risarcitoria hanno trovato piena conferma nell'istruttoria svolta.
Si evidenzia come dal punto di vista probatorio vi sia una quantità di documenti depositati in atti, relativi anche al processo penale, dai quali poter desumere le conseguenze dannose delle condotte penali accertate. La istruttoria orale ha dimostrato tutte le circostanze relative agli accadimenti e ai fatti come descritti in quanto tutti i testimoni escussi, rispondendo ai capitoli di prova, hanno affermato essere veri avendo assistito direttamente agli episodi di violenza subiti dalla Sig.ra Parte_1
A completamento del quadro istruttorio, inoltre, deve essere valutata come elemento di prova anche la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al convenuto ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Deve essere, pertanto, dichiarata la responsabilità del convenuto per le lesioni procurate alla attrice con la sua condotta illecita.
Passando alla valutazione dei danni subiti dalla Sig.ra le conclusioni cui è Parte_1 pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa possono essere integralmente condivise in Persona_1 quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.
La Dott.ssa , ha accertato che la attrice, in conseguenza degli eventi delittuosi subiti, Persona_1 ha riportato: “Esiti di trauma cranico ed ematoma subdurale acuto frontale con sindrome soggettiva post craniotraumatica. Esiti di frattura della parete mediale dell'orbita destra trattata chirurgicamente con lievissimo pregiudizio estetico e disestesie. Esito cicatriziale di ferita lacero- contusa palpebra inferiore sinistra”.
L'ausiliario ha poi concluso riconoscendo alla perizianda una Incapacità temporanea totale di 30 giorni;
una Incapacità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
una Invalidità permanente nella misura dell'8% da considerarsi come danno biologico.
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia.
Infatti, come chiarito dalla Suprema corte (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.
Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “Titolo X:
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate. Nella fattispecie oggetto del giudizio il danno complessivo subito ammonta ad euro 23.288,00 di cui euro 5.175,00 per invalidità temporanea ed euro 18.113,00 a titolo di invalidità permanente ivi compresa la percentuale di incremento per sofferenza soggettiva.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle Tabelle Milanesi, “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408 del
2011).
Per tale ragione, l'entità degli importi previsti dalle Tabelle Milanesi può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo.
Infatti, a parità di percentuale, le compromissioni patite dalla vittima di reato doloso commesso tramite percosse e minacce presentano una maggior intensità rispetto a quelle subite dalla vittima di sinistri stradali, reati colposi o altri atti/fatti privi di rilevanza penale.
Deve allora procedersi a una equa personalizzazione del danno biologico nella misura massima del
50%.
Viene, pertanto, disposta la condanna del convenuto al pagamento della Controparte_1 somma complessiva di Euro 30.533,00.
Sulla somma come sopra determinata devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 come integrati dal DM 147/22 con pagamento in favore dell'Erario.
Le spese della CTU nella misura liquidata con ordinanza del 17.11.2023 sono poste a carico del convenuto contumace.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Sig. al pagamento Controparte_1 della somma di Euro 30.533,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore della attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito;
2. Condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 attrice, per la somma complessiva di Euro 3.808,00 oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15% e ne dispone il pagamento in favore dell'Erario.
3. Pone a carico del convenuto le spese della CTU.
Rieti, 25.11.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi , Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto sino al soddisfo, come nelle causali e negli importi in premessa meglio speci<icati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. in ogni caso con vittoria spese giudizio”.< i>
L'attrice deduceva di aver subito lesioni e minacce a seguito della condotta posta in essere nei suoi confronti dall'allora convivente Sig. nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2016; Parte_2 che durante una lite mentre si trovava in macchina come passeggera insieme ad amici e al convenuto quest'ultimo la colpiva con pugni al volto e le diceva frasi ingiuriose e minacciose;
che accompagnata a casa da uno degli amici suddetti, il convenuto continuava a minacciarla alla presenza della figlia e della nipote e diceva di avere con se un coltello e un tirapugni;
che la attrice veniva accompagnata al Pronto Soccorso e gli agenti intervenuti sequestravano il coltello a serramanico all'attore il quale aveva dichiarato al numero di emergenza 113 di aver picchiato la propria convivente e di essere in possesso del coltello;
che il convenuto veniva quindi indagato e veniva emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti decreto di citazione a giudizio a suo carico per il seguente capo di imputazione: “del delitto p. e p. dall'art.582nc.p. perché colpendo al volto con pugni le cagionava lesioni Parte_1 personali consistite in frattura della parte mediale dell'orbita dx, trauma cranico con sottile falda di ematoma subfurale acuto sede frontale giudicata guaribile in 30 gg sc come da referto di PS dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti. In Rieti il 18.06.2016”; che all'esito del procedimento penale, il Tribunale di Rieti condannava il su richiesta delle parti ex art. 444 Controparte_1
c.p.p. alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione.
Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale, la consulenza tecnica medico-legale e con il deferimento dell'interrogatorio formale al quale il contumace non si presentava.
La domanda della attrice è fondata.
In ordine all'accertamento della responsabilità del convenuto, va rilevato che la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che "La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838).
Pertanto, nella fattispecie in esame dovranno essere allegati e dimostrati tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2059 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi costituzionalmente protetti, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
Tutti i presupposti suddetti devono ritenersi provati e i fatti descritti dall'attrice posti a fondamento della domanda risarcitoria hanno trovato piena conferma nell'istruttoria svolta.
Si evidenzia come dal punto di vista probatorio vi sia una quantità di documenti depositati in atti, relativi anche al processo penale, dai quali poter desumere le conseguenze dannose delle condotte penali accertate. La istruttoria orale ha dimostrato tutte le circostanze relative agli accadimenti e ai fatti come descritti in quanto tutti i testimoni escussi, rispondendo ai capitoli di prova, hanno affermato essere veri avendo assistito direttamente agli episodi di violenza subiti dalla Sig.ra Parte_1
A completamento del quadro istruttorio, inoltre, deve essere valutata come elemento di prova anche la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al convenuto ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Deve essere, pertanto, dichiarata la responsabilità del convenuto per le lesioni procurate alla attrice con la sua condotta illecita.
Passando alla valutazione dei danni subiti dalla Sig.ra le conclusioni cui è Parte_1 pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa possono essere integralmente condivise in Persona_1 quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.
La Dott.ssa , ha accertato che la attrice, in conseguenza degli eventi delittuosi subiti, Persona_1 ha riportato: “Esiti di trauma cranico ed ematoma subdurale acuto frontale con sindrome soggettiva post craniotraumatica. Esiti di frattura della parete mediale dell'orbita destra trattata chirurgicamente con lievissimo pregiudizio estetico e disestesie. Esito cicatriziale di ferita lacero- contusa palpebra inferiore sinistra”.
L'ausiliario ha poi concluso riconoscendo alla perizianda una Incapacità temporanea totale di 30 giorni;
una Incapacità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
una Invalidità permanente nella misura dell'8% da considerarsi come danno biologico.
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia.
Infatti, come chiarito dalla Suprema corte (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.
Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “Titolo X:
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate. Nella fattispecie oggetto del giudizio il danno complessivo subito ammonta ad euro 23.288,00 di cui euro 5.175,00 per invalidità temporanea ed euro 18.113,00 a titolo di invalidità permanente ivi compresa la percentuale di incremento per sofferenza soggettiva.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle Tabelle Milanesi, “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408 del
2011).
Per tale ragione, l'entità degli importi previsti dalle Tabelle Milanesi può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo.
Infatti, a parità di percentuale, le compromissioni patite dalla vittima di reato doloso commesso tramite percosse e minacce presentano una maggior intensità rispetto a quelle subite dalla vittima di sinistri stradali, reati colposi o altri atti/fatti privi di rilevanza penale.
Deve allora procedersi a una equa personalizzazione del danno biologico nella misura massima del
50%.
Viene, pertanto, disposta la condanna del convenuto al pagamento della Controparte_1 somma complessiva di Euro 30.533,00.
Sulla somma come sopra determinata devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 come integrati dal DM 147/22 con pagamento in favore dell'Erario.
Le spese della CTU nella misura liquidata con ordinanza del 17.11.2023 sono poste a carico del convenuto contumace.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Sig. al pagamento Controparte_1 della somma di Euro 30.533,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore della attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito;
2. Condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 attrice, per la somma complessiva di Euro 3.808,00 oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15% e ne dispone il pagamento in favore dell'Erario.
3. Pone a carico del convenuto le spese della CTU.
Rieti, 25.11.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1119 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Pollastrini n.14, elettivamente domiciliata in Rieti, Via Sanizi n°19 presso lo Studio dell'Avv. Federico Fiocco (C.F. ) che la rappresenta e difende come da C.F._2 procura in atti.
Attrice
E
, residente in [...] int.1. Controparte_1
Convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 20.07.2022, la attrice conveniva in giudizio il Sig. al Controparte_1 fine di sentire “accertare e dichiarare ai sensi dell'art.185 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c. la responsabilità del convenuto in ordine alla causazione delle lesioni subite dall'attrice in data 17/18 giugno 2016 per i motivi meglio speci<icati in premessa e, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento della somma pari ad REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1119 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Pollastrini n.14, elettivamente domiciliata in Rieti, Via Sanizi n°19 presso lo Studio dell'Avv. Federico Fiocco (C.F. ) che la rappresenta e difende come da C.F._2 procura in atti.
Attrice
E
, residente in [...] int.1. Controparte_1
Convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 20.07.2022, la attrice conveniva in giudizio il Sig. al Controparte_1 fine di sentire “accertare e dichiarare ai sensi dell'art.185 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c. la responsabilità del convenuto in ordine alla causazione delle lesioni subite dall'attrice in data 17/18 giugno 2016 per i motivi meglio speci
L'attrice deduceva di aver subito lesioni e minacce a seguito della condotta posta in essere nei suoi confronti dall'allora convivente Sig. nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2016; Parte_2 che durante una lite mentre si trovava in macchina come passeggera insieme ad amici e al convenuto quest'ultimo la colpiva con pugni al volto e le diceva frasi ingiuriose e minacciose;
che accompagnata a casa da uno degli amici suddetti, il convenuto continuava a minacciarla alla presenza della figlia e della nipote e diceva di avere con se un coltello e un tirapugni;
che la attrice veniva accompagnata al Pronto Soccorso e gli agenti intervenuti sequestravano il coltello a serramanico all'attore il quale aveva dichiarato al numero di emergenza 113 di aver picchiato la propria convivente e di essere in possesso del coltello;
che il convenuto veniva quindi indagato e veniva emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti decreto di citazione a giudizio a suo carico per il seguente capo di imputazione: “del delitto p. e p. dall'art.582nc.p. perché colpendo al volto con pugni le cagionava lesioni Parte_1 personali consistite in frattura della parte mediale dell'orbita dx, trauma cranico con sottile falda di ematoma subfurale acuto sede frontale giudicata guaribile in 30 gg sc come da referto di PS dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti. In Rieti il 18.06.2016”; che all'esito del procedimento penale, il Tribunale di Rieti condannava il su richiesta delle parti ex art. 444 Controparte_1
c.p.p. alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione.
Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale, la consulenza tecnica medico-legale e con il deferimento dell'interrogatorio formale al quale il contumace non si presentava.
La domanda della attrice è fondata.
In ordine all'accertamento della responsabilità del convenuto, va rilevato che la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che "La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838).
Pertanto, nella fattispecie in esame dovranno essere allegati e dimostrati tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2059 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi costituzionalmente protetti, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
Tutti i presupposti suddetti devono ritenersi provati e i fatti descritti dall'attrice posti a fondamento della domanda risarcitoria hanno trovato piena conferma nell'istruttoria svolta.
Si evidenzia come dal punto di vista probatorio vi sia una quantità di documenti depositati in atti, relativi anche al processo penale, dai quali poter desumere le conseguenze dannose delle condotte penali accertate. La istruttoria orale ha dimostrato tutte le circostanze relative agli accadimenti e ai fatti come descritti in quanto tutti i testimoni escussi, rispondendo ai capitoli di prova, hanno affermato essere veri avendo assistito direttamente agli episodi di violenza subiti dalla Sig.ra Parte_1
A completamento del quadro istruttorio, inoltre, deve essere valutata come elemento di prova anche la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al convenuto ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Deve essere, pertanto, dichiarata la responsabilità del convenuto per le lesioni procurate alla attrice con la sua condotta illecita.
Passando alla valutazione dei danni subiti dalla Sig.ra le conclusioni cui è Parte_1 pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa possono essere integralmente condivise in Persona_1 quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.
La Dott.ssa , ha accertato che la attrice, in conseguenza degli eventi delittuosi subiti, Persona_1 ha riportato: “Esiti di trauma cranico ed ematoma subdurale acuto frontale con sindrome soggettiva post craniotraumatica. Esiti di frattura della parete mediale dell'orbita destra trattata chirurgicamente con lievissimo pregiudizio estetico e disestesie. Esito cicatriziale di ferita lacero- contusa palpebra inferiore sinistra”.
L'ausiliario ha poi concluso riconoscendo alla perizianda una Incapacità temporanea totale di 30 giorni;
una Incapacità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
una Invalidità permanente nella misura dell'8% da considerarsi come danno biologico.
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia.
Infatti, come chiarito dalla Suprema corte (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.
Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “Titolo X:
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate. Nella fattispecie oggetto del giudizio il danno complessivo subito ammonta ad euro 23.288,00 di cui euro 5.175,00 per invalidità temporanea ed euro 18.113,00 a titolo di invalidità permanente ivi compresa la percentuale di incremento per sofferenza soggettiva.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle Tabelle Milanesi, “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408 del
2011).
Per tale ragione, l'entità degli importi previsti dalle Tabelle Milanesi può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo.
Infatti, a parità di percentuale, le compromissioni patite dalla vittima di reato doloso commesso tramite percosse e minacce presentano una maggior intensità rispetto a quelle subite dalla vittima di sinistri stradali, reati colposi o altri atti/fatti privi di rilevanza penale.
Deve allora procedersi a una equa personalizzazione del danno biologico nella misura massima del
50%.
Viene, pertanto, disposta la condanna del convenuto al pagamento della Controparte_1 somma complessiva di Euro 30.533,00.
Sulla somma come sopra determinata devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 come integrati dal DM 147/22 con pagamento in favore dell'Erario.
Le spese della CTU nella misura liquidata con ordinanza del 17.11.2023 sono poste a carico del convenuto contumace.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Sig. al pagamento Controparte_1 della somma di Euro 30.533,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore della attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito;
2. Condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 attrice, per la somma complessiva di Euro 3.808,00 oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15% e ne dispone il pagamento in favore dell'Erario.
3. Pone a carico del convenuto le spese della CTU.
Rieti, 25.11.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
L'attrice deduceva di aver subito lesioni e minacce a seguito della condotta posta in essere nei suoi confronti dall'allora convivente Sig. nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2016; Parte_2 che durante una lite mentre si trovava in macchina come passeggera insieme ad amici e al convenuto quest'ultimo la colpiva con pugni al volto e le diceva frasi ingiuriose e minacciose;
che accompagnata a casa da uno degli amici suddetti, il convenuto continuava a minacciarla alla presenza della figlia e della nipote e diceva di avere con se un coltello e un tirapugni;
che la attrice veniva accompagnata al Pronto Soccorso e gli agenti intervenuti sequestravano il coltello a serramanico all'attore il quale aveva dichiarato al numero di emergenza 113 di aver picchiato la propria convivente e di essere in possesso del coltello;
che il convenuto veniva quindi indagato e veniva emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti decreto di citazione a giudizio a suo carico per il seguente capo di imputazione: “del delitto p. e p. dall'art.582nc.p. perché colpendo al volto con pugni le cagionava lesioni Parte_1 personali consistite in frattura della parte mediale dell'orbita dx, trauma cranico con sottile falda di ematoma subfurale acuto sede frontale giudicata guaribile in 30 gg sc come da referto di PS dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti. In Rieti il 18.06.2016”; che all'esito del procedimento penale, il Tribunale di Rieti condannava il su richiesta delle parti ex art. 444 Controparte_1
c.p.p. alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione.
Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale, la consulenza tecnica medico-legale e con il deferimento dell'interrogatorio formale al quale il contumace non si presentava.
La domanda della attrice è fondata.
In ordine all'accertamento della responsabilità del convenuto, va rilevato che la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che "La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838).
Pertanto, nella fattispecie in esame dovranno essere allegati e dimostrati tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2059 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi costituzionalmente protetti, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
Tutti i presupposti suddetti devono ritenersi provati e i fatti descritti dall'attrice posti a fondamento della domanda risarcitoria hanno trovato piena conferma nell'istruttoria svolta.
Si evidenzia come dal punto di vista probatorio vi sia una quantità di documenti depositati in atti, relativi anche al processo penale, dai quali poter desumere le conseguenze dannose delle condotte penali accertate. La istruttoria orale ha dimostrato tutte le circostanze relative agli accadimenti e ai fatti come descritti in quanto tutti i testimoni escussi, rispondendo ai capitoli di prova, hanno affermato essere veri avendo assistito direttamente agli episodi di violenza subiti dalla Sig.ra Parte_1
A completamento del quadro istruttorio, inoltre, deve essere valutata come elemento di prova anche la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al convenuto ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Deve essere, pertanto, dichiarata la responsabilità del convenuto per le lesioni procurate alla attrice con la sua condotta illecita.
Passando alla valutazione dei danni subiti dalla Sig.ra le conclusioni cui è Parte_1 pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa possono essere integralmente condivise in Persona_1 quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.
La Dott.ssa , ha accertato che la attrice, in conseguenza degli eventi delittuosi subiti, Persona_1 ha riportato: “Esiti di trauma cranico ed ematoma subdurale acuto frontale con sindrome soggettiva post craniotraumatica. Esiti di frattura della parete mediale dell'orbita destra trattata chirurgicamente con lievissimo pregiudizio estetico e disestesie. Esito cicatriziale di ferita lacero- contusa palpebra inferiore sinistra”.
L'ausiliario ha poi concluso riconoscendo alla perizianda una Incapacità temporanea totale di 30 giorni;
una Incapacità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
una Invalidità permanente nella misura dell'8% da considerarsi come danno biologico.
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia.
Infatti, come chiarito dalla Suprema corte (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.
Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “Titolo X:
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate. Nella fattispecie oggetto del giudizio il danno complessivo subito ammonta ad euro 23.288,00 di cui euro 5.175,00 per invalidità temporanea ed euro 18.113,00 a titolo di invalidità permanente ivi compresa la percentuale di incremento per sofferenza soggettiva.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle Tabelle Milanesi, “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408 del
2011).
Per tale ragione, l'entità degli importi previsti dalle Tabelle Milanesi può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo.
Infatti, a parità di percentuale, le compromissioni patite dalla vittima di reato doloso commesso tramite percosse e minacce presentano una maggior intensità rispetto a quelle subite dalla vittima di sinistri stradali, reati colposi o altri atti/fatti privi di rilevanza penale.
Deve allora procedersi a una equa personalizzazione del danno biologico nella misura massima del
50%.
Viene, pertanto, disposta la condanna del convenuto al pagamento della Controparte_1 somma complessiva di Euro 30.533,00.
Sulla somma come sopra determinata devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 come integrati dal DM 147/22 con pagamento in favore dell'Erario.
Le spese della CTU nella misura liquidata con ordinanza del 17.11.2023 sono poste a carico del convenuto contumace.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Sig. al pagamento Controparte_1 della somma di Euro 30.533,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore della attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito;
2. Condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 attrice, per la somma complessiva di Euro 3.808,00 oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15% e ne dispone il pagamento in favore dell'Erario.
3. Pone a carico del convenuto le spese della CTU.
Rieti, 25.11.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi