TRIB
Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2024, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12602 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Calafiore, presso il cui studio a Palermo, via
Marchese di Villabianca n. 98, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
nata a [...] in data [...] Controparte_1
C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 25/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, ritualmente avvisata e non costituita in giudizio.
Il ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la resistente a AC (PA) il 09/05/2019.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza n. 5378/2022, emessa da questo Tribunale in data 13-21/12/2022, passata in giudicato (cf. attestazione della cancelleria del 05/09/2023);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla pronuncia segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nessun'altra domanda è stata formulata dal ricorrente;
inoltre, dall'unione delle parti non sono nati figli.
La natura del giudizio e la contumacia della resistente inducono a lasciare a carico del ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di parte resistente;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a AC (PA) il
09/05/2019 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
in data 11/08/1952 . C.F._2
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del
Comune di AC al n. 4, parte I, dell'anno 2019).
3) Lascia a carico del ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 29/01/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12602 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Calafiore, presso il cui studio a Palermo, via
Marchese di Villabianca n. 98, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
nata a [...] in data [...] Controparte_1
C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 25/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, ritualmente avvisata e non costituita in giudizio.
Il ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la resistente a AC (PA) il 09/05/2019.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza n. 5378/2022, emessa da questo Tribunale in data 13-21/12/2022, passata in giudicato (cf. attestazione della cancelleria del 05/09/2023);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla pronuncia segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nessun'altra domanda è stata formulata dal ricorrente;
inoltre, dall'unione delle parti non sono nati figli.
La natura del giudizio e la contumacia della resistente inducono a lasciare a carico del ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di parte resistente;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a AC (PA) il
09/05/2019 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
in data 11/08/1952 . C.F._2
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del
Comune di AC al n. 4, parte I, dell'anno 2019).
3) Lascia a carico del ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 29/01/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2