Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 14/02/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4315/2021 R.G., promossa da: nato a [...], il [...] (CF: ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Delle Grazie n° 25, elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5, presso lo studio dell'Avv.
Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/12/2021, la parte ricorrente esponeva:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Il Darifoglio società cooperativa agricola, con sede in Tortorici, p.iva
, per l'anno 2016 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si P.IVA_1 produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati, come per legge e in particolare anche l'indennità di CP_1
MALATTIA E MATERNITA';
- Che l' con provvedimento del 27/10/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 10/01/2017 al 29/01/2017 sono stati pagati €. 416,22 in più sulla sua prestazione di n. Parte_2
986921, per i seguenti motivi:” l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2016”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 27/10/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 04/05/2017 al 18/05/2017 sono stati pagati €. 295,00 in più sulla sua prestazione di n. Parte_2
988912, per i seguenti motivi:” l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2016”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Argomentava, tra i vari motivi di opposizione, negando di avere ricevuta le somme oggetto di indebito, CP_ che peraltro, l' non ha fornito prova dell'avvenuta percezione, da parte della parte ricorrente, delle somme di cui chiede la restituzione. CP_ Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
L' si costituiva, eccependo, preliminarmente la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in L CP_1
n. 83/1970, e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nel merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel presente giudizio, CP_1 avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' chiede CP_1 la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata allo stesso.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' a CP_1 titolo di indennità di malattia-maternità.
L' , dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione CP_1 della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente.
Infatti, non vi è in atti alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente. CP_ Infatti, la stampa del prospetto , prodotta dall' non contiene alcuna puntuale informazione atta Pt_3
a superare l'eccezione sollevata.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato, e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto CP_1 provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre successive.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 CP_ contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla i provvedimenti di indebito impugnati, del 27/10/2020, con CP_ il quale l' ha comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 10/01/2017 al 29/01/2017 sono stati pagati €. 416,22 in più sulla sua prestazione di Parte_2 CP_ n. 986921, e del 27/10/2020, con il quale l' ha comunicato all'odierno ricorrente
[...] che “nel periodo che va dal 04/05/2017 al 18/05/2017 sono stati pagati €. 295,00 in più sulla sua CP_ prestazione di INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' n. 988912, e, condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP_ 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 900,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 14/02/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia