Articolo 312 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 311Articolo 313
Versione
6 maggio 1952
Art. 312.
(Istituzioni di carattere privato con personalita' giuridica)


Agli effetti dell'articolo 143 del codice, tra le societa' s'intendono compresi gli enti di carattere privato che abbiano acquistato la personalita' giuridica a norma dell' articolo 12 del codice civile .
Entrata in vigore il 6 maggio 1952