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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/12/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 418/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice delegato, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 418/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 23.10.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c., con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state tempestivamente prodotte dalla sola parte ricorrente, la quale ha insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., per come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 418 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Avv. (C.F.: ), che si rappresenta e difende in Parte_1 C.F._1 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., (pec: ; Email_1 ricorrente
1 E
(C.F.: ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, n. 15, è domiciliato per legge;
resistente
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, l'Avv. ha proposto opposizione al Parte_1 decreto emesso nel procedimento n. 256/2024 prot. SIAMM dal G.I.P. del Tribunale di Locri in data 25.03.2024, comunicatogli il giorno seguente, con cui è stato liquidato il compenso per l'attività svolta dall'odierno ricorrente, in qualità di difensore di fiducia di , Parte_2 ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 14.04.2021, nell'ambito della fase G.I.P. del procedimento penale n. 1109/2020 R.G.N.R.
A sostegno delle proprie ragioni, esponeva: di aver assistito nel predetto procedimento l'imputato
, il quale doveva rispondere “in concorso con altri, dei reati previsti e puniti dagli Parte_2 artt. 110 C.P. e 73 co. 1, 4 e 6 del DPR 309/1990, per la detenzione ai fini di spaccio di 730 gr di marijuana, e 337 c.p., per resistenza a pubblico ufficiale”; che, in seguito alla notifica del decreto di giudizio immediato, il difensore aveva presentato dinanzi al G.I.P. l'istanza ex art. 458 c.p.p. chiedendo, in via principale, la riqualificazione del fatto nella forma lieve prevista dall'art. 73 co.
5 D.P.R. n. 309/1990 e l'applicazione della pena su richiesta della parte ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nonché, in subordine, l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria;
che il G.I.P., rigettando le richieste ex art. 458 c.p.p., disponeva la prosecuzione del giudizio in sede dibattimentale, poi conclusosi con sentenza di assoluzione per il reato ex art. 73 co. 1, 4, e 6 D.P.R. n. 309/1990, e di proscioglimento per tenuità del fatto per il reato di cui all'art. 337 c.p.; che, a seguito dell'istanza di liquidazione dei compensi dal medesimo avanzata, il G.I.P. liquidava il complessivo importo di € 960,00, già ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis
D.P.R. n. 115/2002; che l'opposto decreto dovesse considerarsi ingiusto per i seguenti motivi: 1)
“mancata considerazione della fase 3 / istruttoria”; 2) “violazione dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 in combinato disposto con l'art. 12 D.M. 55/2014 ed allegata tabella 15 - fase GI / motivazione
2 apparente”. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare illegittimo ed inefficace e comunque annullare il decreto n. 256/2024 Prot. SIAMM del 25.03.2024 (RGNR
1109/2020 presso Procura di Locri - R. G.P. 93/2020) di liquidazione dei compensi di avvocato per la fase G.I.P. e, per l'effetto; riconoscere e dichiarare che l'odierno ricorrente ha anche maturato il diritto alla liquidazione dell'ulteriore voce 3 - istruttoria di cui alla vigente tabella 15 allegata al DM 55/2014, secondo i parametri medi del tariffario forense, e, per l'effetto ancora;
condannare il resistente , in persona del in carica, al pagamento, per le CP_1 CP_2 superiori causali, della somma di euro 756, già abbattuta di 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/2002, per la fase GI – voce 3 istruttoria di cui alla tabella 15 del DM 55/2014, oltre spese generali ed accessori di legge;
riconoscere e dichiarare l'esatta entità del diritto ai compensi per la fase di
G.I.P. di cui alla vigente tabella 15 del DM 55/2014, relativamente alle sole 3 fasi di studio- introduttiva-decisionale, da liquidarsi secondo i parametri medi ed abbattersi di 1/3 ex art. 106- bis del DPR 115/2002, oltre spese generali ed accessori di legge, e, per l'effetto; condannare il
, in persona del Ministro in carica, al pagamento, a titolo di differenza di Controparte_1 onorari della fase G.I.P. (tabella 15 DM 55/2014) ed a favore dell'opponente difensore di fiducia, dell'ulteriore somma di euro 678,67, già abbattuta di 1/3 ex art. 106-bis del DPR 115/2002, o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre in ogni caso a spese generali ed accessori di legge;
condannare il , in persona del Ministro in carica, al pagamento Controparte_1 delle spese e dei compensi dell'odierna fase”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.09.2024 si costituiva in giudizio il
, contestando il ricorso proposto ex adverso e chiedendone il rigetto, con Controparte_1 vittoria di spese e compensi di lite.
Celebrata la prima udienza in data 20.02.2025, non occorrendo l'acquisizione di ulteriore documentazione rispetto a quella già in atti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. per come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 23.10.2025, con concessione alle parti di un termine per il deposito di eventuali note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
*****
3 In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex artt. 84 e 170 D.P.R. n.
115/2002, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell'ambito di un giudizio penale, vede come parte necessaria il soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, da individuarsi nel (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6-2, n. Controparte_1
5314/2018).
Pertanto, correttamente il giudizio è stato proposto nei confronti del predetto . CP_1
Inoltre, va sottolineato che competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 19161/2009), è il giudice civile poiché l'opposizione regolata dall'art. 170 D.P.R. 115/2002 introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale: trattasi, più che di competenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio (in termini analoghi cfr. Tribunale Napoli, n.
6905/2025).
Sempre in via preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione, essendo stata proposta nel termine previsto dalla legge. Infatti, giova richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza costituzionale, nonché di legittimità, secondo cui alla fattispecie in esame va applicato il termine di giorni trenta per la proposizione dell'opposizione (cfr. in tal senso Corte
Cost., n. 106/2016; Cass. civ., Sez. 2, n. 4423/2017).
Orbene, dagli atti risulta che la comunicazione, a mezzo pec, all'odierno ricorrente del decreto opposto è avvenuta in data 26.03.2024 e che il ricorso è stato depositato il 22.04.2024, sicché
l'opposizione deve ritenersi tempestiva.
Nel merito, l'opposizione è fondata negli stretti limiti di seguito indicati.
L'Avv. ha dedotto l'erroneità del decreto di liquidazione opposto, dolendosi innanzitutto Pt_1 della mancata considerazione della fase istruttoria, adducendo sul punto che le richieste da lui formulate nel corpo dell'istanza ex art. 458 c.p.p. dovessero intendersi incluse nella nozione di
“richieste e scritti” prevista dall'art. 12 co. 3 lett. c) D.M. 55/2014; inoltre, ha contestato il quantum della liquidazione, rilevando che il giudice avrebbe applicato parametri inferiori ai valori medi previsti dalle tabelle ratione temporis vigenti, senza adeguatamente motivare sul punto, non tenendo conto, da un lato, della complessità del procedimento, data sia dalla gravità dei capi di
4 imputazione (capo A): art. 110 c.p. e art. 73 commi 1, 4 e 6 D.P.R. 309/1990; capo B): art. 337
c.p., le cui pene edittali precludono il beneficio della sospensione condizionale della pena), sia dall'attività difensiva resasi in concreto necessaria (a fronte del decreto con cui il giudice ha disposto il giudizio immediato, la presentazione da parte del difensore dell'istanza ex art. 458
c.p.p. di ammissione a riti alternativi, attività – secondo la prospettazione di parte ricorrente –
“particolarmente gravosa, sia in termini di tempistica (a pena di decadenza ex art. 458 comma 1 primo periodo, entro 15 giorni dalla notifica, in piena estate e periodo feriale), sia in termini di responsabilità per la scelta del rito (tutte le implicazioni di scelta dello scartato rito abbreviato
“secco”) sia in termini di ritualità (la richiesta ex art. 438 comma 5 cpp può essere dichiarata inammissibile o rigettata nel merito), sia in termini di impegno per lo studio di tutti gli istituti anche processuali sottesi che da ultimo di argomentazioni sostanziali per la sua valutazione”), né, dall'altro lato, dell'esito assolutorio del procedimento e, dunque, del pregio dell'attività difensiva svolta.
Quanto al primo motivo di opposizione si osserva quanto segue.
L'art. 12 co.1 D.M. 55/2014, nella versione applicabile al tempo dell'espletamento dell'attività difensiva, conclusasi - per la fase innanzi al GI - nell'anno 2020, prevede(va) che “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento”.
5 Il comma 3 della medesima norma dispone, poi, che “il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
L'odierno ricorrente lamenta anzitutto la mancata liquidazione della fase istruttoria, adducendo che la propria richiesta ex art. 458 c.p.p., contemplando in particolare la richiesta di abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, dovesse rientrare nella presentazione di “richieste e scritti”, da liquidarsi come fase “istruttoria”.
Il motivo di opposizione è infondato.
Ed invero, a parere di chi scrive, la richiesta ex art. 458 c.p.p. formulata dall'odierno ricorrente accede alla precedente fase “introduttiva”, concretizzandosi di fatto nella richiesta, rivolta al GI, di accesso ai riti alternativi dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato.
Contrariamente a quanto addotto dal difensore istante, quindi, la mera richiesta di accesso a detti riti e, precipuamente, al giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, non può rientrare nell'alveo applicativo delle “richieste” che l'art. 12 co. 3 lett. c) D.M. 55/2014 riconduce alla fase istruttoria, dovendo piuttosto essere ricompresa nell'ambito degli “atti introduttivi quali
… istanze, richieste …” che l'art. 12 co. 3 lett. b) D.M. 55/2014 ascrive alla fase introduttiva.
Infatti, la presentazione di detta istanza integra il primo atto con cui il difensore rivolge al GI la richiesta di riti alternativi per il suo assistito, così introducendo la fase prevista dall'art. 458 c.p.p.
6 Diversamente opinando, atteso che l'attività svolta dal difensore risulta circoscritta alla presentazione dell'istanza de qua, la liquidazione di un ulteriore compenso per la fase “istruttoria” si tradurrebbe in una indebita locupletazione in favore del difensore, vieppiù considerato che, pacificamente, la richiesta ex art. 458 c.p.p. non è stata accolta dal GI, per cui alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta nell'ambito del procedimento innanzi al GI.
Correttamente, quindi, il giudice non ha liquidato anche la fase istruttoria, sicché il decreto opposto deve essere in parte qua confermato.
Per quanto concerne l'ulteriore motivo di opposizione, il ricorrente ha contestato la liquidazione dei compensi nella misura inferiore ai valori medi previsti dalle tabelle ratione temporis applicabili, per le ragioni dettagliate in ricorso, cui per brevità si rinvia.
Sul punto, va rammentato che l'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, in materia di liquidazione del compenso in favore del difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio dello Stato, nel prevedere che “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, non introduce alcun obbligo di fare applicazione dei parametri medi, bensì soltanto il divieto di liquidare il compenso in misura superiore ai valori medi (cfr. in termini analoghi ordinanza del
Tribunale Novara, 4.02.2022, nel procedimento portante n. 1560/2021 R.G.).
La Suprema Corte, con orientamento consolidato e condivisibile, ha statuito che “va dato seguito ai principi di diritto secondo i quali «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne
7 giustifichino la misura» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del
09/11/2017, Rv. 646828 - 01; Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 - 01)” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 89/2021).
Un obbligo di specifica motivazione deve perciò ritenersi sussistente solo in caso di scostamento dai valori minimi e massimi, rientrando nella discrezionalità del giudice la liquidazione del compenso tra il minimo e il massimo (cfr. ordinanza del Tribunale di Novara, 18.07.2023, nel procedimento n. 2596/2022 R.G.).
Orbene, a parere di questo Giudice il motivo di opposizione è parzialmente fondato, dovendosi procedere ad un incremento del compenso liquidato in favore del difensore istante, limitatamente alla sola fase introduttiva del procedimento svolto innanzi al GI.
Ed invero, non può non considerarsi che la richiesta ex art. 458 c.p.p. sia stata depositata in cancelleria in data 4.08.2020, nel rispetto del termine di quindici giorni previsto dalla legge: infatti, dalla lettura della sentenza versata in atti (all. 8) si evince che il decreto di giudizio immediato fosse del 25.07.2020; inoltre, l'odierno ricorrente, in seno alla propria richiesta ex art. 458 c.p.p., ha attestato di aver ricevuto la comunicazione del decreto che ha disposto il giudizio immediato, unitamente alla corrispondente richiesta del P.M., in data 27.07.2020.
Ebbene, se da un lato il rispetto del termine acceleratorio di quindici giorni, previsto dall'art. 458
c.p.p. a pena di decadenza, impone all'imputato ed al difensore di scegliere e conseguentemente predisporre la propria strategia difensiva entro un lasso temporale circoscritto, dall'altro lato, mette conto evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 L. 742/1969, “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Non avendo l'odierno ricorrente allegato che, nella fattispecie in esame, ricorresse una delle eccezioni previste dal successivo art. 2 L. 742/1969, deve ritenersi che la scelta di depositare l'istanza in data 4.08.2020 sia stata deliberatamente assunta dal difensore, il quale avrebbe comunque potuto alternativamente beneficiare della sospensione feriale dei termini processuali.
Tuttavia, non può non considerarsi che l'Avv. ha scelto ed attuato la linea difensiva in Pt_1 favore del proprio assistito (che all'epoca si trovava agli arresti domiciliari) in un arco temporale
8 molto ristretto, il che giustifica la rideterminazione del compenso a lui spettante in un ammontare compreso tra i valori minimi ed i medi della tabella di riferimento ratione temporis vigente.
Infatti, se da un lato, le suesposte considerazioni in ordine alla mancata necessità di depositare l'istanza durante il periodo feriale, unitamente alla disamina del contenuto dell'istanza ex art. 458
c.p.p. (all. 2 al ricorso), ostano ad una liquidazione del compenso in un ammontare corrispondente all'importo massimo consentito dall'art. 82 co. 1 D.P.R. 115/2002, dall'altro lato, risulta maggiormente congruo liquidare per la fase introduttiva ex art. 458 c.p.p. un compenso compreso tra i valori minimi ed i medi della tabella di riferimento, stante l'avvenuto deposito dell'istanza in tempi particolarmente ridotti.
Prima di procedere al ricalcolo del compenso, giova precisare che, per quanto invece concerne le ulteriori fasi, di studio e decisionale, la liquidazione operata dal GI non pare censurabile nel merito, non ravvisandosi, sulla scorta della documentazione in atti, elementi tali da giustificare la liquidazione del compenso nella misura massima consentita dalla legge (ossia applicando il parametro medio), né in un ammontare compreso tra i minimi e i medi: invero, non risulta allegato, né tantomeno provato che, in relazione ai due capi di imputazione, fossero insorte questioni giuridiche di particolare complessità e/o che occorresse approfondire orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ragione per la quale la liquidazione operata dal GI (€ 405,00 per la fase studio ed € 675,00 per la fase decisionale, su cui operare la riduzione di un terzo) appare del tutto congrua.
A questo punto, occorre procedere ad una nuova liquidazione del compenso spettante all'Avv.
limitatamente alla fase introduttiva del procedimento svolto innanzi al GI. Pt_1
Detto compenso dovrà essere calcolato sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022, stante l'avvenuto completamento nell'anno 2020 dell'attività difensiva per cui è causa, come peraltro correttamente indicato dal difensore nell'istanza di liquidazione dei compensi presentata innanzi al GI (all. 9 al ricorso); inoltre, alla stregua delle considerazioni che precedono, il compenso dovuto dovrà essere determinato in un ammontare compreso tra i parametri minimi (€ 360,00) ed i medi (€ 720,00), importo su cui operare la riduzione di un terzo, ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
Pertanto, il compenso spettante all'Avv. per l'attività difensiva in esame deve essere Pt_1 rideterminato come segue:
9 - fase di studio: € 405,00 (confermando in parte qua il decreto opposto);
- fase introduttiva: € 540,00;
- fase decisionale: € 675,00 (confermando in parte qua il decreto opposto);
- TOTALE (applicata la riduzione di 1/3): € 1.080,00.
Ne discende che, in parziale accoglimento del ricorso, la somma da liquidare all'Avv. Pt_1
, quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito della
[...] fase GI del procedimento penale n. 1109/2020 R.G.N.R., è pari a € 1.080,00, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e CPA come per legge (ove dovuti).
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, nonché considerato che l'importo liquidato nel decreto opposto per l'attività svolta dall'Avv. non si discosta notevolmente da quanto Pt_1 rideterminato in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'Avv. , per la sua attività Parte_1 di difensore di fiducia di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quale Parte_2 imputato, nell'ambito della fase GI del procedimento penale n. 1109/2020 R.G.N.R., la complessiva somma di € 1.080,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge (ove dovuti), disponendo il pagamento a carico dell'Erario;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 22/12/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice delegato
(dott.ssa Olga Quartuccio)
10
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice delegato, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 418/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 23.10.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c., con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state tempestivamente prodotte dalla sola parte ricorrente, la quale ha insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., per come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 418 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Avv. (C.F.: ), che si rappresenta e difende in Parte_1 C.F._1 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., (pec: ; Email_1 ricorrente
1 E
(C.F.: ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, n. 15, è domiciliato per legge;
resistente
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, l'Avv. ha proposto opposizione al Parte_1 decreto emesso nel procedimento n. 256/2024 prot. SIAMM dal G.I.P. del Tribunale di Locri in data 25.03.2024, comunicatogli il giorno seguente, con cui è stato liquidato il compenso per l'attività svolta dall'odierno ricorrente, in qualità di difensore di fiducia di , Parte_2 ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 14.04.2021, nell'ambito della fase G.I.P. del procedimento penale n. 1109/2020 R.G.N.R.
A sostegno delle proprie ragioni, esponeva: di aver assistito nel predetto procedimento l'imputato
, il quale doveva rispondere “in concorso con altri, dei reati previsti e puniti dagli Parte_2 artt. 110 C.P. e 73 co. 1, 4 e 6 del DPR 309/1990, per la detenzione ai fini di spaccio di 730 gr di marijuana, e 337 c.p., per resistenza a pubblico ufficiale”; che, in seguito alla notifica del decreto di giudizio immediato, il difensore aveva presentato dinanzi al G.I.P. l'istanza ex art. 458 c.p.p. chiedendo, in via principale, la riqualificazione del fatto nella forma lieve prevista dall'art. 73 co.
5 D.P.R. n. 309/1990 e l'applicazione della pena su richiesta della parte ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nonché, in subordine, l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria;
che il G.I.P., rigettando le richieste ex art. 458 c.p.p., disponeva la prosecuzione del giudizio in sede dibattimentale, poi conclusosi con sentenza di assoluzione per il reato ex art. 73 co. 1, 4, e 6 D.P.R. n. 309/1990, e di proscioglimento per tenuità del fatto per il reato di cui all'art. 337 c.p.; che, a seguito dell'istanza di liquidazione dei compensi dal medesimo avanzata, il G.I.P. liquidava il complessivo importo di € 960,00, già ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis
D.P.R. n. 115/2002; che l'opposto decreto dovesse considerarsi ingiusto per i seguenti motivi: 1)
“mancata considerazione della fase 3 / istruttoria”; 2) “violazione dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 in combinato disposto con l'art. 12 D.M. 55/2014 ed allegata tabella 15 - fase GI / motivazione
2 apparente”. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare illegittimo ed inefficace e comunque annullare il decreto n. 256/2024 Prot. SIAMM del 25.03.2024 (RGNR
1109/2020 presso Procura di Locri - R. G.P. 93/2020) di liquidazione dei compensi di avvocato per la fase G.I.P. e, per l'effetto; riconoscere e dichiarare che l'odierno ricorrente ha anche maturato il diritto alla liquidazione dell'ulteriore voce 3 - istruttoria di cui alla vigente tabella 15 allegata al DM 55/2014, secondo i parametri medi del tariffario forense, e, per l'effetto ancora;
condannare il resistente , in persona del in carica, al pagamento, per le CP_1 CP_2 superiori causali, della somma di euro 756, già abbattuta di 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/2002, per la fase GI – voce 3 istruttoria di cui alla tabella 15 del DM 55/2014, oltre spese generali ed accessori di legge;
riconoscere e dichiarare l'esatta entità del diritto ai compensi per la fase di
G.I.P. di cui alla vigente tabella 15 del DM 55/2014, relativamente alle sole 3 fasi di studio- introduttiva-decisionale, da liquidarsi secondo i parametri medi ed abbattersi di 1/3 ex art. 106- bis del DPR 115/2002, oltre spese generali ed accessori di legge, e, per l'effetto; condannare il
, in persona del Ministro in carica, al pagamento, a titolo di differenza di Controparte_1 onorari della fase G.I.P. (tabella 15 DM 55/2014) ed a favore dell'opponente difensore di fiducia, dell'ulteriore somma di euro 678,67, già abbattuta di 1/3 ex art. 106-bis del DPR 115/2002, o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre in ogni caso a spese generali ed accessori di legge;
condannare il , in persona del Ministro in carica, al pagamento Controparte_1 delle spese e dei compensi dell'odierna fase”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.09.2024 si costituiva in giudizio il
, contestando il ricorso proposto ex adverso e chiedendone il rigetto, con Controparte_1 vittoria di spese e compensi di lite.
Celebrata la prima udienza in data 20.02.2025, non occorrendo l'acquisizione di ulteriore documentazione rispetto a quella già in atti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. per come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 23.10.2025, con concessione alle parti di un termine per il deposito di eventuali note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
*****
3 In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex artt. 84 e 170 D.P.R. n.
115/2002, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell'ambito di un giudizio penale, vede come parte necessaria il soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, da individuarsi nel (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6-2, n. Controparte_1
5314/2018).
Pertanto, correttamente il giudizio è stato proposto nei confronti del predetto . CP_1
Inoltre, va sottolineato che competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 19161/2009), è il giudice civile poiché l'opposizione regolata dall'art. 170 D.P.R. 115/2002 introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale: trattasi, più che di competenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio (in termini analoghi cfr. Tribunale Napoli, n.
6905/2025).
Sempre in via preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione, essendo stata proposta nel termine previsto dalla legge. Infatti, giova richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza costituzionale, nonché di legittimità, secondo cui alla fattispecie in esame va applicato il termine di giorni trenta per la proposizione dell'opposizione (cfr. in tal senso Corte
Cost., n. 106/2016; Cass. civ., Sez. 2, n. 4423/2017).
Orbene, dagli atti risulta che la comunicazione, a mezzo pec, all'odierno ricorrente del decreto opposto è avvenuta in data 26.03.2024 e che il ricorso è stato depositato il 22.04.2024, sicché
l'opposizione deve ritenersi tempestiva.
Nel merito, l'opposizione è fondata negli stretti limiti di seguito indicati.
L'Avv. ha dedotto l'erroneità del decreto di liquidazione opposto, dolendosi innanzitutto Pt_1 della mancata considerazione della fase istruttoria, adducendo sul punto che le richieste da lui formulate nel corpo dell'istanza ex art. 458 c.p.p. dovessero intendersi incluse nella nozione di
“richieste e scritti” prevista dall'art. 12 co. 3 lett. c) D.M. 55/2014; inoltre, ha contestato il quantum della liquidazione, rilevando che il giudice avrebbe applicato parametri inferiori ai valori medi previsti dalle tabelle ratione temporis vigenti, senza adeguatamente motivare sul punto, non tenendo conto, da un lato, della complessità del procedimento, data sia dalla gravità dei capi di
4 imputazione (capo A): art. 110 c.p. e art. 73 commi 1, 4 e 6 D.P.R. 309/1990; capo B): art. 337
c.p., le cui pene edittali precludono il beneficio della sospensione condizionale della pena), sia dall'attività difensiva resasi in concreto necessaria (a fronte del decreto con cui il giudice ha disposto il giudizio immediato, la presentazione da parte del difensore dell'istanza ex art. 458
c.p.p. di ammissione a riti alternativi, attività – secondo la prospettazione di parte ricorrente –
“particolarmente gravosa, sia in termini di tempistica (a pena di decadenza ex art. 458 comma 1 primo periodo, entro 15 giorni dalla notifica, in piena estate e periodo feriale), sia in termini di responsabilità per la scelta del rito (tutte le implicazioni di scelta dello scartato rito abbreviato
“secco”) sia in termini di ritualità (la richiesta ex art. 438 comma 5 cpp può essere dichiarata inammissibile o rigettata nel merito), sia in termini di impegno per lo studio di tutti gli istituti anche processuali sottesi che da ultimo di argomentazioni sostanziali per la sua valutazione”), né, dall'altro lato, dell'esito assolutorio del procedimento e, dunque, del pregio dell'attività difensiva svolta.
Quanto al primo motivo di opposizione si osserva quanto segue.
L'art. 12 co.1 D.M. 55/2014, nella versione applicabile al tempo dell'espletamento dell'attività difensiva, conclusasi - per la fase innanzi al GI - nell'anno 2020, prevede(va) che “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento”.
5 Il comma 3 della medesima norma dispone, poi, che “il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
L'odierno ricorrente lamenta anzitutto la mancata liquidazione della fase istruttoria, adducendo che la propria richiesta ex art. 458 c.p.p., contemplando in particolare la richiesta di abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, dovesse rientrare nella presentazione di “richieste e scritti”, da liquidarsi come fase “istruttoria”.
Il motivo di opposizione è infondato.
Ed invero, a parere di chi scrive, la richiesta ex art. 458 c.p.p. formulata dall'odierno ricorrente accede alla precedente fase “introduttiva”, concretizzandosi di fatto nella richiesta, rivolta al GI, di accesso ai riti alternativi dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato.
Contrariamente a quanto addotto dal difensore istante, quindi, la mera richiesta di accesso a detti riti e, precipuamente, al giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, non può rientrare nell'alveo applicativo delle “richieste” che l'art. 12 co. 3 lett. c) D.M. 55/2014 riconduce alla fase istruttoria, dovendo piuttosto essere ricompresa nell'ambito degli “atti introduttivi quali
… istanze, richieste …” che l'art. 12 co. 3 lett. b) D.M. 55/2014 ascrive alla fase introduttiva.
Infatti, la presentazione di detta istanza integra il primo atto con cui il difensore rivolge al GI la richiesta di riti alternativi per il suo assistito, così introducendo la fase prevista dall'art. 458 c.p.p.
6 Diversamente opinando, atteso che l'attività svolta dal difensore risulta circoscritta alla presentazione dell'istanza de qua, la liquidazione di un ulteriore compenso per la fase “istruttoria” si tradurrebbe in una indebita locupletazione in favore del difensore, vieppiù considerato che, pacificamente, la richiesta ex art. 458 c.p.p. non è stata accolta dal GI, per cui alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta nell'ambito del procedimento innanzi al GI.
Correttamente, quindi, il giudice non ha liquidato anche la fase istruttoria, sicché il decreto opposto deve essere in parte qua confermato.
Per quanto concerne l'ulteriore motivo di opposizione, il ricorrente ha contestato la liquidazione dei compensi nella misura inferiore ai valori medi previsti dalle tabelle ratione temporis applicabili, per le ragioni dettagliate in ricorso, cui per brevità si rinvia.
Sul punto, va rammentato che l'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, in materia di liquidazione del compenso in favore del difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio dello Stato, nel prevedere che “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, non introduce alcun obbligo di fare applicazione dei parametri medi, bensì soltanto il divieto di liquidare il compenso in misura superiore ai valori medi (cfr. in termini analoghi ordinanza del
Tribunale Novara, 4.02.2022, nel procedimento portante n. 1560/2021 R.G.).
La Suprema Corte, con orientamento consolidato e condivisibile, ha statuito che “va dato seguito ai principi di diritto secondo i quali «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne
7 giustifichino la misura» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del
09/11/2017, Rv. 646828 - 01; Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 - 01)” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 89/2021).
Un obbligo di specifica motivazione deve perciò ritenersi sussistente solo in caso di scostamento dai valori minimi e massimi, rientrando nella discrezionalità del giudice la liquidazione del compenso tra il minimo e il massimo (cfr. ordinanza del Tribunale di Novara, 18.07.2023, nel procedimento n. 2596/2022 R.G.).
Orbene, a parere di questo Giudice il motivo di opposizione è parzialmente fondato, dovendosi procedere ad un incremento del compenso liquidato in favore del difensore istante, limitatamente alla sola fase introduttiva del procedimento svolto innanzi al GI.
Ed invero, non può non considerarsi che la richiesta ex art. 458 c.p.p. sia stata depositata in cancelleria in data 4.08.2020, nel rispetto del termine di quindici giorni previsto dalla legge: infatti, dalla lettura della sentenza versata in atti (all. 8) si evince che il decreto di giudizio immediato fosse del 25.07.2020; inoltre, l'odierno ricorrente, in seno alla propria richiesta ex art. 458 c.p.p., ha attestato di aver ricevuto la comunicazione del decreto che ha disposto il giudizio immediato, unitamente alla corrispondente richiesta del P.M., in data 27.07.2020.
Ebbene, se da un lato il rispetto del termine acceleratorio di quindici giorni, previsto dall'art. 458
c.p.p. a pena di decadenza, impone all'imputato ed al difensore di scegliere e conseguentemente predisporre la propria strategia difensiva entro un lasso temporale circoscritto, dall'altro lato, mette conto evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 L. 742/1969, “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Non avendo l'odierno ricorrente allegato che, nella fattispecie in esame, ricorresse una delle eccezioni previste dal successivo art. 2 L. 742/1969, deve ritenersi che la scelta di depositare l'istanza in data 4.08.2020 sia stata deliberatamente assunta dal difensore, il quale avrebbe comunque potuto alternativamente beneficiare della sospensione feriale dei termini processuali.
Tuttavia, non può non considerarsi che l'Avv. ha scelto ed attuato la linea difensiva in Pt_1 favore del proprio assistito (che all'epoca si trovava agli arresti domiciliari) in un arco temporale
8 molto ristretto, il che giustifica la rideterminazione del compenso a lui spettante in un ammontare compreso tra i valori minimi ed i medi della tabella di riferimento ratione temporis vigente.
Infatti, se da un lato, le suesposte considerazioni in ordine alla mancata necessità di depositare l'istanza durante il periodo feriale, unitamente alla disamina del contenuto dell'istanza ex art. 458
c.p.p. (all. 2 al ricorso), ostano ad una liquidazione del compenso in un ammontare corrispondente all'importo massimo consentito dall'art. 82 co. 1 D.P.R. 115/2002, dall'altro lato, risulta maggiormente congruo liquidare per la fase introduttiva ex art. 458 c.p.p. un compenso compreso tra i valori minimi ed i medi della tabella di riferimento, stante l'avvenuto deposito dell'istanza in tempi particolarmente ridotti.
Prima di procedere al ricalcolo del compenso, giova precisare che, per quanto invece concerne le ulteriori fasi, di studio e decisionale, la liquidazione operata dal GI non pare censurabile nel merito, non ravvisandosi, sulla scorta della documentazione in atti, elementi tali da giustificare la liquidazione del compenso nella misura massima consentita dalla legge (ossia applicando il parametro medio), né in un ammontare compreso tra i minimi e i medi: invero, non risulta allegato, né tantomeno provato che, in relazione ai due capi di imputazione, fossero insorte questioni giuridiche di particolare complessità e/o che occorresse approfondire orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ragione per la quale la liquidazione operata dal GI (€ 405,00 per la fase studio ed € 675,00 per la fase decisionale, su cui operare la riduzione di un terzo) appare del tutto congrua.
A questo punto, occorre procedere ad una nuova liquidazione del compenso spettante all'Avv.
limitatamente alla fase introduttiva del procedimento svolto innanzi al GI. Pt_1
Detto compenso dovrà essere calcolato sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022, stante l'avvenuto completamento nell'anno 2020 dell'attività difensiva per cui è causa, come peraltro correttamente indicato dal difensore nell'istanza di liquidazione dei compensi presentata innanzi al GI (all. 9 al ricorso); inoltre, alla stregua delle considerazioni che precedono, il compenso dovuto dovrà essere determinato in un ammontare compreso tra i parametri minimi (€ 360,00) ed i medi (€ 720,00), importo su cui operare la riduzione di un terzo, ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
Pertanto, il compenso spettante all'Avv. per l'attività difensiva in esame deve essere Pt_1 rideterminato come segue:
9 - fase di studio: € 405,00 (confermando in parte qua il decreto opposto);
- fase introduttiva: € 540,00;
- fase decisionale: € 675,00 (confermando in parte qua il decreto opposto);
- TOTALE (applicata la riduzione di 1/3): € 1.080,00.
Ne discende che, in parziale accoglimento del ricorso, la somma da liquidare all'Avv. Pt_1
, quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito della
[...] fase GI del procedimento penale n. 1109/2020 R.G.N.R., è pari a € 1.080,00, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e CPA come per legge (ove dovuti).
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, nonché considerato che l'importo liquidato nel decreto opposto per l'attività svolta dall'Avv. non si discosta notevolmente da quanto Pt_1 rideterminato in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'Avv. , per la sua attività Parte_1 di difensore di fiducia di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quale Parte_2 imputato, nell'ambito della fase GI del procedimento penale n. 1109/2020 R.G.N.R., la complessiva somma di € 1.080,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge (ove dovuti), disponendo il pagamento a carico dell'Erario;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 22/12/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice delegato
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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