Trib. Locri, sentenza 22/12/2025, n. 727
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata considerazione della fase istruttoria

    Il giudice ritiene che la richiesta ex art. 458 c.p.p. rientri nella fase introduttiva (art. 12 co. 3 lett. b) D.M. 55/2014) e non nella fase istruttoria (art. 12 co. 3 lett. c) D.M. 55/2014), poiché costituisce il primo atto con cui il difensore introduce la richiesta di riti alternativi. Inoltre, poiché la richiesta non è stata accolta, non vi è stata attività istruttoria effettiva.

  • Accolto
    Applicazione di parametri inferiori ai valori medi per la liquidazione del compenso

    Il giudice riconosce che l'attività difensiva è stata svolta in un arco temporale ristretto (a causa del termine acceleratorio per la richiesta ex art. 458 c.p.p. e della scelta di depositarla durante il periodo feriale), ma ritiene che ciò giustifichi una rideterminazione del compenso per la fase introduttiva tra i valori minimi e medi. Per le fasi di studio e decisionale, il compenso liquidato dal G.I.P. è confermato in quanto congruo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Locri, sentenza 22/12/2025, n. 727
    Giurisdizione : Trib. Locri
    Numero : 727
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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