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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
dott.ssa Cristina Russo Presidente
dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
dott.ssa Sara Antonell Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 225/2024 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Enna al viale IV Novembre n. 37 presso lo studio dell'Avv. Eleonora
Pedevillano (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...]
pagina 1 di 4 -RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione con Ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, il sig. ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Leonforte, in data Controparte_1
11.12.1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Leonforte al Numero 6, Parte
I, Anno 1982.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli e , Per_1 Per_2 Per_3
tutti ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il ricorrente ha dedotto e documentato che, con Decreto n. cronol. 1866/2023 del 27.02.2023, reso all'esito del giudizio iscritto al n. 943/2022 R.G., il Tribunale di Enna ha omologato l'accordo di separazione consensuale dei coniugi depositato per l'udienza del 16.02.2023, sostituita dal deposito di note scritte, unitamente alla dichiarazione dei coniugi di rinunciare alla partecipazione all'udienza e di non volersi conciliare.
Il ricorrente ha rappresentato che i coniugi hanno dato seguito alle condizioni di cui all'accordo di separazione.
Premesso che non è venuto meno lo stato di separazione degli stessi coniugi, che non vi è alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi e che sono trascorsi più di sei mesi dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del 16.02.2023, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorso è stato regolarmente notificato ex art. 140 c.p.c. in data 25.03.2024.
La sig.ra non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 09.10.2024, il ricorrente è personalmente comparso.
Il Giudice ha assegnato al ricorrente termine per il deposito della prova della notifica, esibita in udienza, unitamente all'avviso di ricevimento della raccomandata integrativa.
Con Ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente relatore ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del pagina 2 di 4 28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali il ricorrente ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di non Controparte_1
costituitasi in giudizio, benché ritualmente citata nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Invero, è stata omologato l'accordo di separazione consensuale dei coniugi con Decreto del 27.02.2023
e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre sei mesi dalla data dell'udienza del
16.02.2023 di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970.
Non sussistono richieste di natura economica.
In ordine alla regolazione delle spese processuali, considerato che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (cfr. Cass. civ., sez. VI,
Ordinanza 29.05.2018, n. 13498; Cass. civ., sez III, Ordinanza 27.02.2023 n. 5813), le spese processuali vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, secondo i parametri per i giudizi innanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 2.034,20 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva ed € 1.453,00, per fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta ed applicando la riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 4 D.M. 55/2014), oltre accessori di legge, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, e poste a carico della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra , nato a [...] Parte_1
(EN) il 22.10.1961 (C.F.: ), e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.06.1962 (C.F.: ); C.F._3
- Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Leonforte al Numero 6, Parte I, Anno 1982.
- Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 2.034,20, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
pagina 3 di 4 IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL PRESIDENTE
dr.ssa Cristina Russo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
dott.ssa Cristina Russo Presidente
dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
dott.ssa Sara Antonell Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 225/2024 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Enna al viale IV Novembre n. 37 presso lo studio dell'Avv. Eleonora
Pedevillano (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...]
pagina 1 di 4 -RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione con Ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, il sig. ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Leonforte, in data Controparte_1
11.12.1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Leonforte al Numero 6, Parte
I, Anno 1982.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli e , Per_1 Per_2 Per_3
tutti ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il ricorrente ha dedotto e documentato che, con Decreto n. cronol. 1866/2023 del 27.02.2023, reso all'esito del giudizio iscritto al n. 943/2022 R.G., il Tribunale di Enna ha omologato l'accordo di separazione consensuale dei coniugi depositato per l'udienza del 16.02.2023, sostituita dal deposito di note scritte, unitamente alla dichiarazione dei coniugi di rinunciare alla partecipazione all'udienza e di non volersi conciliare.
Il ricorrente ha rappresentato che i coniugi hanno dato seguito alle condizioni di cui all'accordo di separazione.
Premesso che non è venuto meno lo stato di separazione degli stessi coniugi, che non vi è alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi e che sono trascorsi più di sei mesi dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del 16.02.2023, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorso è stato regolarmente notificato ex art. 140 c.p.c. in data 25.03.2024.
La sig.ra non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 09.10.2024, il ricorrente è personalmente comparso.
Il Giudice ha assegnato al ricorrente termine per il deposito della prova della notifica, esibita in udienza, unitamente all'avviso di ricevimento della raccomandata integrativa.
Con Ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente relatore ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del pagina 2 di 4 28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali il ricorrente ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di non Controparte_1
costituitasi in giudizio, benché ritualmente citata nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Invero, è stata omologato l'accordo di separazione consensuale dei coniugi con Decreto del 27.02.2023
e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre sei mesi dalla data dell'udienza del
16.02.2023 di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970.
Non sussistono richieste di natura economica.
In ordine alla regolazione delle spese processuali, considerato che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (cfr. Cass. civ., sez. VI,
Ordinanza 29.05.2018, n. 13498; Cass. civ., sez III, Ordinanza 27.02.2023 n. 5813), le spese processuali vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, secondo i parametri per i giudizi innanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 2.034,20 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva ed € 1.453,00, per fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta ed applicando la riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 4 D.M. 55/2014), oltre accessori di legge, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, e poste a carico della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra , nato a [...] Parte_1
(EN) il 22.10.1961 (C.F.: ), e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.06.1962 (C.F.: ); C.F._3
- Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Leonforte al Numero 6, Parte I, Anno 1982.
- Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 2.034,20, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
pagina 3 di 4 IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL PRESIDENTE
dr.ssa Cristina Russo
pagina 4 di 4