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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9100 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 18 settembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 26240/2024
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Montemarano e Parte_1
Paola Raponi, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, alla via di Santa Costanza n. 27; ricorrente
E
; Controparte_1 resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.7.24 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'1.9.2021 al 31.12.23, presso la sua abitazione sita in Roma alla via del Corso n. 277, con mansioni di collaboratrice domestica;
di aver osservato un orario di lavoro di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle 9,00 alle 15,00; di aver percepito una retribuzione mensile di 1.200,00, superiore a quella emergente dalle buste paga;
di essere stata in congedo per maternità dal 6.8.23 al 29.12.23; che il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro il 31.12.23, senza preavviso;
di aver diritto all'inquadramento nel livello B del CCNL Collaboratori domestici non conviventi;
di non aver goduto di ferie retribuite nell'anno 2023; di non aver percepito la retribuzione dall'1.7.23 al 5.8.23, quanto dovutole a titolo di ferie godute nel 2021-2022, la 13^ mensilità 2023, l'indennità sostitutiva delle ferie 2023 non godute, l'indennità di mancato preavviso ed il TFR.
Tutto quanto premesso, ha chiesto accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.9.2021 al 31.12.23 con le modalità innanzi descritte, e condannare la convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 8.805,00 per le causali di cui in premessa ed in base ai conteggi allegati, o
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alla somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, da distrarsi.
La resistente non si è costituita benchè ritualmente citata, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia.
Quindi, sentiti i testi di parte ricorrente, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del
18 settembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è in parte fondata, e va accolta per quanto di ragione.
E' documentalmente provata, attraverso la comunicazione di assunzione, le buste paga e la lettera di licenziamento in atti, l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti dall'1.9.21 al 31.12.23, con orario part time di 25 ore settimanali e retribuzione mensile di € 700,00 (docc.
2-4 prod. ricorr.). La ricorrente inoltre ha documentato di aver fruito di congedo per maternità dal 6.8.23 al 29.12.23 (doc. 6).
L'escussione testimoniale espletata non ha consentito di raggiungere la prova del maggior orario e della maggiore retribuzione dedotti in ricorso. Ed infatti nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire circa con puntualità l'esatto orario di lavoro osservato dalla ricorrente. La teste , zia della ricorrente, ha in particolare Tes_1 riferito di essersi recata un paio di volte, nel 2022, sotto l'abitazione della per CP_1 aspettare che la finisse di lavorare alle 15,00, avendo appreso dalla stessa Pt_1 ricorrente che il proprio orario di lavoro era dal lunedì al sabato, dalle 9,00 alle 15,00; mentre il teste ha affermato di essersi recato una volta intorno alle 13,30-14,00 Tes_2 presso l'abitazione della convenuta, nel 2022, per prendere un regalo che la ricorrente gli aveva portato dalla Spagna, ma di non conoscere gli orari osservati dalla Pt_1
Gli episodi riferiti dai testi attengono a giorni sporadici, e non consentono evidentemente di dare contezza, per conoscenza diretta, dei giorni della settimana in cui la lavoratrice si recava presso la datrice di lavoro, e degli orari quotidianamente osservati. Alcun rilievo può poi attribuirsi alle circostanze che la teste ha Tes_1 potuto apprendere solo dalla nipote Pt_1
Ne consegue il raggiungimento della prova per tutto il periodo dedotto in ricorso, documentato, per lo svolgimento di mansioni di collaboratrice domestica addetta alle CP_ pulizie, con l'orario part time e la retribuzione denunciati all'
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Pertanto, in base alle circostanze provate, alla ricorrente vanno riconosciuti la retribuzione dall'1.7.23 al 5.8.23, la 13^ mensilità 2023, l'indennità di mancato preavviso ed il TFR sulla scorta del diritto all'inquadramento nel livello B del CCNL lavoratori domestici (cui appartengono i collaboratori familiari generici e polifunzionali che svolgono plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, ossia mansioni di pulizia e riassetto della casa, cucina e lavaggio panni),
e dell'orario part time di 25 ore settimanali, per cui è stata raggiunta la prova.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è stata fornita la prova della esatta corresponsione delle voci innanzi indicate, il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi di cui all'art. 2697 c.c.. Alcuna prova in tal senso è stata infatti fornita dalla resistente, rimasta contumace.
Non possono invece essere riconosciute alla lavoratrice le somme richieste a titolo di ferie non godute o non retribuite, attesa la genericità della richiesta, che presuppone distinti criteri probatori e di computo. Nello stesso ricorso non sono state infatti precisamente indicate tutte le giornate in cui la ricorrente avrebbe lavorato senza percepire la prevista indennità sostitutiva, o fruito di ferie non retribuite, nell'arco temporale di durata del rapporto.
Circa la quantificazione degli importi, occorre fare riferimento, come parametro di CP_ calcolo, alla retribuzione di € 700,00 mensili denunciata all' non essendo stata raggiunta la prova della percezione da parte della della maggior somma di Pt_1 complessivi € 1.200,00 mensili dedotta in ricorso.
La ricorrente ha dunque diritto al pagamento della somma di € 840,00
(700:30x36) quale paga non corrisposta dall'1.7.23 al 5.8.23, € 700,00 per 13^ mensilità, € 700,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (raddoppiata da 15 a
30 giorni, ai sensi dell'art. 40, comma 2, CCNL, essendo stata la lavoratrice licenziata prima del 31° giorno successivo al termine del congedo per maternità, cfr. docc. 6 e 7 in atti), € 1.613,10 quale TFR, come da conteggi allegati al ricorso, che risultano correttamente svolti, ma riparametrati sulla retribuzione di € 700,00 mensili, e detratte le voci non riconosciute.
La resistente va quindi condannata al pagamento della complessiva somma di €
3.853,10 a favore della ricorrente.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza in misura della metà, tenuto conto del complessivo esito della lite, e si liquidano come da dispositivo. Nulla per il residuo in assenza di costituzione della resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:
- dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro domestico dall'1.9.21 al 31.12.23, con orario part time di 25 ore settimanali e retribuzione mensile di € 700,00, e condanna la resistente al pagamento della complessiva somma di €
3.853,10 a favore della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna la resistente al pagamento della metà dei compensi di lite a favore della ricorrente che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.695,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Nulla per il residuo.
Roma, 19 settembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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