Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00765/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2025, proposto da
Banca Sistema S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Pugliese, con domicilio eletto presso il suo studio in Crotone, via Firenze, 52;
contro
A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sull'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 14.11.2018 e depositata il 21.11.2018, resa nel giudizio R.G. n. 4760/2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. NI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato l’1.4.2025 e depositato in pari data la Banca Sistema S.p.A., incorporante per fusione Beta Stepstone S.p.A. (già Beta Skye S.p.A. e prima ancora Beta Skye S.r.l.), ha agito per l’ottemperanza del titolo in epigrafe recante condanna alla corresponsione di € 37.662,43 (somma capitale) nonché degli interessi moratori maturati sulle somme pagate in ritardo e maturandi sul residuo non ancora versato da calcolarsi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla data di presentazione delle singole fatture e fino al soddisfo, oltre alle spese processuali liquidate in € 4.506,50 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario del 15,00%, chiedendo altresì la refusione delle ulteriori spese quali contributo unificato e imposta di registro, richiesta copie e notificazione degli atti.
2- L’amministrazione intimata, quantunque regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3- Alla camera di consiglio del 3.12.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
4- Il ricorso è fondato.
5- Il titolo in epigrafe:
-) è stato emesso in favore della Beta Stepstone S.p.A. (già Beta Skye S.p.A.) incorporata per fusione nella società ricorrente (cfr. visura camerale all.004) che ha dunque legittimazione attiva nel presente giudizio;
-) è suscettibile di ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.1.2025 n. 58);
-) è stato notificato in forma esecutiva, apposta il 22.1.2019, presso la sede reale dell’amministrazione intimata in data 25.1.2019, così da far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 (all. 002, pag. 6);
-) è diventato definitivo, giusta attestazione rilasciata il 5.2.2021 (doc. 002, pag. 7).
6- L’Ente intimato non si è costituito e non ha fornito prova, come sarebbe stato suo onere, dell’avvenuto adempimento.
7- Il ricorso va pertanto accolto e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche telematica della presente sentenza.
8- Si precisa che vanno riconosciute anche le spese accessorie, successive al titolo azionato e come tali non liquidate nello stesso quali spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione che hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale e siano strettamente funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza (con l’esclusione quindi delle spese di precetto o di procedure esecutive risultate non satisfattive) purché debitamente documentate ( ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 4.3.2024, n. 330).
9- Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, affinché –previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa– si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico dell’intimata Amministrazione.
L’eventuale richiesta di proroga del detto termine di giorni sessanta per l’adempimento delle funzioni commissariali –al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale– verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
Il Commissario ad acta :
-) dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento) che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
-) avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato;
-) una volta espletate le indicate operazioni farà pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
10- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
-) ordina all’A.S.P. di Reggio Calabria, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione al titolo in epigrafe mediante il pagamento, in favore della ricorrente, delle somme indicate in parte motiva;
-) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, affinché, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, provveda al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei sensi e nei termini di cui in motivazione con spese a carico dell’Azienda intimata;
-) condanna l’A.S.P. intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’A.S.P. di Reggio Calabria, ancorché non costituita, ed al Prefetto di Reggio Calabria in qualità di designato Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI SC, Presidente
NI IO, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IO | RI SC |
IL SEGRETARIO