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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/07/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 30/06/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 519/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
1 Coppola, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Controparte_1
Rosaria Falanga e Anna Sonia Falanga, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: lavoro straordinario – spettanze retributive – riposi non
goduti.
Appello avverso la sentenza n. 991/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare nulla la notificazione del ricorso introduttivo e rimettere le parti davanti al Tribunale;
dichiarare prescritte le pretese azionate;
rigettare le domande del lavoratore;
vinte le spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 15/06/2021 , premesso Controparte_1
che aveva lavorato alle dipendenze della ditta in epigrafe come operaio generico (livello 4 del CCNL settore alimentaristi) dal 10/06/2003 al
20/12/2016; che la prestazione veniva resa in favore di
[...]
, tranne nel periodo dal 30/06/2016 al 23/11/2016 in CP_2
cui l'azienda veniva affittata a ER;
che aveva espletato CP_3
lavoro straordinario diurno, notturno e festivo;
che la retribuzione erogata in busta paga non corrispondeva alle effettive ore di lavoro svolto;
che nei mesi di luglio, agosto e settembre di ciascun anno aveva lavorato anche di domenica, senza godere di alcun riposto settimanale;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di € 19.612,85 a titolo di straordinario diurno,
notturno e festivo, nonché di € 6.849,04 a titolo di mensilità da settembre a novembre 2016, 13^ e 14^, indennità di preavviso;
chiedeva il risarcimento del danno per omessa fruizione del riposo settimanale nei mesi di luglio, agosto e settembre di ciascun anno nel periodo dal 2003 al
3 Con sentenza depositata in data 08/06/2023 il Giudice di primo grado liquidava in favore del lavoratore complessivi € 25.519,00, oltre accessori.
Avverso tale pronunzia la società proponeva appello con ricorso depositato in data 18/09/2023.
L'appellante eccepiva la nullità della notifica del ricorso di primo grado e chiedeva rimettersi le parti davanti al Tribunale.
Eccepiva la prescrizione delle pretese economiche avanzate dal lavoratore,
e deduceva altresì l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
27/06/2025, il lavoratore deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva trattata all'udienza in presenza e veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo.
La società qui appellante era contumace in primo grado.
Come esposto dalla stessa nel ricorso di appello, alla Parte_1
ditta sono stati notificati data 06/07/2023 la sentenza di prime cure e il precetto.
4 SSeeccoonnddoo ll''iinnsseeggnnaammeennttoo ddeellllaa SS..CC..,, “nei confronti del contumace
involontario opera non solo il termine decadenziale annuale dalla data
della successiva conoscenza della sentenza, ma anche il termine breve, ai
sensi dell'art. 325 c.p.c., nell'ipotesi in cui la sentenza gli sia stata
notificata personalmente ed ovviamente dalla data di tale notifica;
e tanto
senza alcun trattamento differenziato rispetto al contumace volontario e
comunque senza alcuna violazione dei canoni costituzionali della Carta
fondamentale della Repubblica, artt. 24 e 111” (Cass. n. 1893 del
23/01/2019).
“Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte,
la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte
personalmente ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cpc, anche al fine
della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cpc,
né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza
sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cpc, non avendo
rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata” (Cass. n.
5177/2018, n. 31516/2018, n. 2974/2020), e “a nulla rilevando che la
notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto”
(Cass. n. 18053/2017).
5 “Nell'ipotesi in cui il giudizio di appello si sia svolto nella contumacia di
una parte, ancorchè erroneamente dichiarata, la notifica della sentenza
conclusiva del relativo giudizio, ove sia avvenuta nelle mani della parte
personalmente, è idonea determinare, nei confronti della stessa, la
decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione” (Cass.
2113/2012).
“Non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il
fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad
assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al
destinatario l'esercizio del potere di impugnazione” (Cass. n.
25889/2023).
Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata notificata ad
[...]
in data 06/07/2023 e l'appello è stato depositato in data Parte_1
18/09/2023, oltre il termine breve di 30 giorni per proporre il gravame
(termine scaduto il 05/08/2023).
Costituisce circostanza pacifica la non applicabilità della sospensione feriale dei termini, trattandosi nel caso di specie di controversia in materia di lavoro.
6 Ai fini della tempestività, inoltre, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass. n.
3077/2013).
Si aggiunge che l'inammissibilità dell'appello non può essere sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n.
10440/2013).
In conclusione, l'appello di va dichiarato inammissibile Parte_1
in quanto tardivo.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 519/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 991/2023 del Giudice del lavoro CP_1
del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 1)dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del secondo grado, liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 30/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 (n. 156 riposi, pari a complessivi € 8.500,44), oltre accessori e spese.
Malgrado la notifica, la convenuta non si costituiva in giudizio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 30/06/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 519/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
1 Coppola, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Controparte_1
Rosaria Falanga e Anna Sonia Falanga, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: lavoro straordinario – spettanze retributive – riposi non
goduti.
Appello avverso la sentenza n. 991/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare nulla la notificazione del ricorso introduttivo e rimettere le parti davanti al Tribunale;
dichiarare prescritte le pretese azionate;
rigettare le domande del lavoratore;
vinte le spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 15/06/2021 , premesso Controparte_1
che aveva lavorato alle dipendenze della ditta in epigrafe come operaio generico (livello 4 del CCNL settore alimentaristi) dal 10/06/2003 al
20/12/2016; che la prestazione veniva resa in favore di
[...]
, tranne nel periodo dal 30/06/2016 al 23/11/2016 in CP_2
cui l'azienda veniva affittata a ER;
che aveva espletato CP_3
lavoro straordinario diurno, notturno e festivo;
che la retribuzione erogata in busta paga non corrispondeva alle effettive ore di lavoro svolto;
che nei mesi di luglio, agosto e settembre di ciascun anno aveva lavorato anche di domenica, senza godere di alcun riposto settimanale;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di € 19.612,85 a titolo di straordinario diurno,
notturno e festivo, nonché di € 6.849,04 a titolo di mensilità da settembre a novembre 2016, 13^ e 14^, indennità di preavviso;
chiedeva il risarcimento del danno per omessa fruizione del riposo settimanale nei mesi di luglio, agosto e settembre di ciascun anno nel periodo dal 2003 al
3 Con sentenza depositata in data 08/06/2023 il Giudice di primo grado liquidava in favore del lavoratore complessivi € 25.519,00, oltre accessori.
Avverso tale pronunzia la società proponeva appello con ricorso depositato in data 18/09/2023.
L'appellante eccepiva la nullità della notifica del ricorso di primo grado e chiedeva rimettersi le parti davanti al Tribunale.
Eccepiva la prescrizione delle pretese economiche avanzate dal lavoratore,
e deduceva altresì l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
27/06/2025, il lavoratore deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva trattata all'udienza in presenza e veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo.
La società qui appellante era contumace in primo grado.
Come esposto dalla stessa nel ricorso di appello, alla Parte_1
ditta sono stati notificati data 06/07/2023 la sentenza di prime cure e il precetto.
4 SSeeccoonnddoo ll''iinnsseeggnnaammeennttoo ddeellllaa SS..CC..,, “nei confronti del contumace
involontario opera non solo il termine decadenziale annuale dalla data
della successiva conoscenza della sentenza, ma anche il termine breve, ai
sensi dell'art. 325 c.p.c., nell'ipotesi in cui la sentenza gli sia stata
notificata personalmente ed ovviamente dalla data di tale notifica;
e tanto
senza alcun trattamento differenziato rispetto al contumace volontario e
comunque senza alcuna violazione dei canoni costituzionali della Carta
fondamentale della Repubblica, artt. 24 e 111” (Cass. n. 1893 del
23/01/2019).
“Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte,
la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte
personalmente ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cpc, anche al fine
della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cpc,
né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza
sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cpc, non avendo
rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata” (Cass. n.
5177/2018, n. 31516/2018, n. 2974/2020), e “a nulla rilevando che la
notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto”
(Cass. n. 18053/2017).
5 “Nell'ipotesi in cui il giudizio di appello si sia svolto nella contumacia di
una parte, ancorchè erroneamente dichiarata, la notifica della sentenza
conclusiva del relativo giudizio, ove sia avvenuta nelle mani della parte
personalmente, è idonea determinare, nei confronti della stessa, la
decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione” (Cass.
2113/2012).
“Non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il
fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad
assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al
destinatario l'esercizio del potere di impugnazione” (Cass. n.
25889/2023).
Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata notificata ad
[...]
in data 06/07/2023 e l'appello è stato depositato in data Parte_1
18/09/2023, oltre il termine breve di 30 giorni per proporre il gravame
(termine scaduto il 05/08/2023).
Costituisce circostanza pacifica la non applicabilità della sospensione feriale dei termini, trattandosi nel caso di specie di controversia in materia di lavoro.
6 Ai fini della tempestività, inoltre, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass. n.
3077/2013).
Si aggiunge che l'inammissibilità dell'appello non può essere sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n.
10440/2013).
In conclusione, l'appello di va dichiarato inammissibile Parte_1
in quanto tardivo.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 519/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 991/2023 del Giudice del lavoro CP_1
del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 1)dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del secondo grado, liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 30/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 (n. 156 riposi, pari a complessivi € 8.500,44), oltre accessori e spese.
Malgrado la notifica, la convenuta non si costituiva in giudizio.