Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/10/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02227/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2025, proposto da AT ZI, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Marino e Antonino Mastrantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
il Comune di Marsala, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della diffida relativa alla comunicazione di mantenimento del chiosco sito in Marsala nella c.da IR CC, trasmessa in data 13.02.2025 alla ditta ZI AT, Prot. N.0016555/2025;
- della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 9, 10, e 13 della L.R. 7/2019 relativa alla comunicazione di mantenimento del chiosco sito in Marsala c.da IR CC – ZI AT, mai notificata;
- della nota n.16335 del 12 dicembre 2024 della Sovrintendenza BB.CC.AA. di Trapani, mai notificata all’odierna ricorrente;
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il dott. CA GI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, tra le altre, della nota in epigrafe con cui la Sovrintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani ha respinto la richiesta di mantenimento oltre la stagione estiva del chiosco gestito dall’istante.
In fatto il ricorrente deduce che, con comunicazione n. 152336 del 19 novembre 2024, ha chiesto al Comune di Marsala il mantenimento annuale del chiosco sito in c.da IR CC, già beneficiario di autorizzazione a carattere stagionale su proprietà privata con provvedimento unico n. 3430 del 25 agosto 2022 e provvedimento di screening n. 3428 del 28 agosto 2022.
A tal fine il ricorrente evidenzia che l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento per l’ambiente, con nota n. 27754 del 24 aprile 2024, comunicava agli enti gestori delle riserve naturali della Regione Siciliana che “per i concessionari e per i titolari di licenze amministrative, anche su proprietà private ricadenti nelle zone B delle riserve naturali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 42 della Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016 con le quali è autorizzata la prosecuzione delle attività per tutto l'anno solare”.
Ciò posto, il 13 gennaio 2025 parte ricorrente riceveva dal Comune di Marsala il preavviso di diniego al mantenimento annuale del chiosco nel quale si richiama la nota n. 16335 del 12 dicembre 2024 della Sovrintendenza BB.CC.AA di Trapani di diniego della richiesta di mantenimento oltre la stagione estiva, per ragioni legate all’alta sensibilità paesaggistica-ambientale della zona di intervento in quanto nell’area in questione, per l’effetto delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, non sono consentite opere permanenti. Inoltre, nella stessa nota del Comune, si richiama anche la nota n. 89534 del 23 dicembre 2024 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente secondo cui, ai sensi della L.R. n. 3/2024, la valutazione di incidenza di una determinata opera va valutata caso per caso se gli effetti potenziali stimati riguardano un breve, medio o lungo periodo, sulla base delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie.
In data 22 gennaio 2025, la ditta ricorrente trasmetteva, a mezzo Pec, memoria contenente osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 9, 10, e 13 della L.R. 7/2019.
Ciò nonostante, con provvedimento del 13 febbraio 2025, il Comune di Marsala emetteva formale atto di diffida relativa alla comunicazione di mantenimento del chiosco.
Seguiva l’odierno ricorso supportato da due censure con le quali il ricorrente lamenta che gli atti gravati sarebbero privi di adeguata motivazione in ordine all'interesse pubblico sotteso alla loro adozione. In particolare, nel parere presupposto al provvedimento comunale impugnato, la Sovrintendenza si sarebbe limitata ad evidenziare l’incidenza della permanenza annuale della struttura con esclusivo riferimento alle “limitazione al panorama che si contraddistingue per l'integrità e la particolare bellezza del paesaggio e per la compresenza degli elementi antropici e naturalistici quali le Saline, lo Stagnone e le Isole” , non valutando le ulteriori ragioni connesse all'esigenza di rimuovere la predetta struttura durante il periodo invernale, tanto più che, a dire del ricorrente, in conseguenza delle richieste operazioni di rimozione e successivo rimontaggio, i danni prodotti all'ambiente circostante potrebbero essere maggiori rispetto ai potenziali benefici.
Inoltre, il ricorrente ritiene che nel periodo invernale l’impatto panoramico della struttura sarebbe comunque più limitato in considerazione della fisiologica riduzione dello spazio impegnato durante l’attività stagionale, anche a causa delle avversità metereologiche che determinano una ridotta fruizione dei luoghi. Peraltro, nel rispetto dell’art. 24 del piano paesaggistico, periodo 4a “Paesaggio costiero dello Stagnone” , il chiosco in questione rispetterebbe le dovute distanze da altre strutture assimilabili, essendo distribuito in un contesto territoriale particolarmente esteso.
Ancora, il ricorrente ritiene che il difetto di motivazione emergerebbe in maniera ancora più evidente se si considera che la stessa Sovrintendenza, in maniera seriale ed indiscriminata, ha emesso la medesima nota con riferimento ad altre richieste di mantenimento di diversi chioschi, situati in zone completamente differenti e con ubicazioni che riportano altrettante varie distanze dalla linea di costa.
A nulla rileverebbe, poi, il richiamo posto in essere dalla Soprintendenza e dal Comune al divieto di opere permanenti sulla scorta delle norme del piano paesaggistico degli ambiti 2 e 3, a fronte dell’espressa e specifica possibilità di realizzazione di “chioschi” sancito dall’art. 24, periodo 4a “Paesaggio costiero dello Stagnone”. Vi sarebbe, quindi, un errore nella qualificazione di “opera permanente” da parte delle amministrazioni, atteso che un chiosco strutturalmente amovibile come quello in discussione non acquisterebbe il carattere di struttura “permanente”, come al contrario sostenuto dalla Soprintendenza, in caso di autorizzazione alla permanenza annuale.
Peraltro, la Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016 avrebbe introdotto un regime di favore per l'operatore turistico garantendogli il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive imponendogli esclusivamente di “presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente” . Tale disposizione si porrebbe in contrasto con quanto sostenuto dalla Soprintendenza secondo la quale, come detto, non sarebbero consentite opere permanenti.
Con altro mezzo, poi, parte ricorrente eccepisce la violazione del proprio diritto di difesa realizzata dal Comune di Marsala attraverso il provvedimento di diniego gravato, il quale si è limitato al mero richiamo del presupposto parere emesso dalla Sovrintendenza, omettendo una compiuta e tempestiva allegazione del medesimo e di fatto impedendo di conoscere le ragioni sottese al contestato preavviso di diniego e ciò in violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre, l’atto conclusivo del procedimento amministrativo, sempre in violazione della stessa norma, non riporta il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, informazioni presenti solo all’interno della richiamata comunicazione dei motivi ostativi, atto endoprocedimentale, e non nel provvedimento conclusivo.
Resiste in giudizio la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani che ha chiesto il rigetto del ricorso. Per contro, pur se regolarmente intimato, non risulta costituito il Comune di Marsala.
Con ordinanza n. 157 del 27 marzo 2025, la Sezione ha accolto la richiesta di adozione di misure cautelari mediante la celere fissazione dell’udienza di merito “in ragione della lamentata carenza motivazionale della nota della Soprintendenza di Trapani, alla base della diffida poi emessa dal Comune di Marsala, per quanto riguarda l'interesse pubblico sotteso all’adozione dei provvedimenti gravati, essendo la suddetta motivazione evidentemente illogica e contraddittoria nella parte in cui ravvisa l'esistenza di una “limitazione al panorama” preclusiva del mantenimento del chiosco in questione unicamente nella stagione invernale, a fronte della presenza dello stesso manufatto nei restanti mesi dell’anno”.
In vista dell’odierna udienza pubblica l’amministrazione ha depositato memoria conclusionale ex art. 73 c.p.a. sostanzialmente ribadendo i propri assunti difensivi.
All'udienza pubblica del 2 ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. In continuità con quanto già delibato in sede cautelare, il ricorso deve essere accolto poiché risulta fondato ed assorbente il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta, tra gli altri, l’eccesso di potere con riguardo ai profili di carenza di adeguata istruttoria e di motivazione degli atti gravati, ed in particolare della nota della Soprintendenza di Trapani n. 16335 del 12 dicembre 2024, alla base degli atti emessi dal Comune di Marsala.
2. Giova un preliminare inquadramento normativo e giurisprudenziale della vicenda.
2.1. Il comma 2 dell’art. 73 della legge regionale n.32 del 31 gennaio 2024, dispone che “1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, approva lo schema tipo di regolamento dei parchi e delle riserve adeguandolo alle vigenti esigenze socio-economiche e territoriali.
2. Nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti delle istituite aree di parchi e riserve naturali (…) ai concessionari e ai titolari di licenze amministrative anche su proprietà private ricadenti nelle Zone B e preriserva orientata si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 42 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”.
Tali ultime norme prevedono che:
“4. Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata perle attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere.
5. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 4, i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente”.
2.2. Al fine di una pedissequa attuazione del disposto normativo, l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento per l’ambiente ha trasmesso agli Enti Gestori delle riserve naturali della Regione la nota n. 27754 del 24 aprile 2024 per cui: “si rammenta che in ordine alla Legge regionale di cui all’oggetto per i concessionari e i titolari di licenze amministrative, anche su proprietà private ricadenti nelle zone B delle riserve naturali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 42 della Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016 con le quali è autorizzata la prosecuzione delle attività per tutto l’anno solare”.
2.3. Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire la propria posizione, in vicenda sovrapponibile, con la recente sentenza n. 502 del 5 marzo 2025 nella quale si legge: “l’entrata in vigore della legge regionale n. 3/2024 ha determinato un mutamento del quadro normativo tale da consentire alla ditta istante di mantenere installato il chiosco, quantomeno fino all’adozione dei nuovi regolamenti delle istituite aree di parchi e riserve naturali, con conseguente obbligo per l’amministrazione regionale quantomeno di meglio chiarire la propria posizione in caso di ritenuto persistente obbligo per la ricorrente di rimuovere le opere realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi”.
2.4. Ancora, può al riguardo estesamente richiamarsi quanto sostenuto dalla Sezione Settima del Consiglio di Stato nella sentenza n. 11699 del 29 dicembre 2022: “Viene, dunque, in rilievo la necessità che l'esercizio di qualunque potestà pubblica, ovvero di un potere autoritativo suscettibile di conformare l'attività privata a un interesse pubblico (così come accade con il nulla-osta rilasciato dalla Soprintendenza), debba parametrare la ragionevolezza del sacrificio imposto al privato (che in questo caso è costretto a un'onerosa attività di rimozione stagionale dei manufatti) in relazione alla sua utilità per l'interesse pubblico (in questo caso, l'interesse ambientale e paesaggistico all'integrità della costa) istituzionalmente perseguito dalla Soprintendenza. Infatti, i parametri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, come progressivamente elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sono certamente valutabili dal giudice amministrativo anche nella fattispecie in esame, in quanto non entrano nel merito della discrezionalità tecnica sottesa alle modalità dell'intervento autoritativo e quindi ai contenuti tecnici del parere in esame, e restano invece ancorati al percorso logico compiuto dalla Soprintendenza nella ponderazione fra l'interesse privato e l'esigenza di tutela sopraindicati. Si tratta, quindi, di una tipica espressione di discrezionalità amministrativa, che il giudice deve valutare nella sua complessiva ragionevolezza rispetto alle disposizioni normative (e non tecniche). […] Nella fattispecie considerata, dunque, il concetto di "temporaneità" dei manufatti è direttamente connesso, da un lato, alla strumentalità rispetto alla temporanea e non irreversibile destinazione commerciale dell'area alle attività balneari (di modo che possa essere rimosso alla cessazione di tali attività) e, dall'altro, a quello di "facile amovibilità" (ovvero di una futura amovibilità senza conseguenze per l'ambiente). In altri termini, il vincolo opera sul preminente "lato pubblico" della preservazione del bene per il futuro e non sul "lato privato" del suo attuale e contingente utilizzo commerciale, e non è pertanto direttamente connesso al carattere stagionale dell'attività balneare, che peraltro risulta sempre più estesa nel corso dell'anno solare, in ragione dell'evoluzione del mercato turistico con lo scaglionamento delle ferie in più periodi e dell'espansione dei servizi ricreativi marinari e di quelli connessi, ma anche a causa dell'inesorabile e progressivo surriscaldamento climatico. È in tale quadro che si collocano i manufatti in esame, conseguendone l'obbligo di procedere alla loro rimozione stagionale in tutti i casi in cui (ma solo nei casi in cui) la loro persistenza nella stagione invernale possa essere motivatamente ritenuta pregiudizievole per la conservazione e la trasmissione alle future generazioni dei valori ambientali e paesaggistici che caratterizzano l'area costiera interessata.
Una tale valutazione concerne, dunque, il complessivo pregio ambientale e paesaggistico dell'area secondo la definizione dell'ambiente data dalla Corte Costituzionale (fin dalla sentenza n. 641 del 1987) come un "bene immateriale unitario", intangibile e da dover preservare, e non solo la tutela del paesaggio, che configura invece un singolo e parziale profilo ambientale ed in cui la natura dei luoghi rileva solo in relazione a un percorso culturale di apprezzamento della loro universale bellezza o singolarità, consentendo variazioni del giudizio in relazione al contesto di antropizzazione della costa, contemplando un concetto di universalità che non può essere legato alla fruizione della sola comunità locale presente nel periodo invernale e non ammettendo "deroghe stagionali" della protezione per il periodo estivo (imponendosi casomai una maggiore tutela proprio nel periodo di massimo afflusso dei potenziali fruitori del bene paesaggistico).
Una tale valutazione deve, inoltre, confrontarsi con il reale contesto di riferimento, risultando l'obbligo di rimozione stagionale pienamente giustificato qualora la persistenza invernale del manufatto risulti specificamente dannosa per il paesaggio o per l'ecosistema, impedendo il ripascimento dell'arenile con le mareggiate invernali, o per la biodiversità, ostacolando la diffusione della macchia mediterranea spontanea sulle dune o la riproduzione della flora e della fauna selvatica, ad esempio mediane la deposizione delle uova delle testuggini lungo la spiaggia, ovvero sia in grado di alterare la percezione del paesaggio al di fuori dell'area balneare incidendo significativamente sul profilo della costa, e comunque quando sia in grado di ostacolare la fruizione pubblica "fuori stagione" (passeggiare, pescare) dell'arenile marino al di fuori delle esigenze connesse allo sfruttamento commerciale della concessione balneare.
Il predetto obbligo non ha, viceversa, ragione di essere (e non può pertanto costituire un onere economico indebitamente imposto al concessionario, alla stregua del principio di sussidiarietà orizzontale legato al favor libertatis per il quale tutto ciò che non viene vietato è consentito) ove non sia motivatamente dimostrata la sussistenza dei predetti pericoli per l'ambiente o per il paesaggio, oppure ove la rimozione autunnale, lo stoccaggio invernale e la conseguente ricostruzione primaverile (con il trasporto dei materiali e dei lavoratori e le lavorazioni in loco) risultino maggiormente dannose o pericolose o comunque invasive per l'ambiente rispetto al mantenimento in situ del manufatto”.
3. Ciò posto, il provvedimento della Soprintendenza, quale atto plurimotivato, si fonda su due ragioni giuridiche legate, da un lato, all'interesse pubblico sotteso all'esistenza di una “limitazione al panorama” preclusiva del mantenimento del chiosco in questione unicamente nella stagione invernale e, dall’altro, al divieto di installazione di opere permanenti “per effetto delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani”.
3.1. La motivazione del provvedimento non convince, in prima battuta, per quanto già chiarito in sede interinale dove è stata rilevata l’illogicità e la contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui ravvisa l'esistenza di una limitazione al panorama unicamente nella stagione invernale a fronte però della presenza dello stesso manufatto nei restanti mesi dell’anno.
“Si versa allora nel più tipico caso di motivazione tautologica, tale dovendosi ritenere quella che si limita ad un certo enunciato, senza però che vengano in alcun modo ostese le ragioni poste a suo fondamento. Ciò fa sì che la motivazione sia soltanto apparente, in quanto meramente assertiva di un postulato che, lungi dall'essere certo e pacifico, abbisogna invece di essere corroborato da tutta una serie di elementi fattuali idonei a esplicitare le ragioni - suscettibili di scrutinio giurisdizionale nei noti limiti (errori macroscopici, palesi irrazionalità, ecc.) entro i quali ciò può ritenersi ammesso - per le quali le esigenze paesaggistiche devolute alla sua cura sono suscettibili di essere salvaguardate soltanto mediante lo smontaggio delle strutture al termine della stagione balneare” (cfr. T.A.R. Lecce, sez. I, 19/06/2018, n.1029).
Sarebbe stato quindi onere della Soprintendenza meglio chiarire le ragioni per le quali la persistenza solo invernale del manufatto risulti specificamente dannosa per il paesaggio o per l'ecosistema, in considerazione del fatto che la motivazione in parte qua appare effettivamente stereotipata, poiché usata dall’amministrazione, proprio nella stessa formulazione verbale, anche in altri provvedimenti riguardanti chioschi siti in altre zone del territorio comunale.
Così come sicuramente meritava una valutazione più attenta il contesto normativo richiamato ut supra che esprime un chiaro favor per la destagionalizzazione dei chioschi per le attività complementari alla balneazione anche in siffatte aree protette.
Orbene, alla luce dei richiamati principi, la prescrizione imposta al ricorrente di rimuovere le strutture per l'inverno imponeva un'adeguata e puntuale motivazione dell'Amministrazione, calibrata sulla verifica dei prevedibili rischi ambientali e paesaggistici del loro mantenimento, previa accurata ponderazione con eventuali pericoli connessi alla loro rimozione e ricollocazione stagionale.
Al contrario, la motivazione del parere impugnato non risulta parametrata ad un'adeguata indagine sull'effettivo e attuale stato dei luoghi, non contenendo alcun riferimento alla suddetta verifica e ponderazione.
3.2. Nemmeno convince la difesa dell’amministrazione nella parte in cui paventa l’esistenza di un divieto di stanziamento di opere “permanenti” in Zona “A” della R.N.O. delle “Isole delle Stagnone” sulla scorta di un richiamo, in realtà generico, alle norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani.
Come rilevato dal ricorrente, infatti, non è rinvenibile nelle NTA del Piano Paesaggistico alcun espresso divieto di opere permanenti nelle aree in questione a fronte invece dell’espressa e specifica possibilità di realizzazione di “chioschi” nelle stesse zone, sancito dall’art. 24, periodo 4a “Paesaggio costiero dello Stagnone”.
Peraltro, la qualificazione di opera “permanente” può essere riferita, quantomeno nel contesto normativo in esame e pure alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, anche alla “facile amovibilità” delle strutture destinate ad attività complementari alla balneazione, quale caratteristica intrinseca che i manufatti in questione devono necessariamente possedere per essere posizionati sul litorale (non a caso le NTA consentono il posizionamento di “chioschi facilmente amovibili, di
dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro” nel Paesaggio locale 4
“Stagnone di Marsala” , soggetti ad una previa autorizzazione al mantenimento stagionale, come avvenuto per il ricorrente).
4. Tutto ciò posto, l’art. 73, comma 2, l.r. 3/24, in forza della quale il Legislatore regionale ha ora destagionalizzato la gestione dei chioschi autorizzati su terreni privati ricadenti in zone di pre-riserva orientata, fa espresso rinvio all’art. 42 della l.r. 3/16 che impone, quale unico obbligo per gli interessati, la mera presentazione di una “comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati” , adempimento regolarmente posto in essere dalla ditta ricorrente in data 19 novembre 2024, e ciò quantomeno fino all’adozione dei nuovi regolamenti, adeguati alla vigenti esigenze socio-economiche e territoriali, delle istituite aree di parchi e riserve naturali, il cui Schema-Tipo doveva essere approvato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (31gennaio 2024).
5. In conclusione, devono essere annullati gli atti gravati, compresi quelli del Comune di Marsala che si fondano unicamente sul parere negativo espresso dalla Soprintendenza circa la destagionalizzazione del chiosco gestito dal ricorrente, essendo fondato il ricorso nella parte in cui viene contestata la carenza istruttoria e di motivazione di quest’ultimo atto, con assorbimento delle altre censure a contenuto squisitamente procedimentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della sola Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani a cui è concretamente imputabile la lesione degli interessi per cui ha chiesto tutela in questa sede la ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 1.000 (mille/00), oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato ove dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna TA, Presidente FF
CA GI, Primo Referendario, Estensore
NN EF, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA GI | Anna TA |
IL SEGRETARIO