Articolo 5 della Legge 14 marzo 1952, n. 158
Articolo 4
Versione
12 aprile 1952
Art. 5.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 12 aprile 1952