Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 17905/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA Parte_2 CodiceFiscale_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 30/10/2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI
MINORI. I figli minori vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori ai sensi della legge n.
54/2006 i quali eserciteranno la potestà genitoriale sia per gli atti di straordinaria amministrazione sia per gli atti di ordinaria amministrazione, solo per questi ultimi anche disgiuntamente tra di loro.
Conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse per la prole, quali a titolo meramente esemplificativo, inerenti all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità,
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2. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE. Quanto alla regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre, genitore non collocatario, e figli come segue. Il padre vedrà i figli quando lo desidera, salvo preavviso e previo accordo con la madre, nonché in ogni caso e in ogni settimana due giorni, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, nonché a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 18.30 alla domenica sera alle ore 19.00. Nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli minori per 15 giorni anche non consecutivi, comunicando con largo e sufficiente anticipo i tempi ed i luoghi delle vacanze di ciascuno con i figli, e, come da prassi, durante le maggiori festività in misura uguale alla madre, in modo da ricomprendere un anno il giorno di Natale e quello successivo il giorno dell'ultimo dell'anno, andando a prelevare i minori presso la casa materna la mattina del 25 dicembre e riportandoli la mattina del 31 dicembre un anno e l'anno successivo prelevandoli presso la casa materna la mattina del 31 dicembre e riportandoli entro le 19.00 del 6 gennaio l'anno successivo;
tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando un anno il giorno di Pasqua e quello successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo. Infine, i genitori concordano che le festività non indicate in modo specifico verranno divise tra i genitori nei seguenti dei modi: una festività ciascuno che poi alterneranno ogni anno. Infine, i figli trascorreranno la Festa della Mamma, la Festa del
Papà, e le giornate di compleanno di mamma e papà con il/la rispettivo/a festeggiato/a, dalle 10 a dopo cena se festivo o da dopo scuola a dopo cena, rientrando alle ore 20.30.
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI. Il padre considerate le esigenze dei figli minori, il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di convivenza, le proprie risorse economiche nonché la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, verserà alla signora Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli minori, un assegno mensile complessivo di Euro 600,00 (seicento/00), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) purché l'indice sia positivo e dovrà essere versato entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN che la madre ha già comunicato. La madre chiederà
l'assegno Unico che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, senza alcun obbligo di rendiconto. Le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno al 100% alla madre.
4. SPESE ACCESSORIE / STRAORDINARIE. Vengono poste a carico dei genitori in ragione del
50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di
Brescia che si riporta. Spese per la salute: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. B) spese
2 mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche o oculistiche;
II) cure termali o fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione: A) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
B) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia di prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: A) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
5. NESSUN ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I CONIUGI. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica e pertanto rinunciano a richiedere un assegno di mantenimento in loro favore.
6. PATTO. La signora si impegna a versare interamente la rata del mutuo Parte_3
fondiario contratto in data 03 Settembre 2009 e scadente il 07 Maggio 2043 con Barclays BANK
PLC con atto a rogito del notaio Rep. n. 138348 e Racc. 14214, come da piano di Persona_1
ammortamento che si allega SUB lettera B). La signora si impegna a versare Parte_3
interamente la rata del finanziamento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23/10/2010, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Montichiari (BS) (atto n. 22, parte I, anno 2010) con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (n. 19/7/2008) e (n. 9/11/2011). Per_2
Le parti risultano separate dal 30/11/2023 con sentenza di omologazione della separazione consensuale n. 3278/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
3 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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