Articolo 3 della Legge 28 luglio 1984, n. 408
Articolo 2
Versione
3 agosto 1984
Art. 3.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72 .

Entrata in vigore il 3 agosto 1984