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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/11/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4659/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 5.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._1
(Romania) il 4.9.1980 e residente in [...] al vico 3 Cappuccini n.
15, cittadino romeno, rappresentato e difeso dall'Avv. INCORONATA
HI (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliato in AV (PZ) alla via San Vito n. 55 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...]_1 C.F._3
(Romania) in data 1.5.1992 e residente in [...] alla via Anita Garibaldi n.
17, cittadina romena, rappresentata e difesa dall'Avv. DOMENICO PACE (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._4
1 R.G. N. 4659/2024
AV (PZ) alla via Labella n. 9 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 5.11.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 3.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., il ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio con in BR (Romania) il CP_1
13.8.2011, che dall'unione coniugale era nata la figlia (4.2.2016) e che Persona_1 la residenza familiare era stata posta in AV (PZ) alla via Anita Garibaldi n. 17, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine all'affidamento, al collocamento, al regime di frequentazione e al mantenimento della figlia minore nonché all'assegnazione della casa coniugale, dichiarando di volere che ai fini di quanto domandato fosse applicata la Legge italiana.
II La resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di separazione personale, ha contestato le avverse deduzioni in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale della famiglia e alla ripartizione tra i coniugi delle spese sostenute per far fronte alle esigenze di vita della figlia minore e ha Persona_1 proposto domanda divorzile.
Per l'effetto, la resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta chiedendo di:
«In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2 R.G. N. 4659/2024
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo ciascuno titolare di redditi propri;
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre;
- Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 18,00 del sabato sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: tre giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
- Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia , e in ragione delle Per_1 circostanze menzionate, il marito corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 250,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- Disporre che l'Assegno Unico Universale per la minore venga Persona_1 ripartito al 50% tra i di lei genitori;
- Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative, oltre quelle già in essere);
- Stabilire che la casa coniugale sita in AV alla Via A. Garibaldi, 17, venga assegnata alla moglie presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
3 R.G. N. 4659/2024
- Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente giudizio».
III Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 28.3.2025, sentiti i coniugi, il
Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis.21
c.p.c., che le parti private hanno dichiarato di accettare, sottoscrivendo il verbale d'udienza. Sicché la causa (di separazione) è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Con sentenza parziale n. 636/2025 depositata in data 2.4.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, disponendo che il rapporto di separazione fosse regolato dalle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e accettata dai coniugi;
con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile formulata dalla resistente, fissando all'uopo l'udienza del 5.11.2025.
V All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazioni di acquiescenza alla sentenza parziale di separazione personale n. 636/2025 ai sensi dell'art. 329 c.p.c. e, nelle note di trattazione scritta depositate in data 4.11.2025 (vedasi anche le dichiarazioni di acquiescenza che contengono la modifica delle condizioni di separazione ai fini del divorzio e che sono state sottoscritte dalle parti), hanno dichiarato di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni della separazione personale, come già omologate con la sentenza parziale n. 636/2025, modificate limitatamente alle lettere a) e b) del punto 5) e al punto 7) della proposta conciliativa contenuta nel verbale di udienza del 28.3.2025. Sicché, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
VI Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa divorzile alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. la figlia minorenne (04 Febbraio 2016) è affidata a Persona_2 entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisione di maggior interesse per la minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la
4 R.G. N. 4659/2024
salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
3. la figlia minorenne (04 Febbraio 2016) continuerà ad Persona_2 abitare ovvero a esser collocata prevalentemente con la madre;
4. la casa coniugale, sita in AV alla via Anita Garibaldi n. 17, è assegnata alla madre, quale genitrice collocataria della figlia minorenne;
5. il padre trascorrerà con la figlia i seguenti giorni:
a) tutti i lunedì (il padre) provvederà a prendere la minore all'uscita Per_1 dalla scuola e pranzerà con la stessa sino a quando non sarà iniziata la mensa scolastica;
il padre provvederà ad accompagnare la minore a scuola di ballo riaccompagnandola dalla madre per le ore 18,30; quando la minore lo vorrà potrà trascorrere altri pomeriggi con il padre;
b) tutti i sabati, a partire dalle ore 20.30, in modo che la minore possa consumare la cena e pernottare insieme al padre, il quale avrà cura di riaccompagnare la figlia presso la casa materna alle ore 20.00 della domenica;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nei mese di sospensione scolastica, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio precedente, con possibilità da parte della madre di contattare tramite telefonate o videotelefonate la minore tutti i giorni in orario serale (dalle
19.00 alle 20.00) [anche la madre potrà trascorrere con la minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola- inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione
5 R.G. N. 4659/2024
ordinario padre-figlia sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate la minore tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 20.00)];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
g) la minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno, così come dell'onomastico, con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
6. il padre corrisponderà alla madre euro 250,00 al mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento indiretto per la figlia, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere da aprile 2025 (assegno unico come per legge atteso il disposto affidamento condiviso);
7. i genitori si faranno carico delle spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse della minore del 50% cadauno (come da protocollo C.N.F.);
8. il padre corrisponderà alla madre euro 300,00 a titolo di arretrati mantenimento figlia per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025;
9. spese di lite compensate.
Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di
6 R.G. N. 4659/2024
separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla Legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse della figlia minorenne (4.2.2016) sia in Persona_1 riferimento all'aspetto relazionale attinente al diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento materiale della prole in considerazione della capacità economica dei genitori, e non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico. Pertanto, si ritiene di poter disporre l'omologa delle condizioni divorzili convenute fra le parti in causa come sopra trascritte.
Non occorre disporre nulla in ordine alla trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile, poiché il matrimonio non risulta esser stato trascritto in Italia.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto (cfr. punto 8 del su riportato accordo divorzile).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 4659 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, così provvede:
7 R.G. N. 4659/2024
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in BR (Romania) il
13.8.2011 da (C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._1
TI (Romania) il 4.9.1980, e (C.F.: CP_1
), nata a [...] in data [...]; C.F._3
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra i coniugi riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4659/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 5.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._1
(Romania) il 4.9.1980 e residente in [...] al vico 3 Cappuccini n.
15, cittadino romeno, rappresentato e difeso dall'Avv. INCORONATA
HI (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliato in AV (PZ) alla via San Vito n. 55 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...]_1 C.F._3
(Romania) in data 1.5.1992 e residente in [...] alla via Anita Garibaldi n.
17, cittadina romena, rappresentata e difesa dall'Avv. DOMENICO PACE (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._4
1 R.G. N. 4659/2024
AV (PZ) alla via Labella n. 9 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 5.11.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 3.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., il ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio con in BR (Romania) il CP_1
13.8.2011, che dall'unione coniugale era nata la figlia (4.2.2016) e che Persona_1 la residenza familiare era stata posta in AV (PZ) alla via Anita Garibaldi n. 17, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine all'affidamento, al collocamento, al regime di frequentazione e al mantenimento della figlia minore nonché all'assegnazione della casa coniugale, dichiarando di volere che ai fini di quanto domandato fosse applicata la Legge italiana.
II La resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di separazione personale, ha contestato le avverse deduzioni in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale della famiglia e alla ripartizione tra i coniugi delle spese sostenute per far fronte alle esigenze di vita della figlia minore e ha Persona_1 proposto domanda divorzile.
Per l'effetto, la resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta chiedendo di:
«In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2 R.G. N. 4659/2024
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo ciascuno titolare di redditi propri;
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre;
- Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 18,00 del sabato sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: tre giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
- Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia , e in ragione delle Per_1 circostanze menzionate, il marito corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 250,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- Disporre che l'Assegno Unico Universale per la minore venga Persona_1 ripartito al 50% tra i di lei genitori;
- Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative, oltre quelle già in essere);
- Stabilire che la casa coniugale sita in AV alla Via A. Garibaldi, 17, venga assegnata alla moglie presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
3 R.G. N. 4659/2024
- Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente giudizio».
III Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 28.3.2025, sentiti i coniugi, il
Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis.21
c.p.c., che le parti private hanno dichiarato di accettare, sottoscrivendo il verbale d'udienza. Sicché la causa (di separazione) è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Con sentenza parziale n. 636/2025 depositata in data 2.4.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, disponendo che il rapporto di separazione fosse regolato dalle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e accettata dai coniugi;
con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile formulata dalla resistente, fissando all'uopo l'udienza del 5.11.2025.
V All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazioni di acquiescenza alla sentenza parziale di separazione personale n. 636/2025 ai sensi dell'art. 329 c.p.c. e, nelle note di trattazione scritta depositate in data 4.11.2025 (vedasi anche le dichiarazioni di acquiescenza che contengono la modifica delle condizioni di separazione ai fini del divorzio e che sono state sottoscritte dalle parti), hanno dichiarato di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni della separazione personale, come già omologate con la sentenza parziale n. 636/2025, modificate limitatamente alle lettere a) e b) del punto 5) e al punto 7) della proposta conciliativa contenuta nel verbale di udienza del 28.3.2025. Sicché, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
VI Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa divorzile alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. la figlia minorenne (04 Febbraio 2016) è affidata a Persona_2 entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisione di maggior interesse per la minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la
4 R.G. N. 4659/2024
salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
3. la figlia minorenne (04 Febbraio 2016) continuerà ad Persona_2 abitare ovvero a esser collocata prevalentemente con la madre;
4. la casa coniugale, sita in AV alla via Anita Garibaldi n. 17, è assegnata alla madre, quale genitrice collocataria della figlia minorenne;
5. il padre trascorrerà con la figlia i seguenti giorni:
a) tutti i lunedì (il padre) provvederà a prendere la minore all'uscita Per_1 dalla scuola e pranzerà con la stessa sino a quando non sarà iniziata la mensa scolastica;
il padre provvederà ad accompagnare la minore a scuola di ballo riaccompagnandola dalla madre per le ore 18,30; quando la minore lo vorrà potrà trascorrere altri pomeriggi con il padre;
b) tutti i sabati, a partire dalle ore 20.30, in modo che la minore possa consumare la cena e pernottare insieme al padre, il quale avrà cura di riaccompagnare la figlia presso la casa materna alle ore 20.00 della domenica;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nei mese di sospensione scolastica, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio precedente, con possibilità da parte della madre di contattare tramite telefonate o videotelefonate la minore tutti i giorni in orario serale (dalle
19.00 alle 20.00) [anche la madre potrà trascorrere con la minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola- inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione
5 R.G. N. 4659/2024
ordinario padre-figlia sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate la minore tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 20.00)];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
g) la minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno, così come dell'onomastico, con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
6. il padre corrisponderà alla madre euro 250,00 al mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento indiretto per la figlia, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere da aprile 2025 (assegno unico come per legge atteso il disposto affidamento condiviso);
7. i genitori si faranno carico delle spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse della minore del 50% cadauno (come da protocollo C.N.F.);
8. il padre corrisponderà alla madre euro 300,00 a titolo di arretrati mantenimento figlia per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025;
9. spese di lite compensate.
Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di
6 R.G. N. 4659/2024
separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla Legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse della figlia minorenne (4.2.2016) sia in Persona_1 riferimento all'aspetto relazionale attinente al diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento materiale della prole in considerazione della capacità economica dei genitori, e non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico. Pertanto, si ritiene di poter disporre l'omologa delle condizioni divorzili convenute fra le parti in causa come sopra trascritte.
Non occorre disporre nulla in ordine alla trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile, poiché il matrimonio non risulta esser stato trascritto in Italia.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto (cfr. punto 8 del su riportato accordo divorzile).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 4659 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, così provvede:
7 R.G. N. 4659/2024
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in BR (Romania) il
13.8.2011 da (C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._1
TI (Romania) il 4.9.1980, e (C.F.: CP_1
), nata a [...] in data [...]; C.F._3
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra i coniugi riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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