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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17214 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 5332/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 26.11.2025 e vertente TRA
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Ferrari e dell'avv. Simone Giovannetti Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Daniela Dante CP_1
APPELLATA
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Beniamino Umberto Toscano Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15976/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di la sig.ra con citazione notificata in CP_1 Pt_1 data 4.5.2020, ha convenuto in giudizio e l' , CP_1 Controparte_3 esponendo che:
- in data 25.11.2019, la sig.ra aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. Pt_1
097201999065710160000, con la quale le era stato chiesto il pagamento dell'importo di euro
3.551,12, relativo a 3 cartelle di pagamento (n. 09720140234399828000, n. 09720140300838422000
e n. 09720150009028459000), emesse a fronte del mancato pagamento di sanzioni derivanti da infrazione alle norme del codice della strada, tutte elevate da nel periodo compreso CP_1 tra il 12.6.2010 e il 24.11.2011;
1 - a fondamento dell'opposizione, ha evidenziato che tali sanzioni amministrative - le quali si riferivano al veicolo tg AW155BS, ed erano state emesse nei confronti della sig.ra quale Pt_1 coobbligata in solido in quanto proprietaria del veicolo - non avrebbe potuto esserle comminate, e ciò in quanto l'opponente, a far data dal precedente 14.1.2010, non era più proprietaria del veicolo, venduto a terzi, come peraltro era stato riconosciuto anche nella sentenza n. 29807/2019 del Giudice di Pace di con la quale era stato disposto l'annullamento di una cartella di pagamento avente CP_1 ad oggetto altre e diverse sanzioni amministrative elevante da pure queste comunque CP_1 successive alla data di vendita del veicolo;
- in via subordinata, ha eccepito la mancata/irrituale notifica dei vav e delle cartelle di pagamento.
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento, delle cartelle di pagamento e dei vav ad esse sottesi.
1.2 Costituitesi le controparti, con la sentenza gravata il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione, in quanto formulata tardivamente, richiamando, in ordine alla deduzione di omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei vav, l'art. 617 cpc, ed evidenziando che non risultava rispettato il termine decadenziale di 20 gg tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (25.11.2019) e l'introduzione del giudizio (4.5.2020).
1.3 La sig.ra ha appellato la sentenza, sul presupposto che il giudice di prime cure aveva Pt_1 omesso ogni riferimento al primo motivo di opposizione, attinente al merito della pretesa creditoria, ritenendo tardiva l'opposizione svolta dalla Sig.ra sull'erroneo presupposto che la stessa Pt_1 vertesse esclusivamente sull'irregolarità della sequenza procedimentale per mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, applicando la disciplina sancita all'art. 617 c.p.c. Ha affermato, di contro che il primo motivo – con il quale la parte aveva rilevato la non riconducibilità
a sé stessa delle sanzioni amministrative sottese alle cartelle esattoriali contenute nell'intimazione opposta - doveva inquadrarsi nel disposto di cui all'art. 615 cpc, norma che non prevede alcun termine decadenziale. Ribadito che a far data dal 14 gennaio 2010, dunque in un momento antecedente rispetto alle presunte violazioni al CdS, la Sig.ra non era più proprietaria del veicolo mod. Lancia Pt_1
Y tg. AW 155 BS, telaio n. ZLA84000001224290, e richiamata la sentenza n. 29807/2019 del Giudice di Pace (che, ad avviso di parte appellante, rilevava quale giudicato esterno), ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.
1.4 e l' hanno chiesto di respingere l'appello. CP_1 Controparte_3
2. Sui motivi di appello
L'appello è privo di fondato e deve essere respinto.
Al riguardo deve rilevarsi che:
2 - con il motivo d'appello, la signora i duole del mancato accoglimento del primo motivo di Pt_1 opposizione, nel quale la parte contestava nel merito la pretesa avanzata nei suoi confronti, quale coobbligata in solido, e ciò in quanto, alla data delle pretese infrazioni, ella non era più proprietaria del veicolo sanzionato;
- sul punto la parte deduce che tale eccezione, quale difetto di legittimazione passiva, sarebbe da inquadrarsi nel disposto di cui all'articolo 615 cpc;
- con tale ricostruzione non può concordarsi. Ed infatti il difetto di legittimazione passiva, che può essere fatto valere ai sensi dell'articolo 615 cpc, attiene esclusivamente alla circostanza di non essere l'opponente il soggetto nei cui confronti può essere diretta l'azione esecutiva esattoriale minacciata con la cartella o l'intimazione di pagamento;
tale legittimazione passiva nel caso di specie sussiste, essendo la medesima basata sui vav (costituenti titolo esecutivo) emessi nei confronti della sig.ra quale coobbligata in solido (sul punto si richiamano i principi espressi alla Corte di Pt_1
Cassazione, nella sentenza n. 29383/2024: “Se l'opposizione, proposta nei confronti di una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, prospetta il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, va qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., essendo diretta a contestare la direzione soggettiva dell'azione esecutiva - in quanto rivolta nei confronti di soggetto diverso da quello individuato come obbligato nel sotteso verbale - minacciata con un atto (la cartella) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve uno actu la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto”);
- il difetto di legittimazione passiva, siccome evidenziato dalla signora non può quindi Pt_1 inquadrarsi nel disposto di cui all'articolo 615 cpc (considerato peraltro che la riscossione ben poteva e doveva essere diretta nei confronti della signora nei cui confronti si è formato il titolo Pt_1 esecutivo in relazione ai vav), ma attiene al merito della pretesa impositiva di cui alle sanzioni comminate, che l'odierna appellante contesta nel merito, sul presupposto che ella, alla data delle infrazioni, non era più proprietaria del veicolo al quale le infrazioni si riferiscono;
- una tale deduzione, tuttavia, avrebbe dovuto formare oggetto di una tempestiva opposizione da introdursi, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs n. 150/2011, nel termine di 30 gg dalla notifica dei singoli verbali;
in assenza di tale domanda, i verbali sono divenuti non più contestabili nel merito;
- peraltro – e con ciò integrandosi la motivazione del giudice di primo grado, le cui statuizioni, in punto di inammissibilità, devono essere confermate – ove pure la parte avesse sostenuto di non aver mai ricevuto una valida notifica dei vav e delle seguenti cartelle di pagamento, cionondimeno, ricevuta la notifica dell'intimazione di pagamento, avrebbe dovuto – sempre nel termine di 30 gg da tale ultima notifica – proporre opposizione cd. recuperatoria, onde far valere detto vizio (cfr. Cass.
3 civ. SS.UU., 23 maggio 2017, n. 22080), ma anche tale termine non risulta rispettato, essendo stata l'azione di primo grado introdotta a distanza di diversi mesi dalla notifica dell'intimazione di pagamento;
- deve escludersi infine il rilevo, quale giudicato esterno, della sentenza n. 29807/2019 del Giudice di Pace di e ciò vuoi in quanto manca l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, CP_1 vuoi in quanto la citata sentenza aveva ad oggetto la diversa cartella di pagamento n. 097 2015
015613617 000, nonché altri e diversi verbali di accertamento di infrazione.
Tanto basta a respingere l'appello.
3. Sulle spese
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1)respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, a favore di Parte_1 [...]
e dell' , che liquida, per ciascuno, in 1.000,00 euro per CP_1 Controparte_3 compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 7.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 5332/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 26.11.2025 e vertente TRA
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Ferrari e dell'avv. Simone Giovannetti Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Daniela Dante CP_1
APPELLATA
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Beniamino Umberto Toscano Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15976/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di la sig.ra con citazione notificata in CP_1 Pt_1 data 4.5.2020, ha convenuto in giudizio e l' , CP_1 Controparte_3 esponendo che:
- in data 25.11.2019, la sig.ra aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. Pt_1
097201999065710160000, con la quale le era stato chiesto il pagamento dell'importo di euro
3.551,12, relativo a 3 cartelle di pagamento (n. 09720140234399828000, n. 09720140300838422000
e n. 09720150009028459000), emesse a fronte del mancato pagamento di sanzioni derivanti da infrazione alle norme del codice della strada, tutte elevate da nel periodo compreso CP_1 tra il 12.6.2010 e il 24.11.2011;
1 - a fondamento dell'opposizione, ha evidenziato che tali sanzioni amministrative - le quali si riferivano al veicolo tg AW155BS, ed erano state emesse nei confronti della sig.ra quale Pt_1 coobbligata in solido in quanto proprietaria del veicolo - non avrebbe potuto esserle comminate, e ciò in quanto l'opponente, a far data dal precedente 14.1.2010, non era più proprietaria del veicolo, venduto a terzi, come peraltro era stato riconosciuto anche nella sentenza n. 29807/2019 del Giudice di Pace di con la quale era stato disposto l'annullamento di una cartella di pagamento avente CP_1 ad oggetto altre e diverse sanzioni amministrative elevante da pure queste comunque CP_1 successive alla data di vendita del veicolo;
- in via subordinata, ha eccepito la mancata/irrituale notifica dei vav e delle cartelle di pagamento.
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento, delle cartelle di pagamento e dei vav ad esse sottesi.
1.2 Costituitesi le controparti, con la sentenza gravata il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione, in quanto formulata tardivamente, richiamando, in ordine alla deduzione di omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei vav, l'art. 617 cpc, ed evidenziando che non risultava rispettato il termine decadenziale di 20 gg tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (25.11.2019) e l'introduzione del giudizio (4.5.2020).
1.3 La sig.ra ha appellato la sentenza, sul presupposto che il giudice di prime cure aveva Pt_1 omesso ogni riferimento al primo motivo di opposizione, attinente al merito della pretesa creditoria, ritenendo tardiva l'opposizione svolta dalla Sig.ra sull'erroneo presupposto che la stessa Pt_1 vertesse esclusivamente sull'irregolarità della sequenza procedimentale per mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, applicando la disciplina sancita all'art. 617 c.p.c. Ha affermato, di contro che il primo motivo – con il quale la parte aveva rilevato la non riconducibilità
a sé stessa delle sanzioni amministrative sottese alle cartelle esattoriali contenute nell'intimazione opposta - doveva inquadrarsi nel disposto di cui all'art. 615 cpc, norma che non prevede alcun termine decadenziale. Ribadito che a far data dal 14 gennaio 2010, dunque in un momento antecedente rispetto alle presunte violazioni al CdS, la Sig.ra non era più proprietaria del veicolo mod. Lancia Pt_1
Y tg. AW 155 BS, telaio n. ZLA84000001224290, e richiamata la sentenza n. 29807/2019 del Giudice di Pace (che, ad avviso di parte appellante, rilevava quale giudicato esterno), ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.
1.4 e l' hanno chiesto di respingere l'appello. CP_1 Controparte_3
2. Sui motivi di appello
L'appello è privo di fondato e deve essere respinto.
Al riguardo deve rilevarsi che:
2 - con il motivo d'appello, la signora i duole del mancato accoglimento del primo motivo di Pt_1 opposizione, nel quale la parte contestava nel merito la pretesa avanzata nei suoi confronti, quale coobbligata in solido, e ciò in quanto, alla data delle pretese infrazioni, ella non era più proprietaria del veicolo sanzionato;
- sul punto la parte deduce che tale eccezione, quale difetto di legittimazione passiva, sarebbe da inquadrarsi nel disposto di cui all'articolo 615 cpc;
- con tale ricostruzione non può concordarsi. Ed infatti il difetto di legittimazione passiva, che può essere fatto valere ai sensi dell'articolo 615 cpc, attiene esclusivamente alla circostanza di non essere l'opponente il soggetto nei cui confronti può essere diretta l'azione esecutiva esattoriale minacciata con la cartella o l'intimazione di pagamento;
tale legittimazione passiva nel caso di specie sussiste, essendo la medesima basata sui vav (costituenti titolo esecutivo) emessi nei confronti della sig.ra quale coobbligata in solido (sul punto si richiamano i principi espressi alla Corte di Pt_1
Cassazione, nella sentenza n. 29383/2024: “Se l'opposizione, proposta nei confronti di una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, prospetta il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, va qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., essendo diretta a contestare la direzione soggettiva dell'azione esecutiva - in quanto rivolta nei confronti di soggetto diverso da quello individuato come obbligato nel sotteso verbale - minacciata con un atto (la cartella) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve uno actu la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto”);
- il difetto di legittimazione passiva, siccome evidenziato dalla signora non può quindi Pt_1 inquadrarsi nel disposto di cui all'articolo 615 cpc (considerato peraltro che la riscossione ben poteva e doveva essere diretta nei confronti della signora nei cui confronti si è formato il titolo Pt_1 esecutivo in relazione ai vav), ma attiene al merito della pretesa impositiva di cui alle sanzioni comminate, che l'odierna appellante contesta nel merito, sul presupposto che ella, alla data delle infrazioni, non era più proprietaria del veicolo al quale le infrazioni si riferiscono;
- una tale deduzione, tuttavia, avrebbe dovuto formare oggetto di una tempestiva opposizione da introdursi, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs n. 150/2011, nel termine di 30 gg dalla notifica dei singoli verbali;
in assenza di tale domanda, i verbali sono divenuti non più contestabili nel merito;
- peraltro – e con ciò integrandosi la motivazione del giudice di primo grado, le cui statuizioni, in punto di inammissibilità, devono essere confermate – ove pure la parte avesse sostenuto di non aver mai ricevuto una valida notifica dei vav e delle seguenti cartelle di pagamento, cionondimeno, ricevuta la notifica dell'intimazione di pagamento, avrebbe dovuto – sempre nel termine di 30 gg da tale ultima notifica – proporre opposizione cd. recuperatoria, onde far valere detto vizio (cfr. Cass.
3 civ. SS.UU., 23 maggio 2017, n. 22080), ma anche tale termine non risulta rispettato, essendo stata l'azione di primo grado introdotta a distanza di diversi mesi dalla notifica dell'intimazione di pagamento;
- deve escludersi infine il rilevo, quale giudicato esterno, della sentenza n. 29807/2019 del Giudice di Pace di e ciò vuoi in quanto manca l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, CP_1 vuoi in quanto la citata sentenza aveva ad oggetto la diversa cartella di pagamento n. 097 2015
015613617 000, nonché altri e diversi verbali di accertamento di infrazione.
Tanto basta a respingere l'appello.
3. Sulle spese
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1)respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, a favore di Parte_1 [...]
e dell' , che liquida, per ciascuno, in 1.000,00 euro per CP_1 Controparte_3 compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 7.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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