TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1315 /2022 Oggi 12 maggio 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, compare l'Avv. Massimiliano Gala, noto all'Ufficio per la parte convenuta opposta ed alle ore 11,41 l'Avv. Gabriele Rossi, noto all'Ufficio, per la parte attrice opponente. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, insistendo l'Avv. Gala per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., chiedendo i difensori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 12,29 alle ore 13,43 per cause R.G. 2116/24 Siena, 141/08 ex
Montepulciano e 1246/24 Siena;
di nuovo sospesa dalle ore 13,59 alle ore 14,19 per causa R.G. 1369/08 ex Montepulciano) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato
1 effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,44).
Alle ore 19,04 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 19,05
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 1315 /2022 R.G.A.C., Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
promossa da:
con sede San Miniato Basso (Pisa), in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Rossi
ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Firenze, via E. Repetti n. 11,
per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
2 ATTRICE OPPONENTE
contro
con sede in Colle di Val d'Elsa (SI), in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato
Massimiliano Gala ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via
Antonio Gramsci 8, Colle di Val d'Elsa (SI), come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 314/2022 ritualmente notificato in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in Parte_1
giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione: in via principale: accertare e dichiarare, in ordine al decreto ingiuntivo n. 314/2022, emesso dal Tribunale di Siena in data 8.4.2022, che la
è debitrice della solo del minore importo di euro 1.120,00 Parte_1 Controparte_1
(millecentoventi/00) o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto della società alla restituzione Parte_1
dell'importo di euro 3.450,30 (tremilaquattrocentocinquanta/30) o di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, dichiarare la compensazione dei due suddetti crediti, con condanna della al pagamento dell'importo di euro 2.330,30 Controparte_1
(duemilatrecentotrenta/30) o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: revocare, in considerazione di quanto indicato in narrativa, il decreto ingiuntivo
n. 314/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data 8.4.2022, con vittoria di spese e compensi di questo giudizio..”.
3 Si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, concedere
la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 314/2022 del Tribunale di Siena del 05/04/2022 e pubblicato in data 08/04/2022 poiché l'opposizione non è fondata
su prova scritta o di pronta soluzione;
in denegata ipotesi concedere la provvisoria
esecutorietà per l'importo pari a € 2.000,00 in relazione al cantiere di Viareggio e di € 1.120,00 in relazione al cantiere di LI Val d'Arno stante il riconoscimento
di debito. 2) nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n. 314/2022 del Tribunale
di Siena del 05/04/2022 pubblicato in data 08/04/2022 per tutte le ragioni espresse
in narrativa e per l'effetto rigettare le domande ex adverso svolte in atto di
opposizione a decreto ingiuntivo;
3) in ogni caso con vittoria di spese, competenze
ed onorari..”.
Concessa la provvisoria esecutività al D.I. opposto per i motivi di cui al provvedimento del 6.12.2022 sono stati concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. come richiesti dalle parti
La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove per testi ed interpello ammesse, all'esito delle quali,
ritenuta la stessa pronta e matura per la decisione, è ststa fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21 dicembre 2023 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., ha fatto precisare alle parti le conclusioni e rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 15 luglio 2024,
4 assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse ai fini della discussione. Seguivano rinvii per motivi dell'Ufficio come da decreti in atti.
All'udienza del 12 maggio 2025 la causa è ststa discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata in via monitoria dalla convenuta di pagamento di saldo della fattura 24/20 e pe ril pagamento della fattura 26/21 per complessivi €. 7.600,00, in relazione a dei lavori eseguiti in favore dell'attrice con riferimento alla prima fattura presso il canti ere nel cantiere di via Fontanella, Viareggio;
mentre con riferimento alla seconda fattura presso il cantiere di LI Val d'Arno. Nell'introdurre il presente giudizio l'attrice opponente ha lamentato, in ordine al cantiere di Viareggio, località Torre del Lago,
via Fontanella, che la convenuta non avrebbe eseguito tutte le opere commissionatele, costituite in particolare nella fornitura e posa dell'attrezzatura per la realizzazione delle fondazioni, nell'elevazione dei pilastri, nella formazione di travi in elevazione e nella realizzazione di scale e solai. In realtà, però, la convenuta non aveva adempiuto alla fornitura dei puntelli (ivi comprese le spese di trasporto), all'impiego della manodopera di due operai da metà ottobre 2020 fino al termine delle opere, nonché alla scassettatura e allo spuntellamento dei piani terreno e primo;
opere tutte quantificate in euro 5.726,00, in base ai prezzi asseritamente concordati,
assumendo di aver già corrisposto la somma effettivamente dovuta e pari ad €.
14.549,70 ed eccependo un credito pari ad €. 3.550,30, come specificato in atti.
Con riferimento al cantiere di LI e NC DA via del Cesto, 81 ha evidenziato che la convenuta, dopo aver accettato i lavori commissionati come da
5 computo del 20.5.2021 e relativi prezzi ivi indicati, ha, poi, di fatto eseguito le sole opere di taglio e rimozione dell'intonaco interno ed esterno, rispettivamente per 110
mq. e 30 mq, per poi proporre alla committenza e alla ditta appaltatrice, per la conclusione dei lavori concordati, altra impresa di sua fiducia, con la conseguenza che il dovuto per detto cantiere risulta essere pari ad €. 1.120,00 e non certo al richiesto pari ad €. 5.600,00, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportata e la revoca del D.I. opposto.
Si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando gli assunti avversari, eccependo che alcun accordo in ordine ai prezzi da applicarsi era intercorso, conseguentemente dovendosi far riferimento a quanto previsto dalla norma ex art. 1657 c.c., contestando che potesse imputarsi alla convenuta quanto dall'attrice pagato ad un terzo soggetto, insistendo per il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sull'onere della prova, la domanda riconvenzionale e la richiesta di
compensazione
Nell'introdurre il giudizio l'opponente ha eccepito la mancata esecuzione di alcuni lavori concordati sul cantiere di cantiere di Viareggio, località Torre del Lago,
via Fontanella e sul cantiere di LI e NC DA via del Cesto, 81. In
particolare in riferimento al cantiere di Viareggio ha contestato che la convenuta non ha adempiuto alla fornitura dei puntelli (ivi comprese le spese di trasporto), mentre la stessa attrice ha fornito l'impiego della manodopera di due operai propri da metà
ottobre 2020 fino al termine delle opere, il cui pagamento, quindi, non poteva essere computato e richiesto dalla convenuta. Mentre con riferimento al cantiere di NC
6 DA invece di eseguire tutti i lavori commissionati avrebbe eseguito esclusivamente le sole opere di taglio e rimozione dell'intonaco interno ed esterno,
rispettivamente per 110 mq. e 30 mq., demandando ad una terza società l'esecuzione delle residue opere che poi, invece, sarebbero state ultimate direttamente dall'attrice.
Di fatto, quindi, nel proporre opposizione l'attrice ha lamentato l'inadempimento agli accordi contrattuali assunti da parte della convenuta e di aver integralmente pagato il dovuto, fatta eccezione per la minor somma di €. 1.120,00,
chiedendo la revoca del D.I. opposto.
A fronte di ciò la prova sull'esatto adempimento ed i prezzi concordati gravava e grava sulla opposta.
Fermo ciò va evidenziato, invece, come la convenuta opposta non abbia in alcun modo provato che quanto richiesto in via monitoria corrisponde a quanto effettivamente ancora dovuto, mentre parte attrice ha provato la fondatezza delle proprie contestazioni.
Non può sfuggire, infatti, che i testi sentiti hanno confermato che la convenuta, contrariamente agli accordi contrattuali intercorsi, poco dopo l'inizio dei lavori non è riuscita a reperire i puntelli necessari per la struttura in cemento armato,
che sono stati reperiti e pagati direttamente dall'attrice, la quale ha fornito anche la manodopera di due operai per il periodo da ottobre 2020 a dicembre 2020 che hanno lavorato per 8 ore al giorno, mentre il committente e direttore dei lavori del cantiere di LI NC DA ha confermato che la convenuta avrebbe effettuato solo i
Contr lavori di stonacatura e quelli ai controtelai delle finestre mentre la è subentrata alla e infine furono ultimati dalla stessa attrice. CP_1
A ciò si aggiunga che è rimasta priva di espressa e specifica contestazione la circostanza dedotta in atto di citazione che la convenuta abbia chiesto all'attrice
7 “…ai sensi dell'art. 1269 c.c., di pagare l'importo di euro 5.100,00 (dovutole per
parte dei lavori effettuati nel cantiere in parola) direttamente in favore della società
sua creditrice…” (v. atto di citazione pag. 3 e 4) con ciò solo Controparte_3
dovendosi ritenere circostanza pacifica ed ammessa ex art. 115 c.p.c.
All'esito, quindi, della compiuta istruttoria la parte convenuta non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, mentre l'attrice ha provato che rispetto a quanto concordato contrattualmente la convenuta è stata inadempiente nei limiti accertati dall'istruttoria, non solo ma sulla base della documentazione versata in atti e di quanto emerso dall'istruttoria in ordine al cantiere di Viareggio l'attrice vanta un c redito nei confronti della convenuta di €. 3.550,30, mentre in ordine al cantiere di
NC LI DA residua un debito in favore della convenuta di €. 1.200,00,
ne consegue che, stante la richiesta compensazione, ad oggi l'attrice vanta un credito nei confronti della convenuta pari ad €. 2.350,30, somma che la convenuta dovrà
restituire all'attrice.
L'opposizione de qua, quindi, appare fondata e meritevole di accoglimento,
pertanto, il D.I. 314/22 a suo tempo emesso va revocato con obbligo della convenuta di restituire all'attrice quanto medio tempore versato in virtù della provvisoria esecutività rilasciata in corso di causa
In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta e dell'eccezione di compensazione va accertato un credito in favore dell'attrice pari ad €. 2.350,30,
somma che la convenuta dovrà versare in favore della Parte_1
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa, come accertato all'esito del
8 giudizio, dell'attività processuale effettivamente espletata, quindi in complessivi €.
2.816,00 di cui €. 2.552,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge,
se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie l'opposizione proposta per quanto in motivazione, e per l'effetto revoca il D.I. 314/22 a suo tempo emesso, con obbligo della convenuta di rifondere all'attrice quanto eventualmente medio tempore pagato in virtù
della concessa provvisoria esecuzione;
- Accoglie la domanda riconvenzionale svota dall'attrice, come sopra motivato e l'eccezione di compensazione svolta accertando e dichiarando che la convenuta deve all'attrice la somma di €. 2.350,30 come determinata nella parte motiva, con condanna della convenuta al pagamento della detta somma in favore dell'attrice;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi
2.816,00 di cui €. 2.552,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP
come per legge, se dovuti;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma
9 provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 12 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
10