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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/10/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di Taranto,prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel.
dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice
dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 2270 del R.G. 2025, riservato per la decisione nell'udienza del 10-10-2025 sulle conclusioni dei procuratori delle parti;
T R A
(Avv.Stefania Di Stefano), Parte_1
RICORRENTE
E
(Avv.Filomena D'Addario), CP_1
RESISTENTE
in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore (Avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14-5-2025 (nata a [...] il [...]) nella Parte_1
qualità di coniuge divorziata di , deceduto in Martina Franca il 2-3- Persona_1
2025, ha chiesto che le sia riconosciuto ex art.9 comma 3 l.898/1970 il diritto di ottenere, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, il pagamento diretto in proprio favore da parte di , di quota della pensione di CP_3
reversibilità attribuita a coniuge superstite che il aveva CP_1 Per_1
sposato in seconde nozze il 26-2-2015. Ha dedotto a sostegno la ricorrente di avere contratto matrimonio con in Massafra il 20-1-1979, da cui erano nati Persona_1
i figli e;
che con sentenza di questo Tribunale n.2026 del 21-6-2014 Per_2 Per_3
era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed era stato riconosciuto il proprio diritto a percepire assegno di divorzio di € 500 rivalutabili secondo indici istat a carico dell'ex coniuge;
di non essere passata a nuove nozze, di essere priva di redditi avendo perso l'unico introito dell'assegno di divorzio.
La nel costituirsi ha chiesto attribuire alla della pensione di CP_1 Parte_1
riversibilità la sola somma di € 300. Ha dedotto a sostegno che l'attrice separatasi dal nel 2008, aveva capacità di lavoro per avere lavorato come consulente Per_1
Vodafone e in ragione dell'età godeva o poteva godere di pensione;
che essa resistente aveva convissuto con il già dal 2008,e che tuttora viveva con un figlio del Per_1
di anni 22, studente e non indipendente dovendosi fare carico del Per_1
mantenimento anche di quest'ultimo con una pensione di riversibilità di € 1400 mensili;
che si era fatta carico dell'assistenza del coniuge durante la malattia e delle spese funerarie;
che oltre al criterio temporale occorreva tenere conto dei criteri correttivi quali l'ammontare dell'assegno goduto dall'ex coniuge,la convivenza prematrimoniale,la presenza di figli ed in genere le condizioni economiche delle aventi diritto.
Si è costituito dichiarando di essere disposto a liquidare il trattamento di CP_3
riversibilità nelle quote che sarebbero state stabilite dal Tribunale ed aggiungendo che allo stato attuale il trattamento di riversibilità percepito dalla O003-7800- CP_1
20074402) ammontava ad € 1230,02.
La domanda deve essere accolta per quanto di ragione. Ai sensi dell'art.9 comma 3 l.898-1970 “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5”.
E' documentato che la ricorrente contrasse matrimonio con il 20-1- Persona_1
1979; la separazione giudiziale da quest'ultimo fu pronunciata con sentenza pubblicata il 30-11-2009 , dopo comparizione presidenziale del 17-6-2008(v. pronuncia di divorzio);
con sentenza di questo Tribunale n.2026 pubblicata il 21-6-2014 fu dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e venne riconosciuto con decorrenza dalla data della stessa pronuncia il diritto della a percepire assegno di divorzio di Parte_1
€ 500 oltre rivalutazione a carico dell'ex coniuge;
in data 26-2-2015 il contrasse Per_1
nuove nozze con (nata il [...]), venendo infine a morte il 2-3- CP_1
2025.
Parimenti non è contestato che sia stata liquidata alla seguito del decesso CP_1
del coniuge pensione netta di riversibilità(SO-003-7800-20074402) di € 1230,02
mensili(cfr. comparsa ). CP_3
Ricorrono pertanto i presupposti giuridici per l'attribuzione alla ricorrente di una quota di tale pensione, essendo documentata la titolarità da parte sua di assegno di divorzio di
€ 500 mensili oltre rivalutazione Istat come liquidata nella sentenza di divorzio, al momento del decesso dell'ex coniuge,dovendosi unicamente delibare la questione di ripartizione del trattamento di riversibilità tra le due aventi diritto.
Secondo recente giurisprudenza di legittimità,la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità
dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale necessario alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/11/2020, n.
25656).
Nella specie non è dimostrata la durata della convivenza prematrimoniale della n quanto pur avendo quest'ultima affermato che la stessa era iniziata nel CP_1
2008 non ne ha offerto ritualmente prova (la richiesta di prova testimoniale contenuta nella comparsa di costituzione è priva di capitolazione);per contro la ricorrente ha offerto prova presuntiva di una precedente convivenza prematrimoniale di breve durata(certificato di stato di famiglia riferito al 1978)
In ordine alle condizioni economiche delle aventi diritto entrambe si sono dette disoccupate e prive di reddito, né è possibile presumerne capacità di lavoro in considerazione dell'età o percezione di trattamenti pensionistici data la saltuarietà
dell'attività di lavoro svolta dalla ricorrente(v. sentenza di divorzio);la ha CP_1
documentato di convivere con un figlio attualmente di anni ventidue iscritto presso un corso universitario in Taranto. La non ha allegato di avere prole a carico, né Parte_1
documentato spese per procurarsi sistemazione abitativa.
La valutazione complessiva degli indicati parametri fa ritenere equa la ripartizione del trattamento di riversibilità nella misura del 60% in favore della del residuo CP_1
40% in favore della in quanto pure a fronte della maggior durata del primo Parte_1
rapporto matrimoniale in confronto al secondo, è da considerare che l'attrice deve verosimilmente attendere al mantenimento non solo proprio ma anche del figlio convivente, del quale data la giovane età e l'iscrizione a corso universitario non può
presumersi autosufficienza.
La globale valutazione di questi elementi fa ritenere equa l'attribuzione a Parte_1
del quaranta per cento del trattamento di reversibilità calcolato in ragione del
[...]
decesso di , ed a del sessanta per cento residuo, il Persona_1 CP_1
tutto con decorrenza dall' 1-4-2025.
Secondo il consolidato orientamento del S.C. (cfr. Cass. sezioni unite 12.1.1998 n. 159
e numerose altre pronunzie ad essa conformi, tra cui Cass. 19.9.2008 n. 23862) il diritto del coniuge divorziato alla quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto
è un diritto autonomo di natura previdenziale e non soltanto un diritto vantato nei confronti di quello superstite, dal quale è limitato esclusivamente nell'aspetto quantitativo. Ne consegue che in caso di concorso fra il coniuge divorziato e quello superstite la decorrenza del trattamento di reversibilità nasce per entrambi, dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato, nei confronti dell'ente erogatore e ad essa deve uniformarsi il giudice con la sentenza con cui ne dispone la ripartizione fra gli aventi diritto.
Ricorrono infine giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia ed alle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale,definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie la domanda ,per quanto di effettiva ragione, e per l'effetto attribuisce, con decorrenza dall'1-4-2025, a nata a [...] il [...], la quota Parte_1 del quaranta per cento della pensione di reversibilità già liquidata da in favore CP_3
di ,nata a [...] il [...], quale coniuge superstite CP_1
di , nato il [...] in [...] e deceduto in Martina Franca il 2- Persona_1
3-2025;attribuisce a il residuo sessanta per cento del trattamento CP_1
pensionistico in questione;
pone a carico dell'Ente previdenziale il pagamento, nella misura indicata, dei ratei non percepiti dalla;
Parte_1
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 10-10-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto
Il Presidente est.