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Articolo 55 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
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Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Articolo 55 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Versione
13 gennaio 1957
Art. 55.
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1 luglio 1956.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957
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