Decreto cautelare 8 maggio 2018
Ordinanza cautelare 9 luglio 2018
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 19/12/2023, n. 19259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 19259 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2023
N. 19259/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05155/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5155 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IV SI, AR NO, AR RE, MA SA, UC De SI, AN SA, NE LA, RO OT Di AR, AR ER, EL RI, LL De RA, ND MO, MA TE, IE EL, ER NA, SI CC, AL MO, GI OS, EL LL, LE LL, RA CO, ND CH, FA De OS, NO IT, OB MA, AV FU, LA AR, NA CE, NZ ZO, IN SS e RO GI, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Castellammare Di Stabia, via Salvatore di Giacomo 15;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
MA ND, EA GI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto 995 del 15 dicembre 2017 (sulle modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento) in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09 febbraio 2018;
- del conseguente bando di concorso (d.d.g. del 16 febbraio 2018), per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla Gazzetta Ufficiale in data 16 febbraio 2018; laddove (art. 3, n. 1 del bando concorsuale) si prevede che “ sono ammessi a partecipare alle procedure i soli candidati, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado con titoli conseguiti entro il 31 maggio 2017 ”, e ancora nella parte in cui (articolo 4, n.3 del bando concorsuale) si prevede che “ i candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza polis, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione ”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 novembre 2018:
- del decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019213 del 27 agosto 2018 emesso dal Direttore Generale dell’USR Campania, relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito in riferimento alla classe concorsuale AO55 per regioni oggetto di aggregazione territoriale;
- del decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019679. del 30 agosto 2018 emesso dal Direttore Generale dell’USR Campania, relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito in riferimento alla classe concorsuale AJ55 per regioni oggetto di aggregazione territoriale
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 febbraio 2019:
di ulteriori decreti di approvazione delle graduatorie di merito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Vista la nota depositata da parte ricorrente in data 7 dicembre 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota del 7 dicembre 2023 i ricorrenti hanno chiesto « che sia dichiarata la cessata materia del contendere », poiché – all’esito di successive procedure – sono stati « inseriti stabilmente nei ruoli del personale docente »;
Ritenuto che quanto dedotto non consenta di affermare la sussistenza dei presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, tuttavia, che la dichiarazione di parte ricorrente sia idonea a comprovare una evidente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, a cui non può che conseguire una declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, di poter compensare integralmente le spese del presente giudizio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Arturo Levato, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO