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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12339 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53899/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 53899/2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio Basciani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Salaria, n. 332, in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Scaglione ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Circonvallazione
pagina 1 di 8 Trionfale, n. 34, in forza di procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: instaurato il contraddittorio ed escussi i testi indotti, in vista dell'udienza del 19 febbraio 2025, trattata con modalità cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno precisato le conclusioni. In particolare, parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e l'opponente ha chiesto di accertare di non essere debitrice della controparte e, per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo e, in subordine, di riconoscere al HI le minori somme dovute per l'attività svolta, in ogni caso senza liquidare gli interessi nella misura prevista dal d.lgs n. 231/2002.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo ha esposto di aver stipulato, in CP_1 data 10 ottobre 2020, con la un contratto di consulenza Parte_1 immobiliare, con cui era stato incaricato di eseguire attività di consulenza in materia edilizia, tecnica urbanistica e progettuale nonché analisi di mercato in relazione ad alcuni interventi immobiliari, per un corrispettivo di € 70.000,00, da versare, quanto ad € 5.000,0 entro il 30.10.2020, e quanto alla restante somma di €
65.000,00 in rate mensili da € 5.000,00 ciascuna, da pagare entro il giorno 30 di ogni mese a far tempo dal 30.01.2021. Dato, quindi, atto che a fronte del credito maturato in relazione alle rate scadute gli era stata versata la sola somma di €
10.000,00, ha chiesto ingiungersi alla il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 24.400,00 (IVA inclusa) oltre interessi legali ex D.Lgs 231/02 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 8 Emesso il decreto ingiuntivo, notificato il 13 giugno 2022, la Parte_1 ha proposto opposizione, con atto di citazione notificato il 21 luglio 2022.In
[...] particolare, l'opponente, dopo aver eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., evidenziando la carenza della documentazione e la genericità delle motivazioni addotte da controparte a fondamento dell'opposta ingiunzione, ha evidenziato l'infondatezza nel merito della domanda, osservando che il. HI, come dallo stesso riconosciuto nel ricorso monitorio, aveva già ricevuto dalla il Parte_1 pagamento della somma di € 10.000,00, da considerarsi satisfattivo in relazione alle prestazioni effettivamente espletate, considerato, quanto all'ulteriore pagamento richiesto, che non era mai stata prodotta dalla controparte documentazione comprovante le prestazioni effettivamente eseguite e il relativo integrale svolgimento.
Ha poi dedotto l'inoperatività della normativa di cui al d. Lgs. 231/2002.
Ha quindi precisato le conclusioni come riportate in epigrafe.
Si è costituito in giudizio, in data 5 febbraio 2023, il quale, CP_1 premesso che i suoi rapporti con la sorti alla fine degli Parte_1 anni '90 si erano consolidati nel 2017, quando la società, interessata a realizzare interventi immobiliari, tramite appalti con cooperative edilizie assegnatarie di lotti di terreno nel Piano di Zona (PDZ) Colle Oliva, si era rivolta a lui, quale esperto del settore, ha esposto di aver fornito consulenza e assistenza tecnica e progettuale in favore della al fine di realizzare il subentro di Parte_1 quest'ultima nella realizzazione del suddetto programma edilizio in luogo della
Società Cooperativa Anna 80 s.r.l., oggetto di una convenzione da quest'ultima stipulata con il Comune di Ciampino. In particolare, ha esposto di aver formalizzato con l'opponente l'incarico professionale tra settembre e ottobre 2020,
e di essersi occupato di tutti i passaggi necessari alla cessione notarile del pagina 3 di 8 programma edilizio dalla Cooperativa Anna 80 s.r.l. alla Parte_1 avvenuta, in via definitiva, in data 11 dicembre 2020.
Ha quindi evidenziato che la controparte non aveva mai contestato alcun inadempimento e anche con l'atto introduttivo del presente giudizio si era limitata ad osservare che esso opposto non aveva documentato l'integrale svolgimento dell'incarico affidato. Ha altresì evidenziato che la misura degli interessi dovutigli doveva essere determinata applicando il tasso di interesse previsto dal D.Lgs.
231/2002, operante per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, con la precisazione che per tale doveva intendersi anche un libero professionista o un lavoratore autonomo.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di: “In via preliminare: atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito: rigettare l'opposizione spiegata da in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, confermando il decreto ingiuntivo n. 9148 del 27.05.2022 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti dell'opponente con condanna della medesima per temerarietà nella lite nella misura equa che sarà individuata dal Tribunale adito;
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.”
2. Tanto esposto con riguardo alla domanda proposta e alle difese svolte, si osserva che costituisce circostanza pacifica tra le parti e documentalmente provata che, in data 10 ottobre 2020, e la avevano CP_1 Parte_1 concluso un contratto, con cui la società odierna opponente, premesso che intendeva realizzare degli interventi edificatori in Ciampino Colle Oliva e
Cecchignola Nord Bis – Roma, aveva affidato al un incarico di consulenza, CP_1 assistenza tecnica e progettuale inerente tali interventi immobiliari. In particolare, il era stato incaricato dalla committente di “effettuare analisi di mercato CP_1
pagina 4 di 8 immobiliare inerente il Comparto L6, Colle Oliva – Ciampino e Comparto 'a parte' piano di Zona Cecchignola Nord Bis – Roma, effettuando altresì una disamina delle criticità connesse ai vincoli urbanistici ed autorizzativi scaturenti anche dai piani di Zona approvati dalle Autorità”. Le parti, quindi, relativamente all'intervento Colle Oliva, avevano convenuto un corrispettivo di € 70.000,00, di cui € 5.000,00, da versare entro il 30 ottobre 2020, e il residuo importo di €
65.000,00 da pagare in tredici rate trimestrali di € 5.000, da versare entro il giorno
30 del mese a partire da gennaio 2021 (cfr. all. “G” di parte opposta).
3.Dato atto che è pacifico che parte opposta ha ricevuto in pagamento dalla la somma di € 10.000,00, si osserva che l'opponente ha Parte_1 contestato la pretesa creditoria azionata, sul rilievo che i compensi versati erano satisfattivi dell'attività svolta.
Invero, deve darsi atto che lo stesso nel costituirsi in giudizio, ha descritto CP_1 le prestazioni eseguite in favore della in termini tali da rendere Parte_1 evidente lo svolgimento solo parziale delle attività oggetto del contratto per cui è causa, essendo rimaste ineseguite le prestazioni costituenti il nucleo essenziale dell'incarico affidato.
Nel dettaglio il ha riferito che tale Cooperativa Anna 80, di cui egli era CP_1 stato consigliere, era stata assegnataria di un lotto di terreno interessato dall'intervento edilizio, la cui realizzazione era ostacolata da vincoli archeologici, e che la che stava realizzando costruzioni nell'ambito del medesimo Parte_1 piano di zona, era interessata a subentrare a tale Cooperativa, cui il lotto di terreno era stato assegnato il 10.05.2018 e che aveva concluso con il Comune di Ciampino una convenzione volta ad individuare gli oneri di urbanizzazione. Tanto premesso lo stesso ha descritto le attività svolte come funzionali ad assistere la CP_1 società opponente nella cessione del programma edilizio dalla Cooperativa Anna
80 così da subentrare negli obblighi convenzionali assunti nei confronti del pagina 5 di 8 Comune e nel Consorzio di Urbanizzazione che era stato costituito e ha precisato di aver, a tal fine, partecipato alle assemblee della Cooperativa e alle relative riunioni preparatorie presso la sino al rilascio dell'autorizzazione al subentro, Pt_1 intervenuto il 7.12.2020.
Invero, dalla stessa descrizione delle attività svolte contenuta in comparsa di risposta emerge lo svolgimento solo parziale dell'incarico affidato, atteso che le attività espletate, come riferite dallo stesso opposto, non sono riconducibili all'assistenza progettuale e tecnica indicata in contratto, considerato, in particolare, che non risultano svolte le prestazioni inerenti all'analisi del mercato immobiliare, così come, alla luce delle stesse allegazioni della parte opposta, deve ritenersi mancata la disamina delle criticità connesse ai vincoli urbanistici.
4. Del resto quanto sopra trova conferma nelle risultanze istruttorie considerato che non è stato depositato alcun documento comprovante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico.
Né può giungersi a diverse conclusioni in considerazione degli esiti della prova testimoniale.
Il teste escusso all'udienza del 30.10.2024, ha riferito di alcuni incontri Tes_1 tra la di cui era Presidente, e la avvenuti nel Parte_2 Pt_1
2018, ai quali aveva partecipato il e in cui quest'ultimo aveva spiegato a CP_1 il programma edilizio, senza che, tuttavia, sia chiaro se tale attività sia Pt_1 riferibile al contratto del 10.10.2020, in ciò valutato che si tratta di incontri avvenuti due anni prima la stipula del contratto e considerato che, nelle sue allegazioni, l'opposto si è riferito al solo lotto di terreno inizialmente assegnato alla
Cooperativa Anna 80, su cui il teste nulla ha saputo indicare.
pagina 6 di 8 Inoltre, da tale deposizione non risulta che il aveva svolto l'attività di CP_1 analisi del mercato immobiliare e di disamina delle criticità inerenti i vincoli urbanistici derivanti dai piani di zona, oggetto dell'incarico affidato.
Il teste escusso a tale medesima udienza del 30.10.2024, ha confermato Tes_2
l'assistenza prestata dal a nel subentro alla Cooperativa Anna 80, CP_1 Pt_1 sostanziatasi nella partecipazione alle assemblee della Cooperativa, in cui l'opposto aveva illustrato ai soci il programma edilizio, e nella partecipazione alle riunioni preparatorie presso gli uffici della in cui si discuteva, in termini generali, Pt_1 di tale programma.
Da tale deposizione non risultano, tuttavia, attività ulteriori non emergendo
(mancando peraltro, sul punto, anche una specifica allegazione), l'elaborazione a cura del HI del programma edilizio, in ciò valutato che il teste ha dichiarato di non conoscere le singole attività svolte dall'opposto per la Parte_1
[...]
Deve pertanto ritenersi, anche in ragione di quanto riportato nei verbali dell'assemblea della Cooperativa Anna 80 versati in atti (cfr. all. D alla comparsa di risposta), che l'opposto non abbia curato le predette attività di consulenza di cui era stato incaricato precipuamente riferite, come sopra evidenziato, ad un'analisi del mercato immobiliare e alla disamina dei vincoli urbanistici.
5. Non vi sono dunque elementi per ritenere che il abbia svolto attività CP_1 ulteriori rispetto a quelle già remunerate con l'avvenuto pagamento della somma di
€ 10.000,00 da parte della non consentendo la genericità Parte_1 degli elementi di prova addotti una ricostruzione della prestazione resa in termini tali da giustificare il pagamento di un più elevato corrispettivo.
Va dunque accolta l'opposizione proposta e, conseguentemente, deve essere revocato il provvedimento monitorio.
6. Le peculiarità del caso concreto giustificano la compensazione delle spese di lite.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9148/2022;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 6 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 53899/2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio Basciani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Salaria, n. 332, in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Scaglione ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Circonvallazione
pagina 1 di 8 Trionfale, n. 34, in forza di procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: instaurato il contraddittorio ed escussi i testi indotti, in vista dell'udienza del 19 febbraio 2025, trattata con modalità cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno precisato le conclusioni. In particolare, parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e l'opponente ha chiesto di accertare di non essere debitrice della controparte e, per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo e, in subordine, di riconoscere al HI le minori somme dovute per l'attività svolta, in ogni caso senza liquidare gli interessi nella misura prevista dal d.lgs n. 231/2002.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo ha esposto di aver stipulato, in CP_1 data 10 ottobre 2020, con la un contratto di consulenza Parte_1 immobiliare, con cui era stato incaricato di eseguire attività di consulenza in materia edilizia, tecnica urbanistica e progettuale nonché analisi di mercato in relazione ad alcuni interventi immobiliari, per un corrispettivo di € 70.000,00, da versare, quanto ad € 5.000,0 entro il 30.10.2020, e quanto alla restante somma di €
65.000,00 in rate mensili da € 5.000,00 ciascuna, da pagare entro il giorno 30 di ogni mese a far tempo dal 30.01.2021. Dato, quindi, atto che a fronte del credito maturato in relazione alle rate scadute gli era stata versata la sola somma di €
10.000,00, ha chiesto ingiungersi alla il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 24.400,00 (IVA inclusa) oltre interessi legali ex D.Lgs 231/02 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 8 Emesso il decreto ingiuntivo, notificato il 13 giugno 2022, la Parte_1 ha proposto opposizione, con atto di citazione notificato il 21 luglio 2022.In
[...] particolare, l'opponente, dopo aver eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., evidenziando la carenza della documentazione e la genericità delle motivazioni addotte da controparte a fondamento dell'opposta ingiunzione, ha evidenziato l'infondatezza nel merito della domanda, osservando che il. HI, come dallo stesso riconosciuto nel ricorso monitorio, aveva già ricevuto dalla il Parte_1 pagamento della somma di € 10.000,00, da considerarsi satisfattivo in relazione alle prestazioni effettivamente espletate, considerato, quanto all'ulteriore pagamento richiesto, che non era mai stata prodotta dalla controparte documentazione comprovante le prestazioni effettivamente eseguite e il relativo integrale svolgimento.
Ha poi dedotto l'inoperatività della normativa di cui al d. Lgs. 231/2002.
Ha quindi precisato le conclusioni come riportate in epigrafe.
Si è costituito in giudizio, in data 5 febbraio 2023, il quale, CP_1 premesso che i suoi rapporti con la sorti alla fine degli Parte_1 anni '90 si erano consolidati nel 2017, quando la società, interessata a realizzare interventi immobiliari, tramite appalti con cooperative edilizie assegnatarie di lotti di terreno nel Piano di Zona (PDZ) Colle Oliva, si era rivolta a lui, quale esperto del settore, ha esposto di aver fornito consulenza e assistenza tecnica e progettuale in favore della al fine di realizzare il subentro di Parte_1 quest'ultima nella realizzazione del suddetto programma edilizio in luogo della
Società Cooperativa Anna 80 s.r.l., oggetto di una convenzione da quest'ultima stipulata con il Comune di Ciampino. In particolare, ha esposto di aver formalizzato con l'opponente l'incarico professionale tra settembre e ottobre 2020,
e di essersi occupato di tutti i passaggi necessari alla cessione notarile del pagina 3 di 8 programma edilizio dalla Cooperativa Anna 80 s.r.l. alla Parte_1 avvenuta, in via definitiva, in data 11 dicembre 2020.
Ha quindi evidenziato che la controparte non aveva mai contestato alcun inadempimento e anche con l'atto introduttivo del presente giudizio si era limitata ad osservare che esso opposto non aveva documentato l'integrale svolgimento dell'incarico affidato. Ha altresì evidenziato che la misura degli interessi dovutigli doveva essere determinata applicando il tasso di interesse previsto dal D.Lgs.
231/2002, operante per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, con la precisazione che per tale doveva intendersi anche un libero professionista o un lavoratore autonomo.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di: “In via preliminare: atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito: rigettare l'opposizione spiegata da in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, confermando il decreto ingiuntivo n. 9148 del 27.05.2022 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti dell'opponente con condanna della medesima per temerarietà nella lite nella misura equa che sarà individuata dal Tribunale adito;
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.”
2. Tanto esposto con riguardo alla domanda proposta e alle difese svolte, si osserva che costituisce circostanza pacifica tra le parti e documentalmente provata che, in data 10 ottobre 2020, e la avevano CP_1 Parte_1 concluso un contratto, con cui la società odierna opponente, premesso che intendeva realizzare degli interventi edificatori in Ciampino Colle Oliva e
Cecchignola Nord Bis – Roma, aveva affidato al un incarico di consulenza, CP_1 assistenza tecnica e progettuale inerente tali interventi immobiliari. In particolare, il era stato incaricato dalla committente di “effettuare analisi di mercato CP_1
pagina 4 di 8 immobiliare inerente il Comparto L6, Colle Oliva – Ciampino e Comparto 'a parte' piano di Zona Cecchignola Nord Bis – Roma, effettuando altresì una disamina delle criticità connesse ai vincoli urbanistici ed autorizzativi scaturenti anche dai piani di Zona approvati dalle Autorità”. Le parti, quindi, relativamente all'intervento Colle Oliva, avevano convenuto un corrispettivo di € 70.000,00, di cui € 5.000,00, da versare entro il 30 ottobre 2020, e il residuo importo di €
65.000,00 da pagare in tredici rate trimestrali di € 5.000, da versare entro il giorno
30 del mese a partire da gennaio 2021 (cfr. all. “G” di parte opposta).
3.Dato atto che è pacifico che parte opposta ha ricevuto in pagamento dalla la somma di € 10.000,00, si osserva che l'opponente ha Parte_1 contestato la pretesa creditoria azionata, sul rilievo che i compensi versati erano satisfattivi dell'attività svolta.
Invero, deve darsi atto che lo stesso nel costituirsi in giudizio, ha descritto CP_1 le prestazioni eseguite in favore della in termini tali da rendere Parte_1 evidente lo svolgimento solo parziale delle attività oggetto del contratto per cui è causa, essendo rimaste ineseguite le prestazioni costituenti il nucleo essenziale dell'incarico affidato.
Nel dettaglio il ha riferito che tale Cooperativa Anna 80, di cui egli era CP_1 stato consigliere, era stata assegnataria di un lotto di terreno interessato dall'intervento edilizio, la cui realizzazione era ostacolata da vincoli archeologici, e che la che stava realizzando costruzioni nell'ambito del medesimo Parte_1 piano di zona, era interessata a subentrare a tale Cooperativa, cui il lotto di terreno era stato assegnato il 10.05.2018 e che aveva concluso con il Comune di Ciampino una convenzione volta ad individuare gli oneri di urbanizzazione. Tanto premesso lo stesso ha descritto le attività svolte come funzionali ad assistere la CP_1 società opponente nella cessione del programma edilizio dalla Cooperativa Anna
80 così da subentrare negli obblighi convenzionali assunti nei confronti del pagina 5 di 8 Comune e nel Consorzio di Urbanizzazione che era stato costituito e ha precisato di aver, a tal fine, partecipato alle assemblee della Cooperativa e alle relative riunioni preparatorie presso la sino al rilascio dell'autorizzazione al subentro, Pt_1 intervenuto il 7.12.2020.
Invero, dalla stessa descrizione delle attività svolte contenuta in comparsa di risposta emerge lo svolgimento solo parziale dell'incarico affidato, atteso che le attività espletate, come riferite dallo stesso opposto, non sono riconducibili all'assistenza progettuale e tecnica indicata in contratto, considerato, in particolare, che non risultano svolte le prestazioni inerenti all'analisi del mercato immobiliare, così come, alla luce delle stesse allegazioni della parte opposta, deve ritenersi mancata la disamina delle criticità connesse ai vincoli urbanistici.
4. Del resto quanto sopra trova conferma nelle risultanze istruttorie considerato che non è stato depositato alcun documento comprovante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico.
Né può giungersi a diverse conclusioni in considerazione degli esiti della prova testimoniale.
Il teste escusso all'udienza del 30.10.2024, ha riferito di alcuni incontri Tes_1 tra la di cui era Presidente, e la avvenuti nel Parte_2 Pt_1
2018, ai quali aveva partecipato il e in cui quest'ultimo aveva spiegato a CP_1 il programma edilizio, senza che, tuttavia, sia chiaro se tale attività sia Pt_1 riferibile al contratto del 10.10.2020, in ciò valutato che si tratta di incontri avvenuti due anni prima la stipula del contratto e considerato che, nelle sue allegazioni, l'opposto si è riferito al solo lotto di terreno inizialmente assegnato alla
Cooperativa Anna 80, su cui il teste nulla ha saputo indicare.
pagina 6 di 8 Inoltre, da tale deposizione non risulta che il aveva svolto l'attività di CP_1 analisi del mercato immobiliare e di disamina delle criticità inerenti i vincoli urbanistici derivanti dai piani di zona, oggetto dell'incarico affidato.
Il teste escusso a tale medesima udienza del 30.10.2024, ha confermato Tes_2
l'assistenza prestata dal a nel subentro alla Cooperativa Anna 80, CP_1 Pt_1 sostanziatasi nella partecipazione alle assemblee della Cooperativa, in cui l'opposto aveva illustrato ai soci il programma edilizio, e nella partecipazione alle riunioni preparatorie presso gli uffici della in cui si discuteva, in termini generali, Pt_1 di tale programma.
Da tale deposizione non risultano, tuttavia, attività ulteriori non emergendo
(mancando peraltro, sul punto, anche una specifica allegazione), l'elaborazione a cura del HI del programma edilizio, in ciò valutato che il teste ha dichiarato di non conoscere le singole attività svolte dall'opposto per la Parte_1
[...]
Deve pertanto ritenersi, anche in ragione di quanto riportato nei verbali dell'assemblea della Cooperativa Anna 80 versati in atti (cfr. all. D alla comparsa di risposta), che l'opposto non abbia curato le predette attività di consulenza di cui era stato incaricato precipuamente riferite, come sopra evidenziato, ad un'analisi del mercato immobiliare e alla disamina dei vincoli urbanistici.
5. Non vi sono dunque elementi per ritenere che il abbia svolto attività CP_1 ulteriori rispetto a quelle già remunerate con l'avvenuto pagamento della somma di
€ 10.000,00 da parte della non consentendo la genericità Parte_1 degli elementi di prova addotti una ricostruzione della prestazione resa in termini tali da giustificare il pagamento di un più elevato corrispettivo.
Va dunque accolta l'opposizione proposta e, conseguentemente, deve essere revocato il provvedimento monitorio.
6. Le peculiarità del caso concreto giustificano la compensazione delle spese di lite.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9148/2022;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 6 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
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