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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 366/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(cf ), con sede in Portici (NA) al I Viale Melina n° 3, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio
APPELLANTE
E
(cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Cuzzola CP_1 C.F._1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di GL, iscritto al nr. RG
4790/2022, la proponeva opposizione avverso l'esecuzione azionata con Parte_1 precetto sulla base della Diffida Accertativa n. RC00003/2019-805, dichiarata esecutiva con
Provvedimento del Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria N.
Provvedimento FIDPL/2021-60, n. protocollo 9942 del 28 aprile 2021, con la quale la medesima società, quale datore di lavoro di era stata condannata al pagamento dell'importo CP_1 lordo, di € 7917,55, in ragione del maggiore orario di lavoro prestato, nel periodo compreso dal 31 luglio 2018 ( data di assunzione) al 30 aprile 2019. Con analogo ricorso, iscritto al Nr. RG 4792/2022, la società appellante proponeva opposizione avverso l'esecuzione azionata con precetto sulla base della diffida accertativa n. RC00001/2020-796, Con dichiarata esecutiva con comunicazione del 7 giugno 2021 da parte dell' di Reggio Calabria, con cui la società era stata diffidata alla corresponsione, in favore della lavoratrice, dell'importo pari ad
€ 921,15, al lordo, come maggiori spettanze dovute, in relazione al maggiore orario di lavoro svolto con riferimento al periodo compreso dall'1.5.2019 al 31.5.2019.
Si costituiva in entrambi i giudizi la lavoratrice la quale deduceva che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno, insistendo pertanto sul riconoscimento delle differenze retributive portate negli atti di precetto.
I due ricorsi venivano riuniti, stante la connessione oggettiva e soggettiva ed in seguito all' attività istruttoria espletata, il Giudice rigettava le opposizioni e condannava la società opponente al pagamento delle somme portate dalle diffide accertative contestate, oltre alle spese legali.
In particolare, il Giudicante riteneva che la diffida accertativa, trattandosi di atto amministrativo, non può essere annullata dal Giudice, il quale però può accertare il diritto controverso sul piano sostanziale. Poiché era onere del lavoratore provare l'orario maggiore e questa prova era stata fornita dalla , il Giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare le opposizioni e, stante la mancata CP_1 contestazione dei conteggi da parte della ha riconosciuto a favore della Parte_1 lavoratrice quanto portato nelle diffide accertative.
Ha interposto appello la per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
La ha resistito, insistendo per il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
2. La ensura la sentenza articolando tre motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo rileva l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte i cui non ha disapplicato e/o annullato la diffida, emessa in carenza di potere dell'Ispettorato, trattandosi di un credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e quindi non diffidabile. Richiamata la normativa che consente l'utilizzo dello strumento diffida soltanto in caso di accertamento tecnico e della circolare ministeriale che ne individua tassativamente le ipotesi proprio al fine di evitare eccesso di potere e discrezionalità degli ispettori, deduce che le diffide emesse in favore della lavoratrice - che hanno riqualificato il rapporto di lavoro da part time a full time – travalicano i poteri ispettivi e pertanto il
Tribunale avrebbe dovuto disapplicarle o annullarle.
Con il secondo motivo censura l'erronea valutazione della prova testimoniale, stante la discordanza e la genericità delle dichiarazioni dei testi escussi, nonché l' inattendibilità di taluni in quanto legati alla ricorrente da vincoli di amicizia. Con il terzo motivo censura la decisione del Giudice di non disporre la ctu contabile, sebbene la stessa fosse stata richiesta in ricorso. Ritiene che il mancato espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza.
Chiede infine che venga sospeso il presente giudizio in quanto è pendente un altro giudizio (Tribunale di Reggio Calabria seconda sez Civile RG. 259/2022), avverso il verbale di accertamento e notificazione ed alla consequenziale ordinanza ingiunzione, da cui trae origine la diffida, per cui la sospensione ex art. 295 cpc, si rende necessaria al fine di evitare giudicati contrastanti.
3. Preliminarmente si deve dare atto che non sussistono i presupposti per la sospensione della causa ex art.295 c.p.c. richiesta dall'attuale appellante. Come è noto, la sospensione necessaria del processo civile, a norma dell'art. 295 c.p.c., può disporsi solo se imposta da un'esplicita norma di legge, o quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, di cui sia richiesto l'accertamento con efficacia di giudicato. Nel caso in questione, non si verte in nessuna delle ipotesi di sospensione necessaria di cui all'art.295 c.p.c., dal momento che il giudizio n. 259/2022 r.g., non pendente tra le stesse parti, concerne un accertamento che non costituisce questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico. “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione
(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 20072 del 11 agosto 2017).
Entrando nel merito dei motivi, l'appello è infondato.
Quanto alla doglianza volta a contestare la valutazione del Giudice di non disapplicare o annullare la diffida accertativa emessa in carenza di potere degli ispettori, è sufficiente rilevare che la validità della diffida accertativa per crediti retributivi da lavoro straordinario è stata di recente affermata dalla
Suprema Corte, con le sentenze n. 20826/2025 e 20827/25. La Corte ha chiarito innanzitutto che la volontà di includere nell'ambito di operatività della diffida accertativa tutti i crediti da lavoro è insita nella stessa ratio della legge delega, che è quella di assicurare al lavoratore uno strumento celere per la tutella dei “crediti di lavoro” in genere, senza, quindi, alcuna esclusione, eccezione o restrizione legata a natura e caratteristiche di taluno in particolare di questi crediti. Ha chiarito anche che il
“valore di accertamento tecnico, pure annesso alla diffida accertativa alle descritte condizioni, non
è da intendersi nel senso sostenuto dalla ricorrente, e, cioè, nel senso che al personale ispettivo sia precluso l'accertamento di fatti. La specificazione, invece, è da interpretarsi nel senso che, non diversamente da una consulenza tecnica d'ufficio, come suol dirsi, c.d. percipiente, vale a dire, disposta anzitutto 'per l'accertamento dei fatti' (cfr., tra le tante, da ultimo Cass. n. 7384/2025), il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro, in quanto istituzionalmente qualificato nel campo del lavoro, ben può in primo luogo accertare dei fatti, nella specie, 'inosservanze alla disciplina contrattuale'; e, ove tanto emerga nell'esercizio della propria attività di vigilanza e risulti produttivo di 'crediti patrimoniali in favore dei prestatori', lo stesso personale è tenuto a diffidare 'il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti'; e non è questionabile che tale quantificazione dei crediti in questione rifletta sì anche il vaglio di aspetti 'tecnici' (analogamente in parte qua ad una consulenza c.d. deducente) che, tuttavia, presuppone l'imprescindibile accertamento fattuale, necessario per calcolare detti importi (….) E questa Corte ha già messo in luce che la diffida accertativa, sempre alle cennate condizioni, 'è atto amministrativo che è idoneo ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato', e che l'acquisizione dell'efficacia di titolo esecutivo 'non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato”.
Alla luce dell'intervento chiarificatore della Corte, si può dunque affermare che per il riconoscimento del lavoro straordinario è sufficiente procedere ad un accertamento in fatto delle ore prestate dal lavoratore, per poi confrontare tale dato con l'orario di lavoro contrattualmente previsto. La semplicità di tale accertamento – e l'assenza di qualsivoglia profilo valutativo – determinano quindi la possibilità per l'Ispettorato di procedere alla verifica ed eventualmente emanare la diffida accertativa.
Passando all'esame dei profili sostanziali, l'appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, ritenendo provato ciò che in realtà non è emerso né dalla documentazione allegata ( in particolare le foto dei presunti fogli turno non aventi alcuna provenienza aziendale certa) né dalla prova testimoniale, poiché i testi erano da considerarsi inattendibili (il teste per l'amicizia che la lega alla , il teste invece, per avere Tes_1 CP_1 Tes_2 reso dichiarazioni sconfessabili documentalmente). Segnatamente, l'appellante deduce che dalla comunicazione Unilav, di cui all'all 8, si evince che il sig era impiegato presso altro centro Tes_2 commerciale, di Porto Bolaro,, come dimostra il fatto che non è stato indicato dalla agli CP_1 ispettori tra i nominativi di persone che avrebbero potuto testimoniare sul proprio orario di lavoro.
Aggiunge anche che l'affermazione di essere responsabile del punto vendita e di gestire i turni del personale è smentita dalla circostanza che era che un semplice commesso inquadrato al 4 livello, come la stessa;
che i turni venivano stabiliti di comune accordo dal personale impiegato per CP_1 ogni singolo punto vendita e che le decisioni sulla gestione di ogni punto vendita erano accentrate presso la sede legale della società e presso gli uffici amministrativi, e comunicate ad ogni singolo punto vendita via mail. Contrariamente agli assunti dell'appellante, appare corretta ed immune da censure la valutazione del
Tribunale che – verificata l' attendibilità delle dichiarazioni dei testi, avuto riguardo alla loro logicità
e coerenza nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni ed alla documentazione in atti - ha ritenuto raggiunto la prova in ordine al tempo di lavoro espletato dalla . CP_1
Ed invero, quanto alla testimonianza della il rapporto di amicizia non inficia, di per sé solo, Tes_3
l'attendibilità della deposizione, ma rappresenta semmai un elemento che induce a valutare con più rigore la deposizione testimoniale, la quale, però, se intrinsecamente coerente e supportata da altri elementi probatori, può costituire sicuramente fonte del convincimento del giudice. Nel caso di specie, non sono emersi elementi che facciano apparire inattendibile e non veritiera la deposizione della convergente anzi con il resto del compendio probatorio, in particolare con le Tes_3 dichiarazioni rese da altri colleghi – trovatisi nella stessa identica condizione lavorativa della CP_1 agli ispettori, con la produzione documentale raffigurante il contenuto della messaggistica della chat di gruppo relativa ai turni di lavoro e con le dichiarazioni del teste della cui attendibilità non Tes_2 vi è ragione di dubitare. Gli elementi portati dall'appellante per dimostrare la falsità dele dichiarazioni di quest'ultimo sono privi di consistenza, poiché è lo stesso a precisare di essere formalmente Tes_2 un commesso alle vendite, ma di avere avuto un incarico, meramente di fatto, di responsabile del punto vendita. Il fatto che le decisioni relative ai punti vendita venissero prese dai responsabili operanti nelle sedi legali non esclude che nei singoli punti vendita vi fosse (ed è anzi plausibile ipotizzarlo) un dipendente che, per esperienza o anzianità o capacità, assumesse il ruolo di responsabile di fatto, coordinando il lavoro dei colleghi e predisponendo i turni. L'affermazione che al momento dei fatti , il sig fosse assegnato ad altro punto vendita di altro centro commerciale Tes_2
è mera asserzione priva di alcun riscontro, dal momento che l'unilav prodotto in atti raffigura la situazione esistente negli anni 2015 e nel 2016, ma nulla viene documentato (pur avendo la possibilità
e la disponibilità) per il periodo interessato dall'ispezione. Del resto è lo stesso teste a riferire di essere dipendente della società sin dal 2015 ma di essere stato assegnato allo stesso punto vendita della solo dal 2018 come responsabile. CP_1
Infine anche il terzo motivo relativo alla mancata ammissione della CTU contabile è infondato.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte aderisce :"Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva
… è tardiva ed inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n.
5949 del 12.3.2018).”
Le generiche contestazioni formulate dall'opponente in primo grado ai conteggi contenuti nella diffida accertativa e ribadite in secondo grado devono essere disattese, con la conseguenza che la sentenza di primo grado può esser confermata nella sua integralità.
L'appello va pertanto rigettato, disattendendo però l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata. Invero la responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, che non sussiste nel caso di specie dal momento che agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.906,00, per compensi oltre accessori per legge (DM n. 147/2022, III scaglione, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1290/2023 emessa in data 06.07.2023 dal Tribunale- GL di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna la a rifondere alla sig.ra , le spese di lite Parte_1 CP_1 del presente giudizio che liquida in € 2.906,00, per compensi oltre accessori per legge;
3) l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il consigliere est
Dott. ssa Maria Antonietta Naso
Il presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 366/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(cf ), con sede in Portici (NA) al I Viale Melina n° 3, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio
APPELLANTE
E
(cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Cuzzola CP_1 C.F._1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di GL, iscritto al nr. RG
4790/2022, la proponeva opposizione avverso l'esecuzione azionata con Parte_1 precetto sulla base della Diffida Accertativa n. RC00003/2019-805, dichiarata esecutiva con
Provvedimento del Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria N.
Provvedimento FIDPL/2021-60, n. protocollo 9942 del 28 aprile 2021, con la quale la medesima società, quale datore di lavoro di era stata condannata al pagamento dell'importo CP_1 lordo, di € 7917,55, in ragione del maggiore orario di lavoro prestato, nel periodo compreso dal 31 luglio 2018 ( data di assunzione) al 30 aprile 2019. Con analogo ricorso, iscritto al Nr. RG 4792/2022, la società appellante proponeva opposizione avverso l'esecuzione azionata con precetto sulla base della diffida accertativa n. RC00001/2020-796, Con dichiarata esecutiva con comunicazione del 7 giugno 2021 da parte dell' di Reggio Calabria, con cui la società era stata diffidata alla corresponsione, in favore della lavoratrice, dell'importo pari ad
€ 921,15, al lordo, come maggiori spettanze dovute, in relazione al maggiore orario di lavoro svolto con riferimento al periodo compreso dall'1.5.2019 al 31.5.2019.
Si costituiva in entrambi i giudizi la lavoratrice la quale deduceva che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno, insistendo pertanto sul riconoscimento delle differenze retributive portate negli atti di precetto.
I due ricorsi venivano riuniti, stante la connessione oggettiva e soggettiva ed in seguito all' attività istruttoria espletata, il Giudice rigettava le opposizioni e condannava la società opponente al pagamento delle somme portate dalle diffide accertative contestate, oltre alle spese legali.
In particolare, il Giudicante riteneva che la diffida accertativa, trattandosi di atto amministrativo, non può essere annullata dal Giudice, il quale però può accertare il diritto controverso sul piano sostanziale. Poiché era onere del lavoratore provare l'orario maggiore e questa prova era stata fornita dalla , il Giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare le opposizioni e, stante la mancata CP_1 contestazione dei conteggi da parte della ha riconosciuto a favore della Parte_1 lavoratrice quanto portato nelle diffide accertative.
Ha interposto appello la per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
La ha resistito, insistendo per il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
2. La ensura la sentenza articolando tre motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo rileva l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte i cui non ha disapplicato e/o annullato la diffida, emessa in carenza di potere dell'Ispettorato, trattandosi di un credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e quindi non diffidabile. Richiamata la normativa che consente l'utilizzo dello strumento diffida soltanto in caso di accertamento tecnico e della circolare ministeriale che ne individua tassativamente le ipotesi proprio al fine di evitare eccesso di potere e discrezionalità degli ispettori, deduce che le diffide emesse in favore della lavoratrice - che hanno riqualificato il rapporto di lavoro da part time a full time – travalicano i poteri ispettivi e pertanto il
Tribunale avrebbe dovuto disapplicarle o annullarle.
Con il secondo motivo censura l'erronea valutazione della prova testimoniale, stante la discordanza e la genericità delle dichiarazioni dei testi escussi, nonché l' inattendibilità di taluni in quanto legati alla ricorrente da vincoli di amicizia. Con il terzo motivo censura la decisione del Giudice di non disporre la ctu contabile, sebbene la stessa fosse stata richiesta in ricorso. Ritiene che il mancato espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza.
Chiede infine che venga sospeso il presente giudizio in quanto è pendente un altro giudizio (Tribunale di Reggio Calabria seconda sez Civile RG. 259/2022), avverso il verbale di accertamento e notificazione ed alla consequenziale ordinanza ingiunzione, da cui trae origine la diffida, per cui la sospensione ex art. 295 cpc, si rende necessaria al fine di evitare giudicati contrastanti.
3. Preliminarmente si deve dare atto che non sussistono i presupposti per la sospensione della causa ex art.295 c.p.c. richiesta dall'attuale appellante. Come è noto, la sospensione necessaria del processo civile, a norma dell'art. 295 c.p.c., può disporsi solo se imposta da un'esplicita norma di legge, o quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, di cui sia richiesto l'accertamento con efficacia di giudicato. Nel caso in questione, non si verte in nessuna delle ipotesi di sospensione necessaria di cui all'art.295 c.p.c., dal momento che il giudizio n. 259/2022 r.g., non pendente tra le stesse parti, concerne un accertamento che non costituisce questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico. “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione
(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 20072 del 11 agosto 2017).
Entrando nel merito dei motivi, l'appello è infondato.
Quanto alla doglianza volta a contestare la valutazione del Giudice di non disapplicare o annullare la diffida accertativa emessa in carenza di potere degli ispettori, è sufficiente rilevare che la validità della diffida accertativa per crediti retributivi da lavoro straordinario è stata di recente affermata dalla
Suprema Corte, con le sentenze n. 20826/2025 e 20827/25. La Corte ha chiarito innanzitutto che la volontà di includere nell'ambito di operatività della diffida accertativa tutti i crediti da lavoro è insita nella stessa ratio della legge delega, che è quella di assicurare al lavoratore uno strumento celere per la tutella dei “crediti di lavoro” in genere, senza, quindi, alcuna esclusione, eccezione o restrizione legata a natura e caratteristiche di taluno in particolare di questi crediti. Ha chiarito anche che il
“valore di accertamento tecnico, pure annesso alla diffida accertativa alle descritte condizioni, non
è da intendersi nel senso sostenuto dalla ricorrente, e, cioè, nel senso che al personale ispettivo sia precluso l'accertamento di fatti. La specificazione, invece, è da interpretarsi nel senso che, non diversamente da una consulenza tecnica d'ufficio, come suol dirsi, c.d. percipiente, vale a dire, disposta anzitutto 'per l'accertamento dei fatti' (cfr., tra le tante, da ultimo Cass. n. 7384/2025), il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro, in quanto istituzionalmente qualificato nel campo del lavoro, ben può in primo luogo accertare dei fatti, nella specie, 'inosservanze alla disciplina contrattuale'; e, ove tanto emerga nell'esercizio della propria attività di vigilanza e risulti produttivo di 'crediti patrimoniali in favore dei prestatori', lo stesso personale è tenuto a diffidare 'il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti'; e non è questionabile che tale quantificazione dei crediti in questione rifletta sì anche il vaglio di aspetti 'tecnici' (analogamente in parte qua ad una consulenza c.d. deducente) che, tuttavia, presuppone l'imprescindibile accertamento fattuale, necessario per calcolare detti importi (….) E questa Corte ha già messo in luce che la diffida accertativa, sempre alle cennate condizioni, 'è atto amministrativo che è idoneo ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato', e che l'acquisizione dell'efficacia di titolo esecutivo 'non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato”.
Alla luce dell'intervento chiarificatore della Corte, si può dunque affermare che per il riconoscimento del lavoro straordinario è sufficiente procedere ad un accertamento in fatto delle ore prestate dal lavoratore, per poi confrontare tale dato con l'orario di lavoro contrattualmente previsto. La semplicità di tale accertamento – e l'assenza di qualsivoglia profilo valutativo – determinano quindi la possibilità per l'Ispettorato di procedere alla verifica ed eventualmente emanare la diffida accertativa.
Passando all'esame dei profili sostanziali, l'appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, ritenendo provato ciò che in realtà non è emerso né dalla documentazione allegata ( in particolare le foto dei presunti fogli turno non aventi alcuna provenienza aziendale certa) né dalla prova testimoniale, poiché i testi erano da considerarsi inattendibili (il teste per l'amicizia che la lega alla , il teste invece, per avere Tes_1 CP_1 Tes_2 reso dichiarazioni sconfessabili documentalmente). Segnatamente, l'appellante deduce che dalla comunicazione Unilav, di cui all'all 8, si evince che il sig era impiegato presso altro centro Tes_2 commerciale, di Porto Bolaro,, come dimostra il fatto che non è stato indicato dalla agli CP_1 ispettori tra i nominativi di persone che avrebbero potuto testimoniare sul proprio orario di lavoro.
Aggiunge anche che l'affermazione di essere responsabile del punto vendita e di gestire i turni del personale è smentita dalla circostanza che era che un semplice commesso inquadrato al 4 livello, come la stessa;
che i turni venivano stabiliti di comune accordo dal personale impiegato per CP_1 ogni singolo punto vendita e che le decisioni sulla gestione di ogni punto vendita erano accentrate presso la sede legale della società e presso gli uffici amministrativi, e comunicate ad ogni singolo punto vendita via mail. Contrariamente agli assunti dell'appellante, appare corretta ed immune da censure la valutazione del
Tribunale che – verificata l' attendibilità delle dichiarazioni dei testi, avuto riguardo alla loro logicità
e coerenza nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni ed alla documentazione in atti - ha ritenuto raggiunto la prova in ordine al tempo di lavoro espletato dalla . CP_1
Ed invero, quanto alla testimonianza della il rapporto di amicizia non inficia, di per sé solo, Tes_3
l'attendibilità della deposizione, ma rappresenta semmai un elemento che induce a valutare con più rigore la deposizione testimoniale, la quale, però, se intrinsecamente coerente e supportata da altri elementi probatori, può costituire sicuramente fonte del convincimento del giudice. Nel caso di specie, non sono emersi elementi che facciano apparire inattendibile e non veritiera la deposizione della convergente anzi con il resto del compendio probatorio, in particolare con le Tes_3 dichiarazioni rese da altri colleghi – trovatisi nella stessa identica condizione lavorativa della CP_1 agli ispettori, con la produzione documentale raffigurante il contenuto della messaggistica della chat di gruppo relativa ai turni di lavoro e con le dichiarazioni del teste della cui attendibilità non Tes_2 vi è ragione di dubitare. Gli elementi portati dall'appellante per dimostrare la falsità dele dichiarazioni di quest'ultimo sono privi di consistenza, poiché è lo stesso a precisare di essere formalmente Tes_2 un commesso alle vendite, ma di avere avuto un incarico, meramente di fatto, di responsabile del punto vendita. Il fatto che le decisioni relative ai punti vendita venissero prese dai responsabili operanti nelle sedi legali non esclude che nei singoli punti vendita vi fosse (ed è anzi plausibile ipotizzarlo) un dipendente che, per esperienza o anzianità o capacità, assumesse il ruolo di responsabile di fatto, coordinando il lavoro dei colleghi e predisponendo i turni. L'affermazione che al momento dei fatti , il sig fosse assegnato ad altro punto vendita di altro centro commerciale Tes_2
è mera asserzione priva di alcun riscontro, dal momento che l'unilav prodotto in atti raffigura la situazione esistente negli anni 2015 e nel 2016, ma nulla viene documentato (pur avendo la possibilità
e la disponibilità) per il periodo interessato dall'ispezione. Del resto è lo stesso teste a riferire di essere dipendente della società sin dal 2015 ma di essere stato assegnato allo stesso punto vendita della solo dal 2018 come responsabile. CP_1
Infine anche il terzo motivo relativo alla mancata ammissione della CTU contabile è infondato.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte aderisce :"Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva
… è tardiva ed inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n.
5949 del 12.3.2018).”
Le generiche contestazioni formulate dall'opponente in primo grado ai conteggi contenuti nella diffida accertativa e ribadite in secondo grado devono essere disattese, con la conseguenza che la sentenza di primo grado può esser confermata nella sua integralità.
L'appello va pertanto rigettato, disattendendo però l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata. Invero la responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, che non sussiste nel caso di specie dal momento che agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.906,00, per compensi oltre accessori per legge (DM n. 147/2022, III scaglione, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1290/2023 emessa in data 06.07.2023 dal Tribunale- GL di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna la a rifondere alla sig.ra , le spese di lite Parte_1 CP_1 del presente giudizio che liquida in € 2.906,00, per compensi oltre accessori per legge;
3) l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il consigliere est
Dott. ssa Maria Antonietta Naso
Il presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti