TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 509/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di modifica delle condizioni di separazione, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi Parte_1 C.F._1 residente nella Circonvallazione Ortisiana n. 210, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Coria, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
Contro
nata in [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), residente in [...], C.F._2 ed elettivamente domiciliata in Ragusa, in Via Padre Scopetta n.34, presso e nello studio dell'Avv. Lorena Chiaramonte, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa costitutiva
RESISTENTE 3
e
, nato a [...] il [...] (C.F. , CP CodiceFiscale_3
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Ragusa, in Via Padre Scopetta n.34, presso e nello studio dell'Avv. Lorena
Chiaramonte, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata al proprio atto costitutivo
TERZO INTERVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
“Ritenendo e dichiarando l'insussistenza dei requisiti e presupposti, revocare, con decorrenza dal dì del deposito del presente ricorso, l'obbligo del ricorrente di concorrere nel mantenimento e nelle spese straordinarie del figlio . Con ogni pronuncia inerente e consequenziale”. Riferiva il CP ricorrente che, con decreto reso il 22.1.2013, nel procedimento n. 717/2012
R.G., il Tribunale di Modica aveva omologato la separazione intervenuta tra il medesimo e la moglie , alle condizioni di cui al ricorso Controparte_1 congiunto, ponendo a proprio carico un assegno mensile di mantenimento 4
pari ad € 400,00 in favore del figlio , all'epoca minorenne ed oggi CP
ventinovenne, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, effettuate nell'interesse dello stesso. Da qualche tempo, però, gli assetti posti a base dell'accordo di separazione erano mutati, sia relativamente al ricorrente che al figlio . In CP particolare, erano peggiorate le condizioni economiche del ricorrente, il quale era sempre stato un lavoratore dipendente dell'Azienda Siciliana
Trasporti (AST), e percepiva uno stipendio mediamente di circa € 2.000,00 mensili. Tuttavia, in data 27.10.2023, il suddetto aveva contratto un mutuo ipotecario con la , per l'acquisto di un appartamento in cui andare a CP_3
vivere, con rimborso rateale mensile di € 504,81, avendo fino a quel momento abitato insieme alla propria madre. Relativamente al figlio
, ormai ventinovenne, ancora convivente con la madre, lo stesso CP
doveva ormai intendersi economicamente autonomo, avendo fatto ingresso nel mercato del lavoro già nel 2016, e da tale data avendo prestato la sua attività lavorativa presso diverse aziende;
il 18.11.2020, poi, era CP stato assunto con un contratto a tempo indeterminato presso la ditta
, quale apprendista elettricista e installatore di impianti Parte_2
elettrici nelle costruzioni civili, ma due mesi dopo aveva volontariamente cessato tale rapporto lavorativo, dimettendosi. Pur non ufficialmente il figlio a tutt'oggi continuava a svolgere l'attività di personal trainer presso varie palestre, e mostrava di condurre un buon livello di vita, effettuando viaggi e dedicandosi a varie attività come la pesca, con una barchetta di sua proprietà, e la danza, con partecipazioni ad eventi anche fuori sede.
Si costituiva , la quale chiedeva “Rigettare il Controparte_1 ricorso per insussistenza dei requisiti e dei presupposti della chiesta modifica con conseguente conferma delle statuizioni della separazione;
conseguentemente confermare un contributo di mantenimento a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra in favore del figlio Parte_1 CP_1
maggiorenne nella misura di €.400,00; confermare le altre CP statuizioni concordate in sede di separazione e non oggetto di richiesta di 5
revisione; senza deflettere dalle superiori richieste, qualora l'Ill.mo
Decidente ritenga di modificare l'importo dell'assegno, non potrà non tener conto della retta mensile universitaria sostenuta e pertanto si chiede che l'ammontare dell'assegno non sia inferiore alla somma di €.300,00.
Rigettare in ogni caso la richiesta di revoca o eventuale modifica dell'importo dell'assegno dal dì del deposito del ricorso in quanto è stato provato l'impegno nello studio e nel lavoro da parte del figlio maggiorenne con notevole esborso mensile per gli studi”.
Interveniva , il quale aderiva e faceva proprie le richieste e le CP argomentazioni espresse dalla parte resistente.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, il ricorso proposto dal appare parzialmente Pt_1 meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano "non indipendenti economicamente",” non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le
"circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne. Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente”, sicché il diritto al mantenimento viene meno col
“raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un 6
percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. (Cass.
n. 17183 del 2020).
La responsabilità dei genitori di provvedere al sostentamento dei figli persiste, dunque, finché questi ultimi non completino la loro formazione e non si inseriscano nel mondo del lavoro.
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. Sez. 1, sent.n. 26875/2023).
Nella specie, è risultato pacificamente che il figlio delle parti, CP
, si è sempre adoperato per realizzarsi professionalmente, seguendo
[...] un certo percorso di studi, e allo stesso tempo svolgendo dei lavori, seppure a termine, per cercare di conseguire una certa indipendenza economica dai genitori e per acquisire una certa esperienza professionale, che gli avrebbe consentito in futuro di inserirsi in maniera più stabile e sicura nel mondo del 7
lavoro, e soprattutto di svolgere un'attività consona alle proprie aspirazioni professionali, e adeguata ai titoli di studio nelle more conseguiti.
In particolare, lo stesso ha da subito svolto, sin dal conseguimento del diploma liceale, diversi lavori a termine, i quali, seppure non aventi carattere continuativo e stabile, denotano senza dubbio una certa capacità lavorativa e il tentativo di acquisire una significativa esperienza professionale, in particolare nel campo delle scienze motorie, avendo il suddetto conseguito una serie di titoli di studio specialistici e professionalizzanti nella stessa materia, e avendo ottenuto in ultimo la laurea triennale in scienze motorie, dopodiché si è subito iscritto al successivo corso biennale di specializzazione.
Nel frattempo non ha mai smesso di lavorare, svolgendo anche dei lavori consoni ai titoli di studio nelle more acquisiti e alle sue aspirazioni professionali, in particolare effettuando l'attività di personal trainer presso una palestra di . CP_4
In seno al verbale di udienza del 09 dicembre 2024 lo stesso figlio delle parti ha dichiarato: “Da quando ho conseguito il diploma di liceo artistico… Ho lavorato per due mesi presso il chiosco del padre della mia ex fidanzata per circa euro 600,00/700,00 mensili … quindi ho svolto un corso come personal trainer, per sei/sette mesi, poi ho rifatto un lavoro per la stagione estiva presso un altro chiosco, poi ho lavorato come logistica presso l'Iper Le Dune, si trattava di un lavoro notturno, per euro 600,00 mensili;
non sono riuscito a completare questo lavoro. Poi ho lavorato presso un'impresa di pulizie, per circa euro 600,00 mensili;
lavoravo per circa euro 6/8,00 l'ora per i lavori che svolgevo in quel periodo. In seguito ho lavorato in una palestra per 5,00 euro l'ora, per circa quattro/cinque mesi, dopodichè è scoppiato il COVID.
Ho chiesto un aiuto ad un amico, che mi ha offerto un lavoro, avendo un appalto con un'impresa in materia elettrica. Guadagnavo circa euro 600,00 al mese, senza un orario stabilito. Dopo il periodo del COVID, ho ripreso a lavorare presso le palestre, per circa euro 7,00 l'ora, per 4 o 5 ore al giorno.
In seguito ho lavorato a sempre in palestre. Ho deciso durante il CP_4 8
COVID di iscrivermi all'università on line, e ho conseguito la laurea triennale;
ho sempre lavorato e studiato contemporaneamente. Allo stato continuo a svolgere dei lavori saltuari, ad esempio aiutando dei miei amici che hanno delle barche. La barca con cui esco frequentemente non è mia ma di un mio amico, anzi del padre, e pratico la pesca con questa barca. Ho comprato una macchina con l'aiuto di un garante esterno… Sto cercando di concludere il biennio universitario, e mi mancano cinque esami per conseguire quest'altra laurea. Non ho più nessun rapporto con mio padre.. Mio padre non sa più nulla di me, le uniche cose che apprende è tramite i social… Allo stato lavoro a presso la stessa società dove lavoravo prima come personal CP_4
trainer, e guadagno circa 400,00 euro fissi al mese. Ricevo anche l'aiuto dei miei nonni. I soldi che mio padre mi dà mi servono per andare avanti. .”.
Appare con evidenza dalle dichiarazioni rese dal figlio medesimo come il predetto si sia da sempre adoperato, subito dopo aver conseguito il diploma liceale, nella ricerca di un lavoro, svolgendo varie attività, e in ultimo facendo il personal trainer presso diverse palestre, conformemente alle sue aspirazioni e alla sua preparazione professionale.
In data 18.11.2020, peraltro, risulta essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la ditta , quale apprendista Parte_2 elettricista e installatore di impianti elettrici nelle costruzioni civili, ma due mesi dopo aveva volontariamente cessato il citato rapporto lavorativo, dimettendosi.
La resistente, dal canto suo, ha riferito che i soldi di cui all'assegno le servono per acquistare per il figlio dei cibi specifici, soffrendo quest'ultimo di diabete, per cui ci sono delle ulteriori spese da sostenere, e riconosce che il figlio si è sempre dato da fare per lavorare e rendersi autonomo dai genitori.
In seno alla propria comparsa costitutiva la stessa aveva affermato:
“Attualmente, l'odierno ricorrente, lavora con la qualifica di Istruttore presso l'Associazione dilettantistica “Personal Fitness Studio” con sede a 9
, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo CP_4
determinato dal primo gennaio 2024 al 31.12.2024 per la somma di
€.4800,00 lordi annui percepito mensilmente in base al numero di presenze!
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto e non provato dal padre sig.
, il figlio in questi anni ha investito il tempo nella Parte_1 CP propria formazione professionale universitaria al fine di crearsi una posizione lavorativa solida e non precaria. Egli, amante dello sport, in linea con le sue attitudini e aspirazioni, dopo aver conseguito il diploma di fitness con la qualifica di Personal Trainer Nazionale nel 2016 e la Masterclass per l'allenamento avanzato in palestra, ha conseguito il diploma di
Massaggiatore Sportivo con patentino tecnico, la qualifica per massaggio classico svedese nel 2019 e successivamente i seguenti diplomi nazionali presso il Centro Sportivo Educativo Nazionale con la qualifica di
“Massaggiatore Sportivo” nel 2020, il 21 febbraio 2024, presso lo stesso ente, ha conseguito la qualifica di “Istruttore Metodolistico”. Tali diplomi e qualifiche gli hanno permesso di lavorare qualche ora come Personal Trainer in palestra, di iscriversi all'Università per conseguire prima la laurea triennale in Scienze Motorie e attualmente la laurea Magistrale. Egli dal
2022 è iscritto al corso di studi universitario presso l'Università telematica
Pegaso con una retta mensile di €.250,00 circa, e il 10 luglio 2024 ha conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie e si è subito iscritto alla
Laurea Magistrale Management dello Sport delle Attività Motorie – LM47 sostenendo con successo ben 3 esami nel solo mese di settembre!
Solamente nel corso dell'anno 2024 il resistente, ha frequentato il corso per il conseguimento della qualifica di Istruttore Metodolistico, ha studiato per conseguire in luglio la laurea triennale in Scienze Motorie, si è iscritto alla
Laurea Magistrale superando già 3 esami, il tutto mentre lavora come istruttore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Associazione dilettantistica “Personal Fitness Studio” con sede a !”. CP_4
Appare con evidenza, quindi, come il figlio delle parti stia ancora seguendo un percorso di studi, e si stia impegnando per conseguire la laurea 10
magistrale in scienze motorie, adoperandosi allo stesso tempo nella ricerca di un lavoro consono alle proprie aspettative.
Il ricorrente, ad ulteriore sostegno della sua domanda, ha addotto un certo peggioramento delle sue condizioni economiche, atteso che, seppure continui a fare il conducente di linea AST, in passato guadagnava anche euro
2.200,00/2.400,00 mensili, mentre a seguito dei suoi sopravvenuti problemi di salute è arrivato a guadagnare non più di euro 2.000,00 al mese, e non gode più dei benefici che aveva quando guidava il mezzo, essendo stato adibito a mansioni differenti, e quindi lavorando meno con la qualifica di autista di deposito, oltre ad avere contratto un mutuo per l'acquisto di un'altra casa dove andare a vivere, abitando allo stato con la madre.
Alla luce delle considerazioni suespresse appare equo disporsi non già la revoca totale dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio , quanto, piuttosto, una riduzione di esso CP nella misura di euro 250,00 mensili.
Si reputa congruo compensarsi tra le parti le spese di lite, avuto riguardo al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe 11
data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo
In accoglimento parziale del ricorso proposto da Parte_1
A parziale modifica del decreto di omologa della separazione consensuale emesso il 22.01.2013, depositato in pari data (R.G. N. 717/2012)
riduce l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente, Pt_1
, in favore del figlio , a far data dal presente ricorso,
[...] CP nella misura di euro 250,00 mensili;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 23.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 509/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di modifica delle condizioni di separazione, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi Parte_1 C.F._1 residente nella Circonvallazione Ortisiana n. 210, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Coria, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
Contro
nata in [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), residente in [...], C.F._2 ed elettivamente domiciliata in Ragusa, in Via Padre Scopetta n.34, presso e nello studio dell'Avv. Lorena Chiaramonte, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa costitutiva
RESISTENTE 3
e
, nato a [...] il [...] (C.F. , CP CodiceFiscale_3
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Ragusa, in Via Padre Scopetta n.34, presso e nello studio dell'Avv. Lorena
Chiaramonte, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata al proprio atto costitutivo
TERZO INTERVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
“Ritenendo e dichiarando l'insussistenza dei requisiti e presupposti, revocare, con decorrenza dal dì del deposito del presente ricorso, l'obbligo del ricorrente di concorrere nel mantenimento e nelle spese straordinarie del figlio . Con ogni pronuncia inerente e consequenziale”. Riferiva il CP ricorrente che, con decreto reso il 22.1.2013, nel procedimento n. 717/2012
R.G., il Tribunale di Modica aveva omologato la separazione intervenuta tra il medesimo e la moglie , alle condizioni di cui al ricorso Controparte_1 congiunto, ponendo a proprio carico un assegno mensile di mantenimento 4
pari ad € 400,00 in favore del figlio , all'epoca minorenne ed oggi CP
ventinovenne, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, effettuate nell'interesse dello stesso. Da qualche tempo, però, gli assetti posti a base dell'accordo di separazione erano mutati, sia relativamente al ricorrente che al figlio . In CP particolare, erano peggiorate le condizioni economiche del ricorrente, il quale era sempre stato un lavoratore dipendente dell'Azienda Siciliana
Trasporti (AST), e percepiva uno stipendio mediamente di circa € 2.000,00 mensili. Tuttavia, in data 27.10.2023, il suddetto aveva contratto un mutuo ipotecario con la , per l'acquisto di un appartamento in cui andare a CP_3
vivere, con rimborso rateale mensile di € 504,81, avendo fino a quel momento abitato insieme alla propria madre. Relativamente al figlio
, ormai ventinovenne, ancora convivente con la madre, lo stesso CP
doveva ormai intendersi economicamente autonomo, avendo fatto ingresso nel mercato del lavoro già nel 2016, e da tale data avendo prestato la sua attività lavorativa presso diverse aziende;
il 18.11.2020, poi, era CP stato assunto con un contratto a tempo indeterminato presso la ditta
, quale apprendista elettricista e installatore di impianti Parte_2
elettrici nelle costruzioni civili, ma due mesi dopo aveva volontariamente cessato tale rapporto lavorativo, dimettendosi. Pur non ufficialmente il figlio a tutt'oggi continuava a svolgere l'attività di personal trainer presso varie palestre, e mostrava di condurre un buon livello di vita, effettuando viaggi e dedicandosi a varie attività come la pesca, con una barchetta di sua proprietà, e la danza, con partecipazioni ad eventi anche fuori sede.
Si costituiva , la quale chiedeva “Rigettare il Controparte_1 ricorso per insussistenza dei requisiti e dei presupposti della chiesta modifica con conseguente conferma delle statuizioni della separazione;
conseguentemente confermare un contributo di mantenimento a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra in favore del figlio Parte_1 CP_1
maggiorenne nella misura di €.400,00; confermare le altre CP statuizioni concordate in sede di separazione e non oggetto di richiesta di 5
revisione; senza deflettere dalle superiori richieste, qualora l'Ill.mo
Decidente ritenga di modificare l'importo dell'assegno, non potrà non tener conto della retta mensile universitaria sostenuta e pertanto si chiede che l'ammontare dell'assegno non sia inferiore alla somma di €.300,00.
Rigettare in ogni caso la richiesta di revoca o eventuale modifica dell'importo dell'assegno dal dì del deposito del ricorso in quanto è stato provato l'impegno nello studio e nel lavoro da parte del figlio maggiorenne con notevole esborso mensile per gli studi”.
Interveniva , il quale aderiva e faceva proprie le richieste e le CP argomentazioni espresse dalla parte resistente.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, il ricorso proposto dal appare parzialmente Pt_1 meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano "non indipendenti economicamente",” non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le
"circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne. Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente”, sicché il diritto al mantenimento viene meno col
“raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un 6
percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. (Cass.
n. 17183 del 2020).
La responsabilità dei genitori di provvedere al sostentamento dei figli persiste, dunque, finché questi ultimi non completino la loro formazione e non si inseriscano nel mondo del lavoro.
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. Sez. 1, sent.n. 26875/2023).
Nella specie, è risultato pacificamente che il figlio delle parti, CP
, si è sempre adoperato per realizzarsi professionalmente, seguendo
[...] un certo percorso di studi, e allo stesso tempo svolgendo dei lavori, seppure a termine, per cercare di conseguire una certa indipendenza economica dai genitori e per acquisire una certa esperienza professionale, che gli avrebbe consentito in futuro di inserirsi in maniera più stabile e sicura nel mondo del 7
lavoro, e soprattutto di svolgere un'attività consona alle proprie aspirazioni professionali, e adeguata ai titoli di studio nelle more conseguiti.
In particolare, lo stesso ha da subito svolto, sin dal conseguimento del diploma liceale, diversi lavori a termine, i quali, seppure non aventi carattere continuativo e stabile, denotano senza dubbio una certa capacità lavorativa e il tentativo di acquisire una significativa esperienza professionale, in particolare nel campo delle scienze motorie, avendo il suddetto conseguito una serie di titoli di studio specialistici e professionalizzanti nella stessa materia, e avendo ottenuto in ultimo la laurea triennale in scienze motorie, dopodiché si è subito iscritto al successivo corso biennale di specializzazione.
Nel frattempo non ha mai smesso di lavorare, svolgendo anche dei lavori consoni ai titoli di studio nelle more acquisiti e alle sue aspirazioni professionali, in particolare effettuando l'attività di personal trainer presso una palestra di . CP_4
In seno al verbale di udienza del 09 dicembre 2024 lo stesso figlio delle parti ha dichiarato: “Da quando ho conseguito il diploma di liceo artistico… Ho lavorato per due mesi presso il chiosco del padre della mia ex fidanzata per circa euro 600,00/700,00 mensili … quindi ho svolto un corso come personal trainer, per sei/sette mesi, poi ho rifatto un lavoro per la stagione estiva presso un altro chiosco, poi ho lavorato come logistica presso l'Iper Le Dune, si trattava di un lavoro notturno, per euro 600,00 mensili;
non sono riuscito a completare questo lavoro. Poi ho lavorato presso un'impresa di pulizie, per circa euro 600,00 mensili;
lavoravo per circa euro 6/8,00 l'ora per i lavori che svolgevo in quel periodo. In seguito ho lavorato in una palestra per 5,00 euro l'ora, per circa quattro/cinque mesi, dopodichè è scoppiato il COVID.
Ho chiesto un aiuto ad un amico, che mi ha offerto un lavoro, avendo un appalto con un'impresa in materia elettrica. Guadagnavo circa euro 600,00 al mese, senza un orario stabilito. Dopo il periodo del COVID, ho ripreso a lavorare presso le palestre, per circa euro 7,00 l'ora, per 4 o 5 ore al giorno.
In seguito ho lavorato a sempre in palestre. Ho deciso durante il CP_4 8
COVID di iscrivermi all'università on line, e ho conseguito la laurea triennale;
ho sempre lavorato e studiato contemporaneamente. Allo stato continuo a svolgere dei lavori saltuari, ad esempio aiutando dei miei amici che hanno delle barche. La barca con cui esco frequentemente non è mia ma di un mio amico, anzi del padre, e pratico la pesca con questa barca. Ho comprato una macchina con l'aiuto di un garante esterno… Sto cercando di concludere il biennio universitario, e mi mancano cinque esami per conseguire quest'altra laurea. Non ho più nessun rapporto con mio padre.. Mio padre non sa più nulla di me, le uniche cose che apprende è tramite i social… Allo stato lavoro a presso la stessa società dove lavoravo prima come personal CP_4
trainer, e guadagno circa 400,00 euro fissi al mese. Ricevo anche l'aiuto dei miei nonni. I soldi che mio padre mi dà mi servono per andare avanti. .”.
Appare con evidenza dalle dichiarazioni rese dal figlio medesimo come il predetto si sia da sempre adoperato, subito dopo aver conseguito il diploma liceale, nella ricerca di un lavoro, svolgendo varie attività, e in ultimo facendo il personal trainer presso diverse palestre, conformemente alle sue aspirazioni e alla sua preparazione professionale.
In data 18.11.2020, peraltro, risulta essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la ditta , quale apprendista Parte_2 elettricista e installatore di impianti elettrici nelle costruzioni civili, ma due mesi dopo aveva volontariamente cessato il citato rapporto lavorativo, dimettendosi.
La resistente, dal canto suo, ha riferito che i soldi di cui all'assegno le servono per acquistare per il figlio dei cibi specifici, soffrendo quest'ultimo di diabete, per cui ci sono delle ulteriori spese da sostenere, e riconosce che il figlio si è sempre dato da fare per lavorare e rendersi autonomo dai genitori.
In seno alla propria comparsa costitutiva la stessa aveva affermato:
“Attualmente, l'odierno ricorrente, lavora con la qualifica di Istruttore presso l'Associazione dilettantistica “Personal Fitness Studio” con sede a 9
, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo CP_4
determinato dal primo gennaio 2024 al 31.12.2024 per la somma di
€.4800,00 lordi annui percepito mensilmente in base al numero di presenze!
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto e non provato dal padre sig.
, il figlio in questi anni ha investito il tempo nella Parte_1 CP propria formazione professionale universitaria al fine di crearsi una posizione lavorativa solida e non precaria. Egli, amante dello sport, in linea con le sue attitudini e aspirazioni, dopo aver conseguito il diploma di fitness con la qualifica di Personal Trainer Nazionale nel 2016 e la Masterclass per l'allenamento avanzato in palestra, ha conseguito il diploma di
Massaggiatore Sportivo con patentino tecnico, la qualifica per massaggio classico svedese nel 2019 e successivamente i seguenti diplomi nazionali presso il Centro Sportivo Educativo Nazionale con la qualifica di
“Massaggiatore Sportivo” nel 2020, il 21 febbraio 2024, presso lo stesso ente, ha conseguito la qualifica di “Istruttore Metodolistico”. Tali diplomi e qualifiche gli hanno permesso di lavorare qualche ora come Personal Trainer in palestra, di iscriversi all'Università per conseguire prima la laurea triennale in Scienze Motorie e attualmente la laurea Magistrale. Egli dal
2022 è iscritto al corso di studi universitario presso l'Università telematica
Pegaso con una retta mensile di €.250,00 circa, e il 10 luglio 2024 ha conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie e si è subito iscritto alla
Laurea Magistrale Management dello Sport delle Attività Motorie – LM47 sostenendo con successo ben 3 esami nel solo mese di settembre!
Solamente nel corso dell'anno 2024 il resistente, ha frequentato il corso per il conseguimento della qualifica di Istruttore Metodolistico, ha studiato per conseguire in luglio la laurea triennale in Scienze Motorie, si è iscritto alla
Laurea Magistrale superando già 3 esami, il tutto mentre lavora come istruttore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Associazione dilettantistica “Personal Fitness Studio” con sede a !”. CP_4
Appare con evidenza, quindi, come il figlio delle parti stia ancora seguendo un percorso di studi, e si stia impegnando per conseguire la laurea 10
magistrale in scienze motorie, adoperandosi allo stesso tempo nella ricerca di un lavoro consono alle proprie aspettative.
Il ricorrente, ad ulteriore sostegno della sua domanda, ha addotto un certo peggioramento delle sue condizioni economiche, atteso che, seppure continui a fare il conducente di linea AST, in passato guadagnava anche euro
2.200,00/2.400,00 mensili, mentre a seguito dei suoi sopravvenuti problemi di salute è arrivato a guadagnare non più di euro 2.000,00 al mese, e non gode più dei benefici che aveva quando guidava il mezzo, essendo stato adibito a mansioni differenti, e quindi lavorando meno con la qualifica di autista di deposito, oltre ad avere contratto un mutuo per l'acquisto di un'altra casa dove andare a vivere, abitando allo stato con la madre.
Alla luce delle considerazioni suespresse appare equo disporsi non già la revoca totale dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio , quanto, piuttosto, una riduzione di esso CP nella misura di euro 250,00 mensili.
Si reputa congruo compensarsi tra le parti le spese di lite, avuto riguardo al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe 11
data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo
In accoglimento parziale del ricorso proposto da Parte_1
A parziale modifica del decreto di omologa della separazione consensuale emesso il 22.01.2013, depositato in pari data (R.G. N. 717/2012)
riduce l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente, Pt_1
, in favore del figlio , a far data dal presente ricorso,
[...] CP nella misura di euro 250,00 mensili;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 23.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti