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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2215/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alfonso Vaccari ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Dei Mille, n. 34, presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 9/4/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/08/2024, domandava la modifica delle condizioni di Parte_1
affidamento del figlio minore stabilite nella sentenza di divorzio n. 357/2020, emessa dal Per_1
Tribunale di Rimini in data 23/06/2020 – R.G. 250/2020, con cui le parti avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, visite libere e contributo al pagina 1 di 4 mantenimento dei figli a carico del padre di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel presente giudizio, la ricorrente, dato atto del disinteresse del padre alla gestione dei figli e del mancato versamento dell'assegno di mantenimento, chiedeva disporsi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] RICORRE A Codesto On.le Tribunale ai fini di chiedere, ai sensi dell'art. 473 bis
c.p.c-29, la modifica della condizione di divorzio riguardante l'affidamento del figlio minore
[...]
nato a [...], il [...], chiedendo che lo stesso divenga esclusivo in favore della Per_2 madre . Alla luce, inoltre, dell'integrale mancato versamento del contributo economico deciso Parte_1 dal Codesto On.le Tribunale, sull'accordo delle parti, il sottoscritto procuratore chiede, in nome e per conto della propria assistita, l'emissione di un provvedimento di ammonimento nei confronti di
[...]
, ai sensi dell'art. 473 bis-39 , 1° co. lett. a) c.p.c” CP_1
In particolare, la ricorrente lamentava che, a seguito del divorzio, il padre si era disinteressato completamente dei bisogni e delle condotte di vita dei figli, al punto che il Tribunale dei Minorenni, con provvedimento del 27/01/2023, aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del resistente sul figlio (cfr. documentazione in atti); pertanto, nel tentativo di tutelare il figlio più Per_3
piccolo insisteva per ottenere l'affidamento esclusivo del medesimo. Per_1
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva in giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva disposto l'ascolto del minore all'udienza del
15/01/2025; conclusa l'istruttoria, il Giudice rinviava all'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Alla successiva udienza del 09/04/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che
l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, la domanda formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, infatti, devono ritenersi sussistenti i presupposti che giustificano l'adozione del regime dell'affidamento esclusivo alla madre. Al riguardo, occorre considerare che, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto solo nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
In assenza di ogni tipizzazione normativa, le circostanze ostative all'affidamento condiviso devono essere individuate dal Giudice con provvedimento motivato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell' affidamento in concreto pregiudizievole per il minore….
(come nel caso, ad esempio, di un sostanzialmente disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento…” .(cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019). L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
Nel caso di specie, la documentazione in atti, le dichiarazioni espresse dal minore all'udienza del
15/01/2025 (“…Vivo con mia madre, papà a volte chiama per chiedere dei miei fratelli e come sto, raramente lo incontro in strada e parliamo. Ci incontriamo per caso. (…) Non mi fa né caldo né freddo vederlo”) e la condotta anche processuale di dimostrano un completo Controparte_1
disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Per quest' ultima va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata con continuità e responsabilità dei figli.
Per le ragioni sovra esposte, il Collegio ritiene altresì che ricorrano i presupposti per l'ammonimento del resistente, ai sensi dell'art. 473 bis 39, comma 1 lettera a) c.p.c., essendo comprovato dalla pagina 3 di 4 documentazione in atti il mancato versamento del contributo al mantenimento della prole stabilito nella sentenza di divorzio.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano ai sensi del D.M. n. Controparte_1
55/2014 come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione della bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio sancita con sentenza n. 357/2020, emessa dal Tribunale di Rimini in data 23/06/2020:
- dispone l'affidamento esclusivo di (nato a [...] il [...]) alla madre Persona_2 Pt_1
;
[...]
- visto l'art. 473 bis 39, comma 1 lettera a), c.p.c., ammonisce a provvedere al Controparte_2
versamento del contributo al mantenimento della prole;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Controparte_2 Parte_1
liquidano in euro 98,00 a titolo di esborsi ed euro 3.972,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di rimorso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Così è deciso nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2215/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alfonso Vaccari ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Dei Mille, n. 34, presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 9/4/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/08/2024, domandava la modifica delle condizioni di Parte_1
affidamento del figlio minore stabilite nella sentenza di divorzio n. 357/2020, emessa dal Per_1
Tribunale di Rimini in data 23/06/2020 – R.G. 250/2020, con cui le parti avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, visite libere e contributo al pagina 1 di 4 mantenimento dei figli a carico del padre di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel presente giudizio, la ricorrente, dato atto del disinteresse del padre alla gestione dei figli e del mancato versamento dell'assegno di mantenimento, chiedeva disporsi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] RICORRE A Codesto On.le Tribunale ai fini di chiedere, ai sensi dell'art. 473 bis
c.p.c-29, la modifica della condizione di divorzio riguardante l'affidamento del figlio minore
[...]
nato a [...], il [...], chiedendo che lo stesso divenga esclusivo in favore della Per_2 madre . Alla luce, inoltre, dell'integrale mancato versamento del contributo economico deciso Parte_1 dal Codesto On.le Tribunale, sull'accordo delle parti, il sottoscritto procuratore chiede, in nome e per conto della propria assistita, l'emissione di un provvedimento di ammonimento nei confronti di
[...]
, ai sensi dell'art. 473 bis-39 , 1° co. lett. a) c.p.c” CP_1
In particolare, la ricorrente lamentava che, a seguito del divorzio, il padre si era disinteressato completamente dei bisogni e delle condotte di vita dei figli, al punto che il Tribunale dei Minorenni, con provvedimento del 27/01/2023, aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del resistente sul figlio (cfr. documentazione in atti); pertanto, nel tentativo di tutelare il figlio più Per_3
piccolo insisteva per ottenere l'affidamento esclusivo del medesimo. Per_1
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva in giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva disposto l'ascolto del minore all'udienza del
15/01/2025; conclusa l'istruttoria, il Giudice rinviava all'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Alla successiva udienza del 09/04/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che
l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, la domanda formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, infatti, devono ritenersi sussistenti i presupposti che giustificano l'adozione del regime dell'affidamento esclusivo alla madre. Al riguardo, occorre considerare che, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto solo nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
In assenza di ogni tipizzazione normativa, le circostanze ostative all'affidamento condiviso devono essere individuate dal Giudice con provvedimento motivato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell' affidamento in concreto pregiudizievole per il minore….
(come nel caso, ad esempio, di un sostanzialmente disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento…” .(cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019). L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
Nel caso di specie, la documentazione in atti, le dichiarazioni espresse dal minore all'udienza del
15/01/2025 (“…Vivo con mia madre, papà a volte chiama per chiedere dei miei fratelli e come sto, raramente lo incontro in strada e parliamo. Ci incontriamo per caso. (…) Non mi fa né caldo né freddo vederlo”) e la condotta anche processuale di dimostrano un completo Controparte_1
disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Per quest' ultima va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata con continuità e responsabilità dei figli.
Per le ragioni sovra esposte, il Collegio ritiene altresì che ricorrano i presupposti per l'ammonimento del resistente, ai sensi dell'art. 473 bis 39, comma 1 lettera a) c.p.c., essendo comprovato dalla pagina 3 di 4 documentazione in atti il mancato versamento del contributo al mantenimento della prole stabilito nella sentenza di divorzio.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano ai sensi del D.M. n. Controparte_1
55/2014 come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione della bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio sancita con sentenza n. 357/2020, emessa dal Tribunale di Rimini in data 23/06/2020:
- dispone l'affidamento esclusivo di (nato a [...] il [...]) alla madre Persona_2 Pt_1
;
[...]
- visto l'art. 473 bis 39, comma 1 lettera a), c.p.c., ammonisce a provvedere al Controparte_2
versamento del contributo al mantenimento della prole;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Controparte_2 Parte_1
liquidano in euro 98,00 a titolo di esborsi ed euro 3.972,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di rimorso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Così è deciso nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
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