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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1402/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Via G. Da Fiore 86 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy - Condom. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 749/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 16/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000202886000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000202886000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000202886000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia l'intimazione di pagamento n. 13920239000202886000, fondata sulla cartella di pagamento n. 13920180005290901000, avente ad oggetto tasse automobilistiche per le annualità 2013 e 2014, per un importo complessivo di € 1.058,99. Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato e il difetto di motivazione dell'atto. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione (ADER), sostenendo la legittimità del proprio operato e producendo la relata di notifica della cartella presupposta, avvenuta in data 15.01.2019. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso con sentenza n. 749/2023. A fondamento della decisione, il giudice di primo grado rilevava che il ricorrente non aveva espressamente contestato i vizi relativi alla notifica della cartella di pagamento presupposta e che, pertanto, in assenza di tale contestazione, l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi infondata, attesa anche la sospensione dei termini derivante dalla normativa emergenziale COVID-19. Avverso tale pronuncia propone appello il contribuente, lamentando error in procedendo e difetto di motivazione. L'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non contestata la notifica della cartella, ignorando quanto dedotto nelle memorie illustrative depositate in primo grado il 29.09.2023, nelle quali veniva specificamente eccepita la nullità della notifica del 15.01.2019 per violazione delle norme sulla irreperibilità assoluta, essendo stata effettuata in un comune diverso da quello di residenza. L'appellante reitera l'eccezione di prescrizione triennale delle tasse automobilistiche. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'Agente della riscossione sostiene l'inammissibilità della contestazione sulla notifica in quanto motivo nuovo non presente nel ricorso introduttivo e difende la validità della procedura di notifica per irreperibilità assoluta, invocando altresì la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale. La causa viene trattata all'udienza del 21/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. La Corte osserva preliminarmente che erra il giudice di prime cure nel ritenere non contestata la notifica della cartella di pagamento presupposta.
Dagli atti di causa emerge che, a seguito della costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione e della produzione documentale della relata di notifica avvenuta solo in quella sede, il ricorrente ha tempestivamente contestato la validità di tale notifica mediante il deposito di memoria illustrativa in data 29.09.2023. Tale attività difensiva non costituisce proposizione di una domanda nuova in violazione del divieto di mutatio libelli, bensì una legittima risposta e contestazione alle difese e produzioni avversarie, volta a ribadire e specificare l'eccezione di prescrizione già formulata nel ricorso introduttivo. Il contribuente, non avendo conoscenza della notifica della cartella prima della produzione in giudizio da parte dell'Ente, non poteva che contestarne la validità successivamente a tale produzione processuale. Nel merito, la notifica della cartella di pagamento n. 13920180005290901000, asseritamente perfezionatasi il 15.01.2019, risulta affetta da nullità. Dalla documentazione in atti si evince che la notifica è stata tentata presso il Comune di San Marco di Cessaniti, in Indirizzo_1 , con esito negativo e successiva affissione alla casa comunale per "irreperibilità assoluta". Tuttavia, il certificato storico di residenza prodotto dall'appellante attesta inequivocabilmente che, all'epoca della notifica, il Sig. Ricorrente_1 era residente in [...], Frazione Vibo Marina, alla Indirizzo_2. La procedura di notifica per irreperibilità assoluta, di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, presuppone che il messo notificatore abbia effettuato vane ricerche nel comune di domicilio fiscale e che il destinatario non sia reperibile neppure in altri luoghi noti. Nel caso di specie, la notifica è stata tentata in un comune (Cessaniti) diverso da quello di effettiva residenza anagrafica (Vibo Valentia), rendendo illegittimo il ricorso alla procedura di irreperibilità e nulla la notificazione stessa per vizio procedurale insanabile, non avendo l'atto raggiunto il suo scopo. Accertata la nullità della notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento), ne consegue che il termine di prescrizione non è stato validamente interrotto fino alla notifica dell'atto impugnato (intimazione di pagamento), avvenuta l'08.03.2023. Trattandosi di tasse automobilistiche per gli anni 2013 e 2014, il termine di prescrizione triennale, decorrente dal terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, risulta ampiamente maturato ben prima della notifica dell'intimazione, anche volendo considerare le sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale COVID-19 citate dalla parte resistente. Tali sospensioni, infatti, presuppongono l'esistenza di un credito non ancora prescritto e di un atto della riscossione validamente notificato o in corso di notifica, circostanze non sussistenti nel caso in esame stante l'invalidità dell'atto interruttivo del 2019. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso originario del contribuente e annullata l'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del credito.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, in ragione della complessità delle questioni di fatto relative alle risultanze anagrafiche e alla particolarità della vicenda processuale legata alla produzione documentale in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1402/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Via G. Da Fiore 86 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy - Condom. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 749/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 16/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000202886000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000202886000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000202886000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia l'intimazione di pagamento n. 13920239000202886000, fondata sulla cartella di pagamento n. 13920180005290901000, avente ad oggetto tasse automobilistiche per le annualità 2013 e 2014, per un importo complessivo di € 1.058,99. Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato e il difetto di motivazione dell'atto. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione (ADER), sostenendo la legittimità del proprio operato e producendo la relata di notifica della cartella presupposta, avvenuta in data 15.01.2019. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso con sentenza n. 749/2023. A fondamento della decisione, il giudice di primo grado rilevava che il ricorrente non aveva espressamente contestato i vizi relativi alla notifica della cartella di pagamento presupposta e che, pertanto, in assenza di tale contestazione, l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi infondata, attesa anche la sospensione dei termini derivante dalla normativa emergenziale COVID-19. Avverso tale pronuncia propone appello il contribuente, lamentando error in procedendo e difetto di motivazione. L'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non contestata la notifica della cartella, ignorando quanto dedotto nelle memorie illustrative depositate in primo grado il 29.09.2023, nelle quali veniva specificamente eccepita la nullità della notifica del 15.01.2019 per violazione delle norme sulla irreperibilità assoluta, essendo stata effettuata in un comune diverso da quello di residenza. L'appellante reitera l'eccezione di prescrizione triennale delle tasse automobilistiche. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'Agente della riscossione sostiene l'inammissibilità della contestazione sulla notifica in quanto motivo nuovo non presente nel ricorso introduttivo e difende la validità della procedura di notifica per irreperibilità assoluta, invocando altresì la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale. La causa viene trattata all'udienza del 21/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. La Corte osserva preliminarmente che erra il giudice di prime cure nel ritenere non contestata la notifica della cartella di pagamento presupposta.
Dagli atti di causa emerge che, a seguito della costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione e della produzione documentale della relata di notifica avvenuta solo in quella sede, il ricorrente ha tempestivamente contestato la validità di tale notifica mediante il deposito di memoria illustrativa in data 29.09.2023. Tale attività difensiva non costituisce proposizione di una domanda nuova in violazione del divieto di mutatio libelli, bensì una legittima risposta e contestazione alle difese e produzioni avversarie, volta a ribadire e specificare l'eccezione di prescrizione già formulata nel ricorso introduttivo. Il contribuente, non avendo conoscenza della notifica della cartella prima della produzione in giudizio da parte dell'Ente, non poteva che contestarne la validità successivamente a tale produzione processuale. Nel merito, la notifica della cartella di pagamento n. 13920180005290901000, asseritamente perfezionatasi il 15.01.2019, risulta affetta da nullità. Dalla documentazione in atti si evince che la notifica è stata tentata presso il Comune di San Marco di Cessaniti, in Indirizzo_1 , con esito negativo e successiva affissione alla casa comunale per "irreperibilità assoluta". Tuttavia, il certificato storico di residenza prodotto dall'appellante attesta inequivocabilmente che, all'epoca della notifica, il Sig. Ricorrente_1 era residente in [...], Frazione Vibo Marina, alla Indirizzo_2. La procedura di notifica per irreperibilità assoluta, di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, presuppone che il messo notificatore abbia effettuato vane ricerche nel comune di domicilio fiscale e che il destinatario non sia reperibile neppure in altri luoghi noti. Nel caso di specie, la notifica è stata tentata in un comune (Cessaniti) diverso da quello di effettiva residenza anagrafica (Vibo Valentia), rendendo illegittimo il ricorso alla procedura di irreperibilità e nulla la notificazione stessa per vizio procedurale insanabile, non avendo l'atto raggiunto il suo scopo. Accertata la nullità della notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento), ne consegue che il termine di prescrizione non è stato validamente interrotto fino alla notifica dell'atto impugnato (intimazione di pagamento), avvenuta l'08.03.2023. Trattandosi di tasse automobilistiche per gli anni 2013 e 2014, il termine di prescrizione triennale, decorrente dal terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, risulta ampiamente maturato ben prima della notifica dell'intimazione, anche volendo considerare le sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale COVID-19 citate dalla parte resistente. Tali sospensioni, infatti, presuppongono l'esistenza di un credito non ancora prescritto e di un atto della riscossione validamente notificato o in corso di notifica, circostanze non sussistenti nel caso in esame stante l'invalidità dell'atto interruttivo del 2019. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso originario del contribuente e annullata l'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del credito.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, in ragione della complessità delle questioni di fatto relative alle risultanze anagrafiche e alla particolarità della vicenda processuale legata alla produzione documentale in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese compensate.