TRIB
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11817 del Ruolo Generale degli Affari Civili non Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PELLICCIA ROSA ANNA presso il quale elettivamente domicilia in Afragola (NA) alla Piazza E. Gianturco n. 59;
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CAPEZZA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Casamicciola Terme, alla via Cretaio n. 43;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/06/2024 e , premesso che Parte_1 CP_1
avevano contratto matrimonio il 04/07/2013, che dalla loro unione era nato il figlio Persona_1
il 06.05.2016, che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata
[...] dall'intestato Tribunale con decreto del 28/12/2020 nel procedimento iscritto al R.G. 8124/2020, a seguito della comparizione in data 01.10.2020 innanzi al Presidente, che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento
1 del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e all'udienza del
17.4.2025, svolta con modalità cartolare, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2. Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza privilegiata presso la madre, ove attualmente è già collocato;
entrambi i genitori, titolari della responsabilità genitoriale, continueranno a mantenerlo, istruirlo ed educarlo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, nel pieno rispetto della personalità e della salute fisica e psichica del minore;
ciascun genitore nei periodi che trascorrerà con il figlio eserciterà, disgiuntamente, la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di ordinaria amministrazione;
mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore andranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice;
3. I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi dei propri recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza (a mezzo sms, WhatsApp o mail) l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località; inoltre gli stessi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra il figlio minore ed i parenti, sia materni che paterni ed a rendere sereni i rapporti tra le famiglie in ogni modo possibile, con un contegno sempre corretto ed improntato al massimo rispetto reciproco;
4. Il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio almeno due volte alla settimana, con pernottamento incluso, e precisamente tutte le settimane, il minore resterà con il padre dalle ore
17.30 del martedì, sino alla mattina del giovedì, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
nei giorni in cui per diversi motivi la scuola dovesse essere chiusa, il padre riaccompagnerà il minore il
2 giovedì mattina alle 9.30 presso l'abitazione materna;
inoltre il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio per un week end intero, con pernottamento, a settimane alterne, ovvero ogni 14 giorni, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
5. Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi avesse comprovati improrogabili impegni, dovrà darne preavviso scritto almeno 24 ore prima ed il giorno di visita ed il pernottamento verranno recuperati compatibilmente con gli impegni del figlio minore e dell'altro coniuge;
il tutto nel pieno rispetto reciproco, e nell'interesse superiore del benessere psico-fisico del figlio minore e del suo diritto alla bigenitorialità;
6. Ogni genitore potrà comunicare telefonicamente o a mezzo strumenti informatici (smartphone) con il figlio quando è con l'altro genitore, sempre nel reciproco rispetto e senza violare il diritto alla riservatezza;
7. A prescindere dai giorni di visita, in occasione del compleanno e dell'onomastico del figlio minore, sia la madre che il padre potranno sempre essere presenti in occasione dei festeggiamenti;
in caso di disaccordo, in occasione dei detti onomastici e compleanni il figlio trascorrerà alternativamente la prima parte della giornata, fino alle ore 16.00, con un genitore e la seconda, fino alle 22.00 con l'altro ad anni alterni;
la presenza contemporanea di entrambi i genitori viene fin d'ora auspicata in occasione di ogni altro evento che, nell'interesse del minore, rendesse doverosa la detta partecipazione (si citano, a titolo non esaustivo: Prima comunione, recite e/o saggi scolastici ovvero esibizioni e gare sportive, e tutte le altre occasioni ludiche o scolastiche per l'interesse e benessere del figlio minore).
8. con riferimento alle vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, le festività che vanno dal giorno 23 al giorno 29 dicembre con un genitore e le festività che vanno dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, così di anno in anno, in modalità alternata;
9. allo stesso modo, durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà in modo alternato con l'uno e con l'altro genitore il giorno di Pasqua e di Lunedì in albis;
10. con riferimento alle vacanze estive (luglio-agosto) il minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi con l'altro genitore entro il termine del 30 maggio di ogni anno;
11. Il IG. si obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la Pt_1 somma mensile di € 580,00 (importo già calcolato secondo gli aumenti Istat 2021/2025); detta somma verrà versata su c/c intestato alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese CP_1
3 successivo a quello del deposito del presente ricorso congiunto;
l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
12. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore saranno supportate esclusivamente dalla IG.ra , che se ne fa carico al 100%; CP_1
13. Per quanto attiene all'assegno unico e universale erogato in favore del minore, lo stesso verrà ripartito in parti uguali tra i genitori come previsto per legge, pertanto entrambi potranno fare richiesta del rispettivo 50% all'istituto competente;
14. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, in particolare il IG. è Pt_1
impiegato e la IG.ra è casalinga, impegnata saltuariamente come collaboratrice domestica;
CP_1
dichiarano altresì di non avere in corso alcuna pendenza economica tra loro e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
15. Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto, con annesso consenso qui espresso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità, del passaporto e di ogni documento utile per il figlio minore, anche ai fini della validità dell'espatrio;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti in Forio d'Ischia (NA) il 04/07/2013 (atto n.11 parte I, anno 2013, reg. Atti Matrimonio anno 2013 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forio (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4 • nulla per le spese. Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 18/04/2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Gabriella Ferrara
Il Presidente
dott. Raffaele Sdino
5