TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7308 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8832/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8832/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]1, difesa dall'Avvocato Huberto M. Germani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Largo Augusto n. 7, giusta procura allegata all'atto di citazione, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore difeso dall'Avvocato Maria Luisa Alibrandi del Controparte_2 foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Montenero 82, Milano (MI), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale, nel merito - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del , in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, per il sinistro occorso alla IG.ra in data Parte_1 03/11/2022; - per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in Controparte_1 persona dell'Amministratore pro tempore, a corrispondere alla IG.ra l'importo Parte_1 complessivo di Euro 32.832,00= come dettagliato in narrativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni pagina 1 di 11 patrimoniali e non patrimoniali subìti dalla IG.ra in conseguenza del sinistro, o Parte_1 quella diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adìto intenderà liquidare anche in via di equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data del sinistro (03/11/2022) fino al saldo effettivo. In via istruttoria - ammettere CTU medico / legale diretta a valutare e quantificare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice, il danno biologico permanente e temporaneo, l'ammontare delle spese sostenute, e la necessità o meno di ulteriori cure future e le relative spese;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze capitolate in narrativa, anteposte le parole “Vero che”, indicando fin d'ora come testi il IG. , domiciliato in Testimone_1 Milano (MI), Via Cabella n. 43/2, e il IG. , residente in [...] 43/1, sui seguenti capitoli:
1. Vero che in data 03/11/2022 ore 08:30 circa, all'interno del cortile del
sito in Milano, Via Cabella n. 43/2 che funge anche da portineria del palazzo di Via CP_1 Cabella n. 43/1, prima di uscire dal Condominio per recarsi al lavoro, la IG.ra è Parte_1 scivolata su una rampa metallica sprovvista di antiscivolo e posta a livello del marciapiede condominiale, così cadendo a terra (testi: IG. ; IG. );
2. Vero che Testimone_2 Testimone_1 subito dopo essere scivolata sulla rampa metallica in data 03/11/2022 ore 08:30 circa, la IG.ra è andata zoppicante dal portiere lì presente in guardiola per riferire che era appena Parte_1 caduta e che la rampa metallica era scivolosa (teste: IG. );
3. Vero che dopo la Testimone_1 caduta in data 03/11/2022 alle ore 08:30 circa, la IG.ra è rientrata in casa senza più Parte_1 andare al lavoro e il figlio ha chiamato l'ambulanza che l'ha subito trasportata al Pronto Soccorso presso la struttura ospedaliera Humanitas di AN (teste: IG. );
4. Vero che prima Testimone_2 del sinistro avvenuto in data 03/11/2022, la IG.ra deambulava senza difficoltà e senza Parte_1 l'utilizzo di stampelle e/o l'ausilio altri supporti ortopedici di alcun tipo (teste: IG. ; Testimone_2 IG. );
5. Vero che nel periodo in cui si è verificato il sinistro in data 03/11/2022, a Testimone_1 causa di alcuni lavori in corso nel era presente all'interno del cortile un cantiere che, CP_1 passando dalla portineria, impediva l'utilizzo di tutti i possibili percorsi alternativi ad eccezione del passaggio con la pedana utilizzato dalla IG.ra limitando gli accessi alla portineria ai soli Parte_1 lati corti del portico (testi: IG. ; IG. );
6. Vero che il cantiere che Testimone_2 Testimone_1 all'epoca del sinistro in data 03/11/2022 era presente all'interno del cortile impediva l'uscita dal lato lungo del portico della portineria, con scalino, che si vede nella fotografia che si rammostra (doc.5), in quanto bloccato da scavo (testi: IG. ; IG. );
7. Vero che solo a Testimone_2 Testimone_1 seguito del sinistro della IG.ra in data 03/11/2022, il portinaio dello stabile ha apposto Parte_1 tutto intorno alla rampa dei paletti con del nastro rosso e bianco per segnalare il pericolo di caduta e poi anche un tappeto antiscivolo sopra la pedana metallica, come da fotografia che si rammostra (doc.6) (testi: IG. ; IG. );
8. Vero che i paletti con nastro rosso e Testimone_2 Testimone_1 bianco, e anche il tappeto antiscivolo posizionati intorno e sopra la pedana metallica come da fotografia che si rammostra (doc.6), erano del tutto assenti fino alla data del sinistro del 03/11/2022 (testi: IG. ; IG. );
9. Vero che il tappeto rosso antiscivolo, Testimone_2 Testimone_1 posizionato a seguito del sinistro in data 03/11/2022, è a tutt'oggi è ancora presente sopra la pedana metallica come da fotografie che si rammostrano (docc.4-5) (testi: IG. ; IG. Testimone_2
); 10. Vero che sia prima, che dopo il sinistro in data 03/11/2022, il portinaio del Testimone_1
ha sempre utilizzato la pedana metallica con il carrello delle pulizie (teste: IG. CP_1 Tes_1
); - disattendere l'avversaria istanza di ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio
[...] formale e per testi in quanto tutti inammissibili e/o irrilevanti e/o valutativi. In ogni caso Con vittoria
pagina 2 di 11 di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, oltre CPA e IVA come per legge”
Per il convenuto: come da conclusioni definitive allegate alla nota di deposito del 22.9.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il , al fine di accertarne la Controparte_3 responsabilità ex art. 2051 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa della caduta occorsa il 3.11.2022 all'interno dell'area condominiale.
L'attrice, a fondamento della pretesa, ha dedotto che:
- in data 3.11.2022 alle ore 8,30 circa, all'interno del cortile del sito in Milano, Via CP_1
Cabella n. 43/2, che funge anche da portineria del palazzo di Via Cabella n. 43/1 in cui vive, mentre stava uscendo di casa per recarsi al lavoro, è scivolata “su una rampa metallica sprovvista di antiscivolo e posta a livello del marciapiede condominiale”;
- all'interno del cortile un cantiere impediva l'uscita dal lato lungo del portico, con scalino (cfr. doc. 5), in quanto bloccato da uno scavo;
- veniva quindi immediatamente trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso presso la struttura ospedaliera Humanitas di AN e veniva dimessa in data 4.11.2022, con diagnosi di
“Dorsalgia in riscontro di frattura dello spigolo antero lat sin D6” e prescrizione di riposo per
15 giorni, RMN rachide lombo sacrale a 45 giorni e successiva rivalutazione ambulatoriale, con prognosi di giorni 20;
- seguiva un periodo di visite specialistiche, esami diagnostici e riabilitazione, conclusosi con perizia del medico legale dott.ssa (doc. 29 parte attrice), la quale così Persona_1 concludeva: “tenuto conto dello stato socio-anagrafico del soggetto (impiegata, 56enne), il pagina 3 di 11 danno alla persona di rilievo civilistico può essere proposto al risarcimento in base ai seguenti parametri valutativi medico-legali: danno biologico temporaneo al 100%: 1 giorno;
danno biologico temporaneo al 75%: 60 giorni;
danno biologico temporaneo al 50%: 60 giorni;
danno biologico temporaneo al 25%: 60 giorni;
danno biologico permanente nell'ordine dell' 8
% (otto per cento), tenuto conto dei principali barèmes per la valutazione del danno alla persona”;
- a fronte dell'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario della vertenza, è stata costretta ad instaurare il presente giudizio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (cfr. atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice, in Controparte_3 quanto infondate sia nell'an che nel quamtum o, in subordine, di limitare la condanna alle pretese effettivamente dimostrate in corso di causa. In particolare, il convenuto ha eccepito la mancata prova del fatto storico e l'insussistenza di un nesso di causa tra la res e l'evento, asserendo l'esclusiva imputabilità del danno occorso all'attrice al comportamento incauto tenuto dalla stessa nel percorrere lo rampa in oggetto.
Svolte le verifiche preliminari e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il
Giudice ha istruito la causa documentalmente e, all'udienza del 23.9.2024, ha proceduto all'escussione di due testimoni e all'interpello dell'attrice.
Con ordinanza del 20.1.2025, il Giudice ha disposto che le parti esperissero la procedura di mediazione dinanzi a un organismo accreditato ai sensi dell'art. 5 quater del d.lgs. 28/2010 e, a seguito del suo esito infruttuoso, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 30.9.2025, al termine della quale, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti (come sopra riportate) e della relativa discussione, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e dev'essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 4 di 11 Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la caduta, avvenuta all'interno del presso il quale CP_1 la stessa risiede, sarebbe imputabile esclusivamente alla presenza della rampa sprovvista di antiscivolo, ivi collocata temporaneamente a causa dello svolgimento di lavori nell'area CP_4
In particolare, l'attrice ha dedotto che nel periodo in cui si è verificato il sinistro, a causa di alcuni lavori nello stabile, era presente all'interno del cortile un cantiere che impediva l'utilizzo di tutti i possibili percorsi alternativi ad eccezione del passaggio con la pedana da lei utilizzato. La mattina del
3.11.2022, infatti, l'attrice sarebbe passata dal civico 43/2 per lasciare una busta al portinaio e da lì si sarebbe poi recata verso la sua autovettura parcheggiata in Via Valle Anzasca. La stessa attrice allega che quello non era il suo percorso abituale, in quanto ella risiede al civico n. 43/1 e la mattina è solita dirigersi “direttamente verso l'uscita posteriore che è più prossima al civico 43/1”.
La pedana in questione era posizionata sul lato del portico che conduce verso l'uscita posteriore. Il cantiere che all'epoca dei fatti era presente all'interno del cortile, secondo la prospettazione dell'attrice, impediva l'uscita dal lato lungo del portico, in quanto bloccato da scavo. Soltanto a seguito della sua caduta, il portinaio dello stabile avrebbe apposto dei paletti con del nastro rosso e bianco per segnalare il pericolo di caduta e, successivamente, anche un tappeto antiscivolo (doc. 6) per evitare anche ad altri il rischio di caduta. Tanto, confermerebbe, a detta della parte attrice, la situazione di pericolo occulto rappresentata dalla superficie scivolosa della rampa e la conseguente responsabilità del per CP_1 il sinistro occorso all'attrice.
Tanto premesso si osserva che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr.
Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo: Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno pagina 5 di 11 conseguenza;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010; n. 5910/11). Il convenuto deve, in altri termini, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – interrompa il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi
Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n.
11227/2008).
Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso è, quindi, posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del
6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
pagina 6 di 11 diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. 2018, nn. 2480 e 2481).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità evidenzia che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per
l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n. 2660/2013).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie, benché possa dirsi raggiunta la prova della caduta attorea, anche alla luce della documentazione in atti e delle prove testimoniali assunte, difetta, di contro, la prova del nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo.
Infatti, fin dall'atto di citazione, ha affermato di essere caduta mentre stava uscendo Parte_1 di casa per recarsi al lavoro, scivolando su una rampa metallica sprovvista di antiscivolo e posta a livello del “marciapiede condominiale” e che la caduta a terra sarebbe stata causata dalla perdita di aderenza del piede sinistro con la conseguente torsione innaturale del ginocchio. La scivolosità della rampa in oggetto, secondo la prospettazione di parte attrice, troverebbe conferma nella circostanza per cui, a seguito della caduta, il portinaio dello stabile avrebbe apposto dei paletti con del nastro rosso e pagina 7 di 11 bianco per segnalare il pericolo di caduta e, successivamente, anche un tappeto antiscivolo, elementi assenti fino alla data del sinistro.
Attraverso le dichiarazioni testimoniali rese da portinaio dello stabile in cui è Testimone_1 occorso il sinistro, e figlio dell'attrice, può reputarsi provata l'avvenuta caduta della Testimone_2 attrice nelle circostanze di tempo e luogo indicate dalla stessa;
tuttavia, nessuna prova può ritenersi raggiunta in ordine alla causa produttiva dell'evento.
In specie infatti nessun teste ha assistito alla caduta attorea, nessuno l'ha soccorsa in loco e il portiere ha appreso della caduta direttamente da che poco dopo, dolorante, glielo ha riferito Parte_1 in portineria (v. verbale dell'udienza del 23.9.2024: “ribadisco che io non ho visto il momento della caduta, ero in portineria quando la sig.ra claudicante mi ha raggiunto e mi ha riferito Parte_1
l'accaduto”).
Il fatto storico della caduta, pur non appurato direttamente dai testi, può essere presuntivamente desunto dal fatto che l'attrice si è nell'immediatezza dell'occorso recata dolorante in portineria e lo ha immediatamente riferito al portiere. Analoga valutazione presuntiva, tuttavia, non può essere operata rispetto al nesso di causa tra res in custodia ed evento dannoso. Infatti, in presenza di elemento pacificamente insidioso, la conferma che la res sia causa della caduta può trarsi anche ove nessun teste abbia assistito alla stessa, ma il danneggiato sia reperito dolorante in prossimità di esso, poiché dall'inequivoca insidiosità della cosa e dalla conseguente idoneità a provocare l'evento può desumersi il raggiungimento della prova che a causa di essa l'evento dannoso si sia verificato (cfr. ad esempio in caso di caduta provocata da una macchia di olio).
Nel caso di specie, tuttavia, la prova del nesso di causa tra res in custodia ed evento dannoso non può ritenersi raggiunta nemmeno per presunzioni, analogamente al ragionamento inferenziale esemplificativo di cui sopra, atteso che la mera assenza di tappetti antiscivolo o di elementi di segnalazione della rampa (ben nota e, comunque, visibile in pieno giorno) non integra di per sé quel carattere di insidiosità prospettato da parte attrice. Infatti, dalla documentazione fotografica la rampa non si reputa elemento insidioso poiché le sue caratteristiche sono ben visibili ictu oculi a chiunque ne affronti la discesa. La pavimentazione metallica risulta, da un lato, caratterizzata da una zigrinatura in rilievo su tutta la sua superficie e, dall'altro lato, essa risulta palesemente priva di elementi di supporto
(quali un corrimano) o antiscivolo (quali nastri apposti sulla sua superficie). Chiunque vi transiti non pagina 8 di 11 può che percepire a colpo d'occhio le menzionate caratteristiche, sì che è evidentemente dovuta una peculiare prudenza in caso di transito su di essa soprattutto in giorni caratterizzati dall'umidità tipica delle mattine d'autunno, come quella per cui è causa.
Inoltre non è stato appurato in che modo la rampa in questione avrebbe comportato la caduta dell'attrice, che si è limitata ad allegare che ella è scivolata, senza neppure indicare il punto ove ciò è occorso. Tali lacune in punto di allegazione e prova, nonché la mancata conferma della dinamica dell'occorso da parte di testi, del punto in cui ella è caduta rendono impossibile addivenire alla prova del nesso di causalità intercorrente tra a caduta e la res, che pertanto non può ritenersi causa dell'evento lesivo, bensì sua semplice occasione.
Inoltre, e ad abundantiam, il teste custode dello stabile condominiale, ha riferito che Testimone_1 la rampa metallica non era l'unica via di passaggio utilizzabile dai condomini, posto che “i condomini dello stabile di via Cabella n. 43/1 possono uscire senza passare dalla portineria e senza passare sullo scivolo. Anche nel periodo dei lavori edili di cui ho parlato i codomini dello stabile di via Cabella n.
43/1 potevano uscire dallo stabile passando sul retro perché ha una uscita anche in via Valle Anzasca
o facendo il giro largo del cortile” e in ogni caso che “si poteva passare dalla pedana o dal gradino a fianco della pedana” (cfr. verbale dell'udienza del 23.9.2024). Il teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare per aver reso una deposizione chiara e non contraddittoria e per la sua estraneità ai fatti di causa, ha precisato che, oltre alla rampa, vi era la possibilità di utilizzare, in alternativa, un gradino, che, diversamente da quanto asserito dall'attrice, non risultava rovinato ed era pertanto fruibile dalla stessa, sì che la danneggiata aveva anche a sua disposizione percorsi alternativi per evitare di passare sulla rampa, le cui caratteristiche, come anticipato, dovevano essere immediatamente da lei percepibili.
Alla luce delle dichiarazioni rese non è dunque possibile ricostruire né l'esatta dinamica della caduta, né, per l'effetto, alcuno specifico elemento relativo alla sua dinamica concreta consente di avvalorare e confermare le cause dell'evento. In altri termini, la genericità delle risultanze dell'istruttoria non consente di ritenere provato che la causa della caduta di sia riconducibile alla rampa Parte_1 metallica utilizzata in assenza della prova dell'insidiosità della stessa.
Del resto e sempre ad abundantiam, la circostanza che il luogo della caduta sia ubicato in prossimità della stessa abitazione dell'attrice consente quantomeno di presumere che l'attrice fosse a conoscenza pagina 9 di 11 della presenza di un cantiere nell'area cortilizia condominiale (cfr. prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice in cui si legge: “la IG.ra ha invece prestato la normale attenzione posta nel Parte_1 percorso già altre volte effettuato, e che nel mentre non è intervenuta alcuna distrazione”).
Tale circostanza, anche ai fini della prova del nesso eziologico tra la situazione dei luoghi e la caduta, consente quindi di muovere una valutazione negativa circa il doveroso accertamento di quella potenzialità dannosa intrinseca della res, che sia tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. A tale conclusione, si giunge anche in accordo alla già citata giurisprudenza di legittimità
(Cass., sent. n. 2660/2013), a mente della quale, elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa abbia o meno una potenzialità dannosa intrinseca sono presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c., che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (in questo senso: Cass, sent.
n. 12895/2016: “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”).
Alla luce delle menzionate circostanze si reputa indimostrata una responsabilità ex art. 2051 c.c. del poiché difetta la prova che proprio la res sia stata causa della caduta e non la mera CP_1 occasione di essa.
Per quanto sopra esposto, si reputa che parte attrice non abbia assolto all'onere di cui all'art. 2697 c.c. di dimostrare il presupposto dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ovvero che la rampa condominiale rappresenti la causa del pregiudizio dalla stessa subito.
La domanda attorea non può pertanto che essere respinta, in quanto infondata.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che la parte attrice dev'essere condannata ex art. 91 c.p.c. a rifondere quelle sostenute dal convenuto. CP_1
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M.
55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e della semplicità delle pagina 10 di 11 questioni trattate (valori medi ridotti del 50% per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria); il compenso indicato in dispositivo comprende il valore medio, ridotto al 50%, per la partecipazione alla fase di negoziazione del procedimento di mediazione demandata previsto dal citato D.M. per procedimenti di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
La promozione del procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater del d. lgs. n. 28/2010, la partecipazione di tutte le parti, nonché la mancata verbalizzazione di una proposta da parte del mediatore assorbono e rendono non necessaria alcuna statuizione in ordine alle sanzioni previste dal d. lgs. n. 28/2010, come attualmente vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore del , le Parte_1 Controparte_3 spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 4.345,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A.
(se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Milano, 1.10.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8832/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]1, difesa dall'Avvocato Huberto M. Germani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Largo Augusto n. 7, giusta procura allegata all'atto di citazione, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore difeso dall'Avvocato Maria Luisa Alibrandi del Controparte_2 foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Montenero 82, Milano (MI), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale, nel merito - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del , in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, per il sinistro occorso alla IG.ra in data Parte_1 03/11/2022; - per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in Controparte_1 persona dell'Amministratore pro tempore, a corrispondere alla IG.ra l'importo Parte_1 complessivo di Euro 32.832,00= come dettagliato in narrativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni pagina 1 di 11 patrimoniali e non patrimoniali subìti dalla IG.ra in conseguenza del sinistro, o Parte_1 quella diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adìto intenderà liquidare anche in via di equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data del sinistro (03/11/2022) fino al saldo effettivo. In via istruttoria - ammettere CTU medico / legale diretta a valutare e quantificare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice, il danno biologico permanente e temporaneo, l'ammontare delle spese sostenute, e la necessità o meno di ulteriori cure future e le relative spese;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze capitolate in narrativa, anteposte le parole “Vero che”, indicando fin d'ora come testi il IG. , domiciliato in Testimone_1 Milano (MI), Via Cabella n. 43/2, e il IG. , residente in [...] 43/1, sui seguenti capitoli:
1. Vero che in data 03/11/2022 ore 08:30 circa, all'interno del cortile del
sito in Milano, Via Cabella n. 43/2 che funge anche da portineria del palazzo di Via CP_1 Cabella n. 43/1, prima di uscire dal Condominio per recarsi al lavoro, la IG.ra è Parte_1 scivolata su una rampa metallica sprovvista di antiscivolo e posta a livello del marciapiede condominiale, così cadendo a terra (testi: IG. ; IG. );
2. Vero che Testimone_2 Testimone_1 subito dopo essere scivolata sulla rampa metallica in data 03/11/2022 ore 08:30 circa, la IG.ra è andata zoppicante dal portiere lì presente in guardiola per riferire che era appena Parte_1 caduta e che la rampa metallica era scivolosa (teste: IG. );
3. Vero che dopo la Testimone_1 caduta in data 03/11/2022 alle ore 08:30 circa, la IG.ra è rientrata in casa senza più Parte_1 andare al lavoro e il figlio ha chiamato l'ambulanza che l'ha subito trasportata al Pronto Soccorso presso la struttura ospedaliera Humanitas di AN (teste: IG. );
4. Vero che prima Testimone_2 del sinistro avvenuto in data 03/11/2022, la IG.ra deambulava senza difficoltà e senza Parte_1 l'utilizzo di stampelle e/o l'ausilio altri supporti ortopedici di alcun tipo (teste: IG. ; Testimone_2 IG. );
5. Vero che nel periodo in cui si è verificato il sinistro in data 03/11/2022, a Testimone_1 causa di alcuni lavori in corso nel era presente all'interno del cortile un cantiere che, CP_1 passando dalla portineria, impediva l'utilizzo di tutti i possibili percorsi alternativi ad eccezione del passaggio con la pedana utilizzato dalla IG.ra limitando gli accessi alla portineria ai soli Parte_1 lati corti del portico (testi: IG. ; IG. );
6. Vero che il cantiere che Testimone_2 Testimone_1 all'epoca del sinistro in data 03/11/2022 era presente all'interno del cortile impediva l'uscita dal lato lungo del portico della portineria, con scalino, che si vede nella fotografia che si rammostra (doc.5), in quanto bloccato da scavo (testi: IG. ; IG. );
7. Vero che solo a Testimone_2 Testimone_1 seguito del sinistro della IG.ra in data 03/11/2022, il portinaio dello stabile ha apposto Parte_1 tutto intorno alla rampa dei paletti con del nastro rosso e bianco per segnalare il pericolo di caduta e poi anche un tappeto antiscivolo sopra la pedana metallica, come da fotografia che si rammostra (doc.6) (testi: IG. ; IG. );
8. Vero che i paletti con nastro rosso e Testimone_2 Testimone_1 bianco, e anche il tappeto antiscivolo posizionati intorno e sopra la pedana metallica come da fotografia che si rammostra (doc.6), erano del tutto assenti fino alla data del sinistro del 03/11/2022 (testi: IG. ; IG. );
9. Vero che il tappeto rosso antiscivolo, Testimone_2 Testimone_1 posizionato a seguito del sinistro in data 03/11/2022, è a tutt'oggi è ancora presente sopra la pedana metallica come da fotografie che si rammostrano (docc.4-5) (testi: IG. ; IG. Testimone_2
); 10. Vero che sia prima, che dopo il sinistro in data 03/11/2022, il portinaio del Testimone_1
ha sempre utilizzato la pedana metallica con il carrello delle pulizie (teste: IG. CP_1 Tes_1
); - disattendere l'avversaria istanza di ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio
[...] formale e per testi in quanto tutti inammissibili e/o irrilevanti e/o valutativi. In ogni caso Con vittoria
pagina 2 di 11 di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, oltre CPA e IVA come per legge”
Per il convenuto: come da conclusioni definitive allegate alla nota di deposito del 22.9.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il , al fine di accertarne la Controparte_3 responsabilità ex art. 2051 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa della caduta occorsa il 3.11.2022 all'interno dell'area condominiale.
L'attrice, a fondamento della pretesa, ha dedotto che:
- in data 3.11.2022 alle ore 8,30 circa, all'interno del cortile del sito in Milano, Via CP_1
Cabella n. 43/2, che funge anche da portineria del palazzo di Via Cabella n. 43/1 in cui vive, mentre stava uscendo di casa per recarsi al lavoro, è scivolata “su una rampa metallica sprovvista di antiscivolo e posta a livello del marciapiede condominiale”;
- all'interno del cortile un cantiere impediva l'uscita dal lato lungo del portico, con scalino (cfr. doc. 5), in quanto bloccato da uno scavo;
- veniva quindi immediatamente trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso presso la struttura ospedaliera Humanitas di AN e veniva dimessa in data 4.11.2022, con diagnosi di
“Dorsalgia in riscontro di frattura dello spigolo antero lat sin D6” e prescrizione di riposo per
15 giorni, RMN rachide lombo sacrale a 45 giorni e successiva rivalutazione ambulatoriale, con prognosi di giorni 20;
- seguiva un periodo di visite specialistiche, esami diagnostici e riabilitazione, conclusosi con perizia del medico legale dott.ssa (doc. 29 parte attrice), la quale così Persona_1 concludeva: “tenuto conto dello stato socio-anagrafico del soggetto (impiegata, 56enne), il pagina 3 di 11 danno alla persona di rilievo civilistico può essere proposto al risarcimento in base ai seguenti parametri valutativi medico-legali: danno biologico temporaneo al 100%: 1 giorno;
danno biologico temporaneo al 75%: 60 giorni;
danno biologico temporaneo al 50%: 60 giorni;
danno biologico temporaneo al 25%: 60 giorni;
danno biologico permanente nell'ordine dell' 8
% (otto per cento), tenuto conto dei principali barèmes per la valutazione del danno alla persona”;
- a fronte dell'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario della vertenza, è stata costretta ad instaurare il presente giudizio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (cfr. atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice, in Controparte_3 quanto infondate sia nell'an che nel quamtum o, in subordine, di limitare la condanna alle pretese effettivamente dimostrate in corso di causa. In particolare, il convenuto ha eccepito la mancata prova del fatto storico e l'insussistenza di un nesso di causa tra la res e l'evento, asserendo l'esclusiva imputabilità del danno occorso all'attrice al comportamento incauto tenuto dalla stessa nel percorrere lo rampa in oggetto.
Svolte le verifiche preliminari e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il
Giudice ha istruito la causa documentalmente e, all'udienza del 23.9.2024, ha proceduto all'escussione di due testimoni e all'interpello dell'attrice.
Con ordinanza del 20.1.2025, il Giudice ha disposto che le parti esperissero la procedura di mediazione dinanzi a un organismo accreditato ai sensi dell'art. 5 quater del d.lgs. 28/2010 e, a seguito del suo esito infruttuoso, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 30.9.2025, al termine della quale, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti (come sopra riportate) e della relativa discussione, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e dev'essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 4 di 11 Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la caduta, avvenuta all'interno del presso il quale CP_1 la stessa risiede, sarebbe imputabile esclusivamente alla presenza della rampa sprovvista di antiscivolo, ivi collocata temporaneamente a causa dello svolgimento di lavori nell'area CP_4
In particolare, l'attrice ha dedotto che nel periodo in cui si è verificato il sinistro, a causa di alcuni lavori nello stabile, era presente all'interno del cortile un cantiere che impediva l'utilizzo di tutti i possibili percorsi alternativi ad eccezione del passaggio con la pedana da lei utilizzato. La mattina del
3.11.2022, infatti, l'attrice sarebbe passata dal civico 43/2 per lasciare una busta al portinaio e da lì si sarebbe poi recata verso la sua autovettura parcheggiata in Via Valle Anzasca. La stessa attrice allega che quello non era il suo percorso abituale, in quanto ella risiede al civico n. 43/1 e la mattina è solita dirigersi “direttamente verso l'uscita posteriore che è più prossima al civico 43/1”.
La pedana in questione era posizionata sul lato del portico che conduce verso l'uscita posteriore. Il cantiere che all'epoca dei fatti era presente all'interno del cortile, secondo la prospettazione dell'attrice, impediva l'uscita dal lato lungo del portico, in quanto bloccato da scavo. Soltanto a seguito della sua caduta, il portinaio dello stabile avrebbe apposto dei paletti con del nastro rosso e bianco per segnalare il pericolo di caduta e, successivamente, anche un tappeto antiscivolo (doc. 6) per evitare anche ad altri il rischio di caduta. Tanto, confermerebbe, a detta della parte attrice, la situazione di pericolo occulto rappresentata dalla superficie scivolosa della rampa e la conseguente responsabilità del per CP_1 il sinistro occorso all'attrice.
Tanto premesso si osserva che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr.
Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo: Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno pagina 5 di 11 conseguenza;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010; n. 5910/11). Il convenuto deve, in altri termini, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – interrompa il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi
Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n.
11227/2008).
Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso è, quindi, posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del
6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
pagina 6 di 11 diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. 2018, nn. 2480 e 2481).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità evidenzia che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per
l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n. 2660/2013).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie, benché possa dirsi raggiunta la prova della caduta attorea, anche alla luce della documentazione in atti e delle prove testimoniali assunte, difetta, di contro, la prova del nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo.
Infatti, fin dall'atto di citazione, ha affermato di essere caduta mentre stava uscendo Parte_1 di casa per recarsi al lavoro, scivolando su una rampa metallica sprovvista di antiscivolo e posta a livello del “marciapiede condominiale” e che la caduta a terra sarebbe stata causata dalla perdita di aderenza del piede sinistro con la conseguente torsione innaturale del ginocchio. La scivolosità della rampa in oggetto, secondo la prospettazione di parte attrice, troverebbe conferma nella circostanza per cui, a seguito della caduta, il portinaio dello stabile avrebbe apposto dei paletti con del nastro rosso e pagina 7 di 11 bianco per segnalare il pericolo di caduta e, successivamente, anche un tappeto antiscivolo, elementi assenti fino alla data del sinistro.
Attraverso le dichiarazioni testimoniali rese da portinaio dello stabile in cui è Testimone_1 occorso il sinistro, e figlio dell'attrice, può reputarsi provata l'avvenuta caduta della Testimone_2 attrice nelle circostanze di tempo e luogo indicate dalla stessa;
tuttavia, nessuna prova può ritenersi raggiunta in ordine alla causa produttiva dell'evento.
In specie infatti nessun teste ha assistito alla caduta attorea, nessuno l'ha soccorsa in loco e il portiere ha appreso della caduta direttamente da che poco dopo, dolorante, glielo ha riferito Parte_1 in portineria (v. verbale dell'udienza del 23.9.2024: “ribadisco che io non ho visto il momento della caduta, ero in portineria quando la sig.ra claudicante mi ha raggiunto e mi ha riferito Parte_1
l'accaduto”).
Il fatto storico della caduta, pur non appurato direttamente dai testi, può essere presuntivamente desunto dal fatto che l'attrice si è nell'immediatezza dell'occorso recata dolorante in portineria e lo ha immediatamente riferito al portiere. Analoga valutazione presuntiva, tuttavia, non può essere operata rispetto al nesso di causa tra res in custodia ed evento dannoso. Infatti, in presenza di elemento pacificamente insidioso, la conferma che la res sia causa della caduta può trarsi anche ove nessun teste abbia assistito alla stessa, ma il danneggiato sia reperito dolorante in prossimità di esso, poiché dall'inequivoca insidiosità della cosa e dalla conseguente idoneità a provocare l'evento può desumersi il raggiungimento della prova che a causa di essa l'evento dannoso si sia verificato (cfr. ad esempio in caso di caduta provocata da una macchia di olio).
Nel caso di specie, tuttavia, la prova del nesso di causa tra res in custodia ed evento dannoso non può ritenersi raggiunta nemmeno per presunzioni, analogamente al ragionamento inferenziale esemplificativo di cui sopra, atteso che la mera assenza di tappetti antiscivolo o di elementi di segnalazione della rampa (ben nota e, comunque, visibile in pieno giorno) non integra di per sé quel carattere di insidiosità prospettato da parte attrice. Infatti, dalla documentazione fotografica la rampa non si reputa elemento insidioso poiché le sue caratteristiche sono ben visibili ictu oculi a chiunque ne affronti la discesa. La pavimentazione metallica risulta, da un lato, caratterizzata da una zigrinatura in rilievo su tutta la sua superficie e, dall'altro lato, essa risulta palesemente priva di elementi di supporto
(quali un corrimano) o antiscivolo (quali nastri apposti sulla sua superficie). Chiunque vi transiti non pagina 8 di 11 può che percepire a colpo d'occhio le menzionate caratteristiche, sì che è evidentemente dovuta una peculiare prudenza in caso di transito su di essa soprattutto in giorni caratterizzati dall'umidità tipica delle mattine d'autunno, come quella per cui è causa.
Inoltre non è stato appurato in che modo la rampa in questione avrebbe comportato la caduta dell'attrice, che si è limitata ad allegare che ella è scivolata, senza neppure indicare il punto ove ciò è occorso. Tali lacune in punto di allegazione e prova, nonché la mancata conferma della dinamica dell'occorso da parte di testi, del punto in cui ella è caduta rendono impossibile addivenire alla prova del nesso di causalità intercorrente tra a caduta e la res, che pertanto non può ritenersi causa dell'evento lesivo, bensì sua semplice occasione.
Inoltre, e ad abundantiam, il teste custode dello stabile condominiale, ha riferito che Testimone_1 la rampa metallica non era l'unica via di passaggio utilizzabile dai condomini, posto che “i condomini dello stabile di via Cabella n. 43/1 possono uscire senza passare dalla portineria e senza passare sullo scivolo. Anche nel periodo dei lavori edili di cui ho parlato i codomini dello stabile di via Cabella n.
43/1 potevano uscire dallo stabile passando sul retro perché ha una uscita anche in via Valle Anzasca
o facendo il giro largo del cortile” e in ogni caso che “si poteva passare dalla pedana o dal gradino a fianco della pedana” (cfr. verbale dell'udienza del 23.9.2024). Il teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare per aver reso una deposizione chiara e non contraddittoria e per la sua estraneità ai fatti di causa, ha precisato che, oltre alla rampa, vi era la possibilità di utilizzare, in alternativa, un gradino, che, diversamente da quanto asserito dall'attrice, non risultava rovinato ed era pertanto fruibile dalla stessa, sì che la danneggiata aveva anche a sua disposizione percorsi alternativi per evitare di passare sulla rampa, le cui caratteristiche, come anticipato, dovevano essere immediatamente da lei percepibili.
Alla luce delle dichiarazioni rese non è dunque possibile ricostruire né l'esatta dinamica della caduta, né, per l'effetto, alcuno specifico elemento relativo alla sua dinamica concreta consente di avvalorare e confermare le cause dell'evento. In altri termini, la genericità delle risultanze dell'istruttoria non consente di ritenere provato che la causa della caduta di sia riconducibile alla rampa Parte_1 metallica utilizzata in assenza della prova dell'insidiosità della stessa.
Del resto e sempre ad abundantiam, la circostanza che il luogo della caduta sia ubicato in prossimità della stessa abitazione dell'attrice consente quantomeno di presumere che l'attrice fosse a conoscenza pagina 9 di 11 della presenza di un cantiere nell'area cortilizia condominiale (cfr. prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice in cui si legge: “la IG.ra ha invece prestato la normale attenzione posta nel Parte_1 percorso già altre volte effettuato, e che nel mentre non è intervenuta alcuna distrazione”).
Tale circostanza, anche ai fini della prova del nesso eziologico tra la situazione dei luoghi e la caduta, consente quindi di muovere una valutazione negativa circa il doveroso accertamento di quella potenzialità dannosa intrinseca della res, che sia tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. A tale conclusione, si giunge anche in accordo alla già citata giurisprudenza di legittimità
(Cass., sent. n. 2660/2013), a mente della quale, elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa abbia o meno una potenzialità dannosa intrinseca sono presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c., che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (in questo senso: Cass, sent.
n. 12895/2016: “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”).
Alla luce delle menzionate circostanze si reputa indimostrata una responsabilità ex art. 2051 c.c. del poiché difetta la prova che proprio la res sia stata causa della caduta e non la mera CP_1 occasione di essa.
Per quanto sopra esposto, si reputa che parte attrice non abbia assolto all'onere di cui all'art. 2697 c.c. di dimostrare il presupposto dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ovvero che la rampa condominiale rappresenti la causa del pregiudizio dalla stessa subito.
La domanda attorea non può pertanto che essere respinta, in quanto infondata.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che la parte attrice dev'essere condannata ex art. 91 c.p.c. a rifondere quelle sostenute dal convenuto. CP_1
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M.
55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e della semplicità delle pagina 10 di 11 questioni trattate (valori medi ridotti del 50% per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria); il compenso indicato in dispositivo comprende il valore medio, ridotto al 50%, per la partecipazione alla fase di negoziazione del procedimento di mediazione demandata previsto dal citato D.M. per procedimenti di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
La promozione del procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater del d. lgs. n. 28/2010, la partecipazione di tutte le parti, nonché la mancata verbalizzazione di una proposta da parte del mediatore assorbono e rendono non necessaria alcuna statuizione in ordine alle sanzioni previste dal d. lgs. n. 28/2010, come attualmente vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore del , le Parte_1 Controparte_3 spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 4.345,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A.
(se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Milano, 1.10.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 11 di 11