TRIB
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/07/2024, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
r.g. 3189 del 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3189 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GAETANO MARIA BLOISE, C.F._2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTI –
E con sede in Roma alla Via Abruzzi n.10, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. DOMENICO BUONO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATA – NONCHE'
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_2 C.F._3 data 06.09.59 e , C.F. , parte nata a [...] Controparte_3 C.F._4
GRAVINA (CS) in data 17.3.66, entrambi residenti in [...].
- APPELLATI CONTUMACI–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 11.02.2017,
e hanno proposto domanda giudiziale nei confronti Parte_1 Parte_2 di inanzi al Giudice di Pace di Castrovillari, allegando che: Controparte_1
- In data 26.11.15 alle ore 19:45 circa, mentre , in qualità di Parte_2 conducente, era a bordo dell'autovettura RD Ka targata EX985MZ di proprietà di
- assicurata presso la con polizza n. Parte_1 Controparte_1
0524406566 – in Castrovillari, sulla via E. Fermi, con direzione c.da Pietà nei pressi dell'intersezione con Via Moschereto, dopo aver acceso l'indicatore di direzione, si apprestava a svoltare a sinistra, sopraggiungeva da dietro a forte velocità l'autovettura
AU EN targata EK222FN di proprietà di e condotta da Controparte_2
che, con manovra repentina, sorpassava sulla sinistra l'autovettura RD CP_3
Ka targata EX985MZ e collideva con la parte anteriore contro il muretto di recinzione, angolo via Moschereto e ritornava indietro collidendo con la RD Ka che era rimasta ferma. r.g. 3189 del 2019
- La responsabilità è da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida irresponsabile ed antigiuridica del conducente dell'autovettura AU EN targata EK222FN che, violando le più elementari regole di guida, causava il sinistro.
- A causa del sinistro subiva danni alla vettura RD Ka targata Parte_1 EX985MZ pari ad € 300,00 come da fattura n. 4 del 29.01.2016 dell'autocarrozzeria con sede in Castrovillari. CP_4
- In seguito al sinistro subiva lesioni personali per le quali veniva Parte_2 trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Castrovillari quantificate in giorni 35, un danno biologico dell'1% ed un danno morale di 1/3, oltre spese mediche sostenute pari ad € 392,00.
- La responsabilità del sinistro è da ascriversi al conducente del veicolo targato EK222FN.
- In data 8.03.2016 riceveva assegno n. 1042305279-02 tratto sulla Parte_1
BCC di Roma per un importo pari ad € 180,00 per danni a cose ed in data 10.03.2016
riceveva assegno n. 1042305416-09 tratto sulla BCC di Roma Parte_2 per un importo pari ad € 700,00 per le lesioni subite;
entrambi gli assegni sono stati trattenuti in acconto al maggior credito vantato.
- Nonostante i reiterati solleciti, da ultimo con lettera raccomandata dell'1.03.2016 e successive comunicazioni per ottenere il risarcimento dei danni, la
[...]
, compagnia presso la quale è assicurata la vettura AU Controparte_1
EN targata EK222FN, ha offerto le indicate somme trattenute in acconto.
Ciò posto, e hanno concluso chiedendo al Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Castrovillari di: a. Dichiarare l'esclusiva responsabilità di , proprietario, e Controparte_2 di , conducente dell'autoveicolo AU EN tg. EK222FN CP_3 in ordine all'evento occorso e condannare al Controparte_1 pagamento in favore di e , ciascuno Parte_1 Parte_2 per il suo titolo ed in via tra loro solidale, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per effetto del sinistro de quo e, complessivamente, della somma di
€ 3.162,91, da cui detrarre la somma pari ad € 180,00 iva inclusa già avuta in acconto per i danni al mezzo di proprietà di e la somma pari Parte_1 ad € 700,00 già avuta in acconto per le lesioni subite da e Parte_2 così ottenere la somma pari ad € 2.282,91 di cui € 120,00 per i danni all'autoveicolo RD Ka targata EX985MZ; la somma pari ad € 2.162,91 per le lesioni subite da di cui € 753,84 di I.P. all'1% per 10 giorni di ITT € 462,90, Parte_2 per 10 giorni di ITP al 75% per € 247,18, per 10 giorni di TP al 50% € 231,45, per 5 giorni di ITP al 25% € 57,86, 1/3 di danno morale € 617,68, oltre spese mediche pari ad € 392,00 o di quella maggiore o minore che risulterà dalla espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino al soddisfo.
b. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 14.02.2017 si è costituita in giudizio la allegando che: Controparte_1
- La domanda è infondata in fatto e in diritto.
- In via preliminare, la parte attrice non ha citato in giudizio , Controparte_2 proprietario dell'auto AU EN coinvolta nel sinistro e, avendone contestato la dinamica, si chiede che venga integrato il contraddittorio nei suoi confronti, al fine di evitare contrasti tra giudicato.
- In subordine, si chiede autorizzarsi la chiamata in causa del terzo . Controparte_2
- Nel merito la domanda è infondata e spropositata in ordine al quantum debeatur, giacché l'esosa richiesta avversaria, fondata solo su perizie di parte, non è suffragata da alcun r.g. 3189 del 2019
elemento oggettivo, essendo i danni materiali, nonché le lesioni di proporzioni assai più modeste.
- La compagnia istruiva la vertenza e provvedeva a far periziare il mezzo dal proprio fiduciario P.I. e, sulla scorta degli accertamenti effettuati, inviava la somma Persona_1 di € 180,00 a saldo, atteso che trattasi di danni quasi inesistenti, come da documentazione in atti.
- Le ulteriori somme richieste da per il danno al mezzo sono Parte_1 pretestuose ed esagerate e, pertanto, non dovute.
- Quanto alle lesioni subite da è appena il caso di sottolineare Parte_2 anche in questo caso il corretto comportamento della deducente, atteso che la stessa provvedeva a sottoporre l'attore a visita medico legale presso il proprio fiduciario dott. il quale ridimensionava le pretese attoree e riconosceva un danno biologico Per_2 permanente pari a 0% oltre a 30 giorni di inabilità temporanea parziale.
- Attesa l'esiguità dei danni al mezzo è chiaro che la forza lesiva che si è potuta scaricare sul corpo del soggetto è davvero minima e, pertanto, appare assolutamente inverosimile che allo stesso siano potute derivare lesioni tanto importanti.
- Dovrà essere ritenuta satisfattiva la somma di € 700,00 inviata dalla deducente a totale ristoro delle lesioni.
- Si contesta infine la domanda di risarcimento del danno morale, ulteriore rispetto al danno biologico, atteso che il danno non patrimoniale include il danno biologico e che dovrà essere valutato e quantificato nella sua unità, evitando duplicazioni risarcitorie per il danno biologico e per il danno morale. Tanto premesso, la ha concluso chiedendo al Giudice di Controparte_1 Pace di Castrovillari l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. In via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di da parte degli attori ai sensi dell'art. 106 c.p.c.; Controparte_2
b. Se del caso, sempre in via preliminare autorizzare la chiamata in causa di
; Controparte_2
c. Nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e soprattutto non provata;
d. In subordine, nella denegata ipotesi di condanna della deducente, ritenere congrua e sufficiente la somma di € 880,00 omnia (€ 180,00 per danni al mezzo e
€ 700,00 per le lesioni), inviata pro-bono pacis dalla Controparte_1
e trattenuta a titolo di acconto;
[...]
e. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del 28.2.17, con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 9.05.2017 si sono costituiti in giudizio e . La loro difesa ha dedotto che: Controparte_2 Controparte_3
- Il giorno 26.11.2015 , a bordo e alla guida del veicolo AU Controparte_3
EN targato EK222FN di proprietà di , imboccava Via Controparte_2
Fermi in Castrovillari in direzione imbocco Autostrada SA-RC. Ad un certo punto
[...]
vedeva a distanza, sulla stessa corsia e nella stessa direzione di CP_3 marcia, l'auto targata EX985IAZ di ferma sulla propria corsia di Parte_1 marcia. Co
- a questo punto, accertatasi che dalla corsia opposta non CP_3 provenivano altre autovetture, iniziava la manovra di sorpasso spostandosi sulla corsia di sorpasso;
procedendo per alcuni metri, stava per superare l'auto di Parte_1
quando, improvvisamente, questa inizia a spostarsi sulla corsia di sorpasso,
[...] costringendo a sterzare repentinamente a sinistra per evitare Controparte_3 l'impatto, facendola pertanto collidere con un muretto di recinzione. r.g. 3189 del 2019
- Dai riscontri effettuati sull'autovettura di si è accertato che Controparte_2 non vi sono stati urti tra le due autovetture.
- Dal sinistro sono derivati danni all'autovettura di e alla Controparte_2 salute di . Controparte_3
- Va riconosciuta la responsabilità del conducente dell'altra autovettura per non aver guardato nello specchietto laterale prima di spostarsi sull'altra corsia.
È sufficiente, infatti, esaminare il primo comma dell'art. 154 C.d.S. per rendersi conto della responsabilità dell'altro conducente.
- Nel verbale redatto dai Carabinieri di Castrovillari vengono riportate le sole dichiarazioni fornite da ma non quelle di Parte_2 [...]
. CP_3
- riferisce in quella sede “percorrevo la strada comunale Via Parte_2
Enrico Fermi di Castrovillari giunto all'incrocio con via Moschereto mi fermavo con la mia autovettura RD Ka per immettermi nella predetta via quando ad un tratto giungeva a forte velocità una AU EN che mi sorpassava andando a collidere contro un muro ad angolo di via Moschereto nell'impatto l'autovettura RD Ka indietreggiava urtandomi”.
- Nella descrizione della dinamica fatta dai Carabinieri di Castrovillari, sebbene gli stessi si limitano a riportare parzialmente la descrizione fatta da in Parte_2 quanto i veicoli erano già stati rimossi al momento del loro arrivo, le due affermazioni rese (“a forte velocità” e “nell'impatto l'autovettura RD Ka indietreggiava urtandomi”) non vengono utilizzate poiché i Carabinieri non l'hanno potuto constatare direttamente.
- Quanto affermato sul punto non può essere vero perché la parte posteriore della CP_5 non risulta interessata ad urti di alcun genere.
- I danni subiti dall'auto del convenuto riguardano la parte anteriore, a causa della collisione provocata dall'auto dell'attore con il muretto di recinzione. Tali danni ammontano ad € 6.824,03.
- I danni alla salute patiti da sono stati risarciti dal proprio Controparte_3 datore di lavoro, poiché la stessa esercita la professione di insegnante di scuola pubblica.
Tanto premesso, e hanno concluso Controparte_2 Controparte_3 chiedendo al Giudice di Pace di Castrovillari l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Respingere le richieste attoree e conseguentemente riconoscere che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente della RD Ka targata EX985MZ che in violazione dell'art. 154 C.d.S. non provvedeva a guardare negli appositi specchietti retrovisori prima di iniziare ad occupare l'altra corsia di marcia, obbligando l'auto di a sterzare Controparte_2 repentinamente a sinistra.
b. Condannare gli attori in proprio e in solido tra loro e con la propria assicurazione al risarcimento di tutti i danni subiti da Controparte_1
alla propria autovettura, che ammontano ad € Controparte_2
6.824,03 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia. c. In via subordinata, nel caso si dovesse accertare pari responsabilità in capo a
[...]
, riconoscere che il sinistro si è verificato per concorso di CP_3 colpa di entrambi i conducenti ex art. 2054 c. 2 c.p.c., con condanna degli attori in proprio ed in solido tra loro e con la propria assicurazione
[...] al risarcimento del 50% dei danni subiti da Controparte_1
alla propria autovettura o alla somma maggiore o Controparte_2 minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, valutate le risultanze processuali.
d. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. r.g. 3189 del 2019
Ammessi i mezzi istruttori formulati dalle parti all'udienza, la causa è stata istruita mediante l'escussione di tre testimoni e la CTU medica sulla persona dell'attore . Parte_2 All'esito, con la sentenza n. 423/2019 resa in data 23.05.2019 e depositata in Cancelleria in data 28.05.2019 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 143/2017 R.G. il Giudice di Pace di Castrovillari ha stabilito: “rigetta la domanda proposta da e per Parte_1 Parte_2 essere congrue le somme corrisposte. Rigetta la domanda riconvenzionale. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di . Compensa le spese tra gli attori ed i convenuti. Parte_2
Compensa le spese del giudizio fra e . Condanna Controparte_1 Controparte_2
e , in solido, al pagamento delle spese di giudizio che si Parte_1 Parte_2 liquidano in favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore in Controparte_1 complessivi € 602,50, oltre iva, cna e rimborso forfettario come per legge”.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato depositato in Cancelleria in data
20.11.2019 e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 423/2019 depositata in Cancelleria in data 28.05.2019 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 143/2017 R.G. per i seguenti motivi:
- Ripercorsi i fatti di causa, le parti eccepiscono in via preliminare in rito la violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione;
- Dall'esame della sentenza emerge che il giudice di primo grado ha violato il principio processualistico della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tale principio vieta al giudice di pronunciare a favore o contro soggetti diversi dalle parti, di accordare o negare cosa diversa da quella domandata dalla parte e di sostituire il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla parte con uno diverso;
- In particolare, il primo giudice ha inteso spostare l'angolo prospettico sull'an e non sul quantum.
- Si ribadisce che si tratta del sorpasso dell'autovettura AU EN su strada con linea di mezzadria continua, in prossimità di incrocio all'autovettura RD Ka, ferma sulla propria corsia con l'indicatore di direzione acceso che si apprestava a svoltare a sinistra. L'autovettura AU EN a causa della eccessiva velocità impattava contro un muro e tornava indietro impattando contro la RD Ka, che era ancora ferma in attesa di svoltare a sinistra ove la linea di mezzadria lo permetteva perché era tratteggiata.
- La AU EN sopraggiungeva e non avvedendosi dell'indicatore di direzione acceso sorpassava l'autovettura RD Ka che era ferma in attesa di svoltare a sinistra ed impattava contro un muretto sulla sinistra della carreggiata;
in seguito all'urto l'autovettura AU rimbalzava indietro e impattava la RD Ka che era rimasta ferma in attesa di svoltare.
- La AU EN sorpassava su strada con linea di mezzeria continua ed in prossimità di un incrocio, come si evince dal verbale e dallo schizzo planimetrico dei carabinieri intervenuti sul posto. Tale dettaglio è certamente sfuggito al primo giudice.
- L'autovettura RD Ka di proprietà di assicurata da Parte_1 [...]
è stata integralmente risarcita al 100% dalla stessa Controparte_1 compagnia assicurativa, che giustamente non ha mai riscontrato alcun concorso di colpa del nel sinistro de quo. Parte_2
- , inoltre, era stato sottoposto a visita medico legale da parte della Parte_2 compagnia assicurativa e gli era stata offerta la somma di € 700,00, risarcito al 100%, non per presunto concorso di colpa ma solo ed esclusivamente perché non gli sono stati riconosciuti giorni di ITT.
- Il Giudice di Pace non ha tenuto conto né delle richieste e conclusioni della compagnia assicurativa, né delle richieste e conclusioni di proprietario Controparte_2 della AU EN, né dei rilievi dei carabinieri che sono intervenuti sul luogo del r.g. 3189 del 2019
sinistro e soprattutto non ha tenuto conto della testimonianza resa dalla dott.ssa Tes_1 terzo trasportato sulla vettura di , integralmente risarcito. Parte_1
- Si rileva che anche controparte sia in comparsa che successivamente nelle note conclusive non ha mai contestato l'an.
- La ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità di Controparte_1
nel sinistro de quo. Controparte_2
- si è limitato a contestare genericamente il sinistro e la Controparte_2 dinamica senza provare né i danni subiti, né la dinamica del sinistro.
- La sentenza appellata è poi nulla per carenza dei requisiti di legge ed assenza della motivazione ex art. 132 c.p.c., in quanto nella fattispecie il giudice di primo grado ha omesso di trascrivere le conclusioni del difensore degli appellanti e tale omissione ha inciso sull'attività dello stesso avendo generato un difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati.
Il primo giudice, infatti, non ha argomentato sulle difese degli odierni appellanti.
La sentenza impugnata difetta altresì dell'esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa non risultando in alcun modo richiamati i tratti essenziali della lite neppure nella parte motivata con ciò impedendo di individuare gli elementi di fatto considerati ed i presupposti della decisione.
In assenza di tali elementi la sentenza è affetta da nullità.
- La sentenza è poi priva di motivazione, non potendosi ravvisare l'iter logico-giuridico che ha portato il giudice alla sua decisione. Manca sostanzialmente ogni requisito di sufficienza, logicità ed ordine della motivazione. Dinanzi all'evidente buon diritto degli attori, il giudice non ha affrontato il thema decidendum.
I venti righi di sentenza scritti a penna, in alcuni punti incomprensibili, sono abnormi e aberranti.
- In relazione alla concorrente e paritaria responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro si osserva che, ribaditi i fatti rappresentati, l'intera sentenza di primo grado ricerca un concorso di colpa che neppure la compagnia assicurativa aveva chiesto o ipotizzato in quanto assolutamente non ipotizzabile.
Non è dato comprendere, inoltre, quale indirizzo giurisprudenziale abbia seguito il primo giudice a quale giurisprudenza di merito abbia fatto riferimento o quale fonte giurisprudenziale abbia riportato.
Il primo giudice ha interpretato in modo approssimativo e superficiale il codice della strada e la normativa vigente.
Non si comprende come il proprietario del veicolo RD Ka targato EX985MZ abbia potuto concorrere alla determinazione concorsuale del sinistro atteso che la stessa autovettura era rimasta ferma in attesa di svoltare.
- Il sinistro e la sua dinamica, del resto, non sono mai stati contestati e gli appellanti sono stati risarciti per l'intero; il testimone escusso ha inoltre confermato la dinamica del sinistro;
i carabinieri hanno rilevato il superamento della linea di mezzadria da parte della AU EN. Tali circostanze sono state sottaciute dal primo giudice senza alcuna motivazione.
- Si rileva poi che il sinistro è avvenuto in data 26.11.2015, come si evince anche dal certificato del Pronto Soccorso, dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni testimoniali.
Anche in tal caso il giudice di primo grado ha distorto le prove testimoniali. Nessuna contestazione è stata mossa dall'assicuratore sulla dinamica del sinistro, ma il giudice è incorso in ultrapetizione prendendo in considerazione fatti assurdi neanche contestati dalla compagnia assicuratrice. r.g. 3189 del 2019
È illogica la parte della sentenza in cui il giudice stabilisce “la domanda è infondata e deve essere rigettata”. Il primo giudice ha rigettato l'an e poi nella seconda parte ha ritenuto che il quantum fosse già stato corrisposto in misura satisfattoria all'attore.
Il primo giudice ha errato basando la sentenza su supposizioni prive di riscontri.
- Nel merito, la critica al percorso motivazionale del primo giudice deve coinvolgere anche l'uso del materiale probatorio dato che la prova è stata valutata superficialmente ed in modo del tutto soggettivo. Dall'istruttoria è emersa l'esclusiva responsabilità di , conducente dalla CP_3
AU EN.
- E, infatti, dalla prova testimoniale e dai danni rilevati dal perito, è evidente che la RD
Ka era rimasta ferma nella sua corsia di pertinenza, mentre la AU EN oltrepassava la linea di mezzadria e ritornava indietro colpendo con la parte posteriore la RD Ka sulla parte anteriore;
dunque, la RD Ka non ha mai tagliato la strada alla
AU EN, la quale, a causa della eccessiva velocità, impattava violentemente contro il muretto di recinzione e, successivamente, tornava indietro;
- Il primo giudice ha altresì disatteso quanto stabilito dalla CTU medico legale e si contesta il calcolo e la liquidazione alla quale è giunto il primo giudice, in quanto il totale da liquidare è € 1.500,09 da cui detrarre la somma pari ad € 700,00 già avuta in acconto, ottenendo così la somma di € 800,00.
Tutto ciò rende la sentenza viziata ab origine.
- Altresì oggetto di gravame è quanto stabilito in relazione alle spese di lite, nella parte in cui il primo giudice afferma “compensa le spese tra gli attori e convenuti” e successivamente stabilisce “compensa le spese di giudizio tra e Controparte_1
”, e da ultimo “condanna e , in Controparte_2 Parte_1 Parte_2 solido, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore di
[...] non p.d.l.r.p.t. in complessivi € 602,00 oltre iva, cna e rimborso CP_1 forfettario”. La difesa ha difficoltà a comprendere quanto stabilito in relazione alle spese di lite.
Inoltre, avendo riconosciuto il concorso di colpa tra Parte_3
, avrebbe dovuto condannare anche Persona_3 Controparte_2 alle spese di giudizio atteso che lo stesso non ha provato nulla nel giudizio.
La stessa condanna così operata è da biasimare e da sanzionare, dato che gli appellanti non hanno alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.
Tanto premesso, e hanno chiesto a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale di: a. Riformare la sentenza n. 423/19 emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari;
b. Provvedere alla liquidazione del danno subito da pari ad € Parte_1
120,00 per i danni al veicolo ford Ka targato EX985MZ e per le lesioni subite da nel sinistro de quo, secondo il calcolo delle nuove tabelle Parte_2
(importi del danno biologico 2019-2020, D.M. 22.07.2012, G.U. 189 serie generale) per una somma pari ad € 1.500,02 da cui detrarre la somma pari ad € 700,00 già avuta e così ottenere la somma pari ad € 800,00 oltre interessi dalla data della domanda e fino al soddisfo.
c. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 20.09.20 si è costituita in giudizio parte appellata allegando che: Controparte_1
- In via preliminare il gravame è inammissibile ex art. 342, comma 1, n. 1 e 2 c.p.c. per omessa indicazione delle parti del provvedimento impugnate e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sia delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione;
r.g. 3189 del 2019
- L'appello è altresì inammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto;
- Nel merito, in relazione all'ultrapetizione, la deducente ha puntualmente contestato la domanda attorea chiedendo il rigetto della domanda e, solo in via subordinata, ha chiesto di considerare congrue le somme già erogate;
- Del resto, la locuzione “e solo al momento pur senza argomentare in ordine al An debeatur” non implica alcun riconoscimento di responsabilità;
- V'è stata anche costituzione dei convenuti chiamati che hanno contestato la domanda attorea spiegando una domanda riconvenzionale, rigettata solo per mancanza di prova sul quantum debeatur.
- Il Giudice di Pace non è incorso in ultrapetizione. E, anzi, il giudice ha correttamente ritenuto che gli attori non abbiano fornito la prova richiesta sulla base dell'art. 2054 c.c., cioè la prova del comportamento colposo del e del proprio comportamento CP_2 immune da censure.
- Non è sufficiente la prova testimoniale della teste terza trasportata, che riportava Tes_1 lesioni nel sinistro.
Tale testimonianza è generica e inidonea a provare una esclusiva responsabilità del
, anzi prova un indubbio concorso di colpa tra le parti. CP_2 In ogni caso l'essere rimasta ferita nel sinistro la rende incapace a testimoniare, come tempestivamente eccepito dalla deducente compagnia.
Il rapporto dei carabinieri prova solo il verificarsi del fatto storico ma non la responsabilità dei conducenti coinvolti. Correttamente il giudice di primo grado ha, quindi, sostenuto il mancato superamento del disposto di cui all'art. 2054, 2 co. c.c. L'appello è dunque infondato e deve essere rigettato.
- Anche sul quantum la domanda è rimasta sfornita di prova, dato che la documentazione
è stata tutta contestata da questa difesa.
- La documentazione medico legale di parte è infatti soltanto una mera allegazione difensiva priva di valore probatorio con riferimento al nesso causale e al quantum.
Inoltre, non essendoci stata la minima sofferenza non spetta il danno morale, che peraltro alla luce dei nuovi parametri non può superare il 25%.
Ciò posto, la ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Controparte_1
a. Dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame ai sensi e per gli effetti di cui all'art.342 e all'art.348 bis c.p.c.. b. Nel merito, in ogni caso, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.423/2019 del Giudice di Pace di
Castrovillari. c. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Alla prima udienza del 22.09.2020, le parti hanno insistito nelle proprie richieste e chiesto il rinvio per la causa per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, all'udienza del 02.12.2020 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , parte citata e costituitasi in primo grado e Controparte_3 non evocata in giudizio nel presente grado di giudizio. Ritualmente notificato l'atto introduttivo del presente grado di giudizio anche nei confronti di , all'esito dei rinvii disposti, all'ultima udienza del 23.01.2024 le parti Controparte_3 costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. Declaratoria di contumacia. r.g. 3189 del 2019
Nonostante la ritualità della notifica nei loro confronti, nel presente grado di giudizio non si sono costituiti e e pertanto ne va dichiarata Controparte_3 Controparte_2 la contumacia.
4. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. S. U. n. 27199 del 2017).
5. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent.
S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
L'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 925 del 2017).
6. Integrazione motivazione.
Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. Civ. n. 4889 del 2016).
7. Nel merito.
7.1. Il motivo di appello relativo alla omessa trascrizione delle conclusioni delle parti è infondato e non può essere accolto. Invero, risultano riportate le conclusioni delle parti (v. pag. 2 e
3) formulate negli atti introduttivi e mai modificate. In ogni caso, la omessa, incompleta o erronea trascrizione nella sentenza non è causa di nullità, ma mera irregolarità o imperfezione formale, avendole il giudice effettivamente esaminate (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 11150 del 2018 e Cass.
Civ. n. 2237 del 2016). r.g. 3189 del 2019
7.2. Tra il novero dei requisiti di cui all'art. 132 c.p.c., poi, non figura più – in seguito alle modifiche di cui alla l. 69 del 2009 - la concisa esposizione dello svolgimento del processo.Pertanto, anche tale motivo non può essere accolto.
7.3. Infondato anche il motivo di gravame concernente l'assenza di motivazione. Infatti, il vizio di carenza di motivazione si ravvisa tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (cfr. Cass. Civ. n. 16581 del 2009; Cass. Civ. n. 18108 del
2010) e, dunque, non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice (v. Cass. Civ. n. 5082 del 2019).
Il vizio di motivazione non può essere, quindi, utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo, in particolare, esso a proporre un asseritamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice, e non ai possibili vizi del relativo iter formativo rilevanti ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (v. Cass. Civ. 4815 del 2012). Nel caso di specie, non vi è dubbio che il giudice di prime cure abbia argomentato ed esposto le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della decisione.
7.4. Sono altresì infondati i motivi di appello concernenti l'extrapetizione e la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché quelli ad essi connessi. Infatti, è principio consolidato in giurisprudenza che la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell' art. 2054 c. 2 c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi e/o tali elementi emergono dalle risultanze probatorie in atti, tenuto conto del principio di acquisizione della prova. Ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda.
Del resto, sin dalla ordinanza n. 19181 del 2018, la Suprema Corte ha affermato – con principio di portata generale applicabile anche nei casi di presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c. 2 c.c. - "il giudice deve proporsi anche d'ufficio la questione dell'eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d'accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell'incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell'autore del danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravità della colpa dell'uno va posta in correlazione con la gravità della colpa dell'altro, al fine di accertare l'entità dell'efficienza causale del fatto colposo del debitore dell'indennizzo” (v. sul punto in maniera condivisibile in ordine al rilievo officioso della pari responsabilità Cass. Civ. n. 27169 del 2021).
In applicazione di suddetti principi, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente – alla luce della istruttoria espletata - un concorso di pari responsabilità dei veicoli nella causazione del sinistro, con una statuizione che è possibile esito della originaria domanda volta ad acclarare la esclusiva responsabilità degli appellati contumaci in questo giudizio.
Alla luce della giurisprudenza suindicata, sfumano le censure relative alla dedotta non contestazione relativa all'an. Accanto ai rilievi che saranno di seguito esposti e che attengono, invero, alla valutazione delle risultanze istruttorie, non vi è dubbio che, quand'anche la concreta modalità del sinistro non fosse contestata, la sussunzione dei fatti nella fattispecie normativa e la qualificazione giuridica sono attribuzioni proprie del giudice.
7.5.Anche il motivo che mira contestare la valutazione delle risultanze probatorie è infondato e non può essere accolto. r.g. 3189 del 2019
Seguendo quanto già sopra anticipato, in primo luogo, è opportuno considerare che gli odierni appellati contumaci si sono costituiti nel giudizio di primo grado ed hanno contestato la dinamica del sinistro, imponendo, quindi, al giudice di vagliare tutte le risultanze istruttorie al fine di ricostruire in maniera attendibile l'insieme dei fattori che hanno eziologicamente determinato l'evento dannoso. In secondo luogo, si evidenzia che “per il principio di acquisizione, le risultanze istruttorie comunque ottenute, quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice. Invero, il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod.civ. non comporta che la prova dei fatti costitutivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato da parte onerata, senza potersi utilizzare altri elementi acquisiti al processo, poiché esso assolve alla limitata funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della prova dei fatti della cui prova è gravata” (v. Cass. Civ. n. 8951 del 2006). Contr In terzo luogo, in ordine alla attività stragiudiziale di è principio pacifico che l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore per la r.c.a., anche ai sensi dell'art. 148 d.lg. n. 209 del 2005, non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio, e il pagamento della relativa somma non esonerano il danneggiato che agisca in giudizio, ritenendo non congruo l'importo ricevuto nella fase stragiudiziale, dagli oneri di allegazione e di prova incombenti sulla parte attrice (così Cass. Civ. n. 24205 del 2015).
Come si evince agevolmente dalla motivazione della sentenza, poi, il giudice di prime cure - fermi i fatti principali relativi alla RD Ka in procinto di svoltare a sinistra all'incrocio tra via Fermi
e via Moschereto, al sopravvenire della AU EN da tergo e in sede di sorpasso, nonché CP_ all'impatto tra la parte posteriore della AU e quella anteriore della , per effetto dello scontro con il muro della prima vettura – ha correttamente valorizzato il “modulo per la rilevazione dell'incidente stradale” prodotto in atti dalla stessa parte attrice, che offre un quadro chiaro della posizione dei veicoli in seguito al sinistro.
E, correttamente, ha rilevato che il veicolo A era posto – in prossimità dell'incrocio - quasi integralmente oltre la linea di mezzeria;
da ciò ha agevolmente desunto che la manovra di svolta a sinistra era già iniziata e che, indipendentemente dall'aver azionato o meno l'indicatore di direzione, non avesse ispezionato adeguatamente l'incrocio, non accorgendosi Parte_2 del sopravvenire della AU in fase di soprasso.
Sotto il profilo giuridico, nel percorso motivazione, il giudice di prime cure si è adeguato al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento della responsabilità da parte di un conducente non libera, almeno astrattamente, il conducente del veicolo antagonista dalla presunzione di colpa concorrente di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. L'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997) è volto a ritenere insufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro, ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c. Infatti, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987). Per cui nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede la prova liberatoria, dalla parte non responsabile nella causazione dell'evento, di essersi uniformata alle norme sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza (v.
Cass. Civ. 10031 del 2006 e Cass. Civ. 18631 del 2015; con riferimento alle manovre di emergenza cfr. Cass. Civ. n. 15822 del 2015). Del resto, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., ma è tenuto a r.g. 3189 del 2019
verificare, nel concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (così ex multis Cass. Civ., n. 23431 del 2014). Alla luce di quanto esposto i rilievi del giudice di prime cure non risultano scalfiti dalle considerazioni degli odierni appellanti, i quali, nel loro gravame, erroneamente fanno riferimento al CP_ fatto che la fosse rimasta nella propria corsia: circostanza, come detto, smentita dal documento delle forze dell'ordine summenzionato. Né rileva che, dopo il sorpasso della AU e l'impatto di quest'ultima contro un muro e, poi, contro la RD, gli odierni appellanti fossero rimasti fermi. Invero, avendo avuto il sinistro uno CP_ sviluppo unitario, la condotta colposa del conducente della (“assicurarsi di poter effettuare la manovra senza costituire pericolo o intralcio”) ha eziologicamente inciso nella produzione dell'evento e, quindi, sia nella determinazione dello scontro tra la AU e il muro, sia, di conseguenza, nell'impatto successivo tra le due auto. Del resto, è agevolmente desumibile in via controfattuale – con quella misura del più probabile che non propria del giudizio civile - che ove la vettura condotta dal non si fosse trovata oltre la propria linea di mezzeria e quasi Parte_2 integralmente oltre la propria corsia, non avrebbe subito l'impatto ingenerato dall'urto tra la vettura condotta dalla ed il muro. CP_3
Nel caso di specie, quindi, correttamente il giudice di pace si è adeguato al principio per cui il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo
(ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso (v. Cass.
Civ. 30070 del 2022 e Cass. Civ. n.14791 del 2024, con puntuale motivazione anche in relazione allo scontro dell'art. 2054 e con riferimento ad una dinamica simile a quello oggetto del presente giudizio). Pertanto, il intendendo svoltare a sinistra al crocevia di cui è causa, avrebbe Parte_2 dovuto astenersi dall'iniziare la manovra e dall'oltrepassare la linea di mezzeria, in assenza di una chiara visione della strada retrostante e anche ove fosse nell'impossibilità di accertarsi di poter di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio. Di contro, alcuna prova liberatoria di aver adottato una condotta di guida regolare e di aver posto in essere tutte le manovre di emergenza possibili è stata fornita dagli odierni appellanti.
7.6. Né vi è spazio per una diversa graduazione delle colpe, in assenza di esplicito motivo di gravame (v. Cass. Civ. n. 28014 del 2021).
7.7. Infondato anche il motivo di gravame relativo alla asserita contraddizione tra l'accertamento di una responsabilità concorrente e il rigetto della domanda degli attori in primo grado. Correttamente, invero, il giudice di prime cure ha ricostruito la dinamica del sinistro, ha accertato le relative responsabilità ed ha quantificato i danni conseguenza dell'illecito. Avendo riscontrato che gli appellanti avevano già ricevuto quanto gli sarebbe spettato, ha rigettato la domanda di risarcimento di ulteriori somme, senza che, quindi, sussista alcuna contraddizione. Né, a parere del Tribunale, le osservazioni formulate dal difensore sono in grado di scalfire le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., tenuto conto degli esami svolti immediatamente dopo il fatto, che hanno escluso qualsiasi lesione rilevante.
8. Il regime delle spese
Deve, invece, essere accolto il motivo di appello relativo al capo sulle spese. Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). r.g. 3189 del 2019
Nel caso di specie, gli appellanti hanno correttamente rilevato la intrinseca contraddizione sussistente tra la compensazione delle spese di lite tra attori e convenuti e, poi, la condanna degli attori (odierni appellanti) al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Contr Invero, tenuto conto delle peculiarità dinamiche del sinistro, del fatto che compagnia assicurativa sia degli odierni appellanti sia degli appellanti contumaci che avevano spiegato domanda riconvenzionale anche nei confronti di e di , della Parte_1 Parte_2 complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, della natura della presente controversia, dell'esito della stessa e delle ragioni poste a base della decisione sussistono motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.., ad eccezione di quelle della C.T.U., per le quali resta ferma la statuizione del giudice di prime cure.
Del resto, in sede di appello la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
B. ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto e, in RIFORMA della SENTENZA appellata n. 423/2019 del Giudice di Pace di Castrovillari, depositata in Cancelleria in data 28.5.19, COMPENSA le spese di lite tra gli appellanti e la parte appellata costituita;
C. FERME le altre statuizioni della sentenza del giudice di prime cure;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti, anche in relazione al presente grado di giudizio;
E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in data 1 luglio 2024.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3189 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GAETANO MARIA BLOISE, C.F._2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTI –
E con sede in Roma alla Via Abruzzi n.10, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. DOMENICO BUONO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATA – NONCHE'
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_2 C.F._3 data 06.09.59 e , C.F. , parte nata a [...] Controparte_3 C.F._4
GRAVINA (CS) in data 17.3.66, entrambi residenti in [...].
- APPELLATI CONTUMACI–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 11.02.2017,
e hanno proposto domanda giudiziale nei confronti Parte_1 Parte_2 di inanzi al Giudice di Pace di Castrovillari, allegando che: Controparte_1
- In data 26.11.15 alle ore 19:45 circa, mentre , in qualità di Parte_2 conducente, era a bordo dell'autovettura RD Ka targata EX985MZ di proprietà di
- assicurata presso la con polizza n. Parte_1 Controparte_1
0524406566 – in Castrovillari, sulla via E. Fermi, con direzione c.da Pietà nei pressi dell'intersezione con Via Moschereto, dopo aver acceso l'indicatore di direzione, si apprestava a svoltare a sinistra, sopraggiungeva da dietro a forte velocità l'autovettura
AU EN targata EK222FN di proprietà di e condotta da Controparte_2
che, con manovra repentina, sorpassava sulla sinistra l'autovettura RD CP_3
Ka targata EX985MZ e collideva con la parte anteriore contro il muretto di recinzione, angolo via Moschereto e ritornava indietro collidendo con la RD Ka che era rimasta ferma. r.g. 3189 del 2019
- La responsabilità è da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida irresponsabile ed antigiuridica del conducente dell'autovettura AU EN targata EK222FN che, violando le più elementari regole di guida, causava il sinistro.
- A causa del sinistro subiva danni alla vettura RD Ka targata Parte_1 EX985MZ pari ad € 300,00 come da fattura n. 4 del 29.01.2016 dell'autocarrozzeria con sede in Castrovillari. CP_4
- In seguito al sinistro subiva lesioni personali per le quali veniva Parte_2 trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Castrovillari quantificate in giorni 35, un danno biologico dell'1% ed un danno morale di 1/3, oltre spese mediche sostenute pari ad € 392,00.
- La responsabilità del sinistro è da ascriversi al conducente del veicolo targato EK222FN.
- In data 8.03.2016 riceveva assegno n. 1042305279-02 tratto sulla Parte_1
BCC di Roma per un importo pari ad € 180,00 per danni a cose ed in data 10.03.2016
riceveva assegno n. 1042305416-09 tratto sulla BCC di Roma Parte_2 per un importo pari ad € 700,00 per le lesioni subite;
entrambi gli assegni sono stati trattenuti in acconto al maggior credito vantato.
- Nonostante i reiterati solleciti, da ultimo con lettera raccomandata dell'1.03.2016 e successive comunicazioni per ottenere il risarcimento dei danni, la
[...]
, compagnia presso la quale è assicurata la vettura AU Controparte_1
EN targata EK222FN, ha offerto le indicate somme trattenute in acconto.
Ciò posto, e hanno concluso chiedendo al Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Castrovillari di: a. Dichiarare l'esclusiva responsabilità di , proprietario, e Controparte_2 di , conducente dell'autoveicolo AU EN tg. EK222FN CP_3 in ordine all'evento occorso e condannare al Controparte_1 pagamento in favore di e , ciascuno Parte_1 Parte_2 per il suo titolo ed in via tra loro solidale, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per effetto del sinistro de quo e, complessivamente, della somma di
€ 3.162,91, da cui detrarre la somma pari ad € 180,00 iva inclusa già avuta in acconto per i danni al mezzo di proprietà di e la somma pari Parte_1 ad € 700,00 già avuta in acconto per le lesioni subite da e Parte_2 così ottenere la somma pari ad € 2.282,91 di cui € 120,00 per i danni all'autoveicolo RD Ka targata EX985MZ; la somma pari ad € 2.162,91 per le lesioni subite da di cui € 753,84 di I.P. all'1% per 10 giorni di ITT € 462,90, Parte_2 per 10 giorni di ITP al 75% per € 247,18, per 10 giorni di TP al 50% € 231,45, per 5 giorni di ITP al 25% € 57,86, 1/3 di danno morale € 617,68, oltre spese mediche pari ad € 392,00 o di quella maggiore o minore che risulterà dalla espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino al soddisfo.
b. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 14.02.2017 si è costituita in giudizio la allegando che: Controparte_1
- La domanda è infondata in fatto e in diritto.
- In via preliminare, la parte attrice non ha citato in giudizio , Controparte_2 proprietario dell'auto AU EN coinvolta nel sinistro e, avendone contestato la dinamica, si chiede che venga integrato il contraddittorio nei suoi confronti, al fine di evitare contrasti tra giudicato.
- In subordine, si chiede autorizzarsi la chiamata in causa del terzo . Controparte_2
- Nel merito la domanda è infondata e spropositata in ordine al quantum debeatur, giacché l'esosa richiesta avversaria, fondata solo su perizie di parte, non è suffragata da alcun r.g. 3189 del 2019
elemento oggettivo, essendo i danni materiali, nonché le lesioni di proporzioni assai più modeste.
- La compagnia istruiva la vertenza e provvedeva a far periziare il mezzo dal proprio fiduciario P.I. e, sulla scorta degli accertamenti effettuati, inviava la somma Persona_1 di € 180,00 a saldo, atteso che trattasi di danni quasi inesistenti, come da documentazione in atti.
- Le ulteriori somme richieste da per il danno al mezzo sono Parte_1 pretestuose ed esagerate e, pertanto, non dovute.
- Quanto alle lesioni subite da è appena il caso di sottolineare Parte_2 anche in questo caso il corretto comportamento della deducente, atteso che la stessa provvedeva a sottoporre l'attore a visita medico legale presso il proprio fiduciario dott. il quale ridimensionava le pretese attoree e riconosceva un danno biologico Per_2 permanente pari a 0% oltre a 30 giorni di inabilità temporanea parziale.
- Attesa l'esiguità dei danni al mezzo è chiaro che la forza lesiva che si è potuta scaricare sul corpo del soggetto è davvero minima e, pertanto, appare assolutamente inverosimile che allo stesso siano potute derivare lesioni tanto importanti.
- Dovrà essere ritenuta satisfattiva la somma di € 700,00 inviata dalla deducente a totale ristoro delle lesioni.
- Si contesta infine la domanda di risarcimento del danno morale, ulteriore rispetto al danno biologico, atteso che il danno non patrimoniale include il danno biologico e che dovrà essere valutato e quantificato nella sua unità, evitando duplicazioni risarcitorie per il danno biologico e per il danno morale. Tanto premesso, la ha concluso chiedendo al Giudice di Controparte_1 Pace di Castrovillari l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. In via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di da parte degli attori ai sensi dell'art. 106 c.p.c.; Controparte_2
b. Se del caso, sempre in via preliminare autorizzare la chiamata in causa di
; Controparte_2
c. Nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e soprattutto non provata;
d. In subordine, nella denegata ipotesi di condanna della deducente, ritenere congrua e sufficiente la somma di € 880,00 omnia (€ 180,00 per danni al mezzo e
€ 700,00 per le lesioni), inviata pro-bono pacis dalla Controparte_1
e trattenuta a titolo di acconto;
[...]
e. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del 28.2.17, con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 9.05.2017 si sono costituiti in giudizio e . La loro difesa ha dedotto che: Controparte_2 Controparte_3
- Il giorno 26.11.2015 , a bordo e alla guida del veicolo AU Controparte_3
EN targato EK222FN di proprietà di , imboccava Via Controparte_2
Fermi in Castrovillari in direzione imbocco Autostrada SA-RC. Ad un certo punto
[...]
vedeva a distanza, sulla stessa corsia e nella stessa direzione di CP_3 marcia, l'auto targata EX985IAZ di ferma sulla propria corsia di Parte_1 marcia. Co
- a questo punto, accertatasi che dalla corsia opposta non CP_3 provenivano altre autovetture, iniziava la manovra di sorpasso spostandosi sulla corsia di sorpasso;
procedendo per alcuni metri, stava per superare l'auto di Parte_1
quando, improvvisamente, questa inizia a spostarsi sulla corsia di sorpasso,
[...] costringendo a sterzare repentinamente a sinistra per evitare Controparte_3 l'impatto, facendola pertanto collidere con un muretto di recinzione. r.g. 3189 del 2019
- Dai riscontri effettuati sull'autovettura di si è accertato che Controparte_2 non vi sono stati urti tra le due autovetture.
- Dal sinistro sono derivati danni all'autovettura di e alla Controparte_2 salute di . Controparte_3
- Va riconosciuta la responsabilità del conducente dell'altra autovettura per non aver guardato nello specchietto laterale prima di spostarsi sull'altra corsia.
È sufficiente, infatti, esaminare il primo comma dell'art. 154 C.d.S. per rendersi conto della responsabilità dell'altro conducente.
- Nel verbale redatto dai Carabinieri di Castrovillari vengono riportate le sole dichiarazioni fornite da ma non quelle di Parte_2 [...]
. CP_3
- riferisce in quella sede “percorrevo la strada comunale Via Parte_2
Enrico Fermi di Castrovillari giunto all'incrocio con via Moschereto mi fermavo con la mia autovettura RD Ka per immettermi nella predetta via quando ad un tratto giungeva a forte velocità una AU EN che mi sorpassava andando a collidere contro un muro ad angolo di via Moschereto nell'impatto l'autovettura RD Ka indietreggiava urtandomi”.
- Nella descrizione della dinamica fatta dai Carabinieri di Castrovillari, sebbene gli stessi si limitano a riportare parzialmente la descrizione fatta da in Parte_2 quanto i veicoli erano già stati rimossi al momento del loro arrivo, le due affermazioni rese (“a forte velocità” e “nell'impatto l'autovettura RD Ka indietreggiava urtandomi”) non vengono utilizzate poiché i Carabinieri non l'hanno potuto constatare direttamente.
- Quanto affermato sul punto non può essere vero perché la parte posteriore della CP_5 non risulta interessata ad urti di alcun genere.
- I danni subiti dall'auto del convenuto riguardano la parte anteriore, a causa della collisione provocata dall'auto dell'attore con il muretto di recinzione. Tali danni ammontano ad € 6.824,03.
- I danni alla salute patiti da sono stati risarciti dal proprio Controparte_3 datore di lavoro, poiché la stessa esercita la professione di insegnante di scuola pubblica.
Tanto premesso, e hanno concluso Controparte_2 Controparte_3 chiedendo al Giudice di Pace di Castrovillari l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Respingere le richieste attoree e conseguentemente riconoscere che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente della RD Ka targata EX985MZ che in violazione dell'art. 154 C.d.S. non provvedeva a guardare negli appositi specchietti retrovisori prima di iniziare ad occupare l'altra corsia di marcia, obbligando l'auto di a sterzare Controparte_2 repentinamente a sinistra.
b. Condannare gli attori in proprio e in solido tra loro e con la propria assicurazione al risarcimento di tutti i danni subiti da Controparte_1
alla propria autovettura, che ammontano ad € Controparte_2
6.824,03 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia. c. In via subordinata, nel caso si dovesse accertare pari responsabilità in capo a
[...]
, riconoscere che il sinistro si è verificato per concorso di CP_3 colpa di entrambi i conducenti ex art. 2054 c. 2 c.p.c., con condanna degli attori in proprio ed in solido tra loro e con la propria assicurazione
[...] al risarcimento del 50% dei danni subiti da Controparte_1
alla propria autovettura o alla somma maggiore o Controparte_2 minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, valutate le risultanze processuali.
d. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. r.g. 3189 del 2019
Ammessi i mezzi istruttori formulati dalle parti all'udienza, la causa è stata istruita mediante l'escussione di tre testimoni e la CTU medica sulla persona dell'attore . Parte_2 All'esito, con la sentenza n. 423/2019 resa in data 23.05.2019 e depositata in Cancelleria in data 28.05.2019 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 143/2017 R.G. il Giudice di Pace di Castrovillari ha stabilito: “rigetta la domanda proposta da e per Parte_1 Parte_2 essere congrue le somme corrisposte. Rigetta la domanda riconvenzionale. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di . Compensa le spese tra gli attori ed i convenuti. Parte_2
Compensa le spese del giudizio fra e . Condanna Controparte_1 Controparte_2
e , in solido, al pagamento delle spese di giudizio che si Parte_1 Parte_2 liquidano in favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore in Controparte_1 complessivi € 602,50, oltre iva, cna e rimborso forfettario come per legge”.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato depositato in Cancelleria in data
20.11.2019 e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 423/2019 depositata in Cancelleria in data 28.05.2019 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 143/2017 R.G. per i seguenti motivi:
- Ripercorsi i fatti di causa, le parti eccepiscono in via preliminare in rito la violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione;
- Dall'esame della sentenza emerge che il giudice di primo grado ha violato il principio processualistico della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tale principio vieta al giudice di pronunciare a favore o contro soggetti diversi dalle parti, di accordare o negare cosa diversa da quella domandata dalla parte e di sostituire il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla parte con uno diverso;
- In particolare, il primo giudice ha inteso spostare l'angolo prospettico sull'an e non sul quantum.
- Si ribadisce che si tratta del sorpasso dell'autovettura AU EN su strada con linea di mezzadria continua, in prossimità di incrocio all'autovettura RD Ka, ferma sulla propria corsia con l'indicatore di direzione acceso che si apprestava a svoltare a sinistra. L'autovettura AU EN a causa della eccessiva velocità impattava contro un muro e tornava indietro impattando contro la RD Ka, che era ancora ferma in attesa di svoltare a sinistra ove la linea di mezzadria lo permetteva perché era tratteggiata.
- La AU EN sopraggiungeva e non avvedendosi dell'indicatore di direzione acceso sorpassava l'autovettura RD Ka che era ferma in attesa di svoltare a sinistra ed impattava contro un muretto sulla sinistra della carreggiata;
in seguito all'urto l'autovettura AU rimbalzava indietro e impattava la RD Ka che era rimasta ferma in attesa di svoltare.
- La AU EN sorpassava su strada con linea di mezzeria continua ed in prossimità di un incrocio, come si evince dal verbale e dallo schizzo planimetrico dei carabinieri intervenuti sul posto. Tale dettaglio è certamente sfuggito al primo giudice.
- L'autovettura RD Ka di proprietà di assicurata da Parte_1 [...]
è stata integralmente risarcita al 100% dalla stessa Controparte_1 compagnia assicurativa, che giustamente non ha mai riscontrato alcun concorso di colpa del nel sinistro de quo. Parte_2
- , inoltre, era stato sottoposto a visita medico legale da parte della Parte_2 compagnia assicurativa e gli era stata offerta la somma di € 700,00, risarcito al 100%, non per presunto concorso di colpa ma solo ed esclusivamente perché non gli sono stati riconosciuti giorni di ITT.
- Il Giudice di Pace non ha tenuto conto né delle richieste e conclusioni della compagnia assicurativa, né delle richieste e conclusioni di proprietario Controparte_2 della AU EN, né dei rilievi dei carabinieri che sono intervenuti sul luogo del r.g. 3189 del 2019
sinistro e soprattutto non ha tenuto conto della testimonianza resa dalla dott.ssa Tes_1 terzo trasportato sulla vettura di , integralmente risarcito. Parte_1
- Si rileva che anche controparte sia in comparsa che successivamente nelle note conclusive non ha mai contestato l'an.
- La ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità di Controparte_1
nel sinistro de quo. Controparte_2
- si è limitato a contestare genericamente il sinistro e la Controparte_2 dinamica senza provare né i danni subiti, né la dinamica del sinistro.
- La sentenza appellata è poi nulla per carenza dei requisiti di legge ed assenza della motivazione ex art. 132 c.p.c., in quanto nella fattispecie il giudice di primo grado ha omesso di trascrivere le conclusioni del difensore degli appellanti e tale omissione ha inciso sull'attività dello stesso avendo generato un difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati.
Il primo giudice, infatti, non ha argomentato sulle difese degli odierni appellanti.
La sentenza impugnata difetta altresì dell'esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa non risultando in alcun modo richiamati i tratti essenziali della lite neppure nella parte motivata con ciò impedendo di individuare gli elementi di fatto considerati ed i presupposti della decisione.
In assenza di tali elementi la sentenza è affetta da nullità.
- La sentenza è poi priva di motivazione, non potendosi ravvisare l'iter logico-giuridico che ha portato il giudice alla sua decisione. Manca sostanzialmente ogni requisito di sufficienza, logicità ed ordine della motivazione. Dinanzi all'evidente buon diritto degli attori, il giudice non ha affrontato il thema decidendum.
I venti righi di sentenza scritti a penna, in alcuni punti incomprensibili, sono abnormi e aberranti.
- In relazione alla concorrente e paritaria responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro si osserva che, ribaditi i fatti rappresentati, l'intera sentenza di primo grado ricerca un concorso di colpa che neppure la compagnia assicurativa aveva chiesto o ipotizzato in quanto assolutamente non ipotizzabile.
Non è dato comprendere, inoltre, quale indirizzo giurisprudenziale abbia seguito il primo giudice a quale giurisprudenza di merito abbia fatto riferimento o quale fonte giurisprudenziale abbia riportato.
Il primo giudice ha interpretato in modo approssimativo e superficiale il codice della strada e la normativa vigente.
Non si comprende come il proprietario del veicolo RD Ka targato EX985MZ abbia potuto concorrere alla determinazione concorsuale del sinistro atteso che la stessa autovettura era rimasta ferma in attesa di svoltare.
- Il sinistro e la sua dinamica, del resto, non sono mai stati contestati e gli appellanti sono stati risarciti per l'intero; il testimone escusso ha inoltre confermato la dinamica del sinistro;
i carabinieri hanno rilevato il superamento della linea di mezzadria da parte della AU EN. Tali circostanze sono state sottaciute dal primo giudice senza alcuna motivazione.
- Si rileva poi che il sinistro è avvenuto in data 26.11.2015, come si evince anche dal certificato del Pronto Soccorso, dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni testimoniali.
Anche in tal caso il giudice di primo grado ha distorto le prove testimoniali. Nessuna contestazione è stata mossa dall'assicuratore sulla dinamica del sinistro, ma il giudice è incorso in ultrapetizione prendendo in considerazione fatti assurdi neanche contestati dalla compagnia assicuratrice. r.g. 3189 del 2019
È illogica la parte della sentenza in cui il giudice stabilisce “la domanda è infondata e deve essere rigettata”. Il primo giudice ha rigettato l'an e poi nella seconda parte ha ritenuto che il quantum fosse già stato corrisposto in misura satisfattoria all'attore.
Il primo giudice ha errato basando la sentenza su supposizioni prive di riscontri.
- Nel merito, la critica al percorso motivazionale del primo giudice deve coinvolgere anche l'uso del materiale probatorio dato che la prova è stata valutata superficialmente ed in modo del tutto soggettivo. Dall'istruttoria è emersa l'esclusiva responsabilità di , conducente dalla CP_3
AU EN.
- E, infatti, dalla prova testimoniale e dai danni rilevati dal perito, è evidente che la RD
Ka era rimasta ferma nella sua corsia di pertinenza, mentre la AU EN oltrepassava la linea di mezzadria e ritornava indietro colpendo con la parte posteriore la RD Ka sulla parte anteriore;
dunque, la RD Ka non ha mai tagliato la strada alla
AU EN, la quale, a causa della eccessiva velocità, impattava violentemente contro il muretto di recinzione e, successivamente, tornava indietro;
- Il primo giudice ha altresì disatteso quanto stabilito dalla CTU medico legale e si contesta il calcolo e la liquidazione alla quale è giunto il primo giudice, in quanto il totale da liquidare è € 1.500,09 da cui detrarre la somma pari ad € 700,00 già avuta in acconto, ottenendo così la somma di € 800,00.
Tutto ciò rende la sentenza viziata ab origine.
- Altresì oggetto di gravame è quanto stabilito in relazione alle spese di lite, nella parte in cui il primo giudice afferma “compensa le spese tra gli attori e convenuti” e successivamente stabilisce “compensa le spese di giudizio tra e Controparte_1
”, e da ultimo “condanna e , in Controparte_2 Parte_1 Parte_2 solido, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore di
[...] non p.d.l.r.p.t. in complessivi € 602,00 oltre iva, cna e rimborso CP_1 forfettario”. La difesa ha difficoltà a comprendere quanto stabilito in relazione alle spese di lite.
Inoltre, avendo riconosciuto il concorso di colpa tra Parte_3
, avrebbe dovuto condannare anche Persona_3 Controparte_2 alle spese di giudizio atteso che lo stesso non ha provato nulla nel giudizio.
La stessa condanna così operata è da biasimare e da sanzionare, dato che gli appellanti non hanno alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.
Tanto premesso, e hanno chiesto a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale di: a. Riformare la sentenza n. 423/19 emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari;
b. Provvedere alla liquidazione del danno subito da pari ad € Parte_1
120,00 per i danni al veicolo ford Ka targato EX985MZ e per le lesioni subite da nel sinistro de quo, secondo il calcolo delle nuove tabelle Parte_2
(importi del danno biologico 2019-2020, D.M. 22.07.2012, G.U. 189 serie generale) per una somma pari ad € 1.500,02 da cui detrarre la somma pari ad € 700,00 già avuta e così ottenere la somma pari ad € 800,00 oltre interessi dalla data della domanda e fino al soddisfo.
c. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 20.09.20 si è costituita in giudizio parte appellata allegando che: Controparte_1
- In via preliminare il gravame è inammissibile ex art. 342, comma 1, n. 1 e 2 c.p.c. per omessa indicazione delle parti del provvedimento impugnate e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sia delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione;
r.g. 3189 del 2019
- L'appello è altresì inammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto;
- Nel merito, in relazione all'ultrapetizione, la deducente ha puntualmente contestato la domanda attorea chiedendo il rigetto della domanda e, solo in via subordinata, ha chiesto di considerare congrue le somme già erogate;
- Del resto, la locuzione “e solo al momento pur senza argomentare in ordine al An debeatur” non implica alcun riconoscimento di responsabilità;
- V'è stata anche costituzione dei convenuti chiamati che hanno contestato la domanda attorea spiegando una domanda riconvenzionale, rigettata solo per mancanza di prova sul quantum debeatur.
- Il Giudice di Pace non è incorso in ultrapetizione. E, anzi, il giudice ha correttamente ritenuto che gli attori non abbiano fornito la prova richiesta sulla base dell'art. 2054 c.c., cioè la prova del comportamento colposo del e del proprio comportamento CP_2 immune da censure.
- Non è sufficiente la prova testimoniale della teste terza trasportata, che riportava Tes_1 lesioni nel sinistro.
Tale testimonianza è generica e inidonea a provare una esclusiva responsabilità del
, anzi prova un indubbio concorso di colpa tra le parti. CP_2 In ogni caso l'essere rimasta ferita nel sinistro la rende incapace a testimoniare, come tempestivamente eccepito dalla deducente compagnia.
Il rapporto dei carabinieri prova solo il verificarsi del fatto storico ma non la responsabilità dei conducenti coinvolti. Correttamente il giudice di primo grado ha, quindi, sostenuto il mancato superamento del disposto di cui all'art. 2054, 2 co. c.c. L'appello è dunque infondato e deve essere rigettato.
- Anche sul quantum la domanda è rimasta sfornita di prova, dato che la documentazione
è stata tutta contestata da questa difesa.
- La documentazione medico legale di parte è infatti soltanto una mera allegazione difensiva priva di valore probatorio con riferimento al nesso causale e al quantum.
Inoltre, non essendoci stata la minima sofferenza non spetta il danno morale, che peraltro alla luce dei nuovi parametri non può superare il 25%.
Ciò posto, la ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Controparte_1
a. Dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame ai sensi e per gli effetti di cui all'art.342 e all'art.348 bis c.p.c.. b. Nel merito, in ogni caso, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.423/2019 del Giudice di Pace di
Castrovillari. c. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Alla prima udienza del 22.09.2020, le parti hanno insistito nelle proprie richieste e chiesto il rinvio per la causa per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, all'udienza del 02.12.2020 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , parte citata e costituitasi in primo grado e Controparte_3 non evocata in giudizio nel presente grado di giudizio. Ritualmente notificato l'atto introduttivo del presente grado di giudizio anche nei confronti di , all'esito dei rinvii disposti, all'ultima udienza del 23.01.2024 le parti Controparte_3 costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. Declaratoria di contumacia. r.g. 3189 del 2019
Nonostante la ritualità della notifica nei loro confronti, nel presente grado di giudizio non si sono costituiti e e pertanto ne va dichiarata Controparte_3 Controparte_2 la contumacia.
4. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. S. U. n. 27199 del 2017).
5. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent.
S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
L'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 925 del 2017).
6. Integrazione motivazione.
Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. Civ. n. 4889 del 2016).
7. Nel merito.
7.1. Il motivo di appello relativo alla omessa trascrizione delle conclusioni delle parti è infondato e non può essere accolto. Invero, risultano riportate le conclusioni delle parti (v. pag. 2 e
3) formulate negli atti introduttivi e mai modificate. In ogni caso, la omessa, incompleta o erronea trascrizione nella sentenza non è causa di nullità, ma mera irregolarità o imperfezione formale, avendole il giudice effettivamente esaminate (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 11150 del 2018 e Cass.
Civ. n. 2237 del 2016). r.g. 3189 del 2019
7.2. Tra il novero dei requisiti di cui all'art. 132 c.p.c., poi, non figura più – in seguito alle modifiche di cui alla l. 69 del 2009 - la concisa esposizione dello svolgimento del processo.Pertanto, anche tale motivo non può essere accolto.
7.3. Infondato anche il motivo di gravame concernente l'assenza di motivazione. Infatti, il vizio di carenza di motivazione si ravvisa tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (cfr. Cass. Civ. n. 16581 del 2009; Cass. Civ. n. 18108 del
2010) e, dunque, non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice (v. Cass. Civ. n. 5082 del 2019).
Il vizio di motivazione non può essere, quindi, utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo, in particolare, esso a proporre un asseritamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice, e non ai possibili vizi del relativo iter formativo rilevanti ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (v. Cass. Civ. 4815 del 2012). Nel caso di specie, non vi è dubbio che il giudice di prime cure abbia argomentato ed esposto le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della decisione.
7.4. Sono altresì infondati i motivi di appello concernenti l'extrapetizione e la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché quelli ad essi connessi. Infatti, è principio consolidato in giurisprudenza che la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell' art. 2054 c. 2 c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi e/o tali elementi emergono dalle risultanze probatorie in atti, tenuto conto del principio di acquisizione della prova. Ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda.
Del resto, sin dalla ordinanza n. 19181 del 2018, la Suprema Corte ha affermato – con principio di portata generale applicabile anche nei casi di presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c. 2 c.c. - "il giudice deve proporsi anche d'ufficio la questione dell'eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d'accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell'incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell'autore del danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravità della colpa dell'uno va posta in correlazione con la gravità della colpa dell'altro, al fine di accertare l'entità dell'efficienza causale del fatto colposo del debitore dell'indennizzo” (v. sul punto in maniera condivisibile in ordine al rilievo officioso della pari responsabilità Cass. Civ. n. 27169 del 2021).
In applicazione di suddetti principi, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente – alla luce della istruttoria espletata - un concorso di pari responsabilità dei veicoli nella causazione del sinistro, con una statuizione che è possibile esito della originaria domanda volta ad acclarare la esclusiva responsabilità degli appellati contumaci in questo giudizio.
Alla luce della giurisprudenza suindicata, sfumano le censure relative alla dedotta non contestazione relativa all'an. Accanto ai rilievi che saranno di seguito esposti e che attengono, invero, alla valutazione delle risultanze istruttorie, non vi è dubbio che, quand'anche la concreta modalità del sinistro non fosse contestata, la sussunzione dei fatti nella fattispecie normativa e la qualificazione giuridica sono attribuzioni proprie del giudice.
7.5.Anche il motivo che mira contestare la valutazione delle risultanze probatorie è infondato e non può essere accolto. r.g. 3189 del 2019
Seguendo quanto già sopra anticipato, in primo luogo, è opportuno considerare che gli odierni appellati contumaci si sono costituiti nel giudizio di primo grado ed hanno contestato la dinamica del sinistro, imponendo, quindi, al giudice di vagliare tutte le risultanze istruttorie al fine di ricostruire in maniera attendibile l'insieme dei fattori che hanno eziologicamente determinato l'evento dannoso. In secondo luogo, si evidenzia che “per il principio di acquisizione, le risultanze istruttorie comunque ottenute, quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice. Invero, il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod.civ. non comporta che la prova dei fatti costitutivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato da parte onerata, senza potersi utilizzare altri elementi acquisiti al processo, poiché esso assolve alla limitata funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della prova dei fatti della cui prova è gravata” (v. Cass. Civ. n. 8951 del 2006). Contr In terzo luogo, in ordine alla attività stragiudiziale di è principio pacifico che l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore per la r.c.a., anche ai sensi dell'art. 148 d.lg. n. 209 del 2005, non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio, e il pagamento della relativa somma non esonerano il danneggiato che agisca in giudizio, ritenendo non congruo l'importo ricevuto nella fase stragiudiziale, dagli oneri di allegazione e di prova incombenti sulla parte attrice (così Cass. Civ. n. 24205 del 2015).
Come si evince agevolmente dalla motivazione della sentenza, poi, il giudice di prime cure - fermi i fatti principali relativi alla RD Ka in procinto di svoltare a sinistra all'incrocio tra via Fermi
e via Moschereto, al sopravvenire della AU EN da tergo e in sede di sorpasso, nonché CP_ all'impatto tra la parte posteriore della AU e quella anteriore della , per effetto dello scontro con il muro della prima vettura – ha correttamente valorizzato il “modulo per la rilevazione dell'incidente stradale” prodotto in atti dalla stessa parte attrice, che offre un quadro chiaro della posizione dei veicoli in seguito al sinistro.
E, correttamente, ha rilevato che il veicolo A era posto – in prossimità dell'incrocio - quasi integralmente oltre la linea di mezzeria;
da ciò ha agevolmente desunto che la manovra di svolta a sinistra era già iniziata e che, indipendentemente dall'aver azionato o meno l'indicatore di direzione, non avesse ispezionato adeguatamente l'incrocio, non accorgendosi Parte_2 del sopravvenire della AU in fase di soprasso.
Sotto il profilo giuridico, nel percorso motivazione, il giudice di prime cure si è adeguato al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento della responsabilità da parte di un conducente non libera, almeno astrattamente, il conducente del veicolo antagonista dalla presunzione di colpa concorrente di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. L'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997) è volto a ritenere insufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro, ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c. Infatti, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987). Per cui nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede la prova liberatoria, dalla parte non responsabile nella causazione dell'evento, di essersi uniformata alle norme sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza (v.
Cass. Civ. 10031 del 2006 e Cass. Civ. 18631 del 2015; con riferimento alle manovre di emergenza cfr. Cass. Civ. n. 15822 del 2015). Del resto, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., ma è tenuto a r.g. 3189 del 2019
verificare, nel concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (così ex multis Cass. Civ., n. 23431 del 2014). Alla luce di quanto esposto i rilievi del giudice di prime cure non risultano scalfiti dalle considerazioni degli odierni appellanti, i quali, nel loro gravame, erroneamente fanno riferimento al CP_ fatto che la fosse rimasta nella propria corsia: circostanza, come detto, smentita dal documento delle forze dell'ordine summenzionato. Né rileva che, dopo il sorpasso della AU e l'impatto di quest'ultima contro un muro e, poi, contro la RD, gli odierni appellanti fossero rimasti fermi. Invero, avendo avuto il sinistro uno CP_ sviluppo unitario, la condotta colposa del conducente della (“assicurarsi di poter effettuare la manovra senza costituire pericolo o intralcio”) ha eziologicamente inciso nella produzione dell'evento e, quindi, sia nella determinazione dello scontro tra la AU e il muro, sia, di conseguenza, nell'impatto successivo tra le due auto. Del resto, è agevolmente desumibile in via controfattuale – con quella misura del più probabile che non propria del giudizio civile - che ove la vettura condotta dal non si fosse trovata oltre la propria linea di mezzeria e quasi Parte_2 integralmente oltre la propria corsia, non avrebbe subito l'impatto ingenerato dall'urto tra la vettura condotta dalla ed il muro. CP_3
Nel caso di specie, quindi, correttamente il giudice di pace si è adeguato al principio per cui il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo
(ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso (v. Cass.
Civ. 30070 del 2022 e Cass. Civ. n.14791 del 2024, con puntuale motivazione anche in relazione allo scontro dell'art. 2054 e con riferimento ad una dinamica simile a quello oggetto del presente giudizio). Pertanto, il intendendo svoltare a sinistra al crocevia di cui è causa, avrebbe Parte_2 dovuto astenersi dall'iniziare la manovra e dall'oltrepassare la linea di mezzeria, in assenza di una chiara visione della strada retrostante e anche ove fosse nell'impossibilità di accertarsi di poter di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio. Di contro, alcuna prova liberatoria di aver adottato una condotta di guida regolare e di aver posto in essere tutte le manovre di emergenza possibili è stata fornita dagli odierni appellanti.
7.6. Né vi è spazio per una diversa graduazione delle colpe, in assenza di esplicito motivo di gravame (v. Cass. Civ. n. 28014 del 2021).
7.7. Infondato anche il motivo di gravame relativo alla asserita contraddizione tra l'accertamento di una responsabilità concorrente e il rigetto della domanda degli attori in primo grado. Correttamente, invero, il giudice di prime cure ha ricostruito la dinamica del sinistro, ha accertato le relative responsabilità ed ha quantificato i danni conseguenza dell'illecito. Avendo riscontrato che gli appellanti avevano già ricevuto quanto gli sarebbe spettato, ha rigettato la domanda di risarcimento di ulteriori somme, senza che, quindi, sussista alcuna contraddizione. Né, a parere del Tribunale, le osservazioni formulate dal difensore sono in grado di scalfire le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., tenuto conto degli esami svolti immediatamente dopo il fatto, che hanno escluso qualsiasi lesione rilevante.
8. Il regime delle spese
Deve, invece, essere accolto il motivo di appello relativo al capo sulle spese. Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). r.g. 3189 del 2019
Nel caso di specie, gli appellanti hanno correttamente rilevato la intrinseca contraddizione sussistente tra la compensazione delle spese di lite tra attori e convenuti e, poi, la condanna degli attori (odierni appellanti) al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Contr Invero, tenuto conto delle peculiarità dinamiche del sinistro, del fatto che compagnia assicurativa sia degli odierni appellanti sia degli appellanti contumaci che avevano spiegato domanda riconvenzionale anche nei confronti di e di , della Parte_1 Parte_2 complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, della natura della presente controversia, dell'esito della stessa e delle ragioni poste a base della decisione sussistono motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.., ad eccezione di quelle della C.T.U., per le quali resta ferma la statuizione del giudice di prime cure.
Del resto, in sede di appello la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
B. ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto e, in RIFORMA della SENTENZA appellata n. 423/2019 del Giudice di Pace di Castrovillari, depositata in Cancelleria in data 28.5.19, COMPENSA le spese di lite tra gli appellanti e la parte appellata costituita;
C. FERME le altre statuizioni della sentenza del giudice di prime cure;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti, anche in relazione al presente grado di giudizio;
E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in data 1 luglio 2024.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia