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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/07/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 5733/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIANI Parte_1
GIUSEPPE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad ordinanze- ingiunzione notificate in data 26.03.2024.
Conclusioni: come da note conclusionali depositate dalle parti.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando che in data 26.03.2024 erano state notificate quattro ordinanze-ingiunzione per la riscossione delle sanzioni amministrative da omesso versamento delle ritenute previdenziali relative gli anni
2017, 2018, 2019 e 2020, sanzioni computate con la vecchia disciplina senza tener conto della novella introdotta dall'art. 23 del
D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023; affermando l'illegittimità delle sanzioni comminate derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del D.L. n.
48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, nella parte in cui non prevede l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate alla disciplina sulla determinazione delle sanzioni “da euro 10.000,00 a euro 5.000,00” della originaria previsione a “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso” della versione novellata, in virtù dei principi affermati dalla Consulta con la pronuncia n. 63/2019 richiamata, agiva in giudizio per l'annullamento delle ordinanze- ingiunzione opposte, previa rimessione della questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.
Produceva documentazione.
Si costituiva l' resistente per domandare la verifica di CP_2 tempestività dell'inoltrata opposizione e, nel merito, per affermare la fondatezza delle pretese azionate, stante la mancata contestazione delle omissioni riscontrate e rivestendo, il ricorrente, all'epoca dei fatti, pacificamente la carica di legale rappresentante della società indicata negli accertamenti prodotti, trattandosi di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dichiarate nelle denunce mensili trasmesse all' nei flussi relativamente alle annualità 2017, 2018, CP_1 CP_3
2019 e 2020, e per contestare l'unica eccezione e doglianza sollevata dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, avendo fatto applicazione dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, nella determinazione delle sanzioni irrogate, come dimostrato dai calcoli operati, e per domandare il rigetto della promossa opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Pag. 2 di 13 In via preliminare deve essere affermata la tempestività della promossa opposizione risultando rispettato il termine di trenta giorni fissato dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, se si considera pacifica la circostanza che le ordinanze-ingiunzione in esame sono state notificate alla parte opponente in data 26.03.2024 ed il deposito telematico della promossa opposizione risale al 26.04.2024, dunque nel termine di legge, atteso che il termine scadeva il 25.04.2024 che
è giorno festivo.
Tanto premesso, occorre affermare la palese infondatezza della doglianza affermata dalla parte opponente circa la mancata applicazione dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, per la determinazione delle sanzioni comminate.
A ben vedere, infatti, in tutte le ordinanze-ingiunzioni opposte prodotte dalla stessa parte ricorrente emerge in modo chiaro sia l'espresso riferimento all'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, che la sua concreta applicazione per la determinazione della misura delle sanzioni per cui è causa1.
Ed infatti, sia nella prima che nella seconda pagina di tutte le ordinanze-ingiunzioni opposte è richiamato espressamente proprio l'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n.
85/2023, relativamente alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni.
Pag. 3 di 13 Non solo: nella memoria costitutiva l' ha specificato in termini CP_1 analitici il calcolo operato per determinare l'importo delle diverse sanzioni comminate per tutte le omissioni contestate negli anni in contesa, chiarendo che l'importo effettivamente preteso è stato sempre contenuto nei limiti edittali da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, limiti sanciti dalla novella del 2023 invocata dall'opponente.
Tanto conforta l'assoluta infondatezza delle doglianze mosse dalla parte opponente.
Tanto chiarito, deve essere rigettato il promosso ricorso.
Ed infatti, l'illecito amministrativo contestato e sanzionato è quello contemplato dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, d'importo non superiore ad € 10.000,00 annui2. Si tratta di illecito amministrativo omissivo a seguito della parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa ad opera dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n.
8/2016 che si consuma il giorno della scadenza prevista per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali che coincide con il giorno sedici del mese di scadenza in forza dell'allora vigente art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 oggi abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 33/2025.
Pag. 4 di 13 Ebbene, la parte opponente non ha contestato in alcun modo nel merito l'illecito amministrativo oggetto della presente impugnativa.
Pertanto, le domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio andranno integralmente rigettate.
Ed infatti, occorre ribadire che il presente giudizio, per sua natura, è finalizzato all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione.
In concreto, il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, rimanendo inibito al giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 3271/1990 e quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione, che si riporta nella parte di interesse: “… (omissis)… secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n.
9387/2002, ai "principi suddetti, segnatamente al divieto di superare
i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla
Pag. 5 di 13 eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio". … (omissis)…”3.
Fatte queste necessarie premesse e chiarita la natura giuridica del presente giudizio, per quel che riguarda la posizione delle parti e la distribuzione dei carichi probatori tra le stesse, occorre ribadire che nel giudizio oppositivo a sanzioni ammnistrative l'Amministrazione, pur rivestendo solo formalmente la veste di parte resistente-opposta,
è da qualificarsi quale parte attrice in senso sostanziale, gravando sulla stessa l'onere della prova dei fatti costitutivi degli illeciti amministrativi contestati ai sensi dell'art. 6, comma 11 D.L.vo n.
150/2011 che si riporta:
<Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.>>.
Ed infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sull'Amministrazione l'onere della prova della fondatezza della sua pretesa.
In concreto, risultando finalizzato detto giudizio all'accertamento della fattispecie contestata spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Pag. 6 di 13 Questi i princìpi più volte affermati dalla Suprema Corte cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Occorre procedere - prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con
l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto
Pag. 7 di 13 quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass.
n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione
è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti
Pag. 8 di 13 costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma
11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia
l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. … (omissis)…”4.
Per quel che riguarda, invece, l'efficacia probatoria dei verbali di accertamento occorre dare continuità ai principi sistematicamente enunciati dalla Suprema Corte sulla loro diversa valenza a seconda delle diverse ipotesi che potrebbero configurarsi e che di seguito si riportano: “… (omissis)… La pronuncia della Corte d'Appello è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l'efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali di accertamento.
Pag. 9 di 13 Tali verbali hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. … (omissis)…”5.
Pertanto, la fede privilegiata dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 2700 c.c. assiste esclusivamente i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Per le dichiarazioni rese dai terzi al pubblico ufficiale e riportate nel verbale di accertamento occorre fare un distinguo: in caso di specifica
Pag. 10 di 13 indicazione delle fonti di conoscenza che consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni le stesse fanno fede fino a prova contraria.
In mancanza, invece, dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, le stesse costituiscono comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale6.
Per quel che riguarda, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, in caso di contrasto tra quella resa ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti e quella resa in sede giudiziale, occorre dare rilievo ad un importante principio affermato anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione che si riporta: “… (omissis)… Va
Pag. 11 di 13 infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.
17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio
a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95). … (omissis)…”7.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra enunciati, considerato che la parte opponente non ha contestato nel merito le condotte omissive addebitategli, occorre ritenere fondata la pretesa sanzionatoria della parte resistente, risultando giudizialmente acclarate le omissioni contestate alla parte opponente negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 in contesa.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Pag. 12 di 13 Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei compensi minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali di valore come quella in esame, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.863,50 a titolo di compenso professionale, oltre
Iva, Cpa e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
Bari,07/07/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente 2 Questa la disposizione violata: < L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.>>. 3 Così Cass. n. 1056/2022. 4 Così Cass. n. 1921/2019. 5 Così Cass. 30771/2021. 6 Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: “…(omissis)… Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro : a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo
e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino
a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05).
…(omissis)…”. 7 Così Cass. n. 24208/2020.
Sezione Lavoro
N.R.G. 5733/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIANI Parte_1
GIUSEPPE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad ordinanze- ingiunzione notificate in data 26.03.2024.
Conclusioni: come da note conclusionali depositate dalle parti.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando che in data 26.03.2024 erano state notificate quattro ordinanze-ingiunzione per la riscossione delle sanzioni amministrative da omesso versamento delle ritenute previdenziali relative gli anni
2017, 2018, 2019 e 2020, sanzioni computate con la vecchia disciplina senza tener conto della novella introdotta dall'art. 23 del
D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023; affermando l'illegittimità delle sanzioni comminate derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del D.L. n.
48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, nella parte in cui non prevede l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate alla disciplina sulla determinazione delle sanzioni “da euro 10.000,00 a euro 5.000,00” della originaria previsione a “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso” della versione novellata, in virtù dei principi affermati dalla Consulta con la pronuncia n. 63/2019 richiamata, agiva in giudizio per l'annullamento delle ordinanze- ingiunzione opposte, previa rimessione della questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.
Produceva documentazione.
Si costituiva l' resistente per domandare la verifica di CP_2 tempestività dell'inoltrata opposizione e, nel merito, per affermare la fondatezza delle pretese azionate, stante la mancata contestazione delle omissioni riscontrate e rivestendo, il ricorrente, all'epoca dei fatti, pacificamente la carica di legale rappresentante della società indicata negli accertamenti prodotti, trattandosi di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dichiarate nelle denunce mensili trasmesse all' nei flussi relativamente alle annualità 2017, 2018, CP_1 CP_3
2019 e 2020, e per contestare l'unica eccezione e doglianza sollevata dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, avendo fatto applicazione dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, nella determinazione delle sanzioni irrogate, come dimostrato dai calcoli operati, e per domandare il rigetto della promossa opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Pag. 2 di 13 In via preliminare deve essere affermata la tempestività della promossa opposizione risultando rispettato il termine di trenta giorni fissato dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, se si considera pacifica la circostanza che le ordinanze-ingiunzione in esame sono state notificate alla parte opponente in data 26.03.2024 ed il deposito telematico della promossa opposizione risale al 26.04.2024, dunque nel termine di legge, atteso che il termine scadeva il 25.04.2024 che
è giorno festivo.
Tanto premesso, occorre affermare la palese infondatezza della doglianza affermata dalla parte opponente circa la mancata applicazione dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, per la determinazione delle sanzioni comminate.
A ben vedere, infatti, in tutte le ordinanze-ingiunzioni opposte prodotte dalla stessa parte ricorrente emerge in modo chiaro sia l'espresso riferimento all'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, che la sua concreta applicazione per la determinazione della misura delle sanzioni per cui è causa1.
Ed infatti, sia nella prima che nella seconda pagina di tutte le ordinanze-ingiunzioni opposte è richiamato espressamente proprio l'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. n.
85/2023, relativamente alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni.
Pag. 3 di 13 Non solo: nella memoria costitutiva l' ha specificato in termini CP_1 analitici il calcolo operato per determinare l'importo delle diverse sanzioni comminate per tutte le omissioni contestate negli anni in contesa, chiarendo che l'importo effettivamente preteso è stato sempre contenuto nei limiti edittali da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, limiti sanciti dalla novella del 2023 invocata dall'opponente.
Tanto conforta l'assoluta infondatezza delle doglianze mosse dalla parte opponente.
Tanto chiarito, deve essere rigettato il promosso ricorso.
Ed infatti, l'illecito amministrativo contestato e sanzionato è quello contemplato dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, d'importo non superiore ad € 10.000,00 annui2. Si tratta di illecito amministrativo omissivo a seguito della parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa ad opera dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n.
8/2016 che si consuma il giorno della scadenza prevista per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali che coincide con il giorno sedici del mese di scadenza in forza dell'allora vigente art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 oggi abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 33/2025.
Pag. 4 di 13 Ebbene, la parte opponente non ha contestato in alcun modo nel merito l'illecito amministrativo oggetto della presente impugnativa.
Pertanto, le domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio andranno integralmente rigettate.
Ed infatti, occorre ribadire che il presente giudizio, per sua natura, è finalizzato all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione.
In concreto, il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, rimanendo inibito al giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 3271/1990 e quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione, che si riporta nella parte di interesse: “… (omissis)… secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n.
9387/2002, ai "principi suddetti, segnatamente al divieto di superare
i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla
Pag. 5 di 13 eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio". … (omissis)…”3.
Fatte queste necessarie premesse e chiarita la natura giuridica del presente giudizio, per quel che riguarda la posizione delle parti e la distribuzione dei carichi probatori tra le stesse, occorre ribadire che nel giudizio oppositivo a sanzioni ammnistrative l'Amministrazione, pur rivestendo solo formalmente la veste di parte resistente-opposta,
è da qualificarsi quale parte attrice in senso sostanziale, gravando sulla stessa l'onere della prova dei fatti costitutivi degli illeciti amministrativi contestati ai sensi dell'art. 6, comma 11 D.L.vo n.
150/2011 che si riporta:
<Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.>>.
Ed infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sull'Amministrazione l'onere della prova della fondatezza della sua pretesa.
In concreto, risultando finalizzato detto giudizio all'accertamento della fattispecie contestata spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Pag. 6 di 13 Questi i princìpi più volte affermati dalla Suprema Corte cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Occorre procedere - prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con
l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto
Pag. 7 di 13 quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass.
n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione
è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti
Pag. 8 di 13 costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma
11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia
l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. … (omissis)…”4.
Per quel che riguarda, invece, l'efficacia probatoria dei verbali di accertamento occorre dare continuità ai principi sistematicamente enunciati dalla Suprema Corte sulla loro diversa valenza a seconda delle diverse ipotesi che potrebbero configurarsi e che di seguito si riportano: “… (omissis)… La pronuncia della Corte d'Appello è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l'efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali di accertamento.
Pag. 9 di 13 Tali verbali hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. … (omissis)…”5.
Pertanto, la fede privilegiata dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 2700 c.c. assiste esclusivamente i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Per le dichiarazioni rese dai terzi al pubblico ufficiale e riportate nel verbale di accertamento occorre fare un distinguo: in caso di specifica
Pag. 10 di 13 indicazione delle fonti di conoscenza che consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni le stesse fanno fede fino a prova contraria.
In mancanza, invece, dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, le stesse costituiscono comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale6.
Per quel che riguarda, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, in caso di contrasto tra quella resa ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti e quella resa in sede giudiziale, occorre dare rilievo ad un importante principio affermato anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione che si riporta: “… (omissis)… Va
Pag. 11 di 13 infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.
17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio
a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95). … (omissis)…”7.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra enunciati, considerato che la parte opponente non ha contestato nel merito le condotte omissive addebitategli, occorre ritenere fondata la pretesa sanzionatoria della parte resistente, risultando giudizialmente acclarate le omissioni contestate alla parte opponente negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 in contesa.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Pag. 12 di 13 Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei compensi minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali di valore come quella in esame, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.863,50 a titolo di compenso professionale, oltre
Iva, Cpa e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
Bari,07/07/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente 2 Questa la disposizione violata: < L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.>>. 3 Così Cass. n. 1056/2022. 4 Così Cass. n. 1921/2019. 5 Così Cass. 30771/2021. 6 Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: “…(omissis)… Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro : a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo
e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino
a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05).
…(omissis)…”. 7 Così Cass. n. 24208/2020.