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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
BUCARELLI ENZO, RE
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1489/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 BOLLO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7556/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249015555256000 con cui la stessa veniva invitata a pagare delle presunte cartelle di pagamento
(All.2) e nello specifico, relativamente a quelle di competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria, di seguito elencate:
1) cartella di pagamento recante n. 09420140020928020000, presuntivamente notificata in data 15/05/2015, ente creditore Camera di Commercio di Reggio Calabria – Ufficio diritto annuale, relativa a “Diritto annuale camera di commercio”, anno di riferimento 2012, per una somma di € 163,21;
2) cartella di pagamento recante n. 09420140029756952000, presuntivamente notificata in data 15/05/2015, ente creditore Direzione provinciale di Reggio Calabria-Ufficio territoriale di Palmi, relativa a “IVA”, anno di riferimento 2011, per una somma di € 4.628,51;
3) cartella di pagamento recante n. 09420150016349769000, presuntivamente notificata in data 05/02/2016, ente creditore Direzione provinciale di Reggio Calabria-Ufficio territoriale di Palmi e Regione Calabria Settore
Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, relativa a “IRPEF e Tassa Automobilistica”, anno di riferimento 2012, per una somma di € 4.456,08;
4) cartella di pagamento recante n. 09420160002446050000, presuntivamente notificata in data 04/07/2016, ente creditore Camera di Commercio di Reggio Calabria – Ufficio diritto annuale, relativa a “Diritto annuale camera di commercio”, anno di riferimento 2013, per una somma di € 161,39;
5) cartella di pagamento recante n. 09420160024041761000, presuntivamente notificata in data 17/11/2016, ente creditore Direzione provinciale di Reggio Calabria-Ufficio territoriale di Palmi, relativa a “IRPEF, Rit. su indennità per cess. rapp. Lavoro, …”, anno di riferimento 2013, per una somma di € 4.168,38; 3 6) cartella di pagamento recante n. 09420180013994790000, presuntivamente notificata in data 18/02/2019, ente creditore Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, relativa a “Tassa
Automobilistica”, anno di riferimento 2013, per una somma di € 2.283,89;
7) cartella di pagamento recante n. 09420220013500913004, presuntivamente notificata in data 23/06/2022, ente creditore Direzione provinciale di Reggio Calabria-Ufficio territoriale di Palmi, relativa a “Registro-trasf. terreni proporz., imposta di registro sanzione”, anno di riferimento 2013, per una somma di € 7.559,89
8) cartella di pagamento recante n. 09420220018385837000, presuntivamente notificata in data 13/03/2023, ente creditore Camera di Commercio di Reggio Calabria – Ufficio diritto annuale, relativa a “Diritto annuale camera di commercio”, anno di riferimento 2017, per una somma di € 88,69;
9) cartella di pagamento recante n. 09420220036944387000, presuntivamente notificata in data 29/05/2023, ente creditore Camera di Commercio di Reggio Calabria – Ufficio diritto annuale, relativa a “Diritto annuale camera di commercio”, anno di riferimento 2018, per una somma di € 88,68;
10) cartella di pagamento recante n. 09420230005961222002, presuntivamente notificata in data
07/07/2023, ente creditore Comune di Taurianova – Ufficio Tributi, relativa a “IMU”, anno di riferimento 2014, per una somma di € 75,87.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la omessa allegazione comunque degli stessi alla intimazione impugnata e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la cartella di pagamento n. 09420140020928020000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2012) è stata notificata in data 15/05/2015,
la n. 09420140029756952000 (IVA anno 2011) è stata notificata in data 15/05/2015,
la n. 09420150016349769000 (IRPEF e Tassa Automobilistica anno 2012) è stata notificata in data
05/02/2016,
la n. 09420160002446050000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2013) è stata notificata in data
04/07/2016,
la n. 09420160024041761000 (IRPEF, Rit. su indennità per cess. rapp. Lavoro anno 2013) è stata notificata in data 17/11/2016,
la n. 09420180013994790000 (Tassa Automobilistica anno 2013) è stata notificata in data 18/02/2019,
la n. 09420220013500913004 (Registro-trasf.terreni proporz., imposta di registro sanzione anno 2013), è stata notificata in data 23/06/2022,
la n. 09420220018385837000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2017), è stata notificata in data
13/03/2023,
la n. 09420220036944387000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2018) è stata notificata in data
29/05/2023 la n. 09420230005961222002 (IMU anno 2014) è stata notificata in data 07/07/2023
evidenziava che le iscrizioni a ruolo contenute cartelle di pagamento n. 09420140029756952000 (IVA anno
2011), n. 09420150016349769000 (IRPEF anno 2012) n. 09420160024041761000 (IRPEF anno 2013) e n. 09420220013500913004 (Registro-trasf. terreni proporz., imposta di registro sanzione anno 2013), sono di natura erariale di competenza dell'Amministrazione Finanziaria (IRPEF e addizionali, IVA, Imposta di registro), per cui il termine prescrizionale applicabile è quello decennale.
Successivamente venivano comunque notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione in relazione alla cartella:
- n. 09420140020928020000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2012) effettuata il 15/05/2015 sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09420179000210383000 il 25/02/2017, l'intimazione di pagamento n. 09420229004856553000 il 15/07/2022 e la Comunicazione preventiva di ipoteca n.
09476202300000485000 il 02/08/2023;
- n. 09420140029756952000 (IVA anno 2011) effettuata il 15/05/2015 sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09420179000210383000 il 25/02/2017, l'intimazione di pagamento n. 09420229004856553000 il 15/07/2022 e la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000485000 il 02/08/2023;
- n. 09420150016349769000 (IRPEF e Tassa Automobilistica anno 2012) effettuata il 05/02/2016 sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09420189007404122000 il 04/07/2019, l'intimazione di pagamento n. 09420229004856553000 il 15/07/2022 e la Comunicazione preventiva di ipoteca n.
09476202300000485000 il 02/08/2023;
- n. 09420160002446050000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2013) effettuata il 04/07/2016 sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09420229004856553000 il 15/07/2022 e la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000485000 il 02/08/2023;
- n. 09420160024041761000 (IRPEF, Rit. su indennità per cess. rapp. Lavoro anno 2013) effettuata il
7/11/2016 sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09420229004856553000 il 15/07/2022 e la
Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000485000 il 02/08/2023;
- n. 09420180013994790000 (Tassa Automobilistica anno 2013) è stata notificata il 18/02/2019, sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09420229004856553000 il 15/07/2022 e la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000485000 il 02/08/2023;
- n. 09420220013500913004 (Registro-trasf.terreni proporz., imposta di registro sanzione anno 2013), effettuata il 23/06/2022, è stata notificata la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000485000 il 02/08/2023.
- n. 09420220018385837000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2017), effettuata il 13/03/2023, è stata notificata la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000485000 il 02/08/2023 che hanno interrotto, in ogni caso, la decorrenza dei termini prescrizionali e che non è stata impugnata.
- Le cartelle n. 09420220036944387000 e n. 099420230005961222002 sono state notificate il 29.05.2023 ed il 07.07.2023, rilevava che nessun termine prescrizionale è decorso.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 780,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 780,00 oltre a IVA, spese e CPA.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
BUCARELLI ENZO, RE
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1489/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 BOLLO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015555256000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7556/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249015555256000 con cui la stessa veniva invitata a pagare delle presunte cartelle di pagamento
(All.2) e nello specifico, relativamente a quelle di competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria, di seguito elencate:
1) cartella di pagamento recante n. 09420140020928020000, presuntivamente notificata in data 15/05/2015, ente creditore Camera di Commercio di Reggio Calabria – Ufficio diritto annuale, relativa a “Diritto annuale camera di commercio”, anno di riferimento 2012, per una somma di € 163,21;
2) cartella di pagamento recante n. 09420140029756952000, presuntivamente notificata in data 15/05/2015, ente creditore Direzione provinciale di Reggio Calabria-Ufficio territoriale di Palmi, relativa a “IVA”, anno di riferimento 2011, per una somma di € 4.628,51;
3) cartella di pagamento recante n. 09420150016349769000, presuntivamente notificata in data 05/02/2016, ente creditore Direzione provinciale di Reggio Calabria-Ufficio territoriale di Palmi e Regione Calabria Settore
Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, relativa a “IRPEF e Tassa Automobilistica”, anno di riferimento 2012, per una somma di € 4.456,08;
4) cartella di pagamento recante n. 09420160002446050000, presuntivamente notificata in data 04/07/2016, ente creditore Camera di Commercio di Reggio Calabria – Ufficio diritto annuale, relativa a “Diritto annuale camera di commercio”, anno di riferimento 2013, per una somma di € 161,39;
5) cartella di pagamento recante n. 09420160024041761000, presuntivamente notificata in data 17/11/2016, ente creditore Direzione provinciale di Reggio Calabria-Ufficio territoriale di Palmi, relativa a “IRPEF, Rit. su indennità per cess. rapp. Lavoro, …”, anno di riferimento 2013, per una somma di € 4.168,38; 3 6) cartella di pagamento recante n. 09420180013994790000, presuntivamente notificata in data 18/02/2019, ente creditore Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, relativa a “Tassa
Automobilistica”, anno di riferimento 2013, per una somma di € 2.283,89;
7) cartella di pagamento recante n. 09420220013500913004, presuntivamente notificata in data 23/06/2022, ente creditore Direzione provinciale di Reggio Calabria-Ufficio territoriale di Palmi, relativa a “Registro-trasf. terreni proporz., imposta di registro sanzione”, anno di riferimento 2013, per una somma di € 7.559,89
8) cartella di pagamento recante n. 09420220018385837000, presuntivamente notificata in data 13/03/2023, ente creditore Camera di Commercio di Reggio Calabria – Ufficio diritto annuale, relativa a “Diritto annuale camera di commercio”, anno di riferimento 2017, per una somma di € 88,69;
9) cartella di pagamento recante n. 09420220036944387000, presuntivamente notificata in data 29/05/2023, ente creditore Camera di Commercio di Reggio Calabria – Ufficio diritto annuale, relativa a “Diritto annuale camera di commercio”, anno di riferimento 2018, per una somma di € 88,68;
10) cartella di pagamento recante n. 09420230005961222002, presuntivamente notificata in data
07/07/2023, ente creditore Comune di Taurianova – Ufficio Tributi, relativa a “IMU”, anno di riferimento 2014, per una somma di € 75,87.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la omessa allegazione comunque degli stessi alla intimazione impugnata e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la cartella di pagamento n. 09420140020928020000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2012) è stata notificata in data 15/05/2015,
la n. 09420140029756952000 (IVA anno 2011) è stata notificata in data 15/05/2015,
la n. 09420150016349769000 (IRPEF e Tassa Automobilistica anno 2012) è stata notificata in data
05/02/2016,
la n. 09420160002446050000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2013) è stata notificata in data
04/07/2016,
la n. 09420160024041761000 (IRPEF, Rit. su indennità per cess. rapp. Lavoro anno 2013) è stata notificata in data 17/11/2016,
la n. 09420180013994790000 (Tassa Automobilistica anno 2013) è stata notificata in data 18/02/2019,
la n. 09420220013500913004 (Registro-trasf.terreni proporz., imposta di registro sanzione anno 2013), è stata notificata in data 23/06/2022,
la n. 09420220018385837000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2017), è stata notificata in data
13/03/2023,
la n. 09420220036944387000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2018) è stata notificata in data
29/05/2023 la n. 09420230005961222002 (IMU anno 2014) è stata notificata in data 07/07/2023
evidenziava che le iscrizioni a ruolo contenute cartelle di pagamento n. 09420140029756952000 (IVA anno
2011), n. 09420150016349769000 (IRPEF anno 2012) n. 09420160024041761000 (IRPEF anno 2013) e n. 09420220013500913004 (Registro-trasf. terreni proporz., imposta di registro sanzione anno 2013), sono di natura erariale di competenza dell'Amministrazione Finanziaria (IRPEF e addizionali, IVA, Imposta di registro), per cui il termine prescrizionale applicabile è quello decennale.
Successivamente venivano comunque notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione in relazione alla cartella:
- n. 09420140020928020000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2012) effettuata il 15/05/2015 sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09420179000210383000 il 25/02/2017, l'intimazione di pagamento n. 09420229004856553000 il 15/07/2022 e la Comunicazione preventiva di ipoteca n.
09476202300000485000 il 02/08/2023;
- n. 09420140029756952000 (IVA anno 2011) effettuata il 15/05/2015 sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09420179000210383000 il 25/02/2017, l'intimazione di pagamento n. 09420229004856553000 il 15/07/2022 e la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000485000 il 02/08/2023;
- n. 09420150016349769000 (IRPEF e Tassa Automobilistica anno 2012) effettuata il 05/02/2016 sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09420189007404122000 il 04/07/2019, l'intimazione di pagamento n. 09420229004856553000 il 15/07/2022 e la Comunicazione preventiva di ipoteca n.
09476202300000485000 il 02/08/2023;
- n. 09420160002446050000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2013) effettuata il 04/07/2016 sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09420229004856553000 il 15/07/2022 e la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000485000 il 02/08/2023;
- n. 09420160024041761000 (IRPEF, Rit. su indennità per cess. rapp. Lavoro anno 2013) effettuata il
7/11/2016 sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09420229004856553000 il 15/07/2022 e la
Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000485000 il 02/08/2023;
- n. 09420180013994790000 (Tassa Automobilistica anno 2013) è stata notificata il 18/02/2019, sono state notificate l'intimazione di pagamento n. 09420229004856553000 il 15/07/2022 e la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000485000 il 02/08/2023;
- n. 09420220013500913004 (Registro-trasf.terreni proporz., imposta di registro sanzione anno 2013), effettuata il 23/06/2022, è stata notificata la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000485000 il 02/08/2023.
- n. 09420220018385837000 (Diritto annuale camera di commercio anno 2017), effettuata il 13/03/2023, è stata notificata la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000485000 il 02/08/2023 che hanno interrotto, in ogni caso, la decorrenza dei termini prescrizionali e che non è stata impugnata.
- Le cartelle n. 09420220036944387000 e n. 099420230005961222002 sono state notificate il 29.05.2023 ed il 07.07.2023, rilevava che nessun termine prescrizionale è decorso.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 780,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 780,00 oltre a IVA, spese e CPA.