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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 901/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 05.02.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Gilberto
Correani (c.f. ) che li rappresenta e difende per procura in atti - C.F._3
APPELLANTI-
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Guido
Baroncelli (c.f. ) che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._5
-APPELLATO-
Oggetto: appello di e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri n. 9/2021, in data CP_1
04.01.2021, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 2731/2019 promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
opposizione a precetto-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato, ai sensi dell'art. 615 e dell'art. 617 cpc, il 10.04.2019,
e convengono in giudizio, dinanzi al primo giudice, Parte_1 Parte_2
r.g. n. 1 per: << (…); nel merito: in accoglimento della presente opposizione, Controparte_1 dichiarare l'inefficacia/nullità/illegittimità del precetto sopra indicato per i motivi esposti in narrativa;
sempre nel merito: condannare il Sig. per Controparte_1
responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
Con vittoria delle spese di lite ex DM 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, che si dichiarano sin d'ora antistatari.”
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allegano:
- La sentenza del Tribunale di Velletri n. 337/2014, emessa nel procedimento n.
R.g. 348/2009, pubblicata il 20.02.2014 e integrata, il 24.03.2014, a seguito di istanza di correzione dell'errore materiale, scioglie la comunione legale degli attori con e assegna, in via esclusiva, a Controparte_1 Controparte_1
secondo il progetto divisionale, beni immobili in Colleferro e in Segni meglio indicati in atti.
- Il 22.03.2019, notifica, ai deducenti, detta sentenza, Controparte_1 unitamente all'atto di precetto per il rilascio di alcuni immobili in Colleferro
(foglio 9, particella 988, sub 508, sub 3, sub 506 e sub 507, area urbana sub 510 con 501, confinante con sub 509 particela 1971, particella 54 e particella 987) e in Segni (foglio 10, particella 17 sub 506, con graffato, piazzale scoperto sub
503, confinante con canale scolo acque sub 57, sub 502, sub 505, particella 299).
- Gli immobili oggetto del precetto non sono identificati nell'atto notificato.
- Uno degli immobili in Segni non esiste.
- La sentenza azionata con il precetto opposto (la n. 337/2014), non è opponibile alla procedura esecutiva n. 742/2010 che è in atto su tutti gli immobili siti in
Colleferro, con conseguente impossibilità di adempiere all'obbligo di rilascio per tali immobili a seguito della nomina di un custode giudiziario.
Con comparsa depositata il 30.09.2019, si costituisce e rassegna le Controparte_1 seguenti conclusioni: << (…) - Respingere la domanda preliminare di sospensione dell'efficacia del precetto notificato. - Respingere altresì l'avversa richiesta di declaratoria di inefficacia/nullità/illegittimità del precetto opposto per le ragioni in fatto e in diritto, - Respingere l'infondata richiesta di condanna ex 96 cpc.>>.
Il convenuto contesta integralmente la domanda attorea allegando l'autosufficienza del titolo, quanto all'individuazione dei beni immobili;
l'impossibilità del precetto di contenere ulteriori elementi, se non quelli formalmente assegnati dalla sentenza e derivanti dal frazionamento divisionale;
che non tutti i beni immobili di cui al precetto sono oggetto di pignoramento.
r.g. n. 2 Istruita la causa, anche mediante espletamento di c.t.u. per verificare la corrispondenza di tali beni, come indicati nella sentenza n. 337/14 di divisione, alle successive vicende catastali e edilizie dei beni stessi, la sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…) dichiara cessata in parte la materia del contendere, e per il resto rigetto la opposizione, nei limiti di cui in motivazione;
compensa per intero le spese di lite, ad eccezione delle spese di ctu che, come liquidate in corso di causa, sono poste interamente e definitivamente a carico di parte opponente>>.
Di seguito, le ragioni della decisione per quanto di rilievo ai fini della decisione del gravame:
- La sentenza portata in esecuzione, che sciogliendo la comunione fra le parti in causa assegna, a alcune unità immobiliari, è eseguibile, Controparte_1
contenendo compiuta indicazione dei beni immobili da rilasciare in favore di mediante richiamo alle risultanze della c.t.u. espletata in sede Controparte_1
divisionale. In ogni caso, in questa sede è stata espletata una ulteriore consulenza descrittiva, alla attualità, dei beni immobili assegnati a che Controparte_1 conferma che, nella sentenza portata in esecuzione, l'elenco degli immobili da rilasciare al è compiuto, così come in precetto, rinviando alla Controparte_1 esecuzione materiale per rilascio, con l'ausilio tecnico del funzionario UNEP, la perimetrazione delle quote materiali dei citati immobili.
- Esiste una procedura esecutiva immobiliare, con pignoramento anteriore alla citata sentenza di scioglimento della comunione;
alcuni dei beni indicati in precetto sono assoggettati a pignoramento e posti in vendita nell'ambito della citata procedura n.742/10 RGEI, con conseguente impossibilità, di dare completa esecuzione al titolo azionati in questa sede;
per i beni soggetti a precedente esecuzione, non è attuabile la pretesa del procedente-precettante di ottenere il rilascio dei medesimi beni immobili ( nella disponibilità della precedente procedura esecutiva e della relativa custodia), che non possono essere da essa distolti (a meno che non vi sa stata trascrizione anteriore al pignoramento della instaurazione del giudizio divisionale, circostanza che non è però emersa).
- Non sono assoggettati a pignoramento gli immobili in Colleferro identificati al
NCEU a f. 9, particella 988 sub 508, locali deposito a f. 9 p.lle 988 sub 506 e sub 507, area urbana F 9 part 988 sub 510 e locale deposito F 9 part 988 sub 501
r.g. n. 3 e possono essere quindi oggetto di esecuzione per rilascio in favore di
[...]
CP_1
- L'esito complessivo del giudizio comporta la compensazione delle stesse.
- Le spese di c.t.u., liquidate in corso di giudizio, sono poste definitivamente a carico di parte opponente in relazione ad infondato motivo di opposizione.
Con l'atto di appello, e rassegnano le seguenti Parte_1 Parte_2
conclusioni.
<< in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto ovvero dell'esecuzione, per tutti i motivi di cui in narrativa, stante la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., valendo quanto alla ricorrenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora le obiettive e documentate ragioni illustrate nel presente appello;
in via preliminare e procedurale, dichiarare la nullità della sentenza n. 9/2021 emessa dal Tribunale di Velletri all'esito del giudizio avente n. 2731/2019 R.G, stante
l'illegittima ed immotivata mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, in forza del combinato disposto degli artt. 342 e 163 cpc, consentire il deposito degli atti e dei documenti successivamente allegati in via istruttoria;
nel merito, in riforma della Sentenza n. 9/2021 emessa dal Tribunale di Velletri e in accoglimento dei dispiegati motivi di appello, dichiarare
l'inefficacia/nullità/illegittimità del precetto per rilascio notificato ai Sigg.ri e Pt_2
in data 21-22.03.2019; con vittoria di spese e competenze del presente Parte_1
grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiede disporsi nuova CTU volta alla corretta identificazione dei beni oggetto del precetto di rilascio>>.
L'08.06.2021, si costituisce resiste all'impugnazione e rassegna le Controparte_1 seguenti conclusioni: << (…) Dichiarare la domanda improcedibile per carenza di legittimazione degli odierni appellanti;
Respingere la domanda preliminare di sospensione dell'efficacia del precetto notificato per manifesta infondatezza e pretestuosità condannando gli appellanti, ex art. 283 II comma c.p.c. al pagamento di una pena pecuniaria;
Respingere l'avversa richiesta di declaratoria di inefficacia/nullità/illegittimità del precetto opposto;
Respingere la richiesta di una nuova CTU;
Con vittoria di spese di lite ex D.M. 55/2014>>.
r.g. n. 4 Di seguito, i quattro motivi di appello proposti.
1) Rubricato: “Impossibilità di identificare i beni di cui al precetto di rilascio - nullità del procedimento per mancata concessione dei termini ex art. 183 c. 6 cpc”. Gli appellanti censurano la decisione per omesso rilievo delle incongruenze dell'elaborato peritale depositato nel giudizio divisionale. A tal fine, allegano che detta perizia è composta da due diversi elaborati: quello in data 10.01.2011 e l'altro, denominato “supplemento di perizia”, in data
10.05.2013, divergenti tra loro e che non consentono la corretta identificazione dei beni. Secondo gli appellanti, la pianta planimetrica divisionale allegata nel supplemento di perizia del 10.05.2013 non è coerente con il progetto divisionale elaborato nella parte motiva della consulenza del 10.01.2011, con la conseguenza che è incerto il precetto di rilascio, con rischio di determinare il rilascio, da parte degli opponenti, di porzioni riconosciute loro in sede di divisione.
2) Rubricato: “Mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc”. Gli appellanti lamentano la mancata concessione dei termini richiesti ai sensi dell'art.183 VI co. c.p.c. e la conseguita lesione del diritto di difesa, consistita nel non aver avuto la possibilità di precisare le domande proposte con l'atto di opposizione e depositare documenti, dunque di non aver avuto la possibilità di evidenziare i vizi dell'elaborato peritale redatto nel corso del giudizio di scioglimento della comunione , vizi che avrebbero reso indeterminabili i beni di cui si chiede il rilascio e di non aver potuto eccepire che, il rimando alla Ctu, contenuto nella sentenza di scioglimento della comunione, avrebbe comportato difficoltà nell'individuazione degli immobili e nell'attuazione dell'esecuzione per rilascio.
3) Rubricato: “Error in procedendo: erronea interpretazione delle risultanze istruttorie”. Gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui pone a sostegno della decisione, riportandone in sentenza uno stralcio, un documento diverso da quello a cui dichiara di riferire la decisione. Nello specifico, sostengono che la parte motiva della sentenza, si riporta lo stralcio di un elaborato tecnico, indicando trattarsi della consulenza disposta nel presente giudizio e in vero trattandosi della consulenza svolta nel giudizio di scioglimento della comunione a monte della notifica del precetto.
r.g. n. 5 4) Rubricato: “Erroneità delle statuizioni relative ai beni siti in Colleferro”. Gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui accerta che non sono assoggettati a pignoramento alcuni dei beni siti in Colleferro (quelli identificati al NCEU del predetto Comune al foglio 9, particella 988, sub. 508, sub. 506, sub. 507, sub. 510 e sub. 501). Sostengono gli appellanti che tutti gli immobili siti in Colleferro e richiamati nell'atto di precetto per rilascio, sono oggetto di diversi pignoramenti confluiti nella procedura esecutiva n. R.g. 742/2010 R.G.
(riunita con la n. 905/2014 e n. 167/2015). Aggiungono che, medio tempore, alcune porzioni immobiliari sono state interessate da variazioni catastali e frazionamenti;
che dalla perizia, depositata nella procedura esecutiva le particelle sub 501 e 507 sono derivate dal frazionamento delle originarie particelle sub. 1 e sub 4 e la particella sub. 506 è derivata anch'essa dal frazionamento dell'originaria particella sub. 1; che le particelle sub 1 e sub 4
(dalle quali derivano le particelle sub 501, 506 e 507) sono pignorate.
Con la comparsa conclusionale, ma già con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellato,
[...]
preliminarmente chiede dichiararsi cessata la materia del contendere per CP_1
sopravvenuto difetto di interesse, degli appellanti, sull'esecuzione dei beni in Segni. A tal fine, allega essere sopravvenuto, tra le parti, un accordo, in data 29.06.2022.
Con le memorie di replica, gli appellanti escludono che la materia del contendere sia cessata.
In ogni caso, la controversia tra le parti interessa ormai i soli beni in Colleferro.
Nel merito delle censure degli appellanti.
Motivi di appello sub 1) e sub 2).
Entrambi i motivi introducono, in questa sede, questioni aventi ad oggetto pretesi vizi in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d'ufficio incaricato, della indagine tecnica, nel corso del giudizio di scioglimento della comunione definito con la sentenza oggetto del precetto opposto in questa sede.
In particolare, con il motivo di appello sub 2), gli appellanti sostengono che avrebbero introdotto la questione nel primo grado del presente giudizio, ma che la precisazione della domanda, sul punto, è stata loro di fatto preclusa dalla mancata assegnazione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. I due motivi, intimamente connessi tra loro, vengono valutati congiuntamente e hanno pregio limitatamente alla ammissibilità, in r.g. n. 6 questa sede, delle censure relative alla mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Le questioni possono essere introdotte in questa sede, risultando, dagli atti del primo grado, la richiesta dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. anche alla udienza di precisazione delle conclusioni e la mancata concessione di tali termini ed essendo stato dedotto tale vizio del procedimento di primo grado, ritualmente e compiutamente con il motivo di appello sub 2) secondo i principi di cui a Cass. n. 23162 del 31/10/2014;
n. 24402 del 04/10/2018; n. 21953 del 02/09/2019.
Ciò detto passando all'esame delle censure.
Giova precisare in diritto che la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Cass. n. 23975 del 06/09/2024), tuttavia, nel concreto, gli opponenti, odierni appellanti, nell'introdurre censure alla consulenza espletata nel giudizio di scioglimento della comunione definito con la sentenza azionata con l'atto di precetto opposto in questa sede, introducono un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa, ancorché la censura è anch'essa finalizzata ad ottenere l'accoglimento integrale della opposizione al precetto, dato che, con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, non è stata sollevata alcuna questione relativa alla formazione del titolo portato in esecuzione.
D'altra parte, le questioni relative alla formazione del titolo portato in esecuzione avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di scioglimento della comunione.
La sentenza azionata con il precetto opposto, si rileva, è una sentenza di primo grado, allegata essere passata in giudicato. La mancata impugnazione del titolo azionato non è stata in alcun modo contestata dagli opponenti che dunque deve ritenersi non aver fatto valere in sede di gravame, e dunque di formazione del titolo, la contraddittorietà dell'elaborato peritale e dunque della decisione.
Motivo di appello sub 3).
Non si pone in maniera critica avverso la decisione e dunque non ha pregio.
Con la censura in esame, gli appellanti si limitano a segnalare che in sentenza è riportata, tra virgolette, una frase erroneamente ricondotta, in motivazione, alla consulenza tecnica, mentre si tratta di uno “stralcio” dell'elaborato datato 10.05.2019
r.g. n. 7 del consulente tecnico nominato, dall'ufficio, nel corso del giudizio di scioglimento della comunione a definizione del quale è stata adottata la sentenza portata in esecuzione con il precetto opposto in questa sede.
Il rilievo è fondato, tuttavia l'appellante in alcuno modo svolge censure dirette a dimostrare che tale errore materiale abbia inciso sulla correttezza della decisione adottata.
Motivo di appello sub 4)
Viene respinto. La sentenza impugnata accerta che non sono assoggettati, a pignoramento opponibile, gli immobili in Colleferro identificati al NCEU a f. 9, particella 988 sub 508, locali deposito a f. 9 p.lle 988 sub 506 e sub 507, area urbana F 9 part 988 sub 510 e locale deposito F 9 part 988 sub 501.
Per tali beni, in sentenza, si esclude che vi sia prova di un pignoramento di data anteriore alla instaurazione del giudizio divisionale.
Le generiche censure dell'appellante non inficiano tale punto di decisione, idoneo, da solo, a giustificare la pronuncia di rigetto del motivo di opposizione in esame.
Il giudizio di scioglimento della comunione definito con la sentenza portata in esecuzione con l'atto di precetto opposto in questa sede, risulta iscritto al n.r.g.
348/2009; gli appellanti, opponendo in maniera assertiva la esistenza di pignoramenti che sarebbero precedenti alla “trascrizione del titolo presupposto al precetto”, non si pongono in maniera critica rispetto alla decisione nella parte in cui respinge, per gli immobili in oggetto, la opposizione al precetto, anche per la mancata prova della preesistenza del pignoramento alla “domanda giudiziale” definita con tale titolo, circostanza che si pone, ovviamente, in un momento diverso e generalmente anteriore rispetto alla trascrizione del “ titolo”. Per contro, dalle stesse allegazioni difensive dell'appellante, emerge che i pignoramenti opposti sono tutti successivi al 21.12.2010, dunque sono tutti i successivi alla data di iscrizione al ruolo del giudizio, a definizione del quale, è stata emessa la sentenza portata in esecuzione con il precetto opposto in questa sede.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00; compensi medi;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Sanzione processuale.
r.g. n. 8 Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Pt_1
e nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Parte_2 Controparte_1
Tribunale Ordinario di Velletri n. 9/2021, in data 04.01.2021, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 2731/2019 promosso da e Parte_1
nei confronti di ogni diversa conclusione disattesa, Parte_2 Controparte_1
così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna e a rifondere, a le spese Parte_1 Parte_2 Controparte_1
di lite che liquida, in euro 5.809,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%),
IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 16.04.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 9