Art. 24. Assistenti universitari di ruolo
La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui all' articolo 3, tredicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , e' da intendersi riferita al 31 ottobre 1978, termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione.
Gli assistenti di ruolo su posti convenzionati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' - all'atto della loro nomina - i vincitori dei concorsi su posti convenzionati gia' esistenti alla data del 1 ottobre 1977 banditi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti ordinari delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, conservando l'anzianita' maturata e il trattamento economico acquisito. I relativi posti convenzionati sono soppressi. E' abrogato l' articolo 13-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 .
La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui all' articolo 3, tredicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , e' da intendersi riferita al 31 ottobre 1978, termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione.
Gli assistenti di ruolo su posti convenzionati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' - all'atto della loro nomina - i vincitori dei concorsi su posti convenzionati gia' esistenti alla data del 1 ottobre 1977 banditi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti ordinari delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, conservando l'anzianita' maturata e il trattamento economico acquisito. I relativi posti convenzionati sono soppressi. E' abrogato l' articolo 13-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 .