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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14880 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39165 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 07/04/1969) IN PROPRIO E Parte_1 [...]
(22/06/1939-01/03/2020), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. DELL'ARMI ANNA MARIA giusta procura speciale in atti;
attore in riassunzione
E
(Roma, 26/05/1940), con il patrocinio degli Controparte_2
avv.ti MAIO ANTONIO e SORCI VITTORIO giusta procura speciale in atti;
convenuta in riassunzione nonché 2
Avv. in qualità di curatore speciale ai sensi dell'art. 276 CP_3
c.c., rappresentata e difesa in proprio;
convenuta in riassunzione nonché
(Roma, 17/01/1980), Controparte_4
(Frascati, 29/04/1993), CP_5
(Roma, 29/01/1999), CP_6
(Roma, 16/11/1989), Controparte_7
(Roma, 14/08/2001), CP_8
e n.q. di genitori esercenti la CP_9 Controparte_10
responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, 25/10/2014), Per_1
(Roma, 12/06/2017) e (Roma, 12/06/2017), Per_2 Per_3
e n.q. di genitori esercenti la CP_11 CP_12
responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, 06/01/2008 ) e Per_4
(Roma, 15/01/2010); Per_5
(Roma, 24/08/2004); CP_13
convenuti in riassunzione - contumaci
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Roma n. 2005/2020 con rinvio al giudice di primo grado, giusta sentenza della Corte d'appello di Roma n.
1262/2022, in proprio e nella qualità di unico erede della Parte_1 3 madre ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione:
- Accertare e dichiarare che i convenuti chiamati all'eredità per
rappresentanza e gli altri convenuti eredi che hanno accettato con beneficio
d'inventario abbiano formalmente accettato o rinunciato all'eredità del de
cuius ; Persona_6
- Accertare e dichiarare che i sig.ri e , CP_11 CP_12
n.q. di genitori esercenti la potestà sui minori , e CP_13 Per_4 Per_7
abbiano accettato o rinunciato all'eredità del de cuius per conto dei
[...]
figli minori;
- Accertare e dichiarare che i sig.ri e , CP_9 Controparte_10
nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori , e Per_1 Per_2
abbiano accettato o rinunciato all'eredità del de cuius per Persona_8
conto dei propri figli minori;
- Acquisire nell'odierna causa le prove già espletate nell'ambito del
giudizio di primo grado avanti l'intestato Tribunale, sez. I, nella persona
della dott.ssa Ciani IA di cui al RG. N. 22910/2015 e confermare, con
effetto retroattivo, che il de cuius nato a [...] il [...] Persona_6
ed ivi deceduto il 08/02/2015, è padre biologico di nato a [...]
Roma il 07/04/1969, a mezzo dell'intervento del curatore ex art 276 cc, Avv.
nominata dall'intestato Tribunale e parte del presente giudizio;
CP_3
- Confermare e quindi dichiarare che il sig. è figlio Parte_1
legittimo del de cuius , il cui cognome andrà aggiunto a quello Persona_6
già esistente della madre;
4
- previa acquisizione di tutti gli atti e documenti di cui al giudizio di
primo grado RG. N. 22910/2015, nonché del giudizio di appello RG. N.
1124/2020 cui vi è stato riunito il n. 1146/2020 R.G.ACC, accertare e
dichiarare il risarcimento del danno morale, endofamiliare, da perdita di
chance, ed esistenziale subito dall'attore dal momento della nascita fino al
raggiungimento dell'indipendenza economica accorsa solo in data
18.04.2005 a causa del mancato riconoscimento da parte del de cuius
[...]
, e per l'effetto condannare gli eredi per rappresentanza accettanti Per_6
l'eredità di e la sig.ra , al pagamento della Persona_6 Controparte_2
somma pari ad €. 75.000,00, oltre interessi legali dalla domanda proposta
nel 2015 al saldo effettivo, come da sentenza n. 2005/2020 del 20/01/2020,
pronunciata dal Tribunale di Roma di cui si chiede la totale conferma o
nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- convocare nell'odierno procedimento ex art. 70 cpc il P.M;
- ordinare all'Ufficiale di stato civile di Roma di procedere alle
annotazioni previste dalla legge sull'atto di nascita dell'attore, con
trasmissione della futura sentenza al PM, perché ne curi la comunicazione
all'indicato Ufficiale di Stato Civile;
- condannare la sig.ra e gli eredi per Controparte_2
rappresentanza che non hanno rinunciato all'eredità del de cuius
[...]
, al pagamento in favore del sig. nella qualità di Per_6 Parte_1
erede della madre della somma di €. 108.000,00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, confermando la sentenza n.
2005/2020 del 20/01/2020, pronunciata dal Tribunale di Roma nella
persona del Giudice dott.ssa Ciani di cui si chiede la totale ratifica o nella
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
5
- Confermare la condanna delle parti convenute di cui al presente
giudizio di riassunzione, in solido tra loro, per le motivazioni di cui in
premessa, al pagamento delle spese di lite già riconosciute in €. 13.975,00
di cui €. 545,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compenso professionale,
oltre accessori di legge con interessi dal giorno della pubblicazione della
sentenza n 2005/2020 detratta la somma già versata in acconto, o alla
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per cui non è stata richiesta
la restituzione nel giudizio d'appello RG 1124/2020 e RG 1146/2020
(riuniti);
- Condannare tutte le parti convenute al giudizio presente, in solido
tra loro, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla
temerarietà dell'azione intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia e
comunque nei limiti della sua competenza;
- In ogni caso condannare, altresì, gli odierni convenuti, in solido tra
loro, alla rifusione delle spese dell'odierno giudizio, oltre diritti, onorari,
rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge,
con clausola di attribuzione al sottoscrivente procuratore in funzione
anticipataria.
In Via meramente subordinata: Si reiterano le richieste istruttorie di
cui al giudizio di primo grado RG. N. 22910/2015, e segnatamente:
• esame del DNA cui sottoporre i figli dei figli del de cuius
[...]
(nipoti accettanti l'eredità) attraverso l'ausilio del curatore Per_6
nominato o di chiunque si ritenesse opportuno sottoporre;
• CTU psichiatrica sulla persona del sig. al fine di Parte_1
valutare e quantificare il danno endofamiliare subito;
6
• CTU tecnica per la quantificazione della quota parte del
mantenimento anticipata dalla de cuius per il figlio Controparte_1
; Pt_1
• Prova testimoniale sui capitoli articolati nelle memorie ex art. 183
cpc co. VI, di cui al giudizio RG. N. 22910/2015 e che ivi abbiansi per
integralmente riportate e trascritte, opportunamente emendati da
valutazioni soggettive, indicando a conoscenza dei specificati fatti narrati il
sig. e sig.ra coniugi residenti in [...] Parte_3
delle Celidonie n 8;
• si indica altresì la teste sig.ra residente in [...], Testimone_1
Via della Riserva Nuova n 48.
Con espressa riserva ulteriormente precisare e/o modificare le
proprie conclusioni e richieste istruttorie, produrre documenti ed indicare
testi nei concedendi termini di rito.
A sostegno e fondamento delle domande sopra trascritte, l'attore ha dedotto che:
- il medesimo e la di lui madre nel 2015 hanno Controparte_1
convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Controparte_2
e CP_14 Controparte_15 CP_11 CP_9
rispettivamente moglie e figli di (deceduto a Roma in data Persona_6
08/02/2015) in qualità di eredi del predetto per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la paternità del de cuius
nei confronti del di lui figlio sig. ; b) Persona_6 Parte_1
dichiarare che il sig. è figlio legittimo del de cuius Parte_1 [...]
, il cui cognome andrà aggiunto a quello già esistente della madre;
c) Per_6
accertare e dichiarare il risarcimento del danno morale, endofamiliare, da 7 perdita di chance, ed esistenziale subito dall'attore dal momento della
nascita fino al raggiungimento dell'indipendenza economica accorsa solo in
data 18.04.2005 a causa del mancato riconoscimento da parte del de cuius
da quantificarsi in corso di causa in capo agli eredi;
d) Persona_6
convocare nell'odierno procedimento ex art. 70 cpc il P.M; e) ordinare
all'Ufficiale di stato civile di Roma di procedere alle annotazioni previste
dalla legge sull'atto di nascita dell'attore, con trasmissione della futura
sentenza al PM, perché ne curi la comunicazione all'indicato Ufficiale di
Stato Civile;
f) condannare gli eredi del de cuius ex art. 709 Persona_6
ter al risarcimento del danno arrecato in tutti questi anni dal padre Per_6
alla sig.ra nella misura che verrà ritenuta di
[...] Controparte_1
giustizia in considerazione del grave pregiudizio sia materiale che
personale patito dagli attori, nonché, stante il suo grave inadempimento dei
propri doveri connessi alla responsabilità genitoriale, condannarlo al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della Cassa
delle Ammende nella misura di € 1.000,00. g) in via ulteriormente gradata,
accertato e dichiarato il grave inadempimento del de cuius
nell'assolvimento del suo obbligo di mantenimento del figlio dalla nascita
dello stesso ad oggi, condannare gli eredi del a rifondere Persona_6
all'attrice una somma determinata in seguito nelle memorie 183 cpc che si
quantifica indicativamente in € 216.000,00 come rimborso di quanto
anticipato dalla madre in tutti questi anni per la figlio . h) Pt_1
condannare le parti convenute alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre
diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA,
come da legge, con clausola di attribuzione al sottoscrivente procuratore in
funzione anticipataria; 8
- nel predetto giudizio, iscritto al n. 22910/2015 R.G.A.C., si sono costituiti in giudizio e figli CP_14 CP_15 CP_11 CP_9
del de cuius, i quali, preliminarmente, hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva e chiesto l'estromissione del giudizio, avendo rinunciato all'eredità paterna in data 21/04/2015, nonché Controparte_2
moglie di che ha chiesto il rigetto delle domande attoree;
Persona_6
disposta ma non espletata ctu genetica, essendosi i figli di Persona_6
rifiutati di sottoporsi ai relativi esami, acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, con sentenza n. 2005/2020 il Tribunale ha statuito quanto segue: “dichiara il
difetto di legittimazione passiva dei convenuti CP_14 CP_15
e accerta e dichiara che
[...] CP_11 CP_9 Per_6
nato il [...] ed ivi deceduto in data 8 febbraio 2015, é
[...]
padre biologico di nato a [...] il [...]; Parte_1
condanna in qualità di erede di , al Controparte_2 Persona_6
pagamento, in favore di per i titoli di cui in motivazione, Parte_1
alla complessiva somma di euro 75.000,00, oltre interessi legali dalla
pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna
in qualità di erede di , al pagamento, in Controparte_2 Persona_6
favore di per i titoli di cui in motivazione, della Controparte_1
complessiva somma di euro 108.000,00, oltre interessi legali dalla
pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
dichiara
inammissibile la domanda ex art. 709 ter cpc spiegata da Controparte_1
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite
liquidate in complessivi euro 13.975,00, di cui euro 545,00 per esborsi ed
euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso 9 spese forfettarie, come per legge”;
- avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_2
(giudizio iscritto presso la Corte di Appello di Roma con il n. 1124/2020
R.G.A.C.) chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via
preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 283 cod. proc. Civ.; in via
principale rigettare le domande proposte dagli attori perché infondate in
fatto ed in diritto;
in via subordinata rigettare la domanda di risarcimento
del danno per illecito endofamiliare avanzata da od in Parte_1
difetto ridurne la quantificazione unitamente a quella della domanda di
rimborso delle spese di mantenimento del figlio proposta da CP_1
Con vittoria di esborsi, compensi, rimborso forfettario e accessori
[...]
di legge del doppio grado di giudizio”;
con separato atto hanno impugnato la sentenza di primo grado anche i
Per_ germani (giudizio iscritto presso la Corte di Appello di Roma con il n.
1146/2020 R.G.A.C.) chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“...revocare la condanna in solido di tutti i convenuti alla refusione delle
spese processuali pronunciata in favore degli attori e, per l'effetto,
condannare i Sigg.ri e al rimborso delle spese di Pt_1 Controparte_1
lite in favore degli odierni appellanti. Con vittoria di esborsi, compensi,
rimborso forfettario e accessori di legge del doppio grado di giudizio”;
- disposta la riunione dei due giudizi, si è costituito Parte_1
in proprio e nella qualità di erede della de cuius deceduta Controparte_1
in data 01/03/2020, che ha chiesto il rigetto del gravame proposto da
Per_ e dai fratelli ed ha spiegato appello incidentale Controparte_2
chiedendo “…la parziale riforma della sentenza 2005/2020 resa dal 10
Tribunale Civile di Roma il 10/01/2020 e pubblicata il 30/01/2020,
limitatamente al capoverso 2 di pag. 4 ed il punto 2 del dispositivo laddove
il Decidente dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_14
, e in favore di una Controparte_15 CP_11 CP_9
pronuncia che riformi parzialmente la sentenza e limitatamente a tali punti
dichiari il difetto di legittimazione passiva di CP_14 CP_15
, e per aver rinunciato all'eredità di
[...] CP_11 CP_9
ma relativamente a e dichiari Persona_6 CP_11 CP_9
la loro legittimazione in qualità di genitori esercenti la responsabilità
genitoriale sui figli minorenni. Con condanna alle spese di lite del doppio
grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”;
- con sentenza n. 1262/2022 pubblicata il 24/02/2022, la Corte di
Appello adita così disponeva: “1) dichiara la nullità della sentenza
appellata, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli
ulteriori eredi di;
2) rimette la causa davanti al giudice di Persona_6
primo grado, ai sensi dell'articolo 354 co. 1° c.p.c.; 3) compensa per intero
tra le parti le spese del presente grado di giudizio”, evidenziando nella motivazione che “nel giudizio ex art. 276 c.c. instaurato per la
dichiarazione di paternità nei confronti del presunto genitore premorto
sono legittimati passivi tutti gli eredi del de cuius;
l'azione ha infatti anche
finalità successorie, e per tale motivo la norma dà luogo ad una ipotesi di
litisconsorzio necessario (sez. 1 n. 204/2005; sez. 1 n. 10783/2015), giacché
tutti gli eredi hanno interesse a non vedere le loro posizioni successorie
pregiudicate dall'esito del giudizio, che deve concludersi con una decisione
uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. In caso di mancata 11 partecipazione del litisconsorte al giudizio o ad una parte dello stesso, la
sentenza è “inutiliter data”; - gli eredi per rappresentazione, che
subentrano ex art. 467 c.c. nella medesima posizione degli ascendenti
rinuncianti sono parimenti litisconsorti necessari (Sez. Un. n. 21287/2005);
… i convenuti costituendosi in giudizio in primo grado, hanno Per_6
tempestivamente addotto il loro difetto di legittimazione passiva per avere
rinunciato all'eredità dopo la notifica dell'atto introduttivo della lite…
All'avvenuto riconoscimento della carenza di legittimazione in capo ai figli
di per mancata accettazione della relativa eredità, dunque, Persona_6
avrebbe dovuto seguire l'integrazione del contraddittorio nei confronti
degli altri successibili, in favore dei quali si è necessariamente devoluta
l'eredità del de cuius secondo le regole dettate dagli articoli 565 c.c..”;
- a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado dell'intestato Tribunale n. 2005/2020 e, quindi, del riconoscimento dello
status di figlio, con atto notarile del 02/10/2020, ha Parte_1
formalizzato la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e a seguito di ciò è venuto a conoscenza del fatto che il de cuius
era padre di altre due figlie, e , concepite Persona_6 Pt_4 Parte_5
a seguito di altre relazioni extra coniugali, che CP_14 CP_15
e hanno rinunciato all'eredità del defunto padre CP_11 CP_9
unitamente alle due sorelle e , innanzi il medesimo Pt_4 Parte_5
notaio il quale ha rappresentato all' che dinanzi a sé è stato CP_1
depositato atto di accettazione con beneficio di inventario del 12/05/2020
rep. N. 5582, raccolta n. 3980 (dopo la proposizione dell'appello) nel quale l'eredità di è devoluta per rappresentazione a: • Persona_6 CP_5
(figlio maggiorenne di , • (figlia Controparte_15 Controparte_4 12 maggiorenne di ), • (figlio maggiorenne di Persona_9 CP_6
, • (figlio maggiorenne di , i CP_14 CP_8 CP_11
quali tutti hanno accettato con beneficio di inventario;
che nell'atto notarile
è menzionato anche ” quale figlio non intervenuto di Persona_10 CP_14
sebbene da ricerche effettuate è emerso che è madre di
[...] CP_14
, nato a [...] il [...] e non già attuale Controparte_7 CP_6
chiamato all'eredità;
- che il giudizio deve essere esteso a tutti i predetti eredi e il contraddittorio integrato anche nei confronti di un curatore speciale ai sensi dell'art. 276 c.c., la cui nomina l' ha chiesto all'intestato Tribunale CP_1
che ha designato l'avv. CP_3
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni Parte_1
sopra trascritte.
Costituitasi in giudizio vedova di Controparte_2 Persona_6
premesso che è figlia legittima della medesima e di Persona_9 Per_6
ed eccepita l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei
[...]
termini, essendo stato iscritto a ruolo successivamente a tre mesi dalla notificazione della sentenza di appello, nonché l'inammissibilità della nomina del curatore speciale, ha chiesto al Tribunale di volere:
− in via preliminare dichiarare l'estinzione del giudizio riassunto
dall'attore, quanto meno nei confronti degli originari convenuti non citati
nell'odierna fase processuale;
− in via principale condannare alla refusione delle Parte_1
spese di lite nei confronti del curatore ex art. 276 c.c., estromettendolo dal
giudizio con sentenza emessa ex art. 277, II co., cod. proc. civ. non essendo
necessaria un'ulteriore istruzione, dal momento che la domanda per la 13 dichiarazione di paternità naturale doveva essere proposta soltanto nei
confronti degli eredi di e costituisce, quindi, una iniziativa Persona_6
palesemente arbitraria la nomina di un curatore che non ha alcuna facoltà
di contraddire;
− in via principale rigettare le domande proposte dall'attore di
accertamento di paternità, nonchè di condanna al risarcimento del danno
endofamiliare di € 75.000,00 per il mancato riconoscimento dello status di
figlio e di rimborso delle spese di mantenimento di € 108.000,00 perché
infondate in fatto ed in diritto nonchè prescritte quanto alle seconde di
natura economica;
− in via principale rigettare la conferma della condanna alle spese di
lite del primo grado di giudizio emessa nella sentenza n. 2005/2020 Trib.
Roma annullata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n.
1262/2022 passata in giudicato e condannare a rifondere Parte_1
a le spese di lite del primo grado di giudizio con Controparte_2
condanna ex art. 96 c.p.c. per averne pure domandato il rimborso a tutti i
convenuti in solido, in ottemperanza al principio di diritto stabilito dalla
Suprema Corte, sezione III civile, con l'ordinanza del 19 settembre 2019, n.
23341 in virtù del quale costituisce responsabilità aggravata rilevante ex
art. 96 c.p.c. non solo intentare ma anche persistere in una controversia nei
confronti di soggetti che hanno prontamente eccepito il difetto di
legittimazione passiva;
− in via principale condannare ex art. 96 c.p.c. per Parte_1
aver proposto una domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di
tutti i convenuti in solido manifestamente pretestuosa;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della 14 domanda di dichiarazione di paternità, rigettare le pretese economiche o
quanto meno ridurre la quantificazione delle domande di risarcimento del
danno per illecito endofamiliare e di rimborso delle spese di mantenimento
del figlio proposta da in proprio e quale erede di Parte_1 CP_1
[...]
Con vittoria di esborsi, compensi, rimborso forfettario e accessori di
legge del giudizio».
Si è costituita in giudizio anche l'avv. nominata curatore CP_3
speciale ai sensi dell'art. 276 c.c. su istanza dell'attore, rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni
contraria istanza, deduzione e eccezione: anche eventualmente previa
acquisizione delle prove assunte nel giudizio di primo grado R.G. n.
2291/2015, definito con sentenza 30 gennaio 2020, n. 2005/2020, (dott.ssa
Ciani), accertare, nell'assenza di eredi diretti e immediati, e per il tramite
del sottoscritto curatore speciale, ai sensi dell'art. 276 cod. civ., che il de
cuius , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto l'8 Persona_6
agosto 2015, è il padre biologico del signor nato a [...], Parte_1
il 7 aprile 1969, e, per l'effetto, dichiarare che il signor è Parte_1
figlio legittimo del signor , il cui cognome andrà aggiunto a Persona_6
quello della madre signora Con ogni più ampia riserva di Controparte_1
formulare ulteriori deduzioni e richieste, nonché di modificare e precisare
le proprie conclusioni nei termini di cui agli artt. 183, 6° comma cod. proc.
civ.. Con espressa riserva di chiedere la liquidazione degli onorari.
Non si sono costituiti, sebbene ritualmente evocati, gli altri convenuti in epigrafe indicati che devono, pertanto, essere dichiarati contumaci.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, 15 all'udienza del 09/04/2024 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza collegiale 12/07-07/08/2024 il Tribunale, ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di disporre ctu genetica e l'opportunità di notificare gli atti del giudizio a divenuto nelle more CP_13
maggiorenne, ha disposto rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice
IA Ciani e procedersi a ctu, nominato a tale fine la prof.ssa
[...]
e formulato i seguenti quesiti: “Accerti il ctu, letti ed esaminati Per_11
gli atti di causa, se , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_6
l'8/02/2015, è o meno padre biologico di nato a [...] il Parte_1
7/04/1969, il tutto previa effettuazione delle necessarie indagini genetiche
su campioni biologici prelevati dall'attore e dai convenuti contumaci
(presunti nipoti dell'attore in quanto figli dei presunti fratelli): CP_8
,
[...] Controparte_7 CP_6 CP_5 Controparte_4
(2014) (2017), (2017), CP_16 CP_17 Persona_8 CP_13
(2004), (2008), (2010)”.
[...] CP_18 Per_7
Con nota depositata n data 14/11/2024 la ctu ha comunicato all'intestato Tribunale che i convenuti non si sono presentati né alla prima né alla seconda convocazione, ha domandato una proroga di giorni sessanta e l'autorizzazione ad effettuare all'Assessorato alla Salute della Regione
Lazio richiesta per verificare la eventuale presenza di campioni biologici del defunto presso strutture sanitarie pubbliche e private e Persona_6
parallelamente all'Ospedale Tor Vergata ove lo stesso sarebbe stato ricoverato per carcinoma polmonare nel 2015.
Il g.i. ha autorizzato quanto richiesto con conseguente rimodulazione dei termini di espletamento della consulenza e con nota del 15/01/2025 la 16 prof.ssa ha rappresentato all'intestato Tribunale che durante le Per_11
Per_ degenze del non sono stati attivate procedure diagnostiche comportanti prelievi tissutali che avrebbero potuto essere conservati di talché non è
possibile reperire campioni biologici utili ai fini della indagini disposte;
ha rappresentato, inoltre, di aver appreso da parte attrice che il defunto Per_6
aveva un fratello, deceduto e sepolto presso il cimitero
[...] Per_12
di Roma che, in quanto parente di sesso maschile del presunto CP_19
padre, poteva essere di utilità ai fini delle disposte indagini genetiche potendo analizzare il cromosoma Y, e chiesto l'autorizzazione all'esumazione della salma del defunto con ulteriore proroga dei Per_12
termini della consulenza.
In data 16/01/2025 il g.i., ha autorizzato quanto richiesto dalla ctu,
rimodulato i termini di espletamento della consulenza e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/06/2025.
Con nota del 14/04/2025 il ctu ha rappresentato al Tribunale che la salma di fratello di è stata cremata il 17/06/2010, Per_12 Persona_6
secondo quanto comunicatole dall'ufficio tumulazioni, inumazioni e cremazioni del Comune di Roma, di talché l'unica possibilità di procedere alle indagini di genetica forense disposte è quella di avere informazioni circa la presenza di ulteriori familiari di in particolare se di Per_12
sesso maschile.
All'udienza del 03/06/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del presente giudizio sollevata dalla convenuta CP_2
La stessa è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata 17 atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data
18/05/2022, avuto riguardo al termine per il notificante, ovvero nel rispetto ed entro i tre mesi dalla pubblicazione e notificazione, in pari data, della sentenza d'appello, avvenuta il 24/02/2022, a nulla rilevando il successivo termine di iscrizione a ruolo della causa, atteso che, come è noto, ai sensi dell'art. 39 c.p.c. la pendenza del procedimento nei giudizi introdotti con atto di citazione si determina dalla notifica dell'atto introduttivo e non già
dal deposito della copia notificata e conseguente iscrizione a ruolo.
Fondata è, viceversa, l'eccezione di inammissibilità della nomina e della citazione nel presente giudizio del curatore speciale ex art. 276 c.c.,
sollevata dalla medesima erede del defunto citata sin CP_2 Persona_6
dal giudizio di primo grado e nel presente giudizio anche unitamente agli eredi per rappresentazione che hanno accettato l'eredità del de cuius con beneficio d'inventario e che, in quanto tali, non sono eredi degli eredi, come dedotto dall'attore, bensì eredi diretti, di talché il nominato curatore non ha alcuna legittimazione a contraddire nel presente giudizio né sussisteva ragione alcuna per chiederne la nomina, necessaria solo in mancanza di eredi.
Nel merito la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Occorre al riguardo premettere che la mancata sottoposizione degli
Per_ eredi diretti e per rappresentazione, ai prelievi necessari all'espletamento della disposta consulenza tecnica d'ufficio oltre ad essere ingiustificata ha per un verso privato il giudizio di un elemento di valutazione decisivo in ordine all'accertamento della verità biologica,
essendo, peraltro, gli stessi a conoscenza della difficoltà di reperire 18 materiale biologico del defunto sottoposto a cremazione. Persona_6
Invero, la circolare emanata dal Ministero della Salute il 30 maggio 2016
sancisce un obbligo di prelievo di materiale biologico dal cadavere in caso di avvio della salma a cremazione per eventuali indagini per causa di giustizia, ma il de cuius non è stato sottoposto a tale procedura essendo stato cremato in data 24 febbraio 2015.
Stabilisce Cass. 24292 del 2016 che: “la verità biologica della
procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse della
persona che si traduce nella esigenza di garantire ad essa il diritto alla
propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di
filiazione veridico. (…) il diritto del figlio ad uno status filiale
corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più
rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione
di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età,
ma in tutto il suo svolgersi. L'incertezza sullo stato filiale può determinare
una condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla
formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera
all'interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status
filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della
persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e
relazionale. La costruzione dell'identità personale non si esaurisce in esso
ma ne è fortemente incisa, come rivela la sempre maggiore attenzione delle
Corti alle istanze rivolte all'accesso alle proprie origini”.
Nel quadro del complesso indiziario, inoltre, occorre tener conto delle riproduzioni fotografiche prodotte in giudizio da parte attrice risalenti a momenti distinti del periodo dell'infanzia dell'Arnone. 19
La teste (di parte attrice) non legata da vincoli di Testimone_1
parentela con le parti, si è riconosciuta in una delle foto mostratele nel corso della sua deposizione in cui ha individuato, altresì, presente Persona_6
oltre che e Ella ha anche affermato di aver visto Pt_1 Controparte_1
Per_ che e il “vivevano insieme” e che il de cuius è stato Controparte_1
presente, seppur in maniera incostante, nella vita del bambino ( Parte_1
fino al sesto anno di età circa.
[...]
La teste sorella di dal canto suo, Parte_3 Controparte_1
Per_ ha affermato di aver conosciuto il di essere uscita insieme al marito con il Papa e la sorella , di essere andata a trovare quest'ultima CP_1
nell'appartamento condotto in locazione in cui era presente anche il Papa;
la
Per_ stessa teste ha anche dichiarato che la relazione tra la sorella e il è
Per_ cessata quando la prima ha saputo che il aveva una relazione con un'altra donna ed aveva avuto anche una figlia, all'epoca in cui Pt_1
aveva circa due o tre anni. La stessa teste ha anche riconosciuto nelle foto mostratele ed allegate dagli attori la sorella, e il padre. Pt_1
Da ultimo non può non tenersi conto della circostanza che i figli di e evocati in primo Persona_6 CP_14 CP_15 CP_11 CP_9
grado abbiano rinunciato all'eredità poco dopo l'instaurazione dell'odierno giudizio dichiarando espressamente (v. memoria ex art. 183 VI comma n.2
c.p.c. in atti) che tale azione è stata dettata dalla “normale prudenza che
qualsiasi persona avrebbe adottato per essere estromessa da una causa
civile” non avendo “alcuna intenzione di assumersi il rischio dell'alea di un
giudizio”, evidenziando con tali affermazioni la strumentalizzazione del diritto di rinuncia all'eredità al solo fine di sottrarsi all'esame ematogenetico preordinandosi la condizione di non avere la qualità di erede in corso di 20
Per_ giudizio. Una rinuncia ad hoc, come dichiarato d'altronde dagli stessi effettuata subito dopo la notifica dell'atto di citazione, che cela un abuso del diritto di rinuncia all'eredità. L'esercizio del diritto ha causato uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio di parte attorea, incisa e lesa in un
Per_ diritto inviolabile della persona. Il soddisfacimento dell'interesse dei che traspare dall'analisi del risultato che gli stessi intendevano perseguire,
contrasta con un interesse che l'ordinamento ritiene maggiormente meritevole di tutela, la verità biologica. A ciò aggiungasi che, sebbene fosse onere degli attori in primo grado individuare tutti i soggetti legittimati passivi, ovvero i chiamati all'eredità di i predetti figli Persona_6
Per_ unitamente alla vedova del hanno celato anche al Controparte_2
Tribunale l'esistenza in vita di altre due figlie del de cuius, e Persona_9
, le quali, a loro volta, con distinti atti, hanno rinunciato Parte_5
all'eredità paterna successivamente alla notifica dell'atto introduttivo ai predetti quattro fratelli e a Parte_6
preminente ero quello di sottrarsi, a seguito della rinuncia
[...]
all'eredità, all'effettuazione del test del dna;
se tale rinuncia fosse stata
Per_ dettata da differenti ragioni, i si sarebbero sottoposti al test,
considerando anche che in una causa di dichiarazione giudiziale di paternità
sono stati chiamati principalmente in quanto figli del de cuius, parti sostanziali del presente giudizio, destinato ad incidere sulla di loro sfera giuridica poiché in grado di creare un vincolo parentale tra i soggetti, nel caso di accertamento positivo, nella qualità di fratelli e sorelle unilaterali consanguinei.
La valutazione globale degli elementi acquisiti nel corso del giudizio deve essere operata alla luce del dettato dell'art. 269 c.c. che “consente di 21 utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi
appunto attraverso i quali può essere dimostrata siffatta paternità, onde il
giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale, può legittimamente
fondare il proprio convincimento in ordine all'effettiva esistenza di un
rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore
puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure
la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il
preteso padre durante il periodo del concepimento” (Cass. 12166 del 2005).
Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie, tutte convergenti tra loro, il Collegio reputa raggiunta la prova della paternità di nei Persona_6
confronti dell'attore . Parte_1
Quanto alle incombenze relative ai registri dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D.P.R. n. 396/2000 è il Pubblico Ministero che dovrà provvedere alla comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile (o gli interessati con la notificazione della sentenza), ai fini dell'annotazione sull'atto di nascita, una volta che la sentenza di accoglimento della dichiarazione giudiziale di paternità sarà passata in giudicato.
A seguito dell'accertamento giudiziale di paternità, l'intestato
Tribunale reputa di dover accogliere altresì la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che l' ha subito a seguito CP_1
della mancanza della figura paterna nella sua vita.
Secondo Cass. n. 26205/2013 “L'obbligo dei genitori di mantenere i
figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sorge dalla nascita e discende dal mero fatto
della generazione e decorre dal momento della nascita. È infatti
orientamento costante che la sentenza dichiarativa della filiazione produce
gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c., implica per 22 il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del
mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c. (Cass., 17 22516/10; 27653/2011;
Cass., 11 luglio 2006, n. 15756; Cass., 14 maggio 2003, n. 7386). Tale
preciso obbligo direttamente desumibile dal sistema di protezione della
filiazione stabilito nell'art. 30 Cost., primo e secondo comma, non viene
meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il
periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità,
essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori. (…) Il
diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (art. 147 e 148 cod. civ.) è,
in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione
(Cass. 5562 del 2012). Alla formula costituita dall' "diritto ad essere Pt_7
educato e mantenuto" non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo.
Essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile
dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla
nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed
affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio
psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione
ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione.
Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità
personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la
prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio
riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti
fondamentali dall'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti
fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente
contenuto, al terzo comma, il diritto per il bambino alla protezione e alle
cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e 23 contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi
fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione
costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso
rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto
dell'Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89
ratificata con L. 176 del 1991 sui diritti del fanciullo) sopra delineato. Si
determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità
genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148
cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da
illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il
riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione
di genitore. Nella recente pronuncia di questa sezione n. 5652 del 2012,
relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella formante oggetto del
presente giudizio, la Corte, oltre ad aver ribadito il principio sopra esposto,
secondo il quale gli obblighi contenuti negli art. 147 e 148 cod. civ. di
diretta derivazione costituzionale, sorgono per il mero fatto della nascita,
ha, specificamente affermato che "La violazione dei doveri di
mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella
specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi
anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di
famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la
lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar logo
ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai
sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per
la dichiarazione giudiziale di paternità maternità ." 24
Nel caso in questione risultano integrati tutti gli elementi dell'illecito
Per_ in esame: risulta infatti pacifica la presenza del tutto occasionale del nella vita dell'attore tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi oltre che delle allegazioni dei convenuti che anche nel corso dell'interrogatorio formale loro deferito hanno affermato di non avere mai avuto conoscenza dell'esistenza in vita dell'attore; la conseguenza di tale condotta è consistita nel non aver permesso all' di beneficiare CP_1
durante tutto l'arco della sua esistenza della figura del secondo genitore, che così facendo ha fatto venire meno non solo l'assistenza materiale, ma anche l'assistenza morale;
risulta altresì integrato l'elemento soggettivo poiché il
de cuius nel momento in cui ha deciso di non prendersi cura del figlio ha accettato le suddette conseguenze.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il danno in esame sfugge ad un preciso onere di quantificazione economica potendosi liquidare in via equitativa secondo indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza.
Cass. n. 5013/2017, ha evidenziato che “il ristoro del danno da
lesione del rapporto parentale è imprescindibilmente rimesso ad una
valutazione equitativa, secondo criteri – la cui scelta è affidata alla
prudente discrezionalità del giudice – che devono essere comunque idonei a
consentire la cd. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata e
proporzionata che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca
ad essere adeguata all'effettiva incidenza della menomazione subita dal
danneggiato nel caso concreto (Cass., 15 ottobre 2015 n. 20895; Cass., 20
maggio 2015 n. 10263; Cass., 8 luglio 2014 n. 15491; Cass., 16 febbraio 25
A tal fine può farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore. Sebbene la morte del genitore sia situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità
della seconda, tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più
si presta a costituire punto di riferimento per la liquidazione in via equitativa.
Applicando i richiamanti principi e utilizzando per la liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle in uso nel 2019 (tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza di primo grado successivamente annullata con rinvio dalla Corte d'appello) presso l'intestato Tribunale che fissano in euro
9.806,70 il valore di punto per il danno non patrimoniale da morte di un congiunto, individuando in 18 punti il punteggio nel caso di morte di un genitore, aumentato di 5 punti avuto riguardo, nella specie, all'età dell'attore
Per_ e a quella del defunto ridotto fino alla metà per la non convivenza ed ulteriormente ridotto tale importo di un terzo per le differenze ontologiche dal danno da morte sopra evidenziate, stimasi equo quantificare l'ammontare complessivo per i danni non patrimoniali dovuti all'attore in euro 75.000,00
attuali; su tale importo decorrono e sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
Del pari merita di essere accolta la domanda di regresso spiegata dall'attrice nel giudizio di primo grado e, ora, dal figlio Controparte_1
quale suo unico erede. Pt_1
Premesso che è pacifico oltre che comprovato dalle sopra illustrate risultanze istruttorie che al mantenimento del figlio abbia Pt_1
provveduto in via esclusiva la madre, da quando il figlio Parte_8 26 aveva circa tre anni, mette conto evidenziare che “nell'ipotesi in cui al
mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle
proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in
regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le
regole generali del rapporto tra condebitori solidali” (Cass. n.
15063/2000). L'azione di regresso presuppone che il coobbligato solidale abbia adempiuto per l'intero l'obbligazione. La domanda di rimborso delle spese avanzata dalla madre, pertanto, può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c.
(che hanno sostituito dopo la riforma della filiazione di cui alla legge n.
219/2012 e al d. lgs. n. 154/2013 gli art.147 e 148 e abrogato l'art. 261 c.c.),
nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese già sostenute, queste devono essere, almeno attraverso l'applicazione di un metodo presuntivo,
adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso.
Nel caso di specie dalle allegazioni dell'attrice, non specificamente contestate sul punto, nonché dalle deposizioni rese dai testi escussi e sopra richiamate è emerso che il tenore di vita del figlio è stato basso, in considerazione degli esigui redditi percepiti dalla madre, unica a provvedere al suo mantenimento.
In mancanza di elementi certi ed univoci in ordine alla effettiva e reale situazione economico-patrimoniale di e alla luce degli Persona_6
elementi acquisiti, il Collegio reputa equo far riferimento ai dati desumibili 27 dagli indici ISTAT che indicano, nei diversi anni, il costo della spesa media di una famiglia costituita di due componenti. Tali dati possono essere tratti dal volume statistico pubblicato dall'ISTAT dal titolo “L'Italia in 150 anni”
consultabile sul sito on line dell'Istituto di Statistica, in particolare i dati sono contenuti nel capitolo XI del testo (tavola 11.5). Agli importi ricavati da tali serie statistiche dovranno essere applicati gli aumenti per rivalutazione ISTAT sì da attualizzare le somme.
Sviluppando ed elaborando il calcolo sulla base dei dati sopra indicati,
Per_ tenuto conto che per i primi tre anni circa il si è occupato del figlio,
pur non riconoscendolo, come dedotto dall'attrice, considerando il costo medio mensile della vita di un nucleo familiare composto da due persone
(quale era quello dell'attrice e del di lei figlio) nei diversi anni, come desumibile dai dati ISTAT, dividendo tale importo per due (per identificare il costo relativo al minore) ed ulteriormente riducendolo del 50% per considerare la quota di costi imputabili al padre, considerando gli anni dal
1972 all'aprile 1995, allorché l' ha compiuto il ventiseiesimo anno di CP_1
età, non potendosi riconoscere oltre tale ampio limite temporale l'obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne, ed abbattendo ulteriormente l'importo così ottenuto di una percentuale pari al
15% per calmierare il calcolo, eseguito su serie storiche riferite a due componenti della famiglia, dovendosi presumere che nei primi anni di vita un figlio minore abbia costi inferiori rispetto ad un componente “adulto”
della famiglia, ne discende che la somma dovuta a tale titolo alla è CP_1
pari a complessivi euro 108.000,00 attuali.
Su tale somma decorrono e sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. 28
Per completezza devesi evidenziare che destituita di fondamento è
l'eccezione di prescrizione di tale domanda sollevata da Controparte_2
Il Collegio ritiene, infatti, del tutto condivisibile e meritevole di adesione il consolidato orientamento della Suprema Corte per il quale “In
materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso "pro
quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore
che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della
sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente
costituisce il "dies a quo" della decorrenza della ordinaria prescrizione
decennale.” (v., ex plurimis, Cass. n. 7986/2014; Cass. 17914/2010).
Tale orientamento è stato accolto anche dall'intestato Tribunale che ha affermato: “In materia di mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio,
il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del
figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, e il diritto al risarcimento del
danno non patrimoniale non è utilmente azionabile se non dal momento
della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che
conseguentemente costituisce il "dies a quo" della decorrenza della
ordinaria prescrizione”, principio affermato in fattispecie nella quale è stata accolta la domanda del genitore che ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, di regresso e di risarcimento del danno subito dal figlio,
proposta nei confronti dell'altro genitore, ed è stata respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente (Tribunale di Roma - sentenza n. 15811
del 2016, cfr. sito istituzionale del Tribunale di Roma).
Il diverso, ed isolato orientamento giurisprudenziale affermato nella decisione del Tribunale di Roma, richiamata dalla parte convenuta
(Tribunale di Roma, 1° aprile 2014, edita), non appare condivisibile poiché 29 non conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale non
è possibile procedere all'accertamento incidenter tantum degli status
ostandovi nel quadro normativo attuale l'art. 3 c.p.p. e l'art. 8 d.lgs. 2 luglio
2010 n. 104 (Cass. n. 3934/2012).
La liquidazione dei suddetti importi è posta a carico di CP_2
e degli eredi per rappresentazione in epigrafe indicati
[...] [...]
, CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, e n.q. di genitori CP_8 CP_9 Controparte_10
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Per_1
25/10/2014), (Roma, 12/06/2017) e (Roma, 12/06/2017), Per_2 Per_3
e n.q. di genitori esercenti la CP_11 CP_12
responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, 06/01/2008 ) e Per_4
(Roma, 15/01/2010), . Per_5 CP_13
Ricorrono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra tutte le parti ivi costituite stante la non corretta instaurazione del contraddittorio cui hanno contribuito anche i convenuti che erano a conoscenza di ulteriori chiamati all'eredità
non citati in giudizio, mentre devono essere poste a carico di CP_2
e degli eredi per rappresentazione di in solido tra loro,
[...] Persona_6
le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza.
deve, infine, essere condannato al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore del curatore avv. avendone inutilmente e CP_3
infondatamente chiesto la nomina, nella misura liquidata in dispositivo.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta reciprocamente dalle parti costituite per difetto di prova in ordine alla 30 sussistenza nel caso specifico dei presupposti di tale peculiare ipotesi di responsabilità, tenuto anche conto della complessa vicenda fattuale sottesa al presente giudizio e sopra illustrata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39165/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia dei convenuti (Roma, Controparte_4
17/01/1980), (Frascati, 29/04/1993), CP_5 CP_6
(Roma, 29/01/1999), (Roma, 16/11/1989), Controparte_7 CP_8
(Roma, 14/08/2001), e n.q. di
[...] CP_9 Controparte_10
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Per_1
25/10/2014), (Roma, 12/06/2017) e (Roma, 12/06/2017), Per_2 Per_3
e n.q. di genitori esercenti la CP_11 CP_12
responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, 06/01/2008 ) e Per_4
(Roma, 15/01/2010), (Roma, 24/08/2004); Per_5 CP_13
dichiara il difetto di legittimazione passiva del curatore speciale avv.
CP_3
accerta e dichiara che nato il [...] ed ivi Persona_6
deceduto in data 8 febbraio 2015, è padre biologico di , nato Parte_1
a Roma il 7 aprile 1969;
condanna e gli eredi per rappresentazione in Controparte_2
epigrafe indicati Controparte_4 CP_5 CP_6
, , e Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 31
n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli CP_10
minori (Roma, 25/10/2014), (Roma, 12/06/2017) e Per_1 Per_2 Per_3
(Roma, 12/06/2017), e n.q. di genitori CP_11 CP_12
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Per_4
06/01/2008 ) e (Roma, 15/01/2010), , in solido tra Per_5 CP_13
loro, al pagamento, in favore di per i titoli di cui in Parte_1
motivazione, della complessiva somma di euro 75.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna e gli eredi per rappresentazione in Controparte_2
epigrafe indicati Controparte_4 CP_5 CP_6
, , e Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli
[...]
minori (Roma, 25/10/2014), (Roma, 12/06/2017) e Per_1 Per_2 Per_3
(Roma, 12/06/2017), e n.q. di genitori CP_11 CP_12
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Per_4
06/01/2008) e (Roma, 15/01/2010), , in solido tra Per_5 CP_13
loro, al pagamento, in favore di in qualità di unico erede di Parte_1
, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma Controparte_1
di euro 108.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
dichiara integralmente compensate tra tutte le parti costituite le spese del primo grado di giudizio (R.G.A.C. 22910/2015);
condanna al pagamento, in favore del curatore Parte_1
avv. delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.200,00 CP_3
per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie,
come per legge;
32 condanna e gli eredi per rappresentazione in Controparte_2
epigrafe indicati Controparte_4 CP_5 CP_6
, , e Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli
[...]
minori (Roma, 25/10/2014), (Roma, 12/06/2017) e Per_1 Per_2 Per_3
(Roma, 12/06/2017), e n.q. di genitori CP_11 CP_12
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Per_4
06/01/2008) e (Roma, 15/01/2010), , in solido tra Per_5 CP_13
loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite liquidate Parte_1
in complessivi euro 6.300,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma 03/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2012 n. 2228).”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39165 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 07/04/1969) IN PROPRIO E Parte_1 [...]
(22/06/1939-01/03/2020), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. DELL'ARMI ANNA MARIA giusta procura speciale in atti;
attore in riassunzione
E
(Roma, 26/05/1940), con il patrocinio degli Controparte_2
avv.ti MAIO ANTONIO e SORCI VITTORIO giusta procura speciale in atti;
convenuta in riassunzione nonché 2
Avv. in qualità di curatore speciale ai sensi dell'art. 276 CP_3
c.c., rappresentata e difesa in proprio;
convenuta in riassunzione nonché
(Roma, 17/01/1980), Controparte_4
(Frascati, 29/04/1993), CP_5
(Roma, 29/01/1999), CP_6
(Roma, 16/11/1989), Controparte_7
(Roma, 14/08/2001), CP_8
e n.q. di genitori esercenti la CP_9 Controparte_10
responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, 25/10/2014), Per_1
(Roma, 12/06/2017) e (Roma, 12/06/2017), Per_2 Per_3
e n.q. di genitori esercenti la CP_11 CP_12
responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, 06/01/2008 ) e Per_4
(Roma, 15/01/2010); Per_5
(Roma, 24/08/2004); CP_13
convenuti in riassunzione - contumaci
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Roma n. 2005/2020 con rinvio al giudice di primo grado, giusta sentenza della Corte d'appello di Roma n.
1262/2022, in proprio e nella qualità di unico erede della Parte_1 3 madre ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione:
- Accertare e dichiarare che i convenuti chiamati all'eredità per
rappresentanza e gli altri convenuti eredi che hanno accettato con beneficio
d'inventario abbiano formalmente accettato o rinunciato all'eredità del de
cuius ; Persona_6
- Accertare e dichiarare che i sig.ri e , CP_11 CP_12
n.q. di genitori esercenti la potestà sui minori , e CP_13 Per_4 Per_7
abbiano accettato o rinunciato all'eredità del de cuius per conto dei
[...]
figli minori;
- Accertare e dichiarare che i sig.ri e , CP_9 Controparte_10
nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori , e Per_1 Per_2
abbiano accettato o rinunciato all'eredità del de cuius per Persona_8
conto dei propri figli minori;
- Acquisire nell'odierna causa le prove già espletate nell'ambito del
giudizio di primo grado avanti l'intestato Tribunale, sez. I, nella persona
della dott.ssa Ciani IA di cui al RG. N. 22910/2015 e confermare, con
effetto retroattivo, che il de cuius nato a [...] il [...] Persona_6
ed ivi deceduto il 08/02/2015, è padre biologico di nato a [...]
Roma il 07/04/1969, a mezzo dell'intervento del curatore ex art 276 cc, Avv.
nominata dall'intestato Tribunale e parte del presente giudizio;
CP_3
- Confermare e quindi dichiarare che il sig. è figlio Parte_1
legittimo del de cuius , il cui cognome andrà aggiunto a quello Persona_6
già esistente della madre;
4
- previa acquisizione di tutti gli atti e documenti di cui al giudizio di
primo grado RG. N. 22910/2015, nonché del giudizio di appello RG. N.
1124/2020 cui vi è stato riunito il n. 1146/2020 R.G.ACC, accertare e
dichiarare il risarcimento del danno morale, endofamiliare, da perdita di
chance, ed esistenziale subito dall'attore dal momento della nascita fino al
raggiungimento dell'indipendenza economica accorsa solo in data
18.04.2005 a causa del mancato riconoscimento da parte del de cuius
[...]
, e per l'effetto condannare gli eredi per rappresentanza accettanti Per_6
l'eredità di e la sig.ra , al pagamento della Persona_6 Controparte_2
somma pari ad €. 75.000,00, oltre interessi legali dalla domanda proposta
nel 2015 al saldo effettivo, come da sentenza n. 2005/2020 del 20/01/2020,
pronunciata dal Tribunale di Roma di cui si chiede la totale conferma o
nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- convocare nell'odierno procedimento ex art. 70 cpc il P.M;
- ordinare all'Ufficiale di stato civile di Roma di procedere alle
annotazioni previste dalla legge sull'atto di nascita dell'attore, con
trasmissione della futura sentenza al PM, perché ne curi la comunicazione
all'indicato Ufficiale di Stato Civile;
- condannare la sig.ra e gli eredi per Controparte_2
rappresentanza che non hanno rinunciato all'eredità del de cuius
[...]
, al pagamento in favore del sig. nella qualità di Per_6 Parte_1
erede della madre della somma di €. 108.000,00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, confermando la sentenza n.
2005/2020 del 20/01/2020, pronunciata dal Tribunale di Roma nella
persona del Giudice dott.ssa Ciani di cui si chiede la totale ratifica o nella
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
5
- Confermare la condanna delle parti convenute di cui al presente
giudizio di riassunzione, in solido tra loro, per le motivazioni di cui in
premessa, al pagamento delle spese di lite già riconosciute in €. 13.975,00
di cui €. 545,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compenso professionale,
oltre accessori di legge con interessi dal giorno della pubblicazione della
sentenza n 2005/2020 detratta la somma già versata in acconto, o alla
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per cui non è stata richiesta
la restituzione nel giudizio d'appello RG 1124/2020 e RG 1146/2020
(riuniti);
- Condannare tutte le parti convenute al giudizio presente, in solido
tra loro, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla
temerarietà dell'azione intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia e
comunque nei limiti della sua competenza;
- In ogni caso condannare, altresì, gli odierni convenuti, in solido tra
loro, alla rifusione delle spese dell'odierno giudizio, oltre diritti, onorari,
rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge,
con clausola di attribuzione al sottoscrivente procuratore in funzione
anticipataria.
In Via meramente subordinata: Si reiterano le richieste istruttorie di
cui al giudizio di primo grado RG. N. 22910/2015, e segnatamente:
• esame del DNA cui sottoporre i figli dei figli del de cuius
[...]
(nipoti accettanti l'eredità) attraverso l'ausilio del curatore Per_6
nominato o di chiunque si ritenesse opportuno sottoporre;
• CTU psichiatrica sulla persona del sig. al fine di Parte_1
valutare e quantificare il danno endofamiliare subito;
6
• CTU tecnica per la quantificazione della quota parte del
mantenimento anticipata dalla de cuius per il figlio Controparte_1
; Pt_1
• Prova testimoniale sui capitoli articolati nelle memorie ex art. 183
cpc co. VI, di cui al giudizio RG. N. 22910/2015 e che ivi abbiansi per
integralmente riportate e trascritte, opportunamente emendati da
valutazioni soggettive, indicando a conoscenza dei specificati fatti narrati il
sig. e sig.ra coniugi residenti in [...] Parte_3
delle Celidonie n 8;
• si indica altresì la teste sig.ra residente in [...], Testimone_1
Via della Riserva Nuova n 48.
Con espressa riserva ulteriormente precisare e/o modificare le
proprie conclusioni e richieste istruttorie, produrre documenti ed indicare
testi nei concedendi termini di rito.
A sostegno e fondamento delle domande sopra trascritte, l'attore ha dedotto che:
- il medesimo e la di lui madre nel 2015 hanno Controparte_1
convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Controparte_2
e CP_14 Controparte_15 CP_11 CP_9
rispettivamente moglie e figli di (deceduto a Roma in data Persona_6
08/02/2015) in qualità di eredi del predetto per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la paternità del de cuius
nei confronti del di lui figlio sig. ; b) Persona_6 Parte_1
dichiarare che il sig. è figlio legittimo del de cuius Parte_1 [...]
, il cui cognome andrà aggiunto a quello già esistente della madre;
c) Per_6
accertare e dichiarare il risarcimento del danno morale, endofamiliare, da 7 perdita di chance, ed esistenziale subito dall'attore dal momento della
nascita fino al raggiungimento dell'indipendenza economica accorsa solo in
data 18.04.2005 a causa del mancato riconoscimento da parte del de cuius
da quantificarsi in corso di causa in capo agli eredi;
d) Persona_6
convocare nell'odierno procedimento ex art. 70 cpc il P.M; e) ordinare
all'Ufficiale di stato civile di Roma di procedere alle annotazioni previste
dalla legge sull'atto di nascita dell'attore, con trasmissione della futura
sentenza al PM, perché ne curi la comunicazione all'indicato Ufficiale di
Stato Civile;
f) condannare gli eredi del de cuius ex art. 709 Persona_6
ter al risarcimento del danno arrecato in tutti questi anni dal padre Per_6
alla sig.ra nella misura che verrà ritenuta di
[...] Controparte_1
giustizia in considerazione del grave pregiudizio sia materiale che
personale patito dagli attori, nonché, stante il suo grave inadempimento dei
propri doveri connessi alla responsabilità genitoriale, condannarlo al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della Cassa
delle Ammende nella misura di € 1.000,00. g) in via ulteriormente gradata,
accertato e dichiarato il grave inadempimento del de cuius
nell'assolvimento del suo obbligo di mantenimento del figlio dalla nascita
dello stesso ad oggi, condannare gli eredi del a rifondere Persona_6
all'attrice una somma determinata in seguito nelle memorie 183 cpc che si
quantifica indicativamente in € 216.000,00 come rimborso di quanto
anticipato dalla madre in tutti questi anni per la figlio . h) Pt_1
condannare le parti convenute alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre
diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA,
come da legge, con clausola di attribuzione al sottoscrivente procuratore in
funzione anticipataria; 8
- nel predetto giudizio, iscritto al n. 22910/2015 R.G.A.C., si sono costituiti in giudizio e figli CP_14 CP_15 CP_11 CP_9
del de cuius, i quali, preliminarmente, hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva e chiesto l'estromissione del giudizio, avendo rinunciato all'eredità paterna in data 21/04/2015, nonché Controparte_2
moglie di che ha chiesto il rigetto delle domande attoree;
Persona_6
disposta ma non espletata ctu genetica, essendosi i figli di Persona_6
rifiutati di sottoporsi ai relativi esami, acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, con sentenza n. 2005/2020 il Tribunale ha statuito quanto segue: “dichiara il
difetto di legittimazione passiva dei convenuti CP_14 CP_15
e accerta e dichiara che
[...] CP_11 CP_9 Per_6
nato il [...] ed ivi deceduto in data 8 febbraio 2015, é
[...]
padre biologico di nato a [...] il [...]; Parte_1
condanna in qualità di erede di , al Controparte_2 Persona_6
pagamento, in favore di per i titoli di cui in motivazione, Parte_1
alla complessiva somma di euro 75.000,00, oltre interessi legali dalla
pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna
in qualità di erede di , al pagamento, in Controparte_2 Persona_6
favore di per i titoli di cui in motivazione, della Controparte_1
complessiva somma di euro 108.000,00, oltre interessi legali dalla
pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
dichiara
inammissibile la domanda ex art. 709 ter cpc spiegata da Controparte_1
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite
liquidate in complessivi euro 13.975,00, di cui euro 545,00 per esborsi ed
euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso 9 spese forfettarie, come per legge”;
- avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_2
(giudizio iscritto presso la Corte di Appello di Roma con il n. 1124/2020
R.G.A.C.) chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via
preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 283 cod. proc. Civ.; in via
principale rigettare le domande proposte dagli attori perché infondate in
fatto ed in diritto;
in via subordinata rigettare la domanda di risarcimento
del danno per illecito endofamiliare avanzata da od in Parte_1
difetto ridurne la quantificazione unitamente a quella della domanda di
rimborso delle spese di mantenimento del figlio proposta da CP_1
Con vittoria di esborsi, compensi, rimborso forfettario e accessori
[...]
di legge del doppio grado di giudizio”;
con separato atto hanno impugnato la sentenza di primo grado anche i
Per_ germani (giudizio iscritto presso la Corte di Appello di Roma con il n.
1146/2020 R.G.A.C.) chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“...revocare la condanna in solido di tutti i convenuti alla refusione delle
spese processuali pronunciata in favore degli attori e, per l'effetto,
condannare i Sigg.ri e al rimborso delle spese di Pt_1 Controparte_1
lite in favore degli odierni appellanti. Con vittoria di esborsi, compensi,
rimborso forfettario e accessori di legge del doppio grado di giudizio”;
- disposta la riunione dei due giudizi, si è costituito Parte_1
in proprio e nella qualità di erede della de cuius deceduta Controparte_1
in data 01/03/2020, che ha chiesto il rigetto del gravame proposto da
Per_ e dai fratelli ed ha spiegato appello incidentale Controparte_2
chiedendo “…la parziale riforma della sentenza 2005/2020 resa dal 10
Tribunale Civile di Roma il 10/01/2020 e pubblicata il 30/01/2020,
limitatamente al capoverso 2 di pag. 4 ed il punto 2 del dispositivo laddove
il Decidente dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_14
, e in favore di una Controparte_15 CP_11 CP_9
pronuncia che riformi parzialmente la sentenza e limitatamente a tali punti
dichiari il difetto di legittimazione passiva di CP_14 CP_15
, e per aver rinunciato all'eredità di
[...] CP_11 CP_9
ma relativamente a e dichiari Persona_6 CP_11 CP_9
la loro legittimazione in qualità di genitori esercenti la responsabilità
genitoriale sui figli minorenni. Con condanna alle spese di lite del doppio
grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”;
- con sentenza n. 1262/2022 pubblicata il 24/02/2022, la Corte di
Appello adita così disponeva: “1) dichiara la nullità della sentenza
appellata, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli
ulteriori eredi di;
2) rimette la causa davanti al giudice di Persona_6
primo grado, ai sensi dell'articolo 354 co. 1° c.p.c.; 3) compensa per intero
tra le parti le spese del presente grado di giudizio”, evidenziando nella motivazione che “nel giudizio ex art. 276 c.c. instaurato per la
dichiarazione di paternità nei confronti del presunto genitore premorto
sono legittimati passivi tutti gli eredi del de cuius;
l'azione ha infatti anche
finalità successorie, e per tale motivo la norma dà luogo ad una ipotesi di
litisconsorzio necessario (sez. 1 n. 204/2005; sez. 1 n. 10783/2015), giacché
tutti gli eredi hanno interesse a non vedere le loro posizioni successorie
pregiudicate dall'esito del giudizio, che deve concludersi con una decisione
uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. In caso di mancata 11 partecipazione del litisconsorte al giudizio o ad una parte dello stesso, la
sentenza è “inutiliter data”; - gli eredi per rappresentazione, che
subentrano ex art. 467 c.c. nella medesima posizione degli ascendenti
rinuncianti sono parimenti litisconsorti necessari (Sez. Un. n. 21287/2005);
… i convenuti costituendosi in giudizio in primo grado, hanno Per_6
tempestivamente addotto il loro difetto di legittimazione passiva per avere
rinunciato all'eredità dopo la notifica dell'atto introduttivo della lite…
All'avvenuto riconoscimento della carenza di legittimazione in capo ai figli
di per mancata accettazione della relativa eredità, dunque, Persona_6
avrebbe dovuto seguire l'integrazione del contraddittorio nei confronti
degli altri successibili, in favore dei quali si è necessariamente devoluta
l'eredità del de cuius secondo le regole dettate dagli articoli 565 c.c..”;
- a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado dell'intestato Tribunale n. 2005/2020 e, quindi, del riconoscimento dello
status di figlio, con atto notarile del 02/10/2020, ha Parte_1
formalizzato la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e a seguito di ciò è venuto a conoscenza del fatto che il de cuius
era padre di altre due figlie, e , concepite Persona_6 Pt_4 Parte_5
a seguito di altre relazioni extra coniugali, che CP_14 CP_15
e hanno rinunciato all'eredità del defunto padre CP_11 CP_9
unitamente alle due sorelle e , innanzi il medesimo Pt_4 Parte_5
notaio il quale ha rappresentato all' che dinanzi a sé è stato CP_1
depositato atto di accettazione con beneficio di inventario del 12/05/2020
rep. N. 5582, raccolta n. 3980 (dopo la proposizione dell'appello) nel quale l'eredità di è devoluta per rappresentazione a: • Persona_6 CP_5
(figlio maggiorenne di , • (figlia Controparte_15 Controparte_4 12 maggiorenne di ), • (figlio maggiorenne di Persona_9 CP_6
, • (figlio maggiorenne di , i CP_14 CP_8 CP_11
quali tutti hanno accettato con beneficio di inventario;
che nell'atto notarile
è menzionato anche ” quale figlio non intervenuto di Persona_10 CP_14
sebbene da ricerche effettuate è emerso che è madre di
[...] CP_14
, nato a [...] il [...] e non già attuale Controparte_7 CP_6
chiamato all'eredità;
- che il giudizio deve essere esteso a tutti i predetti eredi e il contraddittorio integrato anche nei confronti di un curatore speciale ai sensi dell'art. 276 c.c., la cui nomina l' ha chiesto all'intestato Tribunale CP_1
che ha designato l'avv. CP_3
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni Parte_1
sopra trascritte.
Costituitasi in giudizio vedova di Controparte_2 Persona_6
premesso che è figlia legittima della medesima e di Persona_9 Per_6
ed eccepita l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei
[...]
termini, essendo stato iscritto a ruolo successivamente a tre mesi dalla notificazione della sentenza di appello, nonché l'inammissibilità della nomina del curatore speciale, ha chiesto al Tribunale di volere:
− in via preliminare dichiarare l'estinzione del giudizio riassunto
dall'attore, quanto meno nei confronti degli originari convenuti non citati
nell'odierna fase processuale;
− in via principale condannare alla refusione delle Parte_1
spese di lite nei confronti del curatore ex art. 276 c.c., estromettendolo dal
giudizio con sentenza emessa ex art. 277, II co., cod. proc. civ. non essendo
necessaria un'ulteriore istruzione, dal momento che la domanda per la 13 dichiarazione di paternità naturale doveva essere proposta soltanto nei
confronti degli eredi di e costituisce, quindi, una iniziativa Persona_6
palesemente arbitraria la nomina di un curatore che non ha alcuna facoltà
di contraddire;
− in via principale rigettare le domande proposte dall'attore di
accertamento di paternità, nonchè di condanna al risarcimento del danno
endofamiliare di € 75.000,00 per il mancato riconoscimento dello status di
figlio e di rimborso delle spese di mantenimento di € 108.000,00 perché
infondate in fatto ed in diritto nonchè prescritte quanto alle seconde di
natura economica;
− in via principale rigettare la conferma della condanna alle spese di
lite del primo grado di giudizio emessa nella sentenza n. 2005/2020 Trib.
Roma annullata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n.
1262/2022 passata in giudicato e condannare a rifondere Parte_1
a le spese di lite del primo grado di giudizio con Controparte_2
condanna ex art. 96 c.p.c. per averne pure domandato il rimborso a tutti i
convenuti in solido, in ottemperanza al principio di diritto stabilito dalla
Suprema Corte, sezione III civile, con l'ordinanza del 19 settembre 2019, n.
23341 in virtù del quale costituisce responsabilità aggravata rilevante ex
art. 96 c.p.c. non solo intentare ma anche persistere in una controversia nei
confronti di soggetti che hanno prontamente eccepito il difetto di
legittimazione passiva;
− in via principale condannare ex art. 96 c.p.c. per Parte_1
aver proposto una domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di
tutti i convenuti in solido manifestamente pretestuosa;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della 14 domanda di dichiarazione di paternità, rigettare le pretese economiche o
quanto meno ridurre la quantificazione delle domande di risarcimento del
danno per illecito endofamiliare e di rimborso delle spese di mantenimento
del figlio proposta da in proprio e quale erede di Parte_1 CP_1
[...]
Con vittoria di esborsi, compensi, rimborso forfettario e accessori di
legge del giudizio».
Si è costituita in giudizio anche l'avv. nominata curatore CP_3
speciale ai sensi dell'art. 276 c.c. su istanza dell'attore, rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni
contraria istanza, deduzione e eccezione: anche eventualmente previa
acquisizione delle prove assunte nel giudizio di primo grado R.G. n.
2291/2015, definito con sentenza 30 gennaio 2020, n. 2005/2020, (dott.ssa
Ciani), accertare, nell'assenza di eredi diretti e immediati, e per il tramite
del sottoscritto curatore speciale, ai sensi dell'art. 276 cod. civ., che il de
cuius , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto l'8 Persona_6
agosto 2015, è il padre biologico del signor nato a [...], Parte_1
il 7 aprile 1969, e, per l'effetto, dichiarare che il signor è Parte_1
figlio legittimo del signor , il cui cognome andrà aggiunto a Persona_6
quello della madre signora Con ogni più ampia riserva di Controparte_1
formulare ulteriori deduzioni e richieste, nonché di modificare e precisare
le proprie conclusioni nei termini di cui agli artt. 183, 6° comma cod. proc.
civ.. Con espressa riserva di chiedere la liquidazione degli onorari.
Non si sono costituiti, sebbene ritualmente evocati, gli altri convenuti in epigrafe indicati che devono, pertanto, essere dichiarati contumaci.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, 15 all'udienza del 09/04/2024 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza collegiale 12/07-07/08/2024 il Tribunale, ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di disporre ctu genetica e l'opportunità di notificare gli atti del giudizio a divenuto nelle more CP_13
maggiorenne, ha disposto rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice
IA Ciani e procedersi a ctu, nominato a tale fine la prof.ssa
[...]
e formulato i seguenti quesiti: “Accerti il ctu, letti ed esaminati Per_11
gli atti di causa, se , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_6
l'8/02/2015, è o meno padre biologico di nato a [...] il Parte_1
7/04/1969, il tutto previa effettuazione delle necessarie indagini genetiche
su campioni biologici prelevati dall'attore e dai convenuti contumaci
(presunti nipoti dell'attore in quanto figli dei presunti fratelli): CP_8
,
[...] Controparte_7 CP_6 CP_5 Controparte_4
(2014) (2017), (2017), CP_16 CP_17 Persona_8 CP_13
(2004), (2008), (2010)”.
[...] CP_18 Per_7
Con nota depositata n data 14/11/2024 la ctu ha comunicato all'intestato Tribunale che i convenuti non si sono presentati né alla prima né alla seconda convocazione, ha domandato una proroga di giorni sessanta e l'autorizzazione ad effettuare all'Assessorato alla Salute della Regione
Lazio richiesta per verificare la eventuale presenza di campioni biologici del defunto presso strutture sanitarie pubbliche e private e Persona_6
parallelamente all'Ospedale Tor Vergata ove lo stesso sarebbe stato ricoverato per carcinoma polmonare nel 2015.
Il g.i. ha autorizzato quanto richiesto con conseguente rimodulazione dei termini di espletamento della consulenza e con nota del 15/01/2025 la 16 prof.ssa ha rappresentato all'intestato Tribunale che durante le Per_11
Per_ degenze del non sono stati attivate procedure diagnostiche comportanti prelievi tissutali che avrebbero potuto essere conservati di talché non è
possibile reperire campioni biologici utili ai fini della indagini disposte;
ha rappresentato, inoltre, di aver appreso da parte attrice che il defunto Per_6
aveva un fratello, deceduto e sepolto presso il cimitero
[...] Per_12
di Roma che, in quanto parente di sesso maschile del presunto CP_19
padre, poteva essere di utilità ai fini delle disposte indagini genetiche potendo analizzare il cromosoma Y, e chiesto l'autorizzazione all'esumazione della salma del defunto con ulteriore proroga dei Per_12
termini della consulenza.
In data 16/01/2025 il g.i., ha autorizzato quanto richiesto dalla ctu,
rimodulato i termini di espletamento della consulenza e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/06/2025.
Con nota del 14/04/2025 il ctu ha rappresentato al Tribunale che la salma di fratello di è stata cremata il 17/06/2010, Per_12 Persona_6
secondo quanto comunicatole dall'ufficio tumulazioni, inumazioni e cremazioni del Comune di Roma, di talché l'unica possibilità di procedere alle indagini di genetica forense disposte è quella di avere informazioni circa la presenza di ulteriori familiari di in particolare se di Per_12
sesso maschile.
All'udienza del 03/06/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del presente giudizio sollevata dalla convenuta CP_2
La stessa è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata 17 atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data
18/05/2022, avuto riguardo al termine per il notificante, ovvero nel rispetto ed entro i tre mesi dalla pubblicazione e notificazione, in pari data, della sentenza d'appello, avvenuta il 24/02/2022, a nulla rilevando il successivo termine di iscrizione a ruolo della causa, atteso che, come è noto, ai sensi dell'art. 39 c.p.c. la pendenza del procedimento nei giudizi introdotti con atto di citazione si determina dalla notifica dell'atto introduttivo e non già
dal deposito della copia notificata e conseguente iscrizione a ruolo.
Fondata è, viceversa, l'eccezione di inammissibilità della nomina e della citazione nel presente giudizio del curatore speciale ex art. 276 c.c.,
sollevata dalla medesima erede del defunto citata sin CP_2 Persona_6
dal giudizio di primo grado e nel presente giudizio anche unitamente agli eredi per rappresentazione che hanno accettato l'eredità del de cuius con beneficio d'inventario e che, in quanto tali, non sono eredi degli eredi, come dedotto dall'attore, bensì eredi diretti, di talché il nominato curatore non ha alcuna legittimazione a contraddire nel presente giudizio né sussisteva ragione alcuna per chiederne la nomina, necessaria solo in mancanza di eredi.
Nel merito la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Occorre al riguardo premettere che la mancata sottoposizione degli
Per_ eredi diretti e per rappresentazione, ai prelievi necessari all'espletamento della disposta consulenza tecnica d'ufficio oltre ad essere ingiustificata ha per un verso privato il giudizio di un elemento di valutazione decisivo in ordine all'accertamento della verità biologica,
essendo, peraltro, gli stessi a conoscenza della difficoltà di reperire 18 materiale biologico del defunto sottoposto a cremazione. Persona_6
Invero, la circolare emanata dal Ministero della Salute il 30 maggio 2016
sancisce un obbligo di prelievo di materiale biologico dal cadavere in caso di avvio della salma a cremazione per eventuali indagini per causa di giustizia, ma il de cuius non è stato sottoposto a tale procedura essendo stato cremato in data 24 febbraio 2015.
Stabilisce Cass. 24292 del 2016 che: “la verità biologica della
procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse della
persona che si traduce nella esigenza di garantire ad essa il diritto alla
propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di
filiazione veridico. (…) il diritto del figlio ad uno status filiale
corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più
rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione
di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età,
ma in tutto il suo svolgersi. L'incertezza sullo stato filiale può determinare
una condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla
formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera
all'interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status
filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della
persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e
relazionale. La costruzione dell'identità personale non si esaurisce in esso
ma ne è fortemente incisa, come rivela la sempre maggiore attenzione delle
Corti alle istanze rivolte all'accesso alle proprie origini”.
Nel quadro del complesso indiziario, inoltre, occorre tener conto delle riproduzioni fotografiche prodotte in giudizio da parte attrice risalenti a momenti distinti del periodo dell'infanzia dell'Arnone. 19
La teste (di parte attrice) non legata da vincoli di Testimone_1
parentela con le parti, si è riconosciuta in una delle foto mostratele nel corso della sua deposizione in cui ha individuato, altresì, presente Persona_6
oltre che e Ella ha anche affermato di aver visto Pt_1 Controparte_1
Per_ che e il “vivevano insieme” e che il de cuius è stato Controparte_1
presente, seppur in maniera incostante, nella vita del bambino ( Parte_1
fino al sesto anno di età circa.
[...]
La teste sorella di dal canto suo, Parte_3 Controparte_1
Per_ ha affermato di aver conosciuto il di essere uscita insieme al marito con il Papa e la sorella , di essere andata a trovare quest'ultima CP_1
nell'appartamento condotto in locazione in cui era presente anche il Papa;
la
Per_ stessa teste ha anche dichiarato che la relazione tra la sorella e il è
Per_ cessata quando la prima ha saputo che il aveva una relazione con un'altra donna ed aveva avuto anche una figlia, all'epoca in cui Pt_1
aveva circa due o tre anni. La stessa teste ha anche riconosciuto nelle foto mostratele ed allegate dagli attori la sorella, e il padre. Pt_1
Da ultimo non può non tenersi conto della circostanza che i figli di e evocati in primo Persona_6 CP_14 CP_15 CP_11 CP_9
grado abbiano rinunciato all'eredità poco dopo l'instaurazione dell'odierno giudizio dichiarando espressamente (v. memoria ex art. 183 VI comma n.2
c.p.c. in atti) che tale azione è stata dettata dalla “normale prudenza che
qualsiasi persona avrebbe adottato per essere estromessa da una causa
civile” non avendo “alcuna intenzione di assumersi il rischio dell'alea di un
giudizio”, evidenziando con tali affermazioni la strumentalizzazione del diritto di rinuncia all'eredità al solo fine di sottrarsi all'esame ematogenetico preordinandosi la condizione di non avere la qualità di erede in corso di 20
Per_ giudizio. Una rinuncia ad hoc, come dichiarato d'altronde dagli stessi effettuata subito dopo la notifica dell'atto di citazione, che cela un abuso del diritto di rinuncia all'eredità. L'esercizio del diritto ha causato uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio di parte attorea, incisa e lesa in un
Per_ diritto inviolabile della persona. Il soddisfacimento dell'interesse dei che traspare dall'analisi del risultato che gli stessi intendevano perseguire,
contrasta con un interesse che l'ordinamento ritiene maggiormente meritevole di tutela, la verità biologica. A ciò aggiungasi che, sebbene fosse onere degli attori in primo grado individuare tutti i soggetti legittimati passivi, ovvero i chiamati all'eredità di i predetti figli Persona_6
Per_ unitamente alla vedova del hanno celato anche al Controparte_2
Tribunale l'esistenza in vita di altre due figlie del de cuius, e Persona_9
, le quali, a loro volta, con distinti atti, hanno rinunciato Parte_5
all'eredità paterna successivamente alla notifica dell'atto introduttivo ai predetti quattro fratelli e a Parte_6
preminente ero quello di sottrarsi, a seguito della rinuncia
[...]
all'eredità, all'effettuazione del test del dna;
se tale rinuncia fosse stata
Per_ dettata da differenti ragioni, i si sarebbero sottoposti al test,
considerando anche che in una causa di dichiarazione giudiziale di paternità
sono stati chiamati principalmente in quanto figli del de cuius, parti sostanziali del presente giudizio, destinato ad incidere sulla di loro sfera giuridica poiché in grado di creare un vincolo parentale tra i soggetti, nel caso di accertamento positivo, nella qualità di fratelli e sorelle unilaterali consanguinei.
La valutazione globale degli elementi acquisiti nel corso del giudizio deve essere operata alla luce del dettato dell'art. 269 c.c. che “consente di 21 utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi
appunto attraverso i quali può essere dimostrata siffatta paternità, onde il
giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale, può legittimamente
fondare il proprio convincimento in ordine all'effettiva esistenza di un
rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore
puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure
la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il
preteso padre durante il periodo del concepimento” (Cass. 12166 del 2005).
Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie, tutte convergenti tra loro, il Collegio reputa raggiunta la prova della paternità di nei Persona_6
confronti dell'attore . Parte_1
Quanto alle incombenze relative ai registri dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D.P.R. n. 396/2000 è il Pubblico Ministero che dovrà provvedere alla comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile (o gli interessati con la notificazione della sentenza), ai fini dell'annotazione sull'atto di nascita, una volta che la sentenza di accoglimento della dichiarazione giudiziale di paternità sarà passata in giudicato.
A seguito dell'accertamento giudiziale di paternità, l'intestato
Tribunale reputa di dover accogliere altresì la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che l' ha subito a seguito CP_1
della mancanza della figura paterna nella sua vita.
Secondo Cass. n. 26205/2013 “L'obbligo dei genitori di mantenere i
figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sorge dalla nascita e discende dal mero fatto
della generazione e decorre dal momento della nascita. È infatti
orientamento costante che la sentenza dichiarativa della filiazione produce
gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c., implica per 22 il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del
mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c. (Cass., 17 22516/10; 27653/2011;
Cass., 11 luglio 2006, n. 15756; Cass., 14 maggio 2003, n. 7386). Tale
preciso obbligo direttamente desumibile dal sistema di protezione della
filiazione stabilito nell'art. 30 Cost., primo e secondo comma, non viene
meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il
periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità,
essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori. (…) Il
diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (art. 147 e 148 cod. civ.) è,
in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione
(Cass. 5562 del 2012). Alla formula costituita dall' "diritto ad essere Pt_7
educato e mantenuto" non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo.
Essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile
dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla
nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed
affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio
psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione
ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione.
Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità
personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la
prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio
riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti
fondamentali dall'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti
fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente
contenuto, al terzo comma, il diritto per il bambino alla protezione e alle
cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e 23 contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi
fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione
costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso
rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto
dell'Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89
ratificata con L. 176 del 1991 sui diritti del fanciullo) sopra delineato. Si
determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità
genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148
cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da
illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il
riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione
di genitore. Nella recente pronuncia di questa sezione n. 5652 del 2012,
relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella formante oggetto del
presente giudizio, la Corte, oltre ad aver ribadito il principio sopra esposto,
secondo il quale gli obblighi contenuti negli art. 147 e 148 cod. civ. di
diretta derivazione costituzionale, sorgono per il mero fatto della nascita,
ha, specificamente affermato che "La violazione dei doveri di
mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella
specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi
anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di
famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la
lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar logo
ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai
sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per
la dichiarazione giudiziale di paternità maternità ." 24
Nel caso in questione risultano integrati tutti gli elementi dell'illecito
Per_ in esame: risulta infatti pacifica la presenza del tutto occasionale del nella vita dell'attore tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi oltre che delle allegazioni dei convenuti che anche nel corso dell'interrogatorio formale loro deferito hanno affermato di non avere mai avuto conoscenza dell'esistenza in vita dell'attore; la conseguenza di tale condotta è consistita nel non aver permesso all' di beneficiare CP_1
durante tutto l'arco della sua esistenza della figura del secondo genitore, che così facendo ha fatto venire meno non solo l'assistenza materiale, ma anche l'assistenza morale;
risulta altresì integrato l'elemento soggettivo poiché il
de cuius nel momento in cui ha deciso di non prendersi cura del figlio ha accettato le suddette conseguenze.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il danno in esame sfugge ad un preciso onere di quantificazione economica potendosi liquidare in via equitativa secondo indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza.
Cass. n. 5013/2017, ha evidenziato che “il ristoro del danno da
lesione del rapporto parentale è imprescindibilmente rimesso ad una
valutazione equitativa, secondo criteri – la cui scelta è affidata alla
prudente discrezionalità del giudice – che devono essere comunque idonei a
consentire la cd. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata e
proporzionata che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca
ad essere adeguata all'effettiva incidenza della menomazione subita dal
danneggiato nel caso concreto (Cass., 15 ottobre 2015 n. 20895; Cass., 20
maggio 2015 n. 10263; Cass., 8 luglio 2014 n. 15491; Cass., 16 febbraio 25
A tal fine può farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore. Sebbene la morte del genitore sia situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità
della seconda, tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più
si presta a costituire punto di riferimento per la liquidazione in via equitativa.
Applicando i richiamanti principi e utilizzando per la liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle in uso nel 2019 (tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza di primo grado successivamente annullata con rinvio dalla Corte d'appello) presso l'intestato Tribunale che fissano in euro
9.806,70 il valore di punto per il danno non patrimoniale da morte di un congiunto, individuando in 18 punti il punteggio nel caso di morte di un genitore, aumentato di 5 punti avuto riguardo, nella specie, all'età dell'attore
Per_ e a quella del defunto ridotto fino alla metà per la non convivenza ed ulteriormente ridotto tale importo di un terzo per le differenze ontologiche dal danno da morte sopra evidenziate, stimasi equo quantificare l'ammontare complessivo per i danni non patrimoniali dovuti all'attore in euro 75.000,00
attuali; su tale importo decorrono e sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
Del pari merita di essere accolta la domanda di regresso spiegata dall'attrice nel giudizio di primo grado e, ora, dal figlio Controparte_1
quale suo unico erede. Pt_1
Premesso che è pacifico oltre che comprovato dalle sopra illustrate risultanze istruttorie che al mantenimento del figlio abbia Pt_1
provveduto in via esclusiva la madre, da quando il figlio Parte_8 26 aveva circa tre anni, mette conto evidenziare che “nell'ipotesi in cui al
mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle
proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in
regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le
regole generali del rapporto tra condebitori solidali” (Cass. n.
15063/2000). L'azione di regresso presuppone che il coobbligato solidale abbia adempiuto per l'intero l'obbligazione. La domanda di rimborso delle spese avanzata dalla madre, pertanto, può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c.
(che hanno sostituito dopo la riforma della filiazione di cui alla legge n.
219/2012 e al d. lgs. n. 154/2013 gli art.147 e 148 e abrogato l'art. 261 c.c.),
nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese già sostenute, queste devono essere, almeno attraverso l'applicazione di un metodo presuntivo,
adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso.
Nel caso di specie dalle allegazioni dell'attrice, non specificamente contestate sul punto, nonché dalle deposizioni rese dai testi escussi e sopra richiamate è emerso che il tenore di vita del figlio è stato basso, in considerazione degli esigui redditi percepiti dalla madre, unica a provvedere al suo mantenimento.
In mancanza di elementi certi ed univoci in ordine alla effettiva e reale situazione economico-patrimoniale di e alla luce degli Persona_6
elementi acquisiti, il Collegio reputa equo far riferimento ai dati desumibili 27 dagli indici ISTAT che indicano, nei diversi anni, il costo della spesa media di una famiglia costituita di due componenti. Tali dati possono essere tratti dal volume statistico pubblicato dall'ISTAT dal titolo “L'Italia in 150 anni”
consultabile sul sito on line dell'Istituto di Statistica, in particolare i dati sono contenuti nel capitolo XI del testo (tavola 11.5). Agli importi ricavati da tali serie statistiche dovranno essere applicati gli aumenti per rivalutazione ISTAT sì da attualizzare le somme.
Sviluppando ed elaborando il calcolo sulla base dei dati sopra indicati,
Per_ tenuto conto che per i primi tre anni circa il si è occupato del figlio,
pur non riconoscendolo, come dedotto dall'attrice, considerando il costo medio mensile della vita di un nucleo familiare composto da due persone
(quale era quello dell'attrice e del di lei figlio) nei diversi anni, come desumibile dai dati ISTAT, dividendo tale importo per due (per identificare il costo relativo al minore) ed ulteriormente riducendolo del 50% per considerare la quota di costi imputabili al padre, considerando gli anni dal
1972 all'aprile 1995, allorché l' ha compiuto il ventiseiesimo anno di CP_1
età, non potendosi riconoscere oltre tale ampio limite temporale l'obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne, ed abbattendo ulteriormente l'importo così ottenuto di una percentuale pari al
15% per calmierare il calcolo, eseguito su serie storiche riferite a due componenti della famiglia, dovendosi presumere che nei primi anni di vita un figlio minore abbia costi inferiori rispetto ad un componente “adulto”
della famiglia, ne discende che la somma dovuta a tale titolo alla è CP_1
pari a complessivi euro 108.000,00 attuali.
Su tale somma decorrono e sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. 28
Per completezza devesi evidenziare che destituita di fondamento è
l'eccezione di prescrizione di tale domanda sollevata da Controparte_2
Il Collegio ritiene, infatti, del tutto condivisibile e meritevole di adesione il consolidato orientamento della Suprema Corte per il quale “In
materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso "pro
quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore
che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della
sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente
costituisce il "dies a quo" della decorrenza della ordinaria prescrizione
decennale.” (v., ex plurimis, Cass. n. 7986/2014; Cass. 17914/2010).
Tale orientamento è stato accolto anche dall'intestato Tribunale che ha affermato: “In materia di mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio,
il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del
figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, e il diritto al risarcimento del
danno non patrimoniale non è utilmente azionabile se non dal momento
della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che
conseguentemente costituisce il "dies a quo" della decorrenza della
ordinaria prescrizione”, principio affermato in fattispecie nella quale è stata accolta la domanda del genitore che ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, di regresso e di risarcimento del danno subito dal figlio,
proposta nei confronti dell'altro genitore, ed è stata respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente (Tribunale di Roma - sentenza n. 15811
del 2016, cfr. sito istituzionale del Tribunale di Roma).
Il diverso, ed isolato orientamento giurisprudenziale affermato nella decisione del Tribunale di Roma, richiamata dalla parte convenuta
(Tribunale di Roma, 1° aprile 2014, edita), non appare condivisibile poiché 29 non conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale non
è possibile procedere all'accertamento incidenter tantum degli status
ostandovi nel quadro normativo attuale l'art. 3 c.p.p. e l'art. 8 d.lgs. 2 luglio
2010 n. 104 (Cass. n. 3934/2012).
La liquidazione dei suddetti importi è posta a carico di CP_2
e degli eredi per rappresentazione in epigrafe indicati
[...] [...]
, CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, e n.q. di genitori CP_8 CP_9 Controparte_10
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Per_1
25/10/2014), (Roma, 12/06/2017) e (Roma, 12/06/2017), Per_2 Per_3
e n.q. di genitori esercenti la CP_11 CP_12
responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, 06/01/2008 ) e Per_4
(Roma, 15/01/2010), . Per_5 CP_13
Ricorrono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra tutte le parti ivi costituite stante la non corretta instaurazione del contraddittorio cui hanno contribuito anche i convenuti che erano a conoscenza di ulteriori chiamati all'eredità
non citati in giudizio, mentre devono essere poste a carico di CP_2
e degli eredi per rappresentazione di in solido tra loro,
[...] Persona_6
le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza.
deve, infine, essere condannato al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore del curatore avv. avendone inutilmente e CP_3
infondatamente chiesto la nomina, nella misura liquidata in dispositivo.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta reciprocamente dalle parti costituite per difetto di prova in ordine alla 30 sussistenza nel caso specifico dei presupposti di tale peculiare ipotesi di responsabilità, tenuto anche conto della complessa vicenda fattuale sottesa al presente giudizio e sopra illustrata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39165/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia dei convenuti (Roma, Controparte_4
17/01/1980), (Frascati, 29/04/1993), CP_5 CP_6
(Roma, 29/01/1999), (Roma, 16/11/1989), Controparte_7 CP_8
(Roma, 14/08/2001), e n.q. di
[...] CP_9 Controparte_10
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Per_1
25/10/2014), (Roma, 12/06/2017) e (Roma, 12/06/2017), Per_2 Per_3
e n.q. di genitori esercenti la CP_11 CP_12
responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, 06/01/2008 ) e Per_4
(Roma, 15/01/2010), (Roma, 24/08/2004); Per_5 CP_13
dichiara il difetto di legittimazione passiva del curatore speciale avv.
CP_3
accerta e dichiara che nato il [...] ed ivi Persona_6
deceduto in data 8 febbraio 2015, è padre biologico di , nato Parte_1
a Roma il 7 aprile 1969;
condanna e gli eredi per rappresentazione in Controparte_2
epigrafe indicati Controparte_4 CP_5 CP_6
, , e Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 31
n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli CP_10
minori (Roma, 25/10/2014), (Roma, 12/06/2017) e Per_1 Per_2 Per_3
(Roma, 12/06/2017), e n.q. di genitori CP_11 CP_12
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Per_4
06/01/2008 ) e (Roma, 15/01/2010), , in solido tra Per_5 CP_13
loro, al pagamento, in favore di per i titoli di cui in Parte_1
motivazione, della complessiva somma di euro 75.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna e gli eredi per rappresentazione in Controparte_2
epigrafe indicati Controparte_4 CP_5 CP_6
, , e Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli
[...]
minori (Roma, 25/10/2014), (Roma, 12/06/2017) e Per_1 Per_2 Per_3
(Roma, 12/06/2017), e n.q. di genitori CP_11 CP_12
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Per_4
06/01/2008) e (Roma, 15/01/2010), , in solido tra Per_5 CP_13
loro, al pagamento, in favore di in qualità di unico erede di Parte_1
, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma Controparte_1
di euro 108.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
dichiara integralmente compensate tra tutte le parti costituite le spese del primo grado di giudizio (R.G.A.C. 22910/2015);
condanna al pagamento, in favore del curatore Parte_1
avv. delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.200,00 CP_3
per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie,
come per legge;
32 condanna e gli eredi per rappresentazione in Controparte_2
epigrafe indicati Controparte_4 CP_5 CP_6
, , e Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli
[...]
minori (Roma, 25/10/2014), (Roma, 12/06/2017) e Per_1 Per_2 Per_3
(Roma, 12/06/2017), e n.q. di genitori CP_11 CP_12
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Per_4
06/01/2008) e (Roma, 15/01/2010), , in solido tra Per_5 CP_13
loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite liquidate Parte_1
in complessivi euro 6.300,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma 03/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2012 n. 2228).”