Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.Paolo Andrea Taviano Consigliere Est.
Dott. Pasquale Cabato Giud. Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 6086/2020 RGAC riservata in decisione in data 18/12/2024 e vertente tra
1) (c.f. n. Roma 11/10/1969 Parte_1 C.F._1
2) (c.f. ) n Roma il 1/11/1971 Parte_2 C.F._2
E enta ga in atti dall'Avv. Francesco Caselli (c.f.
presso il cui studio in Roma via Tiburtina n. 352 sono elettivamente C.F._3 domiciliati, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 0643580263, pec
, appellanti Email_1
contro
(p.Iva ) con sede in Milano Viale Fulvio Testi n.280 in Controparte_1 P.IVA_1 esenta usta delega in atti dall'Avv. Calogero Lanza (c.f.
) pec e dall'Avv. Matteo C.F._4 Email_2
1
Oggetto: pagamento somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , quest'ultima in qualità di coobbligata, hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1784/2015 emesso dal Tribunale di Tivoli su ricorso della con il quale veniva chiesto il pagamento ai due coobbligati della somma Controparte_1 di € 50.334,11 inerente un contratto di finanziamento precedentemente stipulato.
In particolare gli opponenti lamentavano:
-l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto non correttamente determinata la somma ingiunta a causa della difformità tra il TAEG indicato nel finanziamento e quello realmente applicato, dovuta all'omessa inclusione nel TAEG indicato nel contratto del costo della polizza assicurativa a garanzia del credito, di tal che la CP_1 avrebbe posto in essere una violazione dell'art.125 TUB;
-che la violazione di cui sopra avrebbe comportato pagamenti in eccesso da parte degli opponenti per € 17.284,97 con la conseguenza che il debito residuo sarebbe di € 25.747,54 e non l'importo indicato nel decreto opposto.
Si costituiva in primo grado la eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione in quanto tardiva perché proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui agli artt. 641 e 645 cpc e, nel merito, contestava i motivi di opposizione denunciandone l'infondatezza chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 266/2020 il Tribunale di Tivoli, previo rigetto dell'eccezione di tardività dell'opposizione, ha rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 1784/2015 che dichiarava esecutivo, condannando gli opponenti al pagamento delle spese.
I signori e hanno proposto appello avverso la sentenza chiedendone l'integrale Pt_1 Pt_2 riforma, lamentando:
-l'erronea applicazione dell'art. 125 e dell'art. 221 comma 1 lettera e) del TUB formulando altresì istanza di disporre CTU al fine di determinare l'incidenza dei costi di polizza sul calcolo del TAEG.
Si è costituita in questo grado l'appellata contestando l'impugnazione e Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto inammissibile perché tardiva e infondata, opponendosi altresì
2 all'istanza istruttoria di CTU in quanto avente carattere esplorativo, il tutto con vittoria di spese del doppio grado.
All'udienza del 18/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante propone impugnazione sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non applicare la disciplina di cui all'art. 125 bis comma 6 TUB che prevede la nullità delle clausole relative ai costi posti a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 121 c. 1 lettera E del TUB, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo errato nel
TAEG pubblicizzato nella documentazione contrattuale del finanziamento predisposta dalla banca.
In particolare gli appellanti lamentano che la avrebbe violato la normativa inerente CP_1 la trasparenza della documentazione contrattuale di cui all'art. 121 c.1 lettera E del TUB, omettendo di includere nel TAEG indicato sul contratto di finanziamento n. 43419506 sottoscritto dagli appellanti il 23/2/2011, il costo della polizza assicurativa n. Controparte_2
5042-5347 a garanzia del credito, a ciò conseguendo una differenza tra il TAEG indicato nella documentazione contrattuale e quello realmente applicato.
Da quanto sopra gli appellanti fanno discendere, ai sensi dell'art. 125 bis comma 6 TUB, la nullità della clausola contrattuale che ha stabilito il TAEG del finanziamento con la conseguenza che, non essendo certa l'entità del credito in quanto non correttamente determinata la somma ingiunta, non sarebbero sussistiti i presupposti di cui agli artt. 633 e 634 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Tivoli nella sentenza impugnata ha respinto la tesi degli odierni appellanti ritenendo che la polizza aveva carattere facoltativo, ragion per cui non doveva essere inserita nel novero delle spese da includere nel calcolo del TAEG ai fini della trasparenza della documentazione contrattuale prevista dall'art. 121 c.1 lettera E del TUB.
In proposito va rilevato che l'art. 121 c.2 TUB prevede che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a premi assicurativi se la conclusione del contratto di assicurazione è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
La formulazione di tale norma ha portato all'interpretazione secondo la quale in presenza di una polizza assicurativa “obbligatoria”, intendendosi per tali le polizze imposte come requisito necessario per l'ottenimento del credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, il costo di tale
3 polizza deve essere inserito nel calcolo del TAEG indicato nella documentazione contrattuale pena la nullità della clausola determinativa del TAEG ai sensi dell'art. 125 bis comma 6 TUB, mentre nel caso in cui la polizza assicurativa sia “facoltativa” il costo della polizza non deve essere incluso nel calcolo del TAEG.
E' pertanto dirimente, ai fini della presente causa, determinare la natura obbligatoria, come sostenuto dagli appellanti, o facoltativa, come sostenuto dalla appellata sulla base CP_1 dell'indicazione riportata sul contratto e ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, della polizza assicurativa n. 5042-5347 sottoscritta il 23/2/2011 contestualmente alla Controparte_2 sottoscrizione del contratto di finanziamento.
In proposito la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha ritenuto che il carattere della
“obbligatorietà” della polizza assicurativa, sebbene la stessa sia formalmente dichiarata in contratto come “facoltativa” e, quindi, della conseguente necessità di considerare i relativi oneri nel calcolo del TAEG indicato nel contratto, sarebbe desumibile dalla sussistenza di due elementi: un collegamento genetico tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione dato dalla stipulazione della polizza assicurativa contestualmente al finanziamento, ed un collegamento funzionale del contratto assicurativo a soddisfare l'interesse del finanziatore a neutralizzare il rischio del mancato rimborso del finanziamento, assicurando la conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore.
Tale nesso sarebbe, quindi, ravvisabile laddove la polizza 1)abbia una durata corrispondente al piano di ammortamento del finanziamento, 2)preveda un indennizzo parametrato al debito residuo, 3)preveda che contraente e beneficiario della polizza sia il finanziatore.
Tuttavia sempre l'Arbitro Bancario Finanziario (v. Collegio di Coordinamento decisione n.
16291/2018) ha affermato che nonostante la sussistenza dei parametri di cui sopra, la presunzione relativa di obbligatorietà della polizza non sarebbe ancora concretizzata per la sola presenza delle circostanze suddette in quanto la banca potrebbe superare la presunzione di obbligatorietà fornendo la prova, alternativamente, 1) di aver proposto al cliente una comparazione del TAEG con e senza polizza, 2) di avere offerto ad altri clienti con il medesimo merito creditizio le stesse condizioni di finanziamento, 3) del diritto del debitore-assicurato di recedere dalla polizza assicurativa senza costi e senza modifiche delle condizioni del contratto di credito.
Proprio in tema di riparto dell'onere della prova in questa materia si rammenta che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso che la contestualità tra credito e
4 assicurazione rappresenta una manifestazione tipica di un'offerta di mercato di prodotti predisposti in modo unitario ragion per cui, in applicazione del principio di vicinanza della prova, incombe sulla banca l'onere di provare di aver sottoposto alternativamente al cliente una comparazione dei costi con o senza polizza, o il diritto del cliente di recedere dall'assicurazione senza costi e senza modificazioni del contratto di credito, o di aver offerto a clienti con il medesimo merito creditizio le medesime condizioni di finanziamento, così superando la presunzione relativa di obbligatorietà della polizza, mentre incombe sul cliente l'onere di provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo quale è la natura obbligatoria della polizza e che la sua sottoscrizione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito (Cass. sent. n.
13903/2022, n. 22458/2018, n. 88096/2017 e da ultimo in conformità alle predette pronunce di legittimità Trib. Potenza sent. n. 220/2025).
Nel caso in esame si osserva che la appellata ha assolto al proprio onere di provare CP_1 la natura “facoltativa” della polizza assicurativa n. 5042-5347 non solo Controparte_2 producendo la documentazione contrattuale dalla quale si desume che la sottoscrizione della polizza assicurativa era facoltativa e non costituiva un requisito necessario per ottenere il credito, ma ha altresì prodotto il contratto di assicurazione che all'art. 4 espressamente prevede il diritto degli appellanti di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza della garanzia con diritto alla restituzione del premio versato al netto delle imposte e della parte di premio relativo al periodo di tempo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto, recesso che gli appellanti non hanno ritenuto di esercitare.
Peraltro nel contratto di finanziamento non si rinvengono clausole dalle quali si possa desumere che in caso di recesso dal contratto di assicurazione sarebbero cambiate le condizioni del finanziamento.
Gli appellanti, invece, non hanno provato, come era loro onere, né che la sottoscrizione della polizza assicurativa, sebbene contestuale alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, fosse un requisito necessario per ottenere il credito o, comunque, per ottenere il credito alle condizioni offerte dall'appellata, peraltro non contestando di essere debitori nei confronti della CP_1 in virtù del contratto di finanziamento sottoscritto il 23/2/2011.
Alla luce delle suddette motivazioni questa Corte condivide la decisione di primo grado che ha ritenuto la natura “facoltativa” della polizza assicurativa, con la conseguenza che i costi della stessa non dovevano essere ricompresi nel calcolo del TAEG indicato sul contratto di
5 finanziamento escludendosi al caso di specie l'applicabilità della nullità della clausola prevista dall'art. 125 bis comma 6 del TUB.
Conclusivamente l'appello deve, quindi, essere rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Deve infine essere disattesa la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, già rigettata in primo grado, formulata da parte appellata, in quanto non è stata oggetto di specifico motivo di appello incidentale da parte della e, CP_1 conseguentemente, su tale decisione si è formato il giudicato.
Al rigetto dell'appello consegue il rigetto dell'istanza istruttoria di CTU formulata dagli appellanti, in quanto del tutto ininfluente ai fini della decisione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge con riferimento allo scaglione di cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed €
52.000,00. (valore della causa € 50.334,11).
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. n. 266/2020 del Tribunale di Tivoli, così Parte_1 Parte_2 decide:
-rigetta l'appello in quanto infondato confermando la sentenza impugnata
-condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata Controparte_1 delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre a rimborso forfettario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge.
-dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Roma il 23/4/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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