Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2726
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Sentenza 5 maggio 2025

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La Corte di Appello di Roma, presieduta dalla Dott.ssa Silvia Di Matteo, ha emesso una sentenza in merito a un appello contro un decreto ingiuntivo relativo a un contratto di finanziamento. Le parti appellanti contestavano l'importo ingiunto, sostenendo che il TAEG fosse stato calcolato erroneamente, in quanto non includeva il costo di una polizza assicurativa, violando così l'art. 125 TUB. Richiedevano pertanto la riforma della sentenza di primo grado, chiedendo anche una consulenza tecnica per chiarire l'incidenza della polizza sul TAEG. La controparte, invece, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e contestava le pretese degli appellanti.

La Corte ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. Ha argomentato che la polizza assicurativa era di natura facoltativa e non doveva essere inclusa nel calcolo del TAEG, in quanto non costituiva un requisito per l'ottenimento del credito. La Corte ha sottolineato che spettava agli appellanti dimostrare la necessità della polizza, ma non hanno fornito prove sufficienti. Inoltre, ha disatteso la richiesta di CTU, ritenendola ininfluente. La decisione ha ribadito l'importanza della trasparenza contrattuale e il corretto adempimento degli oneri probatori da parte delle parti coinvolte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2726
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 2726
    Data del deposito : 5 maggio 2025

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