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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2125/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. VETERE Parte_1
GIANLUCA;
Ricorrente
E
, Controparte_1
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.414 cpc e contestuale richiesta di provvedimento d'urgenza conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo: Controparte_1 di essere stata assunta, alle dipendenze della convenuta
, a decorrere dal 28.11.2009, in forza di contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato il
23.11.2009 con la qualifica di “operaio”,e con le mansioni di ausiliario, addetta alle pulizie, che la prestazione lavorativa viene resa presso una struttura sanitaria ubicata in nel Comune di San Fili, in zona extra-urbana, piuttosto isolata, non servita da mezzi pubblici di trasporto, e di essere costretta a raggiungere il posto di lavoro con l'automobile, di aver negli ultimi 8 anni osservato sempre il turno di lavoro del mattino - dalle h. 7:30 alle h. 13:50 -a causa di una grave patologia che ne ha inficiato il quadro clinico degli occhi, che , sottoposta annualmente a controllo da parte del cd. “Medico competente” era stata dichiarata sempre abile alle mansioni lavorative assegnate ma con prescrizione trovandosi <non in condizioni di raggiungere il posto di lavoro guidando al buio o, comunque, di sera>>, con la raccomandazione di <limitare
l'uso della macchina>>, che , ciò nonostante nel mese di marzo del 2025 le veniva preannunciata la modifica dell'orario lavorativo e l'assegnazione al turno pomeridiano fino alle h. 20:00, di essere stata assegnata al turno pomeridiano per le giornate del 24, del 26 e del 27 maggio.
Eccepiva l'illegittimità della iniziativa datoriale di modificare, unilateralmente - e, dunque, senza il consenso della dipendente - l'orario di lavoro osservato da anni , per violazione dell'art. 35 Cost., dell'art. 2087 c.c., dell'art. 18, co. I, lett. c) e lett. bb), D.
L.gvo n. 81/2008 nonché dell'art. 17 C.C.N.L. e concludeva chiedendo “ in via provvisoria e d'urgenza, fino alla pronuncia della sentenza di merito, ordinare alla anche in forza di Controparte_1 decreto inaudita altera parte, di assegnare la dipendente, , al primo turno di lavoro, Parte_1 ossia quello del mattino che inizia alle h. 7:30 e termina alle h. 13:50, in forza di tutte le ragioni esposte in narrativa e, segnatamente, in ragione del quadro patologico della dipendente;
b) conseguentemente, in definitivo accoglimento del presente ricorso, piaccia all'On.le Tribunale adito ordinare alla
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
anche in forza di decreto inaudita Controparte_1 altera parte, di assegnare la dipendente, Parte_1
, al primo turno di lavoro, ossia quello del
[...] mattino che inizia alle h. 7:30 e termina alle h. 13:50, in forza di tutte le ragioni esposte in narrativa e, segnatamente, in ragione del quadro patologico della dipendente…”.
La casa di cura non si costituiva nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
Rigettata la richiesta di provvedimento d'urgenza per carenza del periculum in mora,veniva fissata l'udienza di discussione per il 5.12.2025 , sostituita la stessa con il deposito delle note ex art.127 ter cpc.
In data 2.12.2025 il procuratore di parte ricorrente depositava note evidenziando che dopo la notifica del ricorso si era avuta la revoca dell'assegnazione al turno pomeridiano,per il mese di maggio, e la non assegnazione al turno pomeridiano, per i mesi successivi.
All'esito la causa è stata decisa.
va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero per come già evidenziato nell'ordinanza ex art.700 cpc la parte convenuta aveva,sia pure dopo la notifica del ricorso, revocato l'assegnazione della ricorrente ai turni pomeridiani nel mese di maggio e non l'aveva inserita per il mese di giugno nei turni pomeridiani.
Parte ricorrente ha poi dedotto e provato che anche nei mesi successivi non era stata inserita nei turni pomeridiani( cfr allegati 22,23,24,25,26 delle note del
2.12.2025).
Deve dunque ritenersi che è venuto meno l'interesse che aveva dato origine alla controversia. Poiché comunque la cessazione della condotta posta in essere dal datore di lavoro e ritenuta lesiva e illegittima è avvenuta solo dopo la notifica del ricorso
, la parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2300,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,12.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino