Articolo 1 della Legge 25 gennaio 1934, n. 285
Articolo 2
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20 marzo 1934
Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la flora e la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonche' le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio compreso entro i confini indicati nell'annessa carta topografica, e' dichiarato « Parco Nazionale del Circeo ».
Entrata in vigore il 20 marzo 1934
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