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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 695/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO BARALLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VALENTINA ANTONELLA PINNA
INAIL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PAOLO SPIGA e P.IVA_2 CP_2
[...]
[...] con il patrocinio dell'avv. MARIA CHIARA MARRAS
[...]
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.05.2022 ha convenuto Parte_1 [...]
unitamente ad INAIL ed , al fine di sentir accertare la nullità o Controparte_1 CP_2 annullabilità del licenziamento comminatogli verbalmente, e per l'effetto, dichiarare la prosecuzione del rapporto con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dovute per il periodo successivo all'offerta da parte del lavoratore, nonché condanna al pagamento di € 20.989,70 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Premesso di essere stato dipendente della società convenuta dal 21.11.2001 al 05.07.2018 in forza di regolare contratto a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali), con qualifica di impiegato, CCNL Commercio e Terziario e mansioni di contabilità, stesura del bilancio, gestione cespiti ammortizzabili, registrazione corrispettivi, magazzino, stampa delle etichette, caricamento dei prezzi al dettaglio della merce, gestione dei rapporti con fornitori, clienti, commercialista e dei dipendenti, ha dedotto il ricorrente a sostegno delle proprie domande che il datore di lavoro lo avrebbe licenziamento pagina 1 di 5 senza formale comunicazione in data 5.07.2018 e che, da gennaio 2015, avrebbe unilateralmente modificato l'orario di lavoro portandolo ad un part time di 28 ore settimanali, a fronte di un monte ore effettivo e quotidiano di 8 ore di lavoro giornaliere, articolato da lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
16.30/17.30 e il sabato dalle 9.30 alle 13.00, maturando, per il periodo 1 gennaio 2015 / 30 giugno
2017, un credito retributivo di € 20.989,70.
Ritualmente costituita, la società convenuta ha eccepito la mancata impugnazione del licenziamento nei termini, la mancata offerta della prestazione da parte del lavoratore nonché l'insussistenza di svolgimento di attività al di fuori dei limiti contrattuali, chiedendo quindi il rigetto delle domande.
ed INAIL, da parte loro, hanno aderito, ove accertate le ragioni del ricorrente, alla domanda di CP_2 regolarizzazione contributiva e dei premi assicurativi.
La causa, istruita mediante prova per testi, è stata decisa concessi i termini per lo scambio di note ex art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia risultato infondato e non possa quindi trovare accoglimento.
In diritto, è opportuno richiamare il principio secondo cui l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Nel caso di specie, le risultanze del quadro probatorio inducono a ritenere non provato lo svolgimento di attività lavorativa oltre i limiti contrattuali, così come dedotto ed articolato dal ricorrente.
Nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire e confermare i fatti di cui al ricorso, dichiarando la presenza del ricorrente presso la convenuta soltanto in termini generici ed indeterminati e ciò anche in riferimento alle mansioni espletate.
Il teste , dipendente quale commesso di dal 1993, e dopo la di lui morte Testimone_1 Parte_2 passato alle dipendenze della società resistente fino al 2019, ha riferito di non ricordare orari e svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, testualmente dichiarando: “Capo 1) non lo ricordo. Capo 3) non lo ricordo. Preciso che io lavoravo in negozio e precisamente nel punto vendita che era collocato al primo piano. Il ricorrente invece lavorava al piano superiore in ufficio. Lui era ragioniere.
Lo so perché qualche volta mi veniva chiesto da o di portare qualche CP_1 Controparte_1 documento al ricorrente. Capo 4) Io non sono in grado di riferire l'orario id lavoro di perché io Pt_1 osservavo un orario diverso;
io iniziato alle 9,30 e finivo alle 13,00 e poi riprendevo alle 16,30 e finivo alle 20,00 dal lunedì al sabato. Io non vedevo il ricorrente quando iniziava e finiva di lavorare perché anche gli ingressi del negozio e dell'ufficio erano differenti. ADR: capitava che nelle occasioni di cui ho riferito prima in cui io andavo nell 'ufficio del ricorrente per portare i documenti di vederlo al lavoro. Ciò capitava durante il mio orario id lavoro. Altro non posso aggiungere in quanto mi trattenev o il tempo necessario alla consegna del documento. Capo 5) non lo so. Come ho detto io andavo via alle 13,00. Capo 6 ) come ho detto prima io so solo che era il contabile, ma non so Pt_1 nello specifico quali fossero le sue mansioni. Sentito sui capi di cui alla memoria difensiva, così risponde: Capo d) ho già risposto.”
Il testimone di parte resistente , dipendente di dal 2001 al 2011 quale Testimone_2 Parte_3 commesso, ha confermato il capo C) della memoria difensiva, volto a provare che il ricorrente si recava presso il punto vendita TE, poi Carpisa, in via Brigata Sassari n. 23, trattenendosi negli uffici mediamente per circa un'ora al giorno, dichiarando: “Capo c) è vera la circostanza di cui mi si chiede;
ciò accadeva. Io lo so perché durante lo svolgimento della mia attività lavorativa portava dei Pt_1
pagina 2 di 5 documenti nel punto vendita e poi lavorava nell 'ufficio posto al piano superiore rispetto al punto vendita. Lui non veniva tutti i giorni perché lavorava anche in altri uffici della famiglia Io peò CP_1 non so per quali società. ADR: io lavoravo dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00 ed ho lavorato solo nel punto vendita che si trova in Largo Brigata Sassari con attuale insegna Carpisa che prima era
TE . Io vedevo spessissimo ma non tutti i giorni. Mi capitava di vederlo quando entrava Pt_1 in negozio per andare nel suo ufficio. Sentito in prova contra ria sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capi 1, 3, 4, 5) io non lo so perché ho finito di lavorare nel 2011 e come ho detto prima non ho mai lavorato per la società resistente. Capo 6) non so quali fossero le mansioni svolte dal ricorrente per la società resistente”.
Il secondo testimone di parte resistente fratello di ha confermato gli Tes_3 Controparte_1 assunti della società convenuta, riferendo di avere personalmente assegnato l'incarico della contabilità della srl al ricorrente, che si recava nel punto vendita TE, poi Carpisa, per recuperare la documentazione necessaria alla tenuta della contabilità, trattenendosi giusto il tempo per raccogliere tale documentazione. Sentito a prova contraria sui capi di cui al ricorso, nulla ha saputo riferire in ordine all'articolazione degli orari di lavoro (“sul Capo 1, 3, 4, 5: non lo so”) dichiarando: “confermo che il ricorrente svolgeva tutte le attività di cui mi si chiede, fatta eccezione per quanto riguarda la tenuta del carnet degli assegni e per quanto riguarda la predisposizione del bilancio. , infatti, si Pt_1 limitava a ritirare la documentazione necessaria per redigere il bilancio di cui si occupava il commercialista. (…): quando affermo che il si occupava di ritirare la documentazione per la Pt_1 Par Con redazione del bilancio intendo la documentazione sia della che della nonché di una terza società che è la Majore. Io lo so perché ne sono a conoscenza diretta”.
Il testimone comune commercialista della società resistente, nulla di più preciso ha Testimone_4 saputo riferire sulle circostanze fattuali di cui al ricorso in ordine ad articolazione dell'orario di lavoro e mansioni, dichiarando a riguardo: “Io non mi occupavo della materia del lavoro per la società, ma di assistenza fiscale in generale. Capo 6) io so per certo che il ricorrente si occupava della gestione della contabilità della società ma fino alla redazione del bilancio del quale mi occupavo io. Lui per tutto l'anno registrava le fatture contabili, i corrispettivi e gli incassi e i pagamenti della società. La contabilità veniva tenuta in azienda ed ero io che periodicamente mi recavo lì per effettuare verifiche e controlli e, quindi, redigere il bilancio. Io so anche che il ricorrente si occupava del magazzino della società e, quindi, del carico e scarico informatizzato delle merci. Fermo quanto dichiarato, null'altro so circa l'ulteriore attività svolta dal ricorrente. ADR: io non sono in grado di dire quante volte mi recassi presso il negozio della resistente perché capitava che mi ci recassi io o che venisse l'amministratore in studio da me. Comunque io mi ci recavo una volta ogni due mesi e non sempre per il motivo detto. Quando io andavo nel negozio della resistente potevo trattenermi tutta la mattina o tutto il pomeriggio. In genere io andavo verso le 9,30/10,00 fino alle13,00/13,30 o nel pomeriggio dalle 15,00/15,30 fino alle 18,30/19,00. Preciso che il negozio, inteso come punto vendita era separato dall'ufficio dove stava . Anche l'accesso era separato. io no so quale fosse l'orario di lavoro di Pt_1
; in genere io prendevo un appuntamento per essere certo che lui fosse in azienda dovendo io Pt_1 interloquire con lui. ADR: capitava che io ricevessi mail e telefonate da sia di mattino che di Pt_1 pomeriggio, ma non saprei quantificare quante volte né in quali orari. Posso dire che in generale chiamate e e-mail da le ricevevo nell'orario di apertura del mio studio, ossia 9,00/13,00 e Pt_1
15,00/19,00. Posso precisare che si ammalò, ora non ricordo il periodo, e quindi da tale Pt_1 momento lui lavorò a casa da remoto. Sentito sui capi di cui alla memoria, così risponde: Capo d) come ho già detto il ricorrente si occupava della registrazione dei corrispettivi, dalla stampa di etichette e del carico e scarico delle merci. Non so invece se svolgesse le altre attività di cui mi si chiede riguardando le stesse il consulente del lavoro”.
Infine, il testimone di parte ricorrente , consulente del lavoro (“mi occupo della Testimone_5 predisposizione delle buste paga e del personale in generale. In tale veste ho collaborato con la società pagina 3 di 5 dal 2010 in sostituzione di una collega e poi dal 2011, ma non ricordo fino a Controparte_1 quando”), sentita sui capi di cui alla memoria difensiva, ha riferito: “io non ricordo se l'orario di lavoro del fosse corrispondente a quello indicato in contratto anche se io disponevo di tutte le Pt_1 giornaliere, necessarie alla predisposizione delle buste paga. Ora non ricordo nemmeno l'orario del ricorrente come indicato in contratto anche perché io lavoravo per diverse società del gruppo CP_1
Capo d) Io so che il ricorrente si occupava di tutto il lavoro che riguardava il personale, nel senso che era lui che spediva la documentazione del personale e le presenze, necessari alla redazione delle buste paga. Io interloquivo solo con lui su questo aspetto. Lui mi chiedeva anche qualche delucidazione in relazione alla contabilità, ma altro non posso aggiungere”.
A fronte di tali risultanze istruttorie, della cui attendibilità non sono sorte ragioni di dubitare avuto riguardo alla concordanza e linearità delle dichiarazioni raccolte, e della mancata prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato oltre i limiti di cui al contratto, nel periodo dedotto in ricorso e con le modalità fattuali e temporali assunte dal ricorrente, si impone, ex art. 2697 c.c., il rigetto della domanda.
Quanto al licenziamento, che il ricorrente assume essere stato intimato oralmente, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, “Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ.. (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 16/10/2018, n. 25847 (rv. 650989-01); Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 15/01/2015, n. 610 (rv. 633864); Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 19-10-2011, n. 21684 Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 27/08/2007, n. 18087 (rv. 598596)).
Occorre peraltro considerare che, a monte, in merito alla contestazione del licenziamento verbale irrogato al lavoratore, se corrisponde al vero che la prova gravante sul lavoratore è limitata alla estromissione dal rapporto, altrettanto indubbio è riconoscersi che il fatto costitutivo del licenziamento verbale non possa dirsi neppure sufficientemente allegato allorquando in ricorso ci si limiti a dedurre la mera intimazione orale del licenziamento.
Ciò è quello che è avvenuto nel caso di specie, dal momento che il ricorrente si è limitato esclusivamente ad affermare che il licenziamento è stato intimato senza formale comunicazione in data 5.07.2018, senza allegare alcunché in ordine alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali il licenziamento sarebbe stato intimato ed in ordine alla sua concreta modalità.
La totale carenza di allegazione sul punto, nonché l'insussistenza di istanze istruttorie, non può ritenersi superabile dalla produzione delle buste paghe in atti, dal momento che anche dalla lettura di tali documenti non emergono affatto la modalità e le circostanze con le quali il licenziamento orale sarebbe stato intimato.
La documentazione in atti non reca invero alcun contributo alla ricostruzione dei fatti, la cui allegazione gravava sul ricorrente trattandosi di un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere.
Deve quindi affermarsi che parte ricorrente non ha assolto, a monte, al proprio onere di allegazione e, in seconda battuta, all'onere probatorio di dimostrare l'intervenuto licenziamento orale;
ne consegue l'insussistenza di un diritto a ricevere un qualsivoglia ristoro.
Si aggiunga, inoltre, la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'offerta della prestazione, risultando agli atti unicamente la diffida del 26.10.2018, inviata dal difensore del lavoratore oltre tre mesi dopo l'interruzione del rapporto, nella quale si lamenta esclusivamente il mancato pagamento di pagina 4 di 5 differenze retributive, senza fare alcun riferimento ad un pregresso licenziamento, con ciò manifestando il ricorrente un significativo disinteresse alla ricostituzione del rapporto di lavoro tra le parti (in tema, cfr. cit. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 16/10/2018, n. 25847).
A riguardo la giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare che "Il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 e succ. mod. non produce effetti sulla continuità del rapporto, che deve pertanto considerarsi mai interrotto. Per i rapporti non rientranti nell'area della tutela reale, la conseguenza di tale continuità consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute ma sempre considerando che la natura sinallagmatica del rapporto richiede ai fini dell'adempimento dell'obbligazione retributiva che siano messe a disposizione le "operae" e, cioè, l'offerta, della prestazione lavorativa. (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 05/07/2016, n. 13669 (rv. 640435), Cass. civ. Sez. lavoro, 30-08-2010, n. 18844)”.
Ne consegue il rigetto anche della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022
(valore della causa scaglione € 26.000,00/€ 56.000,00; valori medi per la media complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di ed INAIL, che hanno prestato adesione alle domande del ricorrente ove accertate, CP_2 vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, compensa le spese di lite di ed INAIL. CP_2
Sassari, 05/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 695/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO BARALLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VALENTINA ANTONELLA PINNA
INAIL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PAOLO SPIGA e P.IVA_2 CP_2
[...]
[...] con il patrocinio dell'avv. MARIA CHIARA MARRAS
[...]
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.05.2022 ha convenuto Parte_1 [...]
unitamente ad INAIL ed , al fine di sentir accertare la nullità o Controparte_1 CP_2 annullabilità del licenziamento comminatogli verbalmente, e per l'effetto, dichiarare la prosecuzione del rapporto con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dovute per il periodo successivo all'offerta da parte del lavoratore, nonché condanna al pagamento di € 20.989,70 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Premesso di essere stato dipendente della società convenuta dal 21.11.2001 al 05.07.2018 in forza di regolare contratto a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali), con qualifica di impiegato, CCNL Commercio e Terziario e mansioni di contabilità, stesura del bilancio, gestione cespiti ammortizzabili, registrazione corrispettivi, magazzino, stampa delle etichette, caricamento dei prezzi al dettaglio della merce, gestione dei rapporti con fornitori, clienti, commercialista e dei dipendenti, ha dedotto il ricorrente a sostegno delle proprie domande che il datore di lavoro lo avrebbe licenziamento pagina 1 di 5 senza formale comunicazione in data 5.07.2018 e che, da gennaio 2015, avrebbe unilateralmente modificato l'orario di lavoro portandolo ad un part time di 28 ore settimanali, a fronte di un monte ore effettivo e quotidiano di 8 ore di lavoro giornaliere, articolato da lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
16.30/17.30 e il sabato dalle 9.30 alle 13.00, maturando, per il periodo 1 gennaio 2015 / 30 giugno
2017, un credito retributivo di € 20.989,70.
Ritualmente costituita, la società convenuta ha eccepito la mancata impugnazione del licenziamento nei termini, la mancata offerta della prestazione da parte del lavoratore nonché l'insussistenza di svolgimento di attività al di fuori dei limiti contrattuali, chiedendo quindi il rigetto delle domande.
ed INAIL, da parte loro, hanno aderito, ove accertate le ragioni del ricorrente, alla domanda di CP_2 regolarizzazione contributiva e dei premi assicurativi.
La causa, istruita mediante prova per testi, è stata decisa concessi i termini per lo scambio di note ex art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia risultato infondato e non possa quindi trovare accoglimento.
In diritto, è opportuno richiamare il principio secondo cui l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Nel caso di specie, le risultanze del quadro probatorio inducono a ritenere non provato lo svolgimento di attività lavorativa oltre i limiti contrattuali, così come dedotto ed articolato dal ricorrente.
Nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire e confermare i fatti di cui al ricorso, dichiarando la presenza del ricorrente presso la convenuta soltanto in termini generici ed indeterminati e ciò anche in riferimento alle mansioni espletate.
Il teste , dipendente quale commesso di dal 1993, e dopo la di lui morte Testimone_1 Parte_2 passato alle dipendenze della società resistente fino al 2019, ha riferito di non ricordare orari e svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, testualmente dichiarando: “Capo 1) non lo ricordo. Capo 3) non lo ricordo. Preciso che io lavoravo in negozio e precisamente nel punto vendita che era collocato al primo piano. Il ricorrente invece lavorava al piano superiore in ufficio. Lui era ragioniere.
Lo so perché qualche volta mi veniva chiesto da o di portare qualche CP_1 Controparte_1 documento al ricorrente. Capo 4) Io non sono in grado di riferire l'orario id lavoro di perché io Pt_1 osservavo un orario diverso;
io iniziato alle 9,30 e finivo alle 13,00 e poi riprendevo alle 16,30 e finivo alle 20,00 dal lunedì al sabato. Io non vedevo il ricorrente quando iniziava e finiva di lavorare perché anche gli ingressi del negozio e dell'ufficio erano differenti. ADR: capitava che nelle occasioni di cui ho riferito prima in cui io andavo nell 'ufficio del ricorrente per portare i documenti di vederlo al lavoro. Ciò capitava durante il mio orario id lavoro. Altro non posso aggiungere in quanto mi trattenev o il tempo necessario alla consegna del documento. Capo 5) non lo so. Come ho detto io andavo via alle 13,00. Capo 6 ) come ho detto prima io so solo che era il contabile, ma non so Pt_1 nello specifico quali fossero le sue mansioni. Sentito sui capi di cui alla memoria difensiva, così risponde: Capo d) ho già risposto.”
Il testimone di parte resistente , dipendente di dal 2001 al 2011 quale Testimone_2 Parte_3 commesso, ha confermato il capo C) della memoria difensiva, volto a provare che il ricorrente si recava presso il punto vendita TE, poi Carpisa, in via Brigata Sassari n. 23, trattenendosi negli uffici mediamente per circa un'ora al giorno, dichiarando: “Capo c) è vera la circostanza di cui mi si chiede;
ciò accadeva. Io lo so perché durante lo svolgimento della mia attività lavorativa portava dei Pt_1
pagina 2 di 5 documenti nel punto vendita e poi lavorava nell 'ufficio posto al piano superiore rispetto al punto vendita. Lui non veniva tutti i giorni perché lavorava anche in altri uffici della famiglia Io peò CP_1 non so per quali società. ADR: io lavoravo dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00 ed ho lavorato solo nel punto vendita che si trova in Largo Brigata Sassari con attuale insegna Carpisa che prima era
TE . Io vedevo spessissimo ma non tutti i giorni. Mi capitava di vederlo quando entrava Pt_1 in negozio per andare nel suo ufficio. Sentito in prova contra ria sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capi 1, 3, 4, 5) io non lo so perché ho finito di lavorare nel 2011 e come ho detto prima non ho mai lavorato per la società resistente. Capo 6) non so quali fossero le mansioni svolte dal ricorrente per la società resistente”.
Il secondo testimone di parte resistente fratello di ha confermato gli Tes_3 Controparte_1 assunti della società convenuta, riferendo di avere personalmente assegnato l'incarico della contabilità della srl al ricorrente, che si recava nel punto vendita TE, poi Carpisa, per recuperare la documentazione necessaria alla tenuta della contabilità, trattenendosi giusto il tempo per raccogliere tale documentazione. Sentito a prova contraria sui capi di cui al ricorso, nulla ha saputo riferire in ordine all'articolazione degli orari di lavoro (“sul Capo 1, 3, 4, 5: non lo so”) dichiarando: “confermo che il ricorrente svolgeva tutte le attività di cui mi si chiede, fatta eccezione per quanto riguarda la tenuta del carnet degli assegni e per quanto riguarda la predisposizione del bilancio. , infatti, si Pt_1 limitava a ritirare la documentazione necessaria per redigere il bilancio di cui si occupava il commercialista. (…): quando affermo che il si occupava di ritirare la documentazione per la Pt_1 Par Con redazione del bilancio intendo la documentazione sia della che della nonché di una terza società che è la Majore. Io lo so perché ne sono a conoscenza diretta”.
Il testimone comune commercialista della società resistente, nulla di più preciso ha Testimone_4 saputo riferire sulle circostanze fattuali di cui al ricorso in ordine ad articolazione dell'orario di lavoro e mansioni, dichiarando a riguardo: “Io non mi occupavo della materia del lavoro per la società, ma di assistenza fiscale in generale. Capo 6) io so per certo che il ricorrente si occupava della gestione della contabilità della società ma fino alla redazione del bilancio del quale mi occupavo io. Lui per tutto l'anno registrava le fatture contabili, i corrispettivi e gli incassi e i pagamenti della società. La contabilità veniva tenuta in azienda ed ero io che periodicamente mi recavo lì per effettuare verifiche e controlli e, quindi, redigere il bilancio. Io so anche che il ricorrente si occupava del magazzino della società e, quindi, del carico e scarico informatizzato delle merci. Fermo quanto dichiarato, null'altro so circa l'ulteriore attività svolta dal ricorrente. ADR: io non sono in grado di dire quante volte mi recassi presso il negozio della resistente perché capitava che mi ci recassi io o che venisse l'amministratore in studio da me. Comunque io mi ci recavo una volta ogni due mesi e non sempre per il motivo detto. Quando io andavo nel negozio della resistente potevo trattenermi tutta la mattina o tutto il pomeriggio. In genere io andavo verso le 9,30/10,00 fino alle13,00/13,30 o nel pomeriggio dalle 15,00/15,30 fino alle 18,30/19,00. Preciso che il negozio, inteso come punto vendita era separato dall'ufficio dove stava . Anche l'accesso era separato. io no so quale fosse l'orario di lavoro di Pt_1
; in genere io prendevo un appuntamento per essere certo che lui fosse in azienda dovendo io Pt_1 interloquire con lui. ADR: capitava che io ricevessi mail e telefonate da sia di mattino che di Pt_1 pomeriggio, ma non saprei quantificare quante volte né in quali orari. Posso dire che in generale chiamate e e-mail da le ricevevo nell'orario di apertura del mio studio, ossia 9,00/13,00 e Pt_1
15,00/19,00. Posso precisare che si ammalò, ora non ricordo il periodo, e quindi da tale Pt_1 momento lui lavorò a casa da remoto. Sentito sui capi di cui alla memoria, così risponde: Capo d) come ho già detto il ricorrente si occupava della registrazione dei corrispettivi, dalla stampa di etichette e del carico e scarico delle merci. Non so invece se svolgesse le altre attività di cui mi si chiede riguardando le stesse il consulente del lavoro”.
Infine, il testimone di parte ricorrente , consulente del lavoro (“mi occupo della Testimone_5 predisposizione delle buste paga e del personale in generale. In tale veste ho collaborato con la società pagina 3 di 5 dal 2010 in sostituzione di una collega e poi dal 2011, ma non ricordo fino a Controparte_1 quando”), sentita sui capi di cui alla memoria difensiva, ha riferito: “io non ricordo se l'orario di lavoro del fosse corrispondente a quello indicato in contratto anche se io disponevo di tutte le Pt_1 giornaliere, necessarie alla predisposizione delle buste paga. Ora non ricordo nemmeno l'orario del ricorrente come indicato in contratto anche perché io lavoravo per diverse società del gruppo CP_1
Capo d) Io so che il ricorrente si occupava di tutto il lavoro che riguardava il personale, nel senso che era lui che spediva la documentazione del personale e le presenze, necessari alla redazione delle buste paga. Io interloquivo solo con lui su questo aspetto. Lui mi chiedeva anche qualche delucidazione in relazione alla contabilità, ma altro non posso aggiungere”.
A fronte di tali risultanze istruttorie, della cui attendibilità non sono sorte ragioni di dubitare avuto riguardo alla concordanza e linearità delle dichiarazioni raccolte, e della mancata prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato oltre i limiti di cui al contratto, nel periodo dedotto in ricorso e con le modalità fattuali e temporali assunte dal ricorrente, si impone, ex art. 2697 c.c., il rigetto della domanda.
Quanto al licenziamento, che il ricorrente assume essere stato intimato oralmente, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, “Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ.. (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 16/10/2018, n. 25847 (rv. 650989-01); Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 15/01/2015, n. 610 (rv. 633864); Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 19-10-2011, n. 21684 Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 27/08/2007, n. 18087 (rv. 598596)).
Occorre peraltro considerare che, a monte, in merito alla contestazione del licenziamento verbale irrogato al lavoratore, se corrisponde al vero che la prova gravante sul lavoratore è limitata alla estromissione dal rapporto, altrettanto indubbio è riconoscersi che il fatto costitutivo del licenziamento verbale non possa dirsi neppure sufficientemente allegato allorquando in ricorso ci si limiti a dedurre la mera intimazione orale del licenziamento.
Ciò è quello che è avvenuto nel caso di specie, dal momento che il ricorrente si è limitato esclusivamente ad affermare che il licenziamento è stato intimato senza formale comunicazione in data 5.07.2018, senza allegare alcunché in ordine alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali il licenziamento sarebbe stato intimato ed in ordine alla sua concreta modalità.
La totale carenza di allegazione sul punto, nonché l'insussistenza di istanze istruttorie, non può ritenersi superabile dalla produzione delle buste paghe in atti, dal momento che anche dalla lettura di tali documenti non emergono affatto la modalità e le circostanze con le quali il licenziamento orale sarebbe stato intimato.
La documentazione in atti non reca invero alcun contributo alla ricostruzione dei fatti, la cui allegazione gravava sul ricorrente trattandosi di un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere.
Deve quindi affermarsi che parte ricorrente non ha assolto, a monte, al proprio onere di allegazione e, in seconda battuta, all'onere probatorio di dimostrare l'intervenuto licenziamento orale;
ne consegue l'insussistenza di un diritto a ricevere un qualsivoglia ristoro.
Si aggiunga, inoltre, la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'offerta della prestazione, risultando agli atti unicamente la diffida del 26.10.2018, inviata dal difensore del lavoratore oltre tre mesi dopo l'interruzione del rapporto, nella quale si lamenta esclusivamente il mancato pagamento di pagina 4 di 5 differenze retributive, senza fare alcun riferimento ad un pregresso licenziamento, con ciò manifestando il ricorrente un significativo disinteresse alla ricostituzione del rapporto di lavoro tra le parti (in tema, cfr. cit. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 16/10/2018, n. 25847).
A riguardo la giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare che "Il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 e succ. mod. non produce effetti sulla continuità del rapporto, che deve pertanto considerarsi mai interrotto. Per i rapporti non rientranti nell'area della tutela reale, la conseguenza di tale continuità consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute ma sempre considerando che la natura sinallagmatica del rapporto richiede ai fini dell'adempimento dell'obbligazione retributiva che siano messe a disposizione le "operae" e, cioè, l'offerta, della prestazione lavorativa. (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 05/07/2016, n. 13669 (rv. 640435), Cass. civ. Sez. lavoro, 30-08-2010, n. 18844)”.
Ne consegue il rigetto anche della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022
(valore della causa scaglione € 26.000,00/€ 56.000,00; valori medi per la media complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di ed INAIL, che hanno prestato adesione alle domande del ricorrente ove accertate, CP_2 vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, compensa le spese di lite di ed INAIL. CP_2
Sassari, 05/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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