TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4076 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4076 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 16.10.2024 da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
NE (Ve), Via Pastrengo n. 7 , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Ballarin
(pec: in Mestre Venezia, Via Verdi n. 34, che la Email_1
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
NE (Ve), Via Pastrengo n. 7, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Petrone del Foro di Treviso (pec: in Treviso (TV), via Email_2
Calmaggiore n. 5, che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 19.02.2025, che di seguito si riproducono: “pronunciare la loro separazione personale consensuale alle seguenti CONDIZIONI: 1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo ritenga più opportuno;
2) La casa coniugale sita in NE (Ve), via Pastrengo 7, di proprietà esclusiva con tutti gli arredi ivi esistenti, della sig.ra rimane nella disponibilità Parte_1
della stessa;
3) La figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente, continuerà Per_1
a vivere con la madre presso l'ex casa coniugale;
4) Il sig. si obbliga a corrispondere CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia sino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica Per_1
della stessa, l'importo complessivo di euro 2.000,00 (duemilaeuro/00) mensili, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN: [...] rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Il sig. sosterrà nella misura del 100% le spese CP_1
straordinarie non coperte dall'assegno mensile che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia maggiorenne secondo il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Venezia;
Per_1
Le predette spese straordinarie verranno anticipate integralmente dalla signora Parte_1
e dovranno essere integralmente rimborsate da parte del signor entro e non oltre 30 CP_1
giorni dalla richiesta di pagamento, esclusivamente a mezzo bonifico bancario in favore della signora da corrispondersi sulle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...] 6) l'assegno unico e universale istituito dal D.Lgs. 21 dicembre
2021, n. 230 a beneficio della figlia per il quale la signora provvederà a Per_1 Parte_1
presentare apposita domanda all'INPS, verrà dalla stessa percepito in misura integrale ed esclusiva, con rinuncia sin d'ora del sig. a chiedere che l'importo dell'assegno sia CP_1
corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti in quanto dotati di adeguati mezzi propri ed autosufficienti, in particolare la sig.ra rinuncia a richiedere un assegno di mantenimento , in Parte_1
quanto titolare della società immobiliare Hayat S.r.l. e in tale veste percepisce per intero i canoni di locazione dei 12 immobili rientranti nella società; 8) il sig. si impegna, allo stato, CP_1
a rinunciare a richiedere il credito pari a € 320.000,00 nei confronti della società Hayat di cui è intestataria la moglie;
qualora il sig. azionasse tale credito, le condizioni economiche tra i CP_1
coniugi andranno riviste in sede giudiziaria;
9) Le parti dichiarano di aver regolato con il presente ricorso tutti i loro rapporti personali e patrimoniali, di essere reciprocamente soddisfatte e di non avere ulteriori richieste o pretese né personali né economiche nei rispettivi confronti, salve le obbligazioni future ancora da adempiersi in esecuzione delle condizioni di cui al presente ricorso. per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 16.10.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver CP_1 Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.04.2003, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n.6, parte 2, serie A, Uff.3, dell'anno 2003.
I coniugi hanno stabilito la residenza familiare in NE (Ve), via Pastrengo 7, nell'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia Pt_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
19.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e celebrato in data CP_1 Parte_1
26.04.2003 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n.6, parte 2, serie A, Uff.3, dell'anno 2003, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4076 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 16.10.2024 da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
NE (Ve), Via Pastrengo n. 7 , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Ballarin
(pec: in Mestre Venezia, Via Verdi n. 34, che la Email_1
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
NE (Ve), Via Pastrengo n. 7, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Petrone del Foro di Treviso (pec: in Treviso (TV), via Email_2
Calmaggiore n. 5, che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 19.02.2025, che di seguito si riproducono: “pronunciare la loro separazione personale consensuale alle seguenti CONDIZIONI: 1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo ritenga più opportuno;
2) La casa coniugale sita in NE (Ve), via Pastrengo 7, di proprietà esclusiva con tutti gli arredi ivi esistenti, della sig.ra rimane nella disponibilità Parte_1
della stessa;
3) La figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente, continuerà Per_1
a vivere con la madre presso l'ex casa coniugale;
4) Il sig. si obbliga a corrispondere CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia sino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica Per_1
della stessa, l'importo complessivo di euro 2.000,00 (duemilaeuro/00) mensili, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN: [...] rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Il sig. sosterrà nella misura del 100% le spese CP_1
straordinarie non coperte dall'assegno mensile che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia maggiorenne secondo il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Venezia;
Per_1
Le predette spese straordinarie verranno anticipate integralmente dalla signora Parte_1
e dovranno essere integralmente rimborsate da parte del signor entro e non oltre 30 CP_1
giorni dalla richiesta di pagamento, esclusivamente a mezzo bonifico bancario in favore della signora da corrispondersi sulle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...] 6) l'assegno unico e universale istituito dal D.Lgs. 21 dicembre
2021, n. 230 a beneficio della figlia per il quale la signora provvederà a Per_1 Parte_1
presentare apposita domanda all'INPS, verrà dalla stessa percepito in misura integrale ed esclusiva, con rinuncia sin d'ora del sig. a chiedere che l'importo dell'assegno sia CP_1
corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti in quanto dotati di adeguati mezzi propri ed autosufficienti, in particolare la sig.ra rinuncia a richiedere un assegno di mantenimento , in Parte_1
quanto titolare della società immobiliare Hayat S.r.l. e in tale veste percepisce per intero i canoni di locazione dei 12 immobili rientranti nella società; 8) il sig. si impegna, allo stato, CP_1
a rinunciare a richiedere il credito pari a € 320.000,00 nei confronti della società Hayat di cui è intestataria la moglie;
qualora il sig. azionasse tale credito, le condizioni economiche tra i CP_1
coniugi andranno riviste in sede giudiziaria;
9) Le parti dichiarano di aver regolato con il presente ricorso tutti i loro rapporti personali e patrimoniali, di essere reciprocamente soddisfatte e di non avere ulteriori richieste o pretese né personali né economiche nei rispettivi confronti, salve le obbligazioni future ancora da adempiersi in esecuzione delle condizioni di cui al presente ricorso. per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 16.10.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver CP_1 Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.04.2003, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n.6, parte 2, serie A, Uff.3, dell'anno 2003.
I coniugi hanno stabilito la residenza familiare in NE (Ve), via Pastrengo 7, nell'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia Pt_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
19.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e celebrato in data CP_1 Parte_1
26.04.2003 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n.6, parte 2, serie A, Uff.3, dell'anno 2003, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore