Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. FR Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 86/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA G. TURRISI COLONNA N. 20, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MAGGIO GIOVANNI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA G. TURRISI COLONNA N. 20, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MAGGIO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 4 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso sottoscritto il 2/12/2024 e depositato in data
8/1/2025, così come integrato all'udienza del 4 aprile 2025.
Alla detta udienza, infatti, i coniugi sono comparsi personalmente, hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro
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l'accordo prevedendo che l'assegno unico venga percepito interamente dalla moglie, come del resto già avviene”.
Il Presidente, quindi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Ciascuno potrà fissare il proprio domicilio, residenza e dimora dove vorrà, salvo comunicazione a mezzo lettera raccomandata delle eventuali variazioni.
La moglie continuerà a vivere nell'attuale casa coniugale, ereditata con i suoi fratelli dalla sua famiglia d'origine, sita in via Belmonte Chiavelli n. 241 in Palermo dove attualmente risiede con i figli FR maggiorenne e minorenne, mentre la figlia vive autonomamente avendo Per_1 Per_2 contratto matrimonio in data 28 settembre 2024.
Il padre provvederà al mantenimento dei figli mediante il versamento di una somma di € 250,00 mensili ed anche alle spese straordinarie. Il padre potrà avere con sé i figli FR e alternativamente il sabato o la do- Per_1 menica ogni quindici giorni, ovvero secondo diverse modalità che tra di loro i coniugi concorderanno di volta in volta. Per quanto attiene le festività na- talizie e le principali ricorrenze annuali, esse saranno trascorse dai figli al- ternativamente con ciascuno dei genitori.
2) Durante il periodo feriale estivo il padre, potrà tenere con sé i due figli per una settimana consecutiva. Tutti i suddetti periodi di visita e frequentazione potranno essere modificati - previo accordo dei coniugi - in dipendenza delle esigenze primarie dei figli.
3) L'autovettura NC MU intestata al sig. in uso alla mo- Parte_2 glie resterà a lei assegnata previo atto e passaggio di proprietà.
4) Le parti dichiarano, inoltre, di avere già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili ed effetti personali e che la casa sita in via Belmonte Chiavelli n.
241 in Palermo già in uso alla moglie e alla famiglia rimarrà alla stessa definitivamente assegnata.
2 5) I coniugi sin da ora prestano il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Inoltre, come sopra riferito, all'udienza del 4 aprile 2025 le parti hanno dichiarato di “volere integrare l'accordo prevedendo che l'assegno unico venga percepito interamente dalla moglie, come del resto già avviene”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 159 P. 2, S. A, Anno 2000) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore FR Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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