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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8529 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 281-undecies c.p.c. iscritto al n. r.g. 38387/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MATTEO Parte_1 P.IVA_1
GALIMBERTI, elettivamente domiciliato in Lissone (MB), Via Assunta n. 16 presso lo studio dell'Avv. Matteo
Galimberti.
-ricorrente- contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
-resistente contumace-
Oggetto: accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis, così giudicare e provvedere:
[...]
NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE:
a) Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita e piena da parte del resistente sig. CP_1
dell'eredità della madre sig.ra deceduta a Garbagnate IL (MI) in data
[...] Persona_1
18/11/2020, ricomprendente la quota di 1/1 del diritto di proprietà superficiaria dell'immobile sito in Rho alla via
– S. Pio X, così identificato:
Appartamento ad uso abitazione posto al piano quarto con annessa cantina;
- box autorimessa al piano interrato, il tutto così censito al Catasto Edilizio Urbano alla particella 100903:
- foglio 1 (uno) mappale 324 (trecentoventiquattro) sub 20 (venti), Via Pio X n. civico 13, piano 4S1
(l'abitazione).
- foglio 1 (uno) mappale 313 (trecentotredici) sub 54 (cinquantaquattro) (il box);
pagina 1 di 5 b) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da sua responsabilità;
c) Condannare il sig. al pagamento in favore del della somma Controparte_1 Parte_1 di € 8.393,98 (ottomilatrecentonovantatre/98) a titolo di spese condominiali relative all'immobile per cui è causa, già di proprietà della sig.ra . Persona_1
IN OGNI CASO:
d) Condannare il sig. al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali e compensi di Controparte_1 causa del presente giudizio;
e) Condannare altresì il sig. , ai sensi dell'art. 12 bis n. 3 D.LGS 28/2010 al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente, di una somma equitativamente determinata dall'On.le Giudice, nella misura non superiore al massimo delle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale del resistente sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa premesse dalla locuzione VERO CHE:
1) VERO CHE il sig. , dalla data della morte della sig.ra , occupa l'immobile – Controparte_1 Persona_1 abitazione e box – già di proprietà di quest'ultima, sito in Rho, Via S. Pio X n. 13 piano 4, facente parte del
Parte_1
Si indicano sin d'ora quali testi, da escutere sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa, espunta ogni circostanza valutativa e/o negativa e premesse dalla locuzione i sigg.ri: ; ; Parte_2 Parte_3
; ; Tutti residenti in [...]. Parte_4 Controparte_2
- Dott. con studio in Rho (MI), Via Giovanni XXIII n. 2.” Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il sito in Rho alla via Pio X n. 5/13, ha Parte_1 adito il Tribunale di Milano per fare accertare l'accettazione tacita dell'eredità di , nata a [...] Persona_1
(UD) in data 02/08/1933 e deceduta in Garbagnate IL (MI) in data 18/11/2020 (doc. 2), da parte del figlio
Sig. (C.F. ). Controparte_1 C.F._1
In particolare, il Condominio ha esposto di essere creditore del per oneri e spese condominiali relative CP_1 all'unità immobiliare sita in Milano nel di Rho, via Pio X n. 13 e catastalmente Parte_1 identificata al Foglio 1, Mappale 324, Sub 20, piano 4S1, con box di pertinenza al Foglio 1, Mappale 313, Sub
54.
Detto immobile era precedentemente abitato dalla defunta e dal di lei figlio, l'odierno resistente Sig. CP_1
A seguito del decesso della Sig.ra il Sig. avrebbe continuato
[...] Persona_1 Controparte_1 ininterrottamente a occupare l'immobile, mantenendovi la propria residenza.
Non risulta sia stata presentata la denuncia di successione né la voltura catastale;
pertanto, la Sig.ra Per_1 figura ancora come unica intestataria del diritto di proprietà superficiaria dell'immobile (doc. 4).
[...]
pagina 2 di 5 Sono inoltre decorsi più di tre mesi dalla morte della de cuius senza che il figlio, che ha mantenuto il possesso dell'immobile, abbia dichiarato di accettare l'eredità con beneficio d'inventario o abbia effettuato l'inventario stesso. Pertanto, il ha dedotto che il convenuto debba considerarsi accettante del compendio Parte_1 ereditario in maniera pura e semplice ai sensi dell'art. 485, co. 2.
Dalla data del decesso della Sig.ra , inoltre, il Sig. non ha provveduto al Persona_1 Controparte_1 pagamento delle spese condominiali relative all'immobile in questione, che ammontano, alla data di deposito del ricorso, a Euro 8.393,98 (doc. 5, 6).
Il resistente, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e alla prima udienza del 12/2/2025 il Giudice ne ha dichiarato la contumacia;
in tale sede, inoltre, è stata parzialmente accolta l'istanza istruttoria presentata dall'attore, consentendosi l'escussione di un teste a scelta tra quelli che questi aveva individuato in ricorso, al fine di accertare l'effettiva presenza del convenuto nel e quindi la continuità del possesso esercitato Parte_1 dal sull'unità immobiliare. CP_1
All'udienza del 8/5/2025, pertanto, è stato escusso il teste residente nel condominio di Rho, via Parte_4
Pio X n. 13, che ha confermato detta circostanza, come meglio precisato nel prosieguo.
Alla successiva udienza del 5/11/2025, parte ricorrente ha discusso la causa e si è riportata alle conclusioni già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il Giudice ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi in trenta giorni il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c.
***
La ricorrente deduce che il convenuto avrebbe tacitamente accettato l'eredità della madre , la cui Persona_1 successione si è aperta in data 18/11/2020. Invero, del compendio ereditario fa parte l'unità immobiliare sita nel e meglio dettagliata supra, ove il convenuto già risiedeva e avrebbe continuato a Parte_1 farlo, esercitando su di essa il possesso continuato, ma senza accettare con beneficio di inventario o effettuare alcun inventario nel termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.c. Di conseguenza, dovrebbe considerarsi erede e, per l'effetto, sarebbe tenuto alla corresponsione delle spese condominiali relative all'immobile, dovute a partire dall'apertura della successione e non ancora versate, per un importo complessivo pari a Euro 8.393,98.
La domanda è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente, infatti, ha documentalmente dimostrato la titolarità da parte della defunta del diritto Persona_1 di proprietà superficiaria sull'immobile di cui è causa (doc. 3), l'apertura della successione (attraverso certificato di morte – doc. 2), nonché il rapporto di filiazione intercorrente con il convenuto, per tramite dello stato di famiglia sub doc. 1.
Da tale ultimo atto si ricava, inoltre, che la parte convenuta ha tuttora la residenza in Rho, via San Pio X n. 13, dove si situa il Condominio ricorrente. Il fatto che il continui ad abitare nell'immobile ( circostanza CP_1 non immediatamente evincibile dal mero certificato di residenza) è avvalorata dal teste escusso Parte_4 all'udienza del 8/5/2025; egli ha infatti dichiarato di vedere il convenuto entrare nell'immobile con frequenza quotidiana, spesso con i sacchetti della spesa, e ciò anche successivamente al decesso della madre nonché di pagina 3 di 5 vederlo spesso fumare sul balcone del quarto piano, ove si colloca l'unità immobiliare di cui è causa. Il teste ha dichiarato, inoltre, di essere a conoscenza dell'inadempimento del resistente rispetto alle sue obbligazioni condominiali, reso palese dal fatto che il ha improvvisamente cessato di presentarsi alle assemblee di CP_1 condominio.
La testimonianza conforta, dunque, la circostanza che parte resistente abbia esercitato continuativamente il possesso sull'immobile ereditato dalla madre, con la conseguenza di essere onerato di effettuare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, in ossequio al disposto dell'art. 485 c.c.
Dal momento che detto termine è ampiamente decorso (il 16/2/2021) e non consta la prova dell'avvenuta accettazione con beneficio di inventario, deve ritenersi operante la conseguenza posta dal comma 2 della citata disposizione, secondo cui “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “l'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art.
519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice” (Cass., sent. n. 4845/2003).
Pertanto, deve dichiararsi l'accettazione c.d. “presunta” dell'eredità di deceduta in data Persona_1
18/11/2020, da parte del figlio , odierna parte convenuta. Controparte_1
Da quanto precede consegue la debenza, da parte del convenuto, delle spese condominiali riferibili all'unità immobiliare (nonché al box di pertinenza), originariamente oggetto di proprietà della madre. Come noto, infatti,
l'acquisto dell'eredità si considera effettuato dall'accettante fin dal momento in cui la successione si è aperta
(art. 459 c.c.).
A tal proposito, il ricorrente ha fornito prova documentale della scadenza degli importi maturati, depositando con il ricorso il bilancio condominiale a consuntivo riferito all'annualità 2023. Esso quantifica l'importo dovuto dalla in Euro 5.259,98, nonché quello dovuto dallo stesso in Euro 3.134,00, per un Per_1 Controparte_1 totale di Euro 8.393,98, corrispondente al petitum del presente ricorso.
Parte resistente dev'essere quindi condannata al versamento della somma indicata da parte ricorrente.
La parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto ex art. 12-bis, co. 2 del D.lgs. 28/2010.
Il Tribunale rileva che la presente controversia ricade certamente nell'ambito di cui all'art. 5 del D.lgs. 28/2010, poiché si tratta di questione relativa tanto a condomini, quanto a successioni ereditarie. Inoltre, il ricorrente ha versato in atti il verbale dell'incontro di mediazione tenutosi in via telematica il 18/6/2024, che conferma la corretta instaurazione del procedimento stragiudiziale attraverso rituale notifica alle parti datata 29/3/2024, nonché l'esito negativo dello stesso a cagione dell'ingiustificata assenza del convenuto.
Tuttavia, non ricorrono integralmente i presupposti della condanna al versamento della somma prevista dall'art. 12-bis, co. 2 del D.lgs. 28/2010, poiché la parte ingiustificatamente assente non si è nemmeno costituita in pagina 4 di 5 giudizio. Di conseguenza, difettano altresì i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di cui al co. 3 della predetta disposizione, poiché la prescritta condanna è possibile expresis verbis soltanto “Nei casi di cui al comma 2”.
Infine, non possono essere addebitate al convenuto le spese relative alla fase stragiudiziale, in assenza della domanda di parte ricorrente.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo, considerati i parametri previsti dal D.M. n. 147/22, attribuita alla causa un valore indeterminabile di complessità bassa, con applicazione dei valori minimi per le quattro fasi alla luce della natura pressochè documentale della causa, della assenza di questioni di particolare complessità e della mancata costituzione del resistente, il quale, tuttavia, ha reso necessario con la propria condotta il ricorso all'autorità giudiziaria.
Trattasi di sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2648 cc, rientrando nel compendio ereditario almeno un bene immobile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'accettazione ex art. 485, co. 2 c.c. da parte di (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], dell'eredità della madre , nata a C.F._1 Persona_1
NE (UD) il 02/08/1933 e deceduta in Garbagnate IL (MI);
2) sentenza soggetta a trascrizione ex art.2648 c.c..
3) condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 8.393,98 a titolo di oneri condominiali relativi all'immobile sopra individuato, scaduti e non ancora pagati;
4) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre spese (contributo unificato), rimborso forfetario per spese generali al 15%, nonché IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 281-undecies c.p.c. iscritto al n. r.g. 38387/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MATTEO Parte_1 P.IVA_1
GALIMBERTI, elettivamente domiciliato in Lissone (MB), Via Assunta n. 16 presso lo studio dell'Avv. Matteo
Galimberti.
-ricorrente- contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
-resistente contumace-
Oggetto: accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis, così giudicare e provvedere:
[...]
NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE:
a) Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita e piena da parte del resistente sig. CP_1
dell'eredità della madre sig.ra deceduta a Garbagnate IL (MI) in data
[...] Persona_1
18/11/2020, ricomprendente la quota di 1/1 del diritto di proprietà superficiaria dell'immobile sito in Rho alla via
– S. Pio X, così identificato:
Appartamento ad uso abitazione posto al piano quarto con annessa cantina;
- box autorimessa al piano interrato, il tutto così censito al Catasto Edilizio Urbano alla particella 100903:
- foglio 1 (uno) mappale 324 (trecentoventiquattro) sub 20 (venti), Via Pio X n. civico 13, piano 4S1
(l'abitazione).
- foglio 1 (uno) mappale 313 (trecentotredici) sub 54 (cinquantaquattro) (il box);
pagina 1 di 5 b) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da sua responsabilità;
c) Condannare il sig. al pagamento in favore del della somma Controparte_1 Parte_1 di € 8.393,98 (ottomilatrecentonovantatre/98) a titolo di spese condominiali relative all'immobile per cui è causa, già di proprietà della sig.ra . Persona_1
IN OGNI CASO:
d) Condannare il sig. al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali e compensi di Controparte_1 causa del presente giudizio;
e) Condannare altresì il sig. , ai sensi dell'art. 12 bis n. 3 D.LGS 28/2010 al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente, di una somma equitativamente determinata dall'On.le Giudice, nella misura non superiore al massimo delle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale del resistente sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa premesse dalla locuzione VERO CHE:
1) VERO CHE il sig. , dalla data della morte della sig.ra , occupa l'immobile – Controparte_1 Persona_1 abitazione e box – già di proprietà di quest'ultima, sito in Rho, Via S. Pio X n. 13 piano 4, facente parte del
Parte_1
Si indicano sin d'ora quali testi, da escutere sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa, espunta ogni circostanza valutativa e/o negativa e premesse dalla locuzione i sigg.ri: ; ; Parte_2 Parte_3
; ; Tutti residenti in [...]. Parte_4 Controparte_2
- Dott. con studio in Rho (MI), Via Giovanni XXIII n. 2.” Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il sito in Rho alla via Pio X n. 5/13, ha Parte_1 adito il Tribunale di Milano per fare accertare l'accettazione tacita dell'eredità di , nata a [...] Persona_1
(UD) in data 02/08/1933 e deceduta in Garbagnate IL (MI) in data 18/11/2020 (doc. 2), da parte del figlio
Sig. (C.F. ). Controparte_1 C.F._1
In particolare, il Condominio ha esposto di essere creditore del per oneri e spese condominiali relative CP_1 all'unità immobiliare sita in Milano nel di Rho, via Pio X n. 13 e catastalmente Parte_1 identificata al Foglio 1, Mappale 324, Sub 20, piano 4S1, con box di pertinenza al Foglio 1, Mappale 313, Sub
54.
Detto immobile era precedentemente abitato dalla defunta e dal di lei figlio, l'odierno resistente Sig. CP_1
A seguito del decesso della Sig.ra il Sig. avrebbe continuato
[...] Persona_1 Controparte_1 ininterrottamente a occupare l'immobile, mantenendovi la propria residenza.
Non risulta sia stata presentata la denuncia di successione né la voltura catastale;
pertanto, la Sig.ra Per_1 figura ancora come unica intestataria del diritto di proprietà superficiaria dell'immobile (doc. 4).
[...]
pagina 2 di 5 Sono inoltre decorsi più di tre mesi dalla morte della de cuius senza che il figlio, che ha mantenuto il possesso dell'immobile, abbia dichiarato di accettare l'eredità con beneficio d'inventario o abbia effettuato l'inventario stesso. Pertanto, il ha dedotto che il convenuto debba considerarsi accettante del compendio Parte_1 ereditario in maniera pura e semplice ai sensi dell'art. 485, co. 2.
Dalla data del decesso della Sig.ra , inoltre, il Sig. non ha provveduto al Persona_1 Controparte_1 pagamento delle spese condominiali relative all'immobile in questione, che ammontano, alla data di deposito del ricorso, a Euro 8.393,98 (doc. 5, 6).
Il resistente, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e alla prima udienza del 12/2/2025 il Giudice ne ha dichiarato la contumacia;
in tale sede, inoltre, è stata parzialmente accolta l'istanza istruttoria presentata dall'attore, consentendosi l'escussione di un teste a scelta tra quelli che questi aveva individuato in ricorso, al fine di accertare l'effettiva presenza del convenuto nel e quindi la continuità del possesso esercitato Parte_1 dal sull'unità immobiliare. CP_1
All'udienza del 8/5/2025, pertanto, è stato escusso il teste residente nel condominio di Rho, via Parte_4
Pio X n. 13, che ha confermato detta circostanza, come meglio precisato nel prosieguo.
Alla successiva udienza del 5/11/2025, parte ricorrente ha discusso la causa e si è riportata alle conclusioni già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il Giudice ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi in trenta giorni il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c.
***
La ricorrente deduce che il convenuto avrebbe tacitamente accettato l'eredità della madre , la cui Persona_1 successione si è aperta in data 18/11/2020. Invero, del compendio ereditario fa parte l'unità immobiliare sita nel e meglio dettagliata supra, ove il convenuto già risiedeva e avrebbe continuato a Parte_1 farlo, esercitando su di essa il possesso continuato, ma senza accettare con beneficio di inventario o effettuare alcun inventario nel termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.c. Di conseguenza, dovrebbe considerarsi erede e, per l'effetto, sarebbe tenuto alla corresponsione delle spese condominiali relative all'immobile, dovute a partire dall'apertura della successione e non ancora versate, per un importo complessivo pari a Euro 8.393,98.
La domanda è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente, infatti, ha documentalmente dimostrato la titolarità da parte della defunta del diritto Persona_1 di proprietà superficiaria sull'immobile di cui è causa (doc. 3), l'apertura della successione (attraverso certificato di morte – doc. 2), nonché il rapporto di filiazione intercorrente con il convenuto, per tramite dello stato di famiglia sub doc. 1.
Da tale ultimo atto si ricava, inoltre, che la parte convenuta ha tuttora la residenza in Rho, via San Pio X n. 13, dove si situa il Condominio ricorrente. Il fatto che il continui ad abitare nell'immobile ( circostanza CP_1 non immediatamente evincibile dal mero certificato di residenza) è avvalorata dal teste escusso Parte_4 all'udienza del 8/5/2025; egli ha infatti dichiarato di vedere il convenuto entrare nell'immobile con frequenza quotidiana, spesso con i sacchetti della spesa, e ciò anche successivamente al decesso della madre nonché di pagina 3 di 5 vederlo spesso fumare sul balcone del quarto piano, ove si colloca l'unità immobiliare di cui è causa. Il teste ha dichiarato, inoltre, di essere a conoscenza dell'inadempimento del resistente rispetto alle sue obbligazioni condominiali, reso palese dal fatto che il ha improvvisamente cessato di presentarsi alle assemblee di CP_1 condominio.
La testimonianza conforta, dunque, la circostanza che parte resistente abbia esercitato continuativamente il possesso sull'immobile ereditato dalla madre, con la conseguenza di essere onerato di effettuare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, in ossequio al disposto dell'art. 485 c.c.
Dal momento che detto termine è ampiamente decorso (il 16/2/2021) e non consta la prova dell'avvenuta accettazione con beneficio di inventario, deve ritenersi operante la conseguenza posta dal comma 2 della citata disposizione, secondo cui “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “l'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art.
519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice” (Cass., sent. n. 4845/2003).
Pertanto, deve dichiararsi l'accettazione c.d. “presunta” dell'eredità di deceduta in data Persona_1
18/11/2020, da parte del figlio , odierna parte convenuta. Controparte_1
Da quanto precede consegue la debenza, da parte del convenuto, delle spese condominiali riferibili all'unità immobiliare (nonché al box di pertinenza), originariamente oggetto di proprietà della madre. Come noto, infatti,
l'acquisto dell'eredità si considera effettuato dall'accettante fin dal momento in cui la successione si è aperta
(art. 459 c.c.).
A tal proposito, il ricorrente ha fornito prova documentale della scadenza degli importi maturati, depositando con il ricorso il bilancio condominiale a consuntivo riferito all'annualità 2023. Esso quantifica l'importo dovuto dalla in Euro 5.259,98, nonché quello dovuto dallo stesso in Euro 3.134,00, per un Per_1 Controparte_1 totale di Euro 8.393,98, corrispondente al petitum del presente ricorso.
Parte resistente dev'essere quindi condannata al versamento della somma indicata da parte ricorrente.
La parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto ex art. 12-bis, co. 2 del D.lgs. 28/2010.
Il Tribunale rileva che la presente controversia ricade certamente nell'ambito di cui all'art. 5 del D.lgs. 28/2010, poiché si tratta di questione relativa tanto a condomini, quanto a successioni ereditarie. Inoltre, il ricorrente ha versato in atti il verbale dell'incontro di mediazione tenutosi in via telematica il 18/6/2024, che conferma la corretta instaurazione del procedimento stragiudiziale attraverso rituale notifica alle parti datata 29/3/2024, nonché l'esito negativo dello stesso a cagione dell'ingiustificata assenza del convenuto.
Tuttavia, non ricorrono integralmente i presupposti della condanna al versamento della somma prevista dall'art. 12-bis, co. 2 del D.lgs. 28/2010, poiché la parte ingiustificatamente assente non si è nemmeno costituita in pagina 4 di 5 giudizio. Di conseguenza, difettano altresì i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di cui al co. 3 della predetta disposizione, poiché la prescritta condanna è possibile expresis verbis soltanto “Nei casi di cui al comma 2”.
Infine, non possono essere addebitate al convenuto le spese relative alla fase stragiudiziale, in assenza della domanda di parte ricorrente.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo, considerati i parametri previsti dal D.M. n. 147/22, attribuita alla causa un valore indeterminabile di complessità bassa, con applicazione dei valori minimi per le quattro fasi alla luce della natura pressochè documentale della causa, della assenza di questioni di particolare complessità e della mancata costituzione del resistente, il quale, tuttavia, ha reso necessario con la propria condotta il ricorso all'autorità giudiziaria.
Trattasi di sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2648 cc, rientrando nel compendio ereditario almeno un bene immobile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'accettazione ex art. 485, co. 2 c.c. da parte di (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], dell'eredità della madre , nata a C.F._1 Persona_1
NE (UD) il 02/08/1933 e deceduta in Garbagnate IL (MI);
2) sentenza soggetta a trascrizione ex art.2648 c.c..
3) condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 8.393,98 a titolo di oneri condominiali relativi all'immobile sopra individuato, scaduti e non ancora pagati;
4) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre spese (contributo unificato), rimborso forfetario per spese generali al 15%, nonché IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
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