TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/10/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DI DA RT Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3325/2025, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 316, 337 bis, 337 ter c.c.., con ricorso depositato in data 23/05/2025, da
) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. KHAMLICHI MIRIAM come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. SAMBUGARO ANNA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti all'udienza del 9 ottobre 2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Affido esclusivo dei figli minori , e ad entrambi alla madre, Per_1 Per_2 Per_3 Pt_2
, con residenza anagrafica a Albaredo D'Adige (VR) in via Michellorie n. 19, e, quindi, con
[...] collocazione prevalente dei minori presso la stessa;
la madre potrà altresì procedere autonomamente anche alla richiesta di cambio residenza e collocazione dei minori, presso la nonna materna degli stessi (trasferimento cui il padre non si oppone); potrà altresì procedere autonomamente all'iscrizione scolastica dei figli, come indicato in ricorso (iscrizione cui il padre non si oppone). Si precisa altresì che la madre potrà procedere in via autonoma anche a richiedere il rilascio per i minori dei documenti validi per l'espatrio;
2. Per quanto riguarda il calendario delle visite paterne, e dunque i tempi di permanenza dei minori con il papà, le stesse verranno concordate di volta in volta tra i genitori, sentita anche la volontà della figlia più grande , se del caso con l'intermediazione di eventuali familiari a ciò disponibili;
in Per_1 caso di difficoltà, le parti hanno la possibilità di rivolgersi in autonomia ai Servizi Sociali competenti per territorio per agevolare – laddove sia nell'interesse preminente dei minori – la ripresa delle frequentazioni;
3. Quanto al concorso per il mantenimento ordinario dei figli , e , le parti Per_1 Per_2 Per_3 concordano che il signor a decorrere dal mese dell'avvenuto deposito del presente ricorso, CP_1 provvederà a corrispondere l'importo di € 200,00 per ogni figlio per un totale di € 600,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ivi provvedendovi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o ricarica Postepay alle coordinate che la signora comunicherà Pt_1 tramite i rispettivi legali al signor CP_1
4. Il signor ontribuirà altresì nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie sostenute dalla CP_1 signora nell'interesse dei loro figli, dietro semplice presentazione del documento fiscale Pt_1 comprovante la relativa spesa, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale il cui contenuto le parti dichiarano espressamente di conoscere e condividere:
I) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: costi per il trasporto pubblico;
II) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: corsi di pagina 2 di 4 recupero e lezioni private;
III) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
IV) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: viaggi e vacanze senza i genitori;
-quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II e IV (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
-siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
5. assegnarsi alla sig.ra la misura di sostegno alle famiglie, denominata Assegno Unico, già Pt_1 richiesta e percepita, nella misura del 100% esclusivamente dalla signora quale Parte_1 madre collocataria dei minori.
Spese di lite compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
visto il ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 23/05/2025 da Parte_1 vista la costituzione di del 07/10/2025; CP_1 rilevato che dalla relazione tra le parti sono nati i figli minori nata il [...], Persona_4 [...]
nato il [...], che frequenta e , nato il [...], Per_5 Persona_6 dato atto che nel ricorso introduttivo la sig.ra aveva rappresentato la sussistenza, in capo al Pt_1 resistente, di condotte pregiudizievoli per l'equilibrio familiare, quali abuso di alcool, uso di sostanze stupefacenti e gioco d'azzardo, nonché la pendenza di procedimenti penali a suo carico, chiedendo pertanto l'affidamento esclusivo dei figli minori;
pagina 3 di 4
considerato che
, in sede di udienza, le parti hanno raggiunto un accordo che prevede l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, nonché la regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione del padre;
osservato che le condotte allegate dalla ricorrente risultano formulate in termini generici e non supportate da idonea documentazione, né sono emersi elementi tali da giustificare un approfondimento istruttorio ulteriore, e che comunque il resistente non si è opposto alla richiesta di affidamento esclusivo alla madre, misura che appare di per sé tutelante, e ha mostrato disponibilità a mantenere rapporti continuativi con i figli nel rispetto delle loro esigenze e con il consenso della ricorrente;
ritenuto pertanto che l'accordo raggiunto risponda all'interesse morale e materiale dei minori ai sensi dell'art. 337-ter c.c., garantendo la stabilità del loro contesto di vita e la continuità affettiva con entrambi i genitori;
ritenuto che
l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento dei figli minori, alle condizioni di affidamento degli stessi ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiedono con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi dei minori;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto dei minori;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
- Dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento dei figli minori recependo l'accordo raggiunto all'udienza del 9 ottobre 2025 da intendersi qui integralmente richiamato, prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti.
- Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
La Presidente est.
DI DA RT
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DI DA RT Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3325/2025, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 316, 337 bis, 337 ter c.c.., con ricorso depositato in data 23/05/2025, da
) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. KHAMLICHI MIRIAM come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. SAMBUGARO ANNA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti all'udienza del 9 ottobre 2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Affido esclusivo dei figli minori , e ad entrambi alla madre, Per_1 Per_2 Per_3 Pt_2
, con residenza anagrafica a Albaredo D'Adige (VR) in via Michellorie n. 19, e, quindi, con
[...] collocazione prevalente dei minori presso la stessa;
la madre potrà altresì procedere autonomamente anche alla richiesta di cambio residenza e collocazione dei minori, presso la nonna materna degli stessi (trasferimento cui il padre non si oppone); potrà altresì procedere autonomamente all'iscrizione scolastica dei figli, come indicato in ricorso (iscrizione cui il padre non si oppone). Si precisa altresì che la madre potrà procedere in via autonoma anche a richiedere il rilascio per i minori dei documenti validi per l'espatrio;
2. Per quanto riguarda il calendario delle visite paterne, e dunque i tempi di permanenza dei minori con il papà, le stesse verranno concordate di volta in volta tra i genitori, sentita anche la volontà della figlia più grande , se del caso con l'intermediazione di eventuali familiari a ciò disponibili;
in Per_1 caso di difficoltà, le parti hanno la possibilità di rivolgersi in autonomia ai Servizi Sociali competenti per territorio per agevolare – laddove sia nell'interesse preminente dei minori – la ripresa delle frequentazioni;
3. Quanto al concorso per il mantenimento ordinario dei figli , e , le parti Per_1 Per_2 Per_3 concordano che il signor a decorrere dal mese dell'avvenuto deposito del presente ricorso, CP_1 provvederà a corrispondere l'importo di € 200,00 per ogni figlio per un totale di € 600,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ivi provvedendovi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o ricarica Postepay alle coordinate che la signora comunicherà Pt_1 tramite i rispettivi legali al signor CP_1
4. Il signor ontribuirà altresì nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie sostenute dalla CP_1 signora nell'interesse dei loro figli, dietro semplice presentazione del documento fiscale Pt_1 comprovante la relativa spesa, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale il cui contenuto le parti dichiarano espressamente di conoscere e condividere:
I) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: costi per il trasporto pubblico;
II) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: corsi di pagina 2 di 4 recupero e lezioni private;
III) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
IV) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: viaggi e vacanze senza i genitori;
-quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II e IV (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
-siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
5. assegnarsi alla sig.ra la misura di sostegno alle famiglie, denominata Assegno Unico, già Pt_1 richiesta e percepita, nella misura del 100% esclusivamente dalla signora quale Parte_1 madre collocataria dei minori.
Spese di lite compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
visto il ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 23/05/2025 da Parte_1 vista la costituzione di del 07/10/2025; CP_1 rilevato che dalla relazione tra le parti sono nati i figli minori nata il [...], Persona_4 [...]
nato il [...], che frequenta e , nato il [...], Per_5 Persona_6 dato atto che nel ricorso introduttivo la sig.ra aveva rappresentato la sussistenza, in capo al Pt_1 resistente, di condotte pregiudizievoli per l'equilibrio familiare, quali abuso di alcool, uso di sostanze stupefacenti e gioco d'azzardo, nonché la pendenza di procedimenti penali a suo carico, chiedendo pertanto l'affidamento esclusivo dei figli minori;
pagina 3 di 4
considerato che
, in sede di udienza, le parti hanno raggiunto un accordo che prevede l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, nonché la regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione del padre;
osservato che le condotte allegate dalla ricorrente risultano formulate in termini generici e non supportate da idonea documentazione, né sono emersi elementi tali da giustificare un approfondimento istruttorio ulteriore, e che comunque il resistente non si è opposto alla richiesta di affidamento esclusivo alla madre, misura che appare di per sé tutelante, e ha mostrato disponibilità a mantenere rapporti continuativi con i figli nel rispetto delle loro esigenze e con il consenso della ricorrente;
ritenuto pertanto che l'accordo raggiunto risponda all'interesse morale e materiale dei minori ai sensi dell'art. 337-ter c.c., garantendo la stabilità del loro contesto di vita e la continuità affettiva con entrambi i genitori;
ritenuto che
l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento dei figli minori, alle condizioni di affidamento degli stessi ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiedono con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi dei minori;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto dei minori;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
- Dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento dei figli minori recependo l'accordo raggiunto all'udienza del 9 ottobre 2025 da intendersi qui integralmente richiamato, prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti.
- Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
La Presidente est.
DI DA RT
pagina 4 di 4