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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - Sezione Lavoro - in persona del Giudice designato, Dott.ssa
Fabrizia Di Palma, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 4725/2024 Sezione Lavoro avente ad oggetto l' invalidità civile
TRA
(nato a [...] in data [...]; c.f. Parte_1
; (nata a [...] il [...]; c.f. CodiceFiscale_1 Controparte_1
) – nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2
sul minore (nato ad [...] in data [...]; c.f. Persona_1
) – rapp.ti e difesi, come in atti, dall' Avv.to Artico Giuseppe Ivan C.F._3
presso cui elettivamente domiciliano
(RICORRENTI)
E
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall' CP_2
Avv.to Oliva Anna, elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to in Nola (Avvocatura
CP_2
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.07.2024, le parti istanti n.q. hanno introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 2194/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (condizione di disabilità ex l. 104/1992, art. 3, co. 3).
Si è costituito l' contestando le conclusioni delle parti avverse - con riferimento CP_2
alla specificità dei motivi di opposizione e al merito della pretesa. Va rilevato, innanzitutto, che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
Si rammenta che il comma 6 dell' art. 445 bis c.p.c. prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalle parti ricorrenti n.q. rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di questo Giudicante, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Tanto chiarito, la domanda è inammissibile.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell' intento di deflazionare l' enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del c.t.u. relative alla fase di a.t.p., senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene, invece, necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell' operato del c.t.u..
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell' a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., appare evidente che la specificità dei motivi serva, anzitutto, ad individuare le statuizioni impugnate e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione - pur sommaria, ma chiara - delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., esaurisce l' obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di a.t.p..
Nel caso di specie, le parti opponenti n.q. formulano contestazioni estremamente generiche in quanto si limitano a sostenere che:
a) il giudizio medico-legale sia contraddittorio;
b) sia stata sottostimata la bicuspidia aortica;
c) non siano state approfondite le conseguenze della obesità in un soggetto di 11 anni con patologia cardiaca;
d) sia intervenuto un aggravamento del quadro clinico del minore (peraltro, senza specificare null' altro in merito).
Invero, le parti opponenti n.q. hanno omesso di individuare specifiche censure alla consulenza tecnica, non evidenziando contenuti scientificamente errati della perizia.
In effetti, le censure alla C.T.U. non sono altro che il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. disposta in precedenza, assolutamente conforme alle risultanze dell' esame obiettivo.
Si rileva che le parti istanti n.q. hanno prodotto, nella presente fase, svariate certificazioni mediche omettendo di specificarne, sul piano medico-legale, la rilevanza (cfr. certificati medici allegati al ricorso di opposizione e depositati il 14.07.24). Peraltro, alcuni di essi
(cfr. cert. med. del 17.05.16; del 24.08.16; del 26.03.19 e del 29.10.21) risultano essere antecedenti all' accesso peritale e, pertanto, già valutati dal C.T.U. nominato in sede di a.t.p.. (cfr. “Indagini diagnostiche” a pag. 7 della C.T.U. in cui viene riportata la documentazione medica allegata al fascicolo e valutata dal c.t.u.).
Occorre precisare che è principio consolidato quello per cui l' obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti (peraltro, come già rilevato, nemmeno dedotti,) o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell' art. 149 disp. att. cod. proc. civ. – l' omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata – presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che la parte – tenuta a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità – abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o delle nuove infermità, e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l' eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l' art. 149 d.a. c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/2019), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato
(Cass.11908/2021; Cass.18153/2016; Cass. C21151/2010) che la violazione dell' art. 149
d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stata dedotta e provata l' esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373/2023).
Diversamente opinando (ritenendo, cioè, che il giudice debba d' ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell' istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d' ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l' effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, che è alla base dell' introduzione del sistema delineato dall' art. 445 bis c.p.c. (Cass. n.
30869/2019).
Appare evidente, dunque, come l' intero ricorso di opposizione si riduca a contestazioni puramente generiche ed apodittiche, non deducendo alcuna specifica argomentazione medico-legale che contraddica i risultati a cui è giunto l' ausiliario del giudice e da cui si evincerebbe la non correttezza della perizia.
Il ricorso, dunque, difetta dei citati presupposti di ammissibilità previsti dall' art. 445 bis,
c.p.c..
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta nel giudizio avente ad oggetto a.t.p.,
e condivisibilmente con essa, si può affermare che nel caso de quo non sussistono i requisiti sanitari per la concessione della condizione di disabilità ex l. 104/1992, art. 3, co.3.
Le parti opponenti n.q. vanno tenute indenni dal pagamento delle spese di lite, sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione, ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c., essendovi, in atti, valida dichiarazione sottoscritta da una delle suddette parti.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara le parti opponenti n.q. non tenute alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' CP_2
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Così deciso in Nola, il 8.7.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma