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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/08/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 5649 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE
DOTT. Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 03/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi da Avv. Alessandro Rossignoli, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 27/09/1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VIGASIO al Num.
18 - PARTE II - SERIE A - ANNO1997 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Atteso che i ricorrenti hanno già compiutamente definito i loro rapporti di natura patrimoniale, essendo economicamente autosufficienti, non viene qui reciprocamente richiesta alcuna attribuzione patrimoniale personale. Entrambi i ricorrenti quindi nulla avranno reciprocamente a pretendere, per qualsivoglia causa dedotta o deducibile, derivante dal pregresso rapporto di coniugio. 3) Avuto riguardo alle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, con effetto dal mese di febbraio 2025, il sig. verserà direttamente in favore della figlia Parte_2 Persona_1
studentessa universitaria economicamente non autosufficiente, il contributo di mantenimento mensile di €uro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), da darsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico c/o iban [...] - Banco BPM spa, contributo che, a far data dal febbraio 2026, sarà quindi aggiornato automaticamente di anno in anno in misura pari al 100% degli indici ISTAT.
4) Le spese accessorie/straordinarie nell'interesse della figlia saranno poste a Persona_1
carico dei sigg. e nella misura del 50% cad., come da seguente Parte_1 Parte_2
protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona:
I) Spese Mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante.
II) Spese Mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III) Spese Scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
IV) Spese Scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
V) Spese Extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa. I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della figlia , maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/08/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 5649 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE
DOTT. Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 03/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi da Avv. Alessandro Rossignoli, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 27/09/1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VIGASIO al Num.
18 - PARTE II - SERIE A - ANNO1997 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Atteso che i ricorrenti hanno già compiutamente definito i loro rapporti di natura patrimoniale, essendo economicamente autosufficienti, non viene qui reciprocamente richiesta alcuna attribuzione patrimoniale personale. Entrambi i ricorrenti quindi nulla avranno reciprocamente a pretendere, per qualsivoglia causa dedotta o deducibile, derivante dal pregresso rapporto di coniugio. 3) Avuto riguardo alle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, con effetto dal mese di febbraio 2025, il sig. verserà direttamente in favore della figlia Parte_2 Persona_1
studentessa universitaria economicamente non autosufficiente, il contributo di mantenimento mensile di €uro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), da darsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico c/o iban [...] - Banco BPM spa, contributo che, a far data dal febbraio 2026, sarà quindi aggiornato automaticamente di anno in anno in misura pari al 100% degli indici ISTAT.
4) Le spese accessorie/straordinarie nell'interesse della figlia saranno poste a Persona_1
carico dei sigg. e nella misura del 50% cad., come da seguente Parte_1 Parte_2
protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona:
I) Spese Mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante.
II) Spese Mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III) Spese Scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
IV) Spese Scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
V) Spese Extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa. I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della figlia , maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/08/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico