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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di BRESCIA
Sezione Prima CIVILE
Il presidente della I sezione civile, dott. Giuseppe Magnoli, delegato dal Capo dell'ufficio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione a decreto di liquidazione onorari per difesa imputato ammesso al patrocino a spese dello Stato (artt.84 e 170 DPR115/2002; art.15 d.lgs 150/2011; artt.281 decies e segg. cpc) iscritta al n. r.g. 1042/2024, promossa da:
avv. GIUSEPPE, in proprio Pt_1
Opponente contro
. Controparte_1
Opposto, contumace
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso come segue. accogliere il presente ricorso avverso provvedimento di errata quantificazione degli onorari del difensore d'ufficio (impugnazione solo relativa al quantum) ed emettere consequenzialmente , in favore dell'Avv. Giuseppe Caputo provvedimento di liquidazione degli onorari come da nota spese già depositata ( € 2111,33 + 15% e c.a.); in subordine , riprendendo fedelmente il calcolo effettuato dai giudici a quibus, liquidare la somma di € 1.229,948 oltre alle spese vive di € 76,00 (49+27) ed agli onorari maturati per il presente procedimento di opposizione che si indicano fin d'ora in (Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200): Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00 Fase decisionale valore medio: € 851,00 Tot. € 1.923,00 + 15% e c.a.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 L'avv. Giuseppe Caputo, difensore d'ufficio del signor nel procedimento Pt_2 di Cassazione proposto dal PG presso la corte d'appello di Brescia in riferimento ad un procedimento di primo grado svoltosi dinanzi al tribunale di Bergamo recante n.513/2023 rf n.1949/2023 rgnr, ha proposto opposizione avverso il decreto comunicatogli in data 8/11/2024, con il quale la Corte d'Appello di Brescia, accertata la qualità di imputato irreperibile di fatto, ha liquidato per l'attività professionale svolta, la somma di € 989,61 (€ 860,53 + 15% spese forf.)
L'opponente ha lamentato come erronea ed insufficiente la liquidazione: perché non andava computata la decurtazione del 30% (violazione art.12, comma II, DM n.55/2014; per violazione dei minimi tariffari (violazione articolo 4, comma 1 e 12 DM 55/2014) per irrisorietà della liquidazione e contrasto con la legge sull'equo compenso (articoli
1 e segg. legge n.49/2023.
***
Il , pur se regolarmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_2 costituito, rimanendo contumace.
***
Il decreto di liquidazione è stato notificato all'odierno opponente in data 8/11/2024; il ricorso in opposizione è stato depositato nella cancelleria di questa corte in data 12/11/2024, e quindi entro il termine di 30 giorni di cui al combinato disposto degli articoli 84 e 170 DPR 115/2002 (cfr Cass.1369/2023, 27418/2017, 20478/2017, con riferimento all'analogo procedimento relativo all'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al CTU) e deve pertanto ritenersi tempestivo.
***
E' corretta l'individuazione quale legittimato passivo del : Controparte_1
<posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012).
***
Il ricorrente ha formulato la seguente istanza di liquidazione: tabelle 2022 (DM n,147 del 13 agosto 2022); competenza: corte di cassazione: fase studio della controversia € 473,00, fase introduttiva del giudizio € 1.323,00, pagina 2 di 4 fase decisionale €.1371,00, per un totale parziale (compenso tabellare) di € 3.167,00,00, somma diminuita di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/2002, ottenendosi una cifra finale di € 2.111,33 oltre alle spese forfettarie generali, al 15%, ed oltre ad accessori di legge (IVA e CPA).
La richiesta di liquidazione è stata effettuata secondo tariffa al valore minimo, con corretta riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/2002.
***
La corte d'appello, applicati i parametri di cui all'art.12 DM n.147/2022 della natura, complessità e gravità del procedimento, del pregio dell'opera prestata, del numero degli atti e documenti da esaminare, ha liquidato al difensore: per la fase di studio: € 473,00; per la fase decisionale € 1.371,00 per un totale di € 1.844,00 con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
(art.12 comma 2), per un totale di € 1.290,80 con ulteriore riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio (art.106 bis dpr 115/02 con aggiunta di € 129,08 per spese generali (15% su compenso totale), per un totale di € 989,61 oltre iva e cpa
***
L'opposizione è fondata con riferimento a tutti i profili di doglianza sollevati;
non è infatti pertinente il richiamo alla disciplina di cui all'art.12, comma I, DM n.55/2014, relativo a procedimento con difesa di più soggetti (difesa cumulativa), qui non ricorrente, né è ammessa la liquidazione del compenso in misura inferiore ai minimi tariffari (art. 4 comma 1 e art.12 DM 55/2014 (Cass, 9815/2023), risultandone una liquidazione irrisoria ed in contrasto con la legge sull'equo compenso (articoli 1 e segg. legge 49/2023).
All'avvocato ricorrente va pertanto liquidato un compenso in conformità alla sua richiesta di liquidazione, predisposta sulla base dei minimi tabellari e con riduzione ex art.106 bis dpr 115/2002
***
Atteso l'accoglimento del ricorso in opposizione, va disposta la condanna del
, soccombente, alla rifusione in favore dell'opponente delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi €.494,00 per compenso professionale tabellare, liquidato sulla base delle tabelle 2022 (DM n.147 del 13/08/2022, valore della causa: da €.1.100,00 ad € 5.200,00, valori medi), in € 1.923,00 di cui €.536,00 per fase di studio della controversia, €.536,00 per fase introduttiva del giudizio ed pagina 3 di 4 €.851,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre a rimborso anticipazioni, ove effettuate e documentate.
P.Q.M.
Il presidente della prima sezione civile, delegato dal Capo dell'Ufficio (Corte d'Appello di Brescia), definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione accerta il diritto dell'opponente avv. Giuseppe Caputo alla liquidazione a carico del del compenso per Controparte_2 l'attività defensionale di cui al ricorso in misura pari ad € 2.111,33 oltre alle spese forfettarie generali, al 15%, ed oltre ad accessori di legge (IVA e CPA); condanna il a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate Controparte_2 come in parte motiva.
Brescia, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Mario Magnoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di BRESCIA
Sezione Prima CIVILE
Il presidente della I sezione civile, dott. Giuseppe Magnoli, delegato dal Capo dell'ufficio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione a decreto di liquidazione onorari per difesa imputato ammesso al patrocino a spese dello Stato (artt.84 e 170 DPR115/2002; art.15 d.lgs 150/2011; artt.281 decies e segg. cpc) iscritta al n. r.g. 1042/2024, promossa da:
avv. GIUSEPPE, in proprio Pt_1
Opponente contro
. Controparte_1
Opposto, contumace
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso come segue. accogliere il presente ricorso avverso provvedimento di errata quantificazione degli onorari del difensore d'ufficio (impugnazione solo relativa al quantum) ed emettere consequenzialmente , in favore dell'Avv. Giuseppe Caputo provvedimento di liquidazione degli onorari come da nota spese già depositata ( € 2111,33 + 15% e c.a.); in subordine , riprendendo fedelmente il calcolo effettuato dai giudici a quibus, liquidare la somma di € 1.229,948 oltre alle spese vive di € 76,00 (49+27) ed agli onorari maturati per il presente procedimento di opposizione che si indicano fin d'ora in (Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200): Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00 Fase decisionale valore medio: € 851,00 Tot. € 1.923,00 + 15% e c.a.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 L'avv. Giuseppe Caputo, difensore d'ufficio del signor nel procedimento Pt_2 di Cassazione proposto dal PG presso la corte d'appello di Brescia in riferimento ad un procedimento di primo grado svoltosi dinanzi al tribunale di Bergamo recante n.513/2023 rf n.1949/2023 rgnr, ha proposto opposizione avverso il decreto comunicatogli in data 8/11/2024, con il quale la Corte d'Appello di Brescia, accertata la qualità di imputato irreperibile di fatto, ha liquidato per l'attività professionale svolta, la somma di € 989,61 (€ 860,53 + 15% spese forf.)
L'opponente ha lamentato come erronea ed insufficiente la liquidazione: perché non andava computata la decurtazione del 30% (violazione art.12, comma II, DM n.55/2014; per violazione dei minimi tariffari (violazione articolo 4, comma 1 e 12 DM 55/2014) per irrisorietà della liquidazione e contrasto con la legge sull'equo compenso (articoli
1 e segg. legge n.49/2023.
***
Il , pur se regolarmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_2 costituito, rimanendo contumace.
***
Il decreto di liquidazione è stato notificato all'odierno opponente in data 8/11/2024; il ricorso in opposizione è stato depositato nella cancelleria di questa corte in data 12/11/2024, e quindi entro il termine di 30 giorni di cui al combinato disposto degli articoli 84 e 170 DPR 115/2002 (cfr Cass.1369/2023, 27418/2017, 20478/2017, con riferimento all'analogo procedimento relativo all'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al CTU) e deve pertanto ritenersi tempestivo.
***
E' corretta l'individuazione quale legittimato passivo del : Controparte_1
<posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012).
***
Il ricorrente ha formulato la seguente istanza di liquidazione: tabelle 2022 (DM n,147 del 13 agosto 2022); competenza: corte di cassazione: fase studio della controversia € 473,00, fase introduttiva del giudizio € 1.323,00, pagina 2 di 4 fase decisionale €.1371,00, per un totale parziale (compenso tabellare) di € 3.167,00,00, somma diminuita di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/2002, ottenendosi una cifra finale di € 2.111,33 oltre alle spese forfettarie generali, al 15%, ed oltre ad accessori di legge (IVA e CPA).
La richiesta di liquidazione è stata effettuata secondo tariffa al valore minimo, con corretta riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/2002.
***
La corte d'appello, applicati i parametri di cui all'art.12 DM n.147/2022 della natura, complessità e gravità del procedimento, del pregio dell'opera prestata, del numero degli atti e documenti da esaminare, ha liquidato al difensore: per la fase di studio: € 473,00; per la fase decisionale € 1.371,00 per un totale di € 1.844,00 con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
(art.12 comma 2), per un totale di € 1.290,80 con ulteriore riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio (art.106 bis dpr 115/02 con aggiunta di € 129,08 per spese generali (15% su compenso totale), per un totale di € 989,61 oltre iva e cpa
***
L'opposizione è fondata con riferimento a tutti i profili di doglianza sollevati;
non è infatti pertinente il richiamo alla disciplina di cui all'art.12, comma I, DM n.55/2014, relativo a procedimento con difesa di più soggetti (difesa cumulativa), qui non ricorrente, né è ammessa la liquidazione del compenso in misura inferiore ai minimi tariffari (art. 4 comma 1 e art.12 DM 55/2014 (Cass, 9815/2023), risultandone una liquidazione irrisoria ed in contrasto con la legge sull'equo compenso (articoli 1 e segg. legge 49/2023).
All'avvocato ricorrente va pertanto liquidato un compenso in conformità alla sua richiesta di liquidazione, predisposta sulla base dei minimi tabellari e con riduzione ex art.106 bis dpr 115/2002
***
Atteso l'accoglimento del ricorso in opposizione, va disposta la condanna del
, soccombente, alla rifusione in favore dell'opponente delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi €.494,00 per compenso professionale tabellare, liquidato sulla base delle tabelle 2022 (DM n.147 del 13/08/2022, valore della causa: da €.1.100,00 ad € 5.200,00, valori medi), in € 1.923,00 di cui €.536,00 per fase di studio della controversia, €.536,00 per fase introduttiva del giudizio ed pagina 3 di 4 €.851,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre a rimborso anticipazioni, ove effettuate e documentate.
P.Q.M.
Il presidente della prima sezione civile, delegato dal Capo dell'Ufficio (Corte d'Appello di Brescia), definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione accerta il diritto dell'opponente avv. Giuseppe Caputo alla liquidazione a carico del del compenso per Controparte_2 l'attività defensionale di cui al ricorso in misura pari ad € 2.111,33 oltre alle spese forfettarie generali, al 15%, ed oltre ad accessori di legge (IVA e CPA); condanna il a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate Controparte_2 come in parte motiva.
Brescia, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Mario Magnoli
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