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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 304/2025 tra
AVV. in proprio C.F. Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
CP_1
Resistente contumace
Controparte_2
Resistente contumace
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 9,24 innanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto del 30 gennaio 2025.
Il Giudice,
letti gli atti e le note n sostituzione di udienza;
rilevato che il ricorso ed il pedissequo decreto veniva notificato all'Ing. a mezzo pec CP_1 all'indirizzo di posta elettronica in data 4 febbraio 2025 e all'Avvocatura di Stato per Email_1 conto del a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica Controparte_2
e che l'avvocato ha dichiarato di aver tratto gli indirizzi di posta PEC dal Email_2 registro pubblico
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di e CP_1 Controparte_2
Il Giudice pronuncia pagina 1 di 2 SENTENZA
Dando lettura della motivazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 l'avv. impugnava ai sensi degli artt. 84 e Parte_1
170 DPR n.115/2002 e 15 decreto legislativo n.150/2011 il decreto di liquidazione del compenso del Tribunale del 16 gennaio 2025, con il quale nel processo esecutivo immobiliare iscritto al n.95/22 veniva accordato al CTU
Ing. l'importo di euro 670,00, oltre accessori, a seguito della richiesta dello stesso CTU in data 1 CP_1 dicembre 2024.
L'opposizione viene accolta e per l'effetto il decreto di liquidazione impugnato deve essere annullato.
Nella richiesta di liquidazione del CTU del 1 dicembre 2024, che ha dato luogo al decreto di liquidazione impugnato, il CTU Ing. non ha citato la precedente liquidazione del compenso operata con decreto CP_1 del 17 aprile 2023 con il quale al CTU erano state liquidate le somme dovute nella misura di euro 1.942,32 per onorari, euro 352,02 per spese imponibili ed euro 183,48 per spese non imponibili IVA ed era stato accordato l'acconto di euro 430,00 per onorari.
L'omessa indicazione ha determinato una nullità del secondo decreto di liquidazione del compenso del 16 gennaio 2025 perché il compenso era già stato liquidato in via definitiva, con provvedimento non impugnato dal
CTU.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite in quanto i resistenti sono rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv.
contro
ING: Parte_1
e , respinta ogni diversa deduzione ed eccezione, così CP_1 Controparte_2 provvede:
annulla il decreto di liquidazione del compenso del Tribunale del 16 gennaio 2025 del Tribunale nel processo esecutivo immobiliare n. 95/22;
compensa tra le parti le spese processuali.
Livorno, 11 giugno 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 304/2025 tra
AVV. in proprio C.F. Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
CP_1
Resistente contumace
Controparte_2
Resistente contumace
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 9,24 innanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto del 30 gennaio 2025.
Il Giudice,
letti gli atti e le note n sostituzione di udienza;
rilevato che il ricorso ed il pedissequo decreto veniva notificato all'Ing. a mezzo pec CP_1 all'indirizzo di posta elettronica in data 4 febbraio 2025 e all'Avvocatura di Stato per Email_1 conto del a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica Controparte_2
e che l'avvocato ha dichiarato di aver tratto gli indirizzi di posta PEC dal Email_2 registro pubblico
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di e CP_1 Controparte_2
Il Giudice pronuncia pagina 1 di 2 SENTENZA
Dando lettura della motivazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 l'avv. impugnava ai sensi degli artt. 84 e Parte_1
170 DPR n.115/2002 e 15 decreto legislativo n.150/2011 il decreto di liquidazione del compenso del Tribunale del 16 gennaio 2025, con il quale nel processo esecutivo immobiliare iscritto al n.95/22 veniva accordato al CTU
Ing. l'importo di euro 670,00, oltre accessori, a seguito della richiesta dello stesso CTU in data 1 CP_1 dicembre 2024.
L'opposizione viene accolta e per l'effetto il decreto di liquidazione impugnato deve essere annullato.
Nella richiesta di liquidazione del CTU del 1 dicembre 2024, che ha dato luogo al decreto di liquidazione impugnato, il CTU Ing. non ha citato la precedente liquidazione del compenso operata con decreto CP_1 del 17 aprile 2023 con il quale al CTU erano state liquidate le somme dovute nella misura di euro 1.942,32 per onorari, euro 352,02 per spese imponibili ed euro 183,48 per spese non imponibili IVA ed era stato accordato l'acconto di euro 430,00 per onorari.
L'omessa indicazione ha determinato una nullità del secondo decreto di liquidazione del compenso del 16 gennaio 2025 perché il compenso era già stato liquidato in via definitiva, con provvedimento non impugnato dal
CTU.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite in quanto i resistenti sono rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv.
contro
ING: Parte_1
e , respinta ogni diversa deduzione ed eccezione, così CP_1 Controparte_2 provvede:
annulla il decreto di liquidazione del compenso del Tribunale del 16 gennaio 2025 del Tribunale nel processo esecutivo immobiliare n. 95/22;
compensa tra le parti le spese processuali.
Livorno, 11 giugno 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 2 di 2