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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2567/2023
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, a scioglimento della riserva presa all'udienza virtuale del 26 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 2567/2023 rg promosso da:
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Ramona Deseira, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via Mola Vecchia nr. 4…………Appellante
Contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Iafrate, ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isola del Liri (FR), via Roma n. 62….……....Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 26 marzo 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sora, Controparte_1 Parte_1
sostenendo di aver subito un danno di natura non patrimoniale derivante dalla condotta illecita di quest'ultima consistita nell'invio di una missiva indirizzata ad un soggetto terzo e contenente affermazioni diffamatorie relative allo stesso A sostegno della domanda ha affermato che, CP_1
dopo aver sporto querela contro ignoti, dalle investigazioni delle Autorità incaricate era emerso, tra pagina 1 di 6 l'atro, che: - la raccomandata era stata spedita alle ore 09:07 del 02.01.2020 dall'Ufficio Postale di
Castelliri; - dall'esame delle telecamere dell'Ufficio Postale emergeva che in quell'orario veniva lavorata un'unica raccomandata consegnata da una donna di circa 50 anni, che veniva identificata dai
Carabinieri nella persona di;
- che, quest'ultima, escussa a S.I.T. ammetteva di essere la Parte_1
donna individuata dalle telecamere e l'esame veniva interrotto ai sensi dell'art. 63 c.p.p. Ha concluso chiedendo: “
1. Dichiararsi la convenuta responsabile della diffamazione nei confronti di CP_1
contenuta nella nota raccomandata a.r. dalla stessa inviata il 2.01.2020 dall'Ufficio Postale
[...]
di Castelliri diretta al Sig. e di cui alla premessa e, per l'effetto, condannarla ai sensi Persona_1
dell'art. 2059 c.c., dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 185 c.p. a corrispondere all'attore per i danni morali,
all'immagine e alla vita di relazione da lui subiti, la somma di Euro 5.000,00 a titolo risarcitorio, in
via equitativa.
2. Vittoria di spese e competenze professionali”. Si è costituita in giudizio la convenuta che ha concluso chiedendo:
1.in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della Parte_1
domanda attorea per i motivi di cui in narrativa;
2. ancora in via preliminare, dichiarare la nullità
dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3 e 164, comma 4, c.p.c.; 3. in via principale e nel
merito, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché
sfornite di prova”. Con sentenza n.66/2023, pubblicata il 23.06.2023, il Giudice di Pace di Sora ha accolto la domanda attorea e a condannando al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 2.500,00 liquidata in via equitativa, oltre alla corresponsione degli interessi
[...]
al tasso legale dal dì della domanda e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.390,00, di cui € 1.265,00 per compenso professionale ed € 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Contro tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 23.08.2023, ha proposto appello Pt_1
sull'assunto che il Giudice di primo grado avesse errato nel ritenere provata la condotta illecita
[...]
alla medesima ascritta, nonostante l'assoluta carenza di elementi probatori certi, univoci e non contraddittori e ha concluso chiedendo: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti
pagina 2 di 6 dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 66/2023 (cron.
403/2023 - Rep. 25/2023), resa dal Giudice di Pace di Sora, in persona del Dott. Giuseppe Verrelli,
all'esito del giudizio recante R.G. n. 263/2022, depositata il 23.06.2023 e comunicata a mezzo pec
dalla cancelleria in data 5.07.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che
qui si riportano: “in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in
quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova. Il tutto con vittoria di spese e compensi
ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da liquidarsi in favore
del sottoscritto procuratore antistatario" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze
sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace di Sora per tutti i motivi meglio esposti nel presente
atto; - per l'effetto, condannare il Sig. (…), alla restituzione delle somme Controparte_1
corrisposte dalla Sig.ra in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi Parte_1
legali maturati e maturandi. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito contestando il gravame perché infondato e chiedendo la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 24 maggio 2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini ai sensi dell'art. 189 cpc e ha rinviato alla udienza in presenza del 26 marzo 2025, poi trasformata in udienza a trattazione scritta.
A scioglimento della riserva presa alla udienza del 26 marzo 2025 e letti gli scritti conclusionali e le note difensive depositate per la menzionata udienza, per questo Giudice l'appello non è fondato e deve esser rigettato.
Devono, preliminarmente, ritenersi utilizzabili le dichiarazioni a S.I.T. rese da nelle Parte_1
quali si riconosce a seguito della visione del filmato redatto nell'Ufficio postale di Castelliri il giorno e nella fascia oraria della spedizione della raccomandata, nonché le testimonianze rese dal dei Per_2
Carabinieri Vincenzo Alaia e dall' vertenti sul contenuto delle S.I.T. e sugli Controparte_2
pagina 3 di 6 atti di indagine compiuti nel procedimento penale in danno della . Questi ultimi hanno Pt_1
confermato espressamente che “la signora si è riconosciuta nel filmato che le abbiamo mostrato” ed hanno descritto con dovizia di particolari le risultanze del filmato e l'attività di indagine condotta per l'individuazione delle generalità della . Pt_1
Non può, in merito, ravvisarsi la prospettata violazione di norma costituzionale (art.24) per aver prodotto S.I.T. e per aver sentito gli agenti di P.G. sul contenuto delle stesse, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 63 c.p.p., non rileva nel giudizio civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili. Nel giudizio civile, difatti, il contraddittorio risulta comunque assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova per cui non può configurarsi, nella fattispecie, alcuna lesione del diritto di difesa della odierna appellante. Ancora, l'omessa produzione del filmato non può assurgere a carenza istruttoria avendo sul punto gli Ufficiali di P.G., in sede di esame testimoniale, confermato gli atti di indagine compiuti e, quindi, anche le risultanze de file video estrapolato dalla telecamera installata all'interno dell'Ufficio Postale. Tali risultanze, inoltre, sono riportate nella comunicazione della notizia di reato del
02.02.2020 a firma del Luogotenente dei Carabinieri di Isola del Liri, Vincenzo Alaia, documentazione assistita da fede privilegiata.
Circa la paventata erronea valutazione del primo Giudice per aver questi ritenuto ingiustificato il rifiuto della a rendere il deferito interrogatorio, si rileva che nella motivazione della sentenza Pt_1
gravata non c'è un collegamento automatico tra la mancata risposta all'interrogatorio formale e l'effetto della confessione, perché quel Giudice ha ritenuto come ammessi i fatti dedotti con il detto mezzo istruttorio solo dopo la valutazione degli altri elementi di prova acquisiti e unitamente agli stessi.
Accertata la condotta della (invio della raccomandata), il giudice di primo grado ha Pt_1
correttamente qualificato diffamatorio il contenuto della lettera riportandone in motivazione un estratto nel quale chiaramente è accusato di avere una relazione sessuale con la moglie del Controparte_1
pagina 4 di 6 destinatario, . La circostanza della conoscibilità del contenuto della lettera a più persone è Persona_3
stata accertata dal primo Giudice sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1
(figlia di , che ha riferito di aver letto la lettera recapitata presso la propria Controparte_1
abitazione) e dai colleghi del dipendenti del Comune di Isola del Liri, i quali hanno riferito CP_1
che delle vicende narrate nella lettera erano a conoscenza tutti i dipendenti (cfr. dichiarazioni del teste anch'esso destinatario della lettera), ma anche persone estranee al luogo di lavoro (cfr. Tes_2
dichiarazioni del teste ). La diffusione della lettera e del relativo contenuto offensivo, anche Tes_3
se non direttamente riconducibile alla , non esclude che quest'ultima - indirizzando la missiva Pt_1
alla Ditta di Autotrasporti del marito della dipendente , con la quale il Controparte_3 CP_1
avrebbe avuto una relazione sessuale e i riferimenti espressi ad altre persone - ha assunto su di sé il rischio che la comunicazione fosse nota a più persone. Non può, pertanto, essere accolta la domanda di riduzione del danno non potendosi ravvisare,
per questi motivi
, un concorso ad opera del CP_1
nella divulgazione del contenuto diffamatorio della missiva.
È indubbio che la condotta di abbia causato danni ingiusti all'onore, al decoro ed alla Parte_1
reputazione di . La liquidazione equitativa del danno è stata determinata nella misura Controparte_1
di € 2.500,00 con motivazione esente da vizi, avendo il primo Giudice accertato e valutato gli elementi utili, ritenuti congrui e proporzionali, rispetto all'offesa subita sia nel contesto lavorativo che nella vita familiare.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Il rigetto integrale dell'appello comporta la conferma delle spese processuali liquidate nella sentenza impugnata.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per fasi (studio, introduttiva e decisionale) secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con riferimento al valore dichiarato e accertato di € 2.500,00.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 - definitivamente pronunciando;
RIGETTA
l'appello e conferma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Sora n. 66/2023;
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali del grado in favore di , che si Parte_1 Controparte_1
liquidano nella misura di € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.p.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Cassino, 4 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, a scioglimento della riserva presa all'udienza virtuale del 26 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 2567/2023 rg promosso da:
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Ramona Deseira, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via Mola Vecchia nr. 4…………Appellante
Contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Iafrate, ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isola del Liri (FR), via Roma n. 62….……....Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 26 marzo 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sora, Controparte_1 Parte_1
sostenendo di aver subito un danno di natura non patrimoniale derivante dalla condotta illecita di quest'ultima consistita nell'invio di una missiva indirizzata ad un soggetto terzo e contenente affermazioni diffamatorie relative allo stesso A sostegno della domanda ha affermato che, CP_1
dopo aver sporto querela contro ignoti, dalle investigazioni delle Autorità incaricate era emerso, tra pagina 1 di 6 l'atro, che: - la raccomandata era stata spedita alle ore 09:07 del 02.01.2020 dall'Ufficio Postale di
Castelliri; - dall'esame delle telecamere dell'Ufficio Postale emergeva che in quell'orario veniva lavorata un'unica raccomandata consegnata da una donna di circa 50 anni, che veniva identificata dai
Carabinieri nella persona di;
- che, quest'ultima, escussa a S.I.T. ammetteva di essere la Parte_1
donna individuata dalle telecamere e l'esame veniva interrotto ai sensi dell'art. 63 c.p.p. Ha concluso chiedendo: “
1. Dichiararsi la convenuta responsabile della diffamazione nei confronti di CP_1
contenuta nella nota raccomandata a.r. dalla stessa inviata il 2.01.2020 dall'Ufficio Postale
[...]
di Castelliri diretta al Sig. e di cui alla premessa e, per l'effetto, condannarla ai sensi Persona_1
dell'art. 2059 c.c., dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 185 c.p. a corrispondere all'attore per i danni morali,
all'immagine e alla vita di relazione da lui subiti, la somma di Euro 5.000,00 a titolo risarcitorio, in
via equitativa.
2. Vittoria di spese e competenze professionali”. Si è costituita in giudizio la convenuta che ha concluso chiedendo:
1.in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della Parte_1
domanda attorea per i motivi di cui in narrativa;
2. ancora in via preliminare, dichiarare la nullità
dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3 e 164, comma 4, c.p.c.; 3. in via principale e nel
merito, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché
sfornite di prova”. Con sentenza n.66/2023, pubblicata il 23.06.2023, il Giudice di Pace di Sora ha accolto la domanda attorea e a condannando al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 2.500,00 liquidata in via equitativa, oltre alla corresponsione degli interessi
[...]
al tasso legale dal dì della domanda e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.390,00, di cui € 1.265,00 per compenso professionale ed € 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Contro tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 23.08.2023, ha proposto appello Pt_1
sull'assunto che il Giudice di primo grado avesse errato nel ritenere provata la condotta illecita
[...]
alla medesima ascritta, nonostante l'assoluta carenza di elementi probatori certi, univoci e non contraddittori e ha concluso chiedendo: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti
pagina 2 di 6 dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 66/2023 (cron.
403/2023 - Rep. 25/2023), resa dal Giudice di Pace di Sora, in persona del Dott. Giuseppe Verrelli,
all'esito del giudizio recante R.G. n. 263/2022, depositata il 23.06.2023 e comunicata a mezzo pec
dalla cancelleria in data 5.07.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che
qui si riportano: “in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in
quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova. Il tutto con vittoria di spese e compensi
ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da liquidarsi in favore
del sottoscritto procuratore antistatario" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze
sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace di Sora per tutti i motivi meglio esposti nel presente
atto; - per l'effetto, condannare il Sig. (…), alla restituzione delle somme Controparte_1
corrisposte dalla Sig.ra in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi Parte_1
legali maturati e maturandi. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito contestando il gravame perché infondato e chiedendo la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 24 maggio 2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini ai sensi dell'art. 189 cpc e ha rinviato alla udienza in presenza del 26 marzo 2025, poi trasformata in udienza a trattazione scritta.
A scioglimento della riserva presa alla udienza del 26 marzo 2025 e letti gli scritti conclusionali e le note difensive depositate per la menzionata udienza, per questo Giudice l'appello non è fondato e deve esser rigettato.
Devono, preliminarmente, ritenersi utilizzabili le dichiarazioni a S.I.T. rese da nelle Parte_1
quali si riconosce a seguito della visione del filmato redatto nell'Ufficio postale di Castelliri il giorno e nella fascia oraria della spedizione della raccomandata, nonché le testimonianze rese dal dei Per_2
Carabinieri Vincenzo Alaia e dall' vertenti sul contenuto delle S.I.T. e sugli Controparte_2
pagina 3 di 6 atti di indagine compiuti nel procedimento penale in danno della . Questi ultimi hanno Pt_1
confermato espressamente che “la signora si è riconosciuta nel filmato che le abbiamo mostrato” ed hanno descritto con dovizia di particolari le risultanze del filmato e l'attività di indagine condotta per l'individuazione delle generalità della . Pt_1
Non può, in merito, ravvisarsi la prospettata violazione di norma costituzionale (art.24) per aver prodotto S.I.T. e per aver sentito gli agenti di P.G. sul contenuto delle stesse, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 63 c.p.p., non rileva nel giudizio civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili. Nel giudizio civile, difatti, il contraddittorio risulta comunque assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova per cui non può configurarsi, nella fattispecie, alcuna lesione del diritto di difesa della odierna appellante. Ancora, l'omessa produzione del filmato non può assurgere a carenza istruttoria avendo sul punto gli Ufficiali di P.G., in sede di esame testimoniale, confermato gli atti di indagine compiuti e, quindi, anche le risultanze de file video estrapolato dalla telecamera installata all'interno dell'Ufficio Postale. Tali risultanze, inoltre, sono riportate nella comunicazione della notizia di reato del
02.02.2020 a firma del Luogotenente dei Carabinieri di Isola del Liri, Vincenzo Alaia, documentazione assistita da fede privilegiata.
Circa la paventata erronea valutazione del primo Giudice per aver questi ritenuto ingiustificato il rifiuto della a rendere il deferito interrogatorio, si rileva che nella motivazione della sentenza Pt_1
gravata non c'è un collegamento automatico tra la mancata risposta all'interrogatorio formale e l'effetto della confessione, perché quel Giudice ha ritenuto come ammessi i fatti dedotti con il detto mezzo istruttorio solo dopo la valutazione degli altri elementi di prova acquisiti e unitamente agli stessi.
Accertata la condotta della (invio della raccomandata), il giudice di primo grado ha Pt_1
correttamente qualificato diffamatorio il contenuto della lettera riportandone in motivazione un estratto nel quale chiaramente è accusato di avere una relazione sessuale con la moglie del Controparte_1
pagina 4 di 6 destinatario, . La circostanza della conoscibilità del contenuto della lettera a più persone è Persona_3
stata accertata dal primo Giudice sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1
(figlia di , che ha riferito di aver letto la lettera recapitata presso la propria Controparte_1
abitazione) e dai colleghi del dipendenti del Comune di Isola del Liri, i quali hanno riferito CP_1
che delle vicende narrate nella lettera erano a conoscenza tutti i dipendenti (cfr. dichiarazioni del teste anch'esso destinatario della lettera), ma anche persone estranee al luogo di lavoro (cfr. Tes_2
dichiarazioni del teste ). La diffusione della lettera e del relativo contenuto offensivo, anche Tes_3
se non direttamente riconducibile alla , non esclude che quest'ultima - indirizzando la missiva Pt_1
alla Ditta di Autotrasporti del marito della dipendente , con la quale il Controparte_3 CP_1
avrebbe avuto una relazione sessuale e i riferimenti espressi ad altre persone - ha assunto su di sé il rischio che la comunicazione fosse nota a più persone. Non può, pertanto, essere accolta la domanda di riduzione del danno non potendosi ravvisare,
per questi motivi
, un concorso ad opera del CP_1
nella divulgazione del contenuto diffamatorio della missiva.
È indubbio che la condotta di abbia causato danni ingiusti all'onore, al decoro ed alla Parte_1
reputazione di . La liquidazione equitativa del danno è stata determinata nella misura Controparte_1
di € 2.500,00 con motivazione esente da vizi, avendo il primo Giudice accertato e valutato gli elementi utili, ritenuti congrui e proporzionali, rispetto all'offesa subita sia nel contesto lavorativo che nella vita familiare.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Il rigetto integrale dell'appello comporta la conferma delle spese processuali liquidate nella sentenza impugnata.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per fasi (studio, introduttiva e decisionale) secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con riferimento al valore dichiarato e accertato di € 2.500,00.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 - definitivamente pronunciando;
RIGETTA
l'appello e conferma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Sora n. 66/2023;
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali del grado in favore di , che si Parte_1 Controparte_1
liquidano nella misura di € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.p.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Cassino, 4 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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