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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 844/2020
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 844/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 16.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA in persona del legale rappresentante p.t., P.iva: Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione P.IVA_1 in opposizione a precetto, dall'avv. Francesco MARRAFFA, c.f.:
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla C.F._1
Via Vincenzo De Rogata, n. 2;
- Opponente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., P.iva: , rappresentata e difesa, P.IVA_2 come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Quinto DE SANTIS, c.f.: , presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliata in Bastia Umbra (PG), alla Piazza Cavour, n. 18;
- Opposto -
1 * * * * * * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
* * * * * * * * * *
FATTO
La ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in Parte_1
data 3.03.2020 dalla in virtù della sentenza n. 67/2020 emessa Controparte_1
dal Giudice di Pace di Perugia.
Ha rilevato l'assenza nell'atto dell'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla notifica, della sottoscrizione e dell'avvertimento della possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità del precetto, previo accoglimento dell'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Con comparsa di costituzione depositata il 22.02.2021, la ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza dell'opposizione mettendo in evidenza la completezza del precetto in tutti gli elementi attraverso la produzione in giudizio dell'originale dell'atto stesso.
Ha segnalato, ad ogni modo, che la carenza delle indicazioni richiamate dall'opponente non sarebbe comunque motivo di nullità, semmai di mera irregolarità dell'atto.
All'udienza del 24.03.2022, in mancanza di richieste istruttorie delle parti, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.01.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno ribadito le argomentazioni difensive già esposte negli scritti precedenti ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
In particolare, la ha segnalato la difformità tra la copia del Parte_1 precetto notificata rispetto all'originale evidenziando l'assenza degli elementi essenziali previsti dall'art. 480 c.p.c. e, in particolare, la mancata determinazione specifica dell'ammontare del credito intimato, tutte carenze che renderebbero nullo l'atto.
La invece, ha sottolineato l'impossibilità per l'opponente di Controparte_1
contestare il mancato inserimento nella copia del precetto di due pagine presenti
2 nell'originale visto che entrambi gli atti sono stati sottoposti a verifiche e vidimazione presso l'ufficio postale in sede di spedizione.
Ha precisato, ad ogni modo, che le carenze prospettate nell'opposizione sarebbero comunque tali da non invalidare il precetto in quanto non lesive del diritto di difesa, trattandosi di mere irregolarità superate dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto proposta dalla è infondata per i motivi Parte_1
di seguito indicati.
Innanzitutto, occorre rilevare che l'opposta ha depositato in giudizio l'originale del precetto notificato attraverso cui si può riscontrare la completezza dell'atto, anche rispetto agli elementi ritenuti mancanti secondo le argomentazioni difensive dell'opponente.
Del resto, pure nella copia notificata sono presenti l'attestazione di conformità all'originale sottoscritta dal difensore della società in veste di Controparte_1 pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge, e l'apposizione del timbro presso l'ufficio postale al momento della spedizione del plico.
Dal canto suo, pertanto, l'opposta ha dimostrato che la notificazione dell'atto di precetto
è stata effettuata a seguito di verifica della conformità della copia all'originale.
Premesso ciò, le contestazioni formulate dall'opponente sulla mancanza di elementi essenziali del precetto possono comunque ritenersi superate.
L'atto di precetto è stato notificato unitamente alla sentenza n. 67/2020 del Giudice di
Pace di Perugia;
anche nella copia spedita alla società è Parte_1
allegato il titolo esecutivo, così come è presente la relata di notifica con la sottoscrizione del difensore della Parte_2
Dunque, oltre alla sottoscrizione che rende chiara la provenienza dell'atto, la notifica del precetto insieme al titolo esecutivo consente di individuare sia le parti, sia la pretesa creditoria.
Pur prendendo in considerazione le doglianze dell'opponente, le carenze prospettate non sono tali da ritenere applicabile la sanzione della nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c. in tema di forma del precetto.
La notifica della sentenza n. 67/2020 del Giudice di Pace di Perugia insieme al precetto permette di avere tutti gli elementi necessari per l'intimazione tanto da non determinare la lesione del diritto di difesa del debitore intimato.
3 Infatti, l'art. 480 c.p.c. stabilisce che il precetto debba contenere, a pena di nullità,
l'indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente e, quando richiesta dalla legge, la trascrizione integrale del titolo.
Le uniche ragioni di nullità del precetto, quindi, vanno individuate tassativamente nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 480 c.p.c.
L'elemento imprescindibile nella notifica dell'atto di precetto è l'indicazione degli estremi del titolo esecutivo.
Ebbene, nella fattispecie per cui è causa questi elementi si evincono dalla copia del precetto spedita alla società insieme al titolo esecutivo. Parte_1
La sentenza consente anche di determinare l'ammontare dell'importo oggetto di intimazione.
Per il resto, vista la sussistenza degli elementi necessari per la validità del precetto, vanno considerate alla stregua di mere irregolarità la mancata indicazione nell'atto dell'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla notifica e dell'avvertimento della possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice.
Le suddette irregolarità, infatti, possono ritenersi sanate dalla costituzione in giudizio dell'opponente che consente a quest'ultimo di avere piena contezza della intimazione di pagamento.
In particolare, può ritenersi superata l'eccezione relativa all'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480 c.p.c., comma secondo, atteso che, secondo la Cassazione, la mancanza dell'avvertimento è qualificabile come mera irregolarità e non costituisce motivo di nullità dell'atto di precetto, giacché la disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile. La norma, infatti, non è posta a presidio della posizione processuale del debitore, ma ha soltanto l'obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure per sovraindebitamento, tanto è vero che la domanda di accesso del debitore non è soggetta a limiti di decadenza potendo attivare la procedura anche in un tempo successivo alla notifica del precetto (Cassazione, sentenza n. 23343 del 26.07.2022).
In ultima analisi, rispetto alla lamentata incompletezza della copia del precetto, per giurisprudenza consolidata può ritenersi che “la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto
4 le garanzie della difesa e del contraddittorio” (Cassazione civile, Sez. lav., sentenza n.
8095 del 23.05.2012).
In via generale, infatti, per la Cassazione risulta indispensabile spostare l'attenzione dal dato formale alla tutela sostanziale, nel senso che “il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria” (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 3967 del
12.02.2019).
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che, sebbene per vicende diverse, ha trovato espressione anche in una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in base alla quale
è stato affermato il principio di diritto secondo cui “La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese” (Cassazione, Sez. Unite, sentenza del 14.09.2016, n. 18121).
In definitiva, l'opposizione a precetto proposta dalla deve Parte_1
essere rigettata sulla scorta delle precedenti argomentazioni.
Le spese della presente causa vengono compensate giacché, pur ritenendo non fondata l'opposizione a precetto proposta dalla società per i motivi Parte_1 suddetti, è pur vero che soltanto l'instaurazione del giudizio ha sanato le irregolarità del precetto ed ha reso possibile alla debitrice di avere piena contezza del contenuto dell'atto di intimazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti della Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
5 1) Rigetta l'opposizione a precetto proposta dalla Parte_1
2) Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Potenza, 30/05/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 844/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 16.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA in persona del legale rappresentante p.t., P.iva: Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione P.IVA_1 in opposizione a precetto, dall'avv. Francesco MARRAFFA, c.f.:
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla C.F._1
Via Vincenzo De Rogata, n. 2;
- Opponente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., P.iva: , rappresentata e difesa, P.IVA_2 come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Quinto DE SANTIS, c.f.: , presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliata in Bastia Umbra (PG), alla Piazza Cavour, n. 18;
- Opposto -
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Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
* * * * * * * * * *
FATTO
La ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in Parte_1
data 3.03.2020 dalla in virtù della sentenza n. 67/2020 emessa Controparte_1
dal Giudice di Pace di Perugia.
Ha rilevato l'assenza nell'atto dell'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla notifica, della sottoscrizione e dell'avvertimento della possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità del precetto, previo accoglimento dell'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Con comparsa di costituzione depositata il 22.02.2021, la ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza dell'opposizione mettendo in evidenza la completezza del precetto in tutti gli elementi attraverso la produzione in giudizio dell'originale dell'atto stesso.
Ha segnalato, ad ogni modo, che la carenza delle indicazioni richiamate dall'opponente non sarebbe comunque motivo di nullità, semmai di mera irregolarità dell'atto.
All'udienza del 24.03.2022, in mancanza di richieste istruttorie delle parti, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.01.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno ribadito le argomentazioni difensive già esposte negli scritti precedenti ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
In particolare, la ha segnalato la difformità tra la copia del Parte_1 precetto notificata rispetto all'originale evidenziando l'assenza degli elementi essenziali previsti dall'art. 480 c.p.c. e, in particolare, la mancata determinazione specifica dell'ammontare del credito intimato, tutte carenze che renderebbero nullo l'atto.
La invece, ha sottolineato l'impossibilità per l'opponente di Controparte_1
contestare il mancato inserimento nella copia del precetto di due pagine presenti
2 nell'originale visto che entrambi gli atti sono stati sottoposti a verifiche e vidimazione presso l'ufficio postale in sede di spedizione.
Ha precisato, ad ogni modo, che le carenze prospettate nell'opposizione sarebbero comunque tali da non invalidare il precetto in quanto non lesive del diritto di difesa, trattandosi di mere irregolarità superate dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto proposta dalla è infondata per i motivi Parte_1
di seguito indicati.
Innanzitutto, occorre rilevare che l'opposta ha depositato in giudizio l'originale del precetto notificato attraverso cui si può riscontrare la completezza dell'atto, anche rispetto agli elementi ritenuti mancanti secondo le argomentazioni difensive dell'opponente.
Del resto, pure nella copia notificata sono presenti l'attestazione di conformità all'originale sottoscritta dal difensore della società in veste di Controparte_1 pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge, e l'apposizione del timbro presso l'ufficio postale al momento della spedizione del plico.
Dal canto suo, pertanto, l'opposta ha dimostrato che la notificazione dell'atto di precetto
è stata effettuata a seguito di verifica della conformità della copia all'originale.
Premesso ciò, le contestazioni formulate dall'opponente sulla mancanza di elementi essenziali del precetto possono comunque ritenersi superate.
L'atto di precetto è stato notificato unitamente alla sentenza n. 67/2020 del Giudice di
Pace di Perugia;
anche nella copia spedita alla società è Parte_1
allegato il titolo esecutivo, così come è presente la relata di notifica con la sottoscrizione del difensore della Parte_2
Dunque, oltre alla sottoscrizione che rende chiara la provenienza dell'atto, la notifica del precetto insieme al titolo esecutivo consente di individuare sia le parti, sia la pretesa creditoria.
Pur prendendo in considerazione le doglianze dell'opponente, le carenze prospettate non sono tali da ritenere applicabile la sanzione della nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c. in tema di forma del precetto.
La notifica della sentenza n. 67/2020 del Giudice di Pace di Perugia insieme al precetto permette di avere tutti gli elementi necessari per l'intimazione tanto da non determinare la lesione del diritto di difesa del debitore intimato.
3 Infatti, l'art. 480 c.p.c. stabilisce che il precetto debba contenere, a pena di nullità,
l'indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente e, quando richiesta dalla legge, la trascrizione integrale del titolo.
Le uniche ragioni di nullità del precetto, quindi, vanno individuate tassativamente nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 480 c.p.c.
L'elemento imprescindibile nella notifica dell'atto di precetto è l'indicazione degli estremi del titolo esecutivo.
Ebbene, nella fattispecie per cui è causa questi elementi si evincono dalla copia del precetto spedita alla società insieme al titolo esecutivo. Parte_1
La sentenza consente anche di determinare l'ammontare dell'importo oggetto di intimazione.
Per il resto, vista la sussistenza degli elementi necessari per la validità del precetto, vanno considerate alla stregua di mere irregolarità la mancata indicazione nell'atto dell'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla notifica e dell'avvertimento della possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice.
Le suddette irregolarità, infatti, possono ritenersi sanate dalla costituzione in giudizio dell'opponente che consente a quest'ultimo di avere piena contezza della intimazione di pagamento.
In particolare, può ritenersi superata l'eccezione relativa all'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480 c.p.c., comma secondo, atteso che, secondo la Cassazione, la mancanza dell'avvertimento è qualificabile come mera irregolarità e non costituisce motivo di nullità dell'atto di precetto, giacché la disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile. La norma, infatti, non è posta a presidio della posizione processuale del debitore, ma ha soltanto l'obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure per sovraindebitamento, tanto è vero che la domanda di accesso del debitore non è soggetta a limiti di decadenza potendo attivare la procedura anche in un tempo successivo alla notifica del precetto (Cassazione, sentenza n. 23343 del 26.07.2022).
In ultima analisi, rispetto alla lamentata incompletezza della copia del precetto, per giurisprudenza consolidata può ritenersi che “la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto
4 le garanzie della difesa e del contraddittorio” (Cassazione civile, Sez. lav., sentenza n.
8095 del 23.05.2012).
In via generale, infatti, per la Cassazione risulta indispensabile spostare l'attenzione dal dato formale alla tutela sostanziale, nel senso che “il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria” (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 3967 del
12.02.2019).
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che, sebbene per vicende diverse, ha trovato espressione anche in una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in base alla quale
è stato affermato il principio di diritto secondo cui “La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese” (Cassazione, Sez. Unite, sentenza del 14.09.2016, n. 18121).
In definitiva, l'opposizione a precetto proposta dalla deve Parte_1
essere rigettata sulla scorta delle precedenti argomentazioni.
Le spese della presente causa vengono compensate giacché, pur ritenendo non fondata l'opposizione a precetto proposta dalla società per i motivi Parte_1 suddetti, è pur vero che soltanto l'instaurazione del giudizio ha sanato le irregolarità del precetto ed ha reso possibile alla debitrice di avere piena contezza del contenuto dell'atto di intimazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti della Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
5 1) Rigetta l'opposizione a precetto proposta dalla Parte_1
2) Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Potenza, 30/05/2025
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Dott. Davide Visconti
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