Articolo 3 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1072
Articolo 2
Versione
7 febbraio 1970
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1970 si fara' fronte con riduzione dei fondi iscritti ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1969 al 1972, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 febbraio 1970